Antincendio: la regola tecnica per le gallerie stradali è stata pubblicata come allegato al decreto del ministero dell'Interno 20 giugno 2025 (sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2025, n. 156).
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano alle gallerie stradali:
- non appartenenti alla rete stradale transeuropea;
- di nuova realizzazione;
- in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.
Obiettivi
Le finalità delle misure riportate in allegato al decreto sono:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
d) assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Dettate anche le disposizioni per l'impiego dei prodotti per uso antincendio.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 20 giugno 2025; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Interno 20 giugno 2025
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti
alla rete stradale transeuropea. (25A03763)
(Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2025, n. 156)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non
appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all'allegato 1
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea,
cosi' come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea
sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso degli utenti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
d) assicurare la possibilita' che gli utenti lascino la galleria
indenni o che gli stessi siano soccorsi;
e) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Applicazione delle disposizioni tecniche
di prevenzione incendi
1. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell'allegato 1 si
applicano alle gallerie stradali di nuova realizzazione, non
appartenenti alla rete stradale transeuropea.
2. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell'allegato 1 si
applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla
rete stradale transeuropea.
3. Il responsabile dell'attivita', qualora ravvisi particolari
fattori di aggravio per la sicurezza dell'infrastruttura, deve
implementare misure ulteriori rispetto a quelle gia' previste per la
specifica categoria di cui al Titolo II, punto 3 dell'allegato 1.
Art. 4
Impiego dei prodotti per uso antincendio
1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015,
che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione
europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali
stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo
(SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche
allegate al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
regolamento (CE) 2019/515/UE del 19 marzo 2019, «Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco
riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro
Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 marzo 2019, n. L91.
Art. 5
Deroghe alle norme di prevenzione incendi
1. Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato 1, gli
interessati possono presentare al Comando dei vigili del fuoco
competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Art. 6
Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto del Ministro
dell'interno 7 agosto 2012
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e dal decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla rete
stradale transeuropea di cui all'art. 1, comma 2, del presente
decreto esistenti ed in esercizio sono adeguate ai requisiti di
sicurezza antincendio previsti dall'allegato 1, Titolo II, della
regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali
di seguito indicati:
a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure
gestionali di cui al punto 5.1;
b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le
misure volte a favorire l'intervento dei soccorsi di cui al punto
4.3, comma 1, e al punto 5.2;
c) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le misure volte a favorire l'autosoccorso di cui al punto
4.2.1, comma 1, lettere a) e b);
d) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutte le rimanenti misure.
2. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi
termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica
1° agosto 2011, n. 151.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.


