Antincendio: la regola tecnica per le gallerie stradali

Antincendio: la regola tecnica per le gallerie stradali
Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 20 giugno 2025

Antincendio: la regola tecnica per le gallerie stradali è stata pubblicata come allegato al decreto del ministero dell'Interno 20 giugno 2025 (sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2025, n. 156).

Antincendio: la regola tecnica per le gallerie stradali

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alle gallerie stradali:

  • non appartenenti alla rete stradale transeuropea;
  • di nuova realizzazione;
  • in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.

 

Obiettivi

Le finalità delle misure riportate in allegato al decreto sono:

a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
d) assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

 

Dettate anche le disposizioni per l'impiego dei prodotti per uso antincendio.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 20 giugno 2025; l'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.

Antincendio: la regola tecnica per le gallerie stradali

Decreto del ministero dell'Interno 20 giugno 2025 

Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
costruzione e l'esercizio delle gallerie  stradali  non  appartenenti
alla rete stradale transeuropea. (25A03763)

 

(Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2025, n. 156)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

(omissis)

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                        Campo di applicazione

1. E' approvata la «regola tecnica di prevenzione  incendi  per  la

progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali  non

appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui  all'allegato  1

che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle

gallerie stradali non appartenenti alla rete  stradale  transeuropea,

cosi' come definita all'art. 2,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto

legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle

in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 2

                              Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i

primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle

persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le

gallerie stradali non appartenenti alla  rete  stradale  transeuropea

sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;

b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di

assicurare il soccorso degli utenti;

c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;

d) assicurare la possibilita' che gli utenti lascino la  galleria

indenni o che gli stessi siano soccorsi;

e) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di

operare in condizioni di sicurezza.

 

                              Art. 3

              Applicazione delle disposizioni tecniche

                       di prevenzione incendi

1. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell'allegato  1  si

applicano  alle  gallerie  stradali  di  nuova   realizzazione,   non

appartenenti alla rete stradale transeuropea.

2. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell'allegato 1  si

applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti  alla

rete stradale transeuropea.

3. Il  responsabile  dell'attivita',  qualora  ravvisi  particolari

fattori  di  aggravio  per  la  sicurezza  dell'infrastruttura,  deve

implementare misure ulteriori rispetto a quelle gia' previste per  la

specifica categoria di cui al Titolo II, punto 3 dell'allegato 1.

 

                               Art. 4

              Impiego dei prodotti per uso antincendio

1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di

applicazione del presente decreto, devono essere:

a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del

produttore, secondo le procedure applicabili;

b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso

previsto;

c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal

responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e

verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli

stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono

rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:

a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;

b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione

di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali

applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di

informazione di cui alla direttiva 2015/1535 del  9  settembre  2015,

che prevedono apposita omologazione per  la  commercializzazione  sul

territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;

c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere  a)  e   b),   sono

legittimamente commercializzati  in  uno  degli  Stati  della  Unione

europea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali

stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno

degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio

(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo

(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di

garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza

dall'incendio, equivalente a quello  previsto  nelle  norme  tecniche

allegate al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti

per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,

dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal

regolamento (CE) 2019/515/UE del  19  marzo  2019,  «Regolamento  del

Parlamento  europeo   e   del   Consiglio   relativo   al   reciproco

riconoscimento delle merci legalmente commercializzate  in  un  altro

Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008» pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 marzo 2019, n. L91.

 

                               Art. 5

              Deroghe alle norme di prevenzione incendi

1. Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire

l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato 1,  gli

interessati possono  presentare  al  Comando  dei  vigili  del  fuoco

competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell'art. 7  del

decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

 

                               Art. 6

Raccordo con le procedure di cui  al  decreto  del  Presidente  della

  Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  e  al  decreto  del  Ministro

  dell'interno 7 agosto 2012

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in

materia di sicurezza e dal decreto del Presidente della Repubblica 1°

agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla  rete

stradale transeuropea di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  presente

decreto esistenti ed in  esercizio  sono  adeguate  ai  requisiti  di

sicurezza antincendio previsti  dall'allegato  1,  Titolo  II,  della

regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali

di seguito indicati:

a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure

gestionali di cui al punto 5.1;

b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le

misure volte a favorire l'intervento dei soccorsi  di  cui  al  punto

4.3, comma 1, e al punto 5.2;

c) entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, le misure volte a favorire l'autosoccorso di  cui  al  punto

4.2.1, comma 1, lettere a) e b);

d) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, tutte le rimanenti misure.

2. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti  alle  lettere

a), b), c) e d) del comma 1, e comunque alla scadenza dei  rispettivi

termini previsti, e' presentata la segnalazione certificata di inizio

attivita' di cui all'art. 4, decreto del Presidente della  Repubblica

1° agosto 2011, n. 151.

 

                               Art. 7

                          Entrata in vigore

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno

successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

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