Antincendio nelle università: le scadenze per gli adempimenti

Antincendio nelle universitàq
Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 14 agosto 2025

Antincendio nelle università: le scadenze degli adempimenti sono stati fissati nel decreto del ministero dell'Interno 14 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2025, n. 204.

Antincendio nelle università

In particolare, sono state definite le tempistiche per l'adeguamento dei locali non ancora conformi alla normativa antincendio, per quanto riguarda:

  • la richiesta al comando dei vigili del fuoco competente per territorio di valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell'attività;
  • la presentazione al competente comando dei vigili del fuoco della segnalazione certificata di inizio attività;
  • l'attuazione delle restanti disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 14 agosto 2025.

Antincendio nelle università

Decreto del ministero dell'Interno 14 agosto 2025 

 

Prescrizioni per  l'attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle
vigenti normative in materia di prevenzione  degli  incendi  per  gli
edifici,  i  locali  e  le  strutture  delle  universita'   e   delle
istituzioni dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica.
(25A04809)
(Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2025, n. 204)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1

Attuazione,  con  scadenze  differenziate,  delle   disposizioni   di

  prevenzione incendi per i locali e le strutture delle universita' e

  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e

  coreutica

 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  legislazione  tecnica

vigente in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  degli

impianti,  i  locali  e  le  strutture  delle  universita'  e   delle

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e  coreutica  di

cui  al  presente  decreto,  non  ancora  adeguati   alla   normativa

antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro  i  termini

temporali e con le modalita' di seguito indicati:

a) entro il 31 dicembre  2025,  i  responsabili  delle  attivita'

individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151,  richiedono  al  Comando  dei

vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero gia'

provveduto, la valutazione del progetto di  cui  all'articolo  3  del

medesimo decreto, relativo al  completo  adeguamento  dell'attivita',

fatta salva, l'acquisizione del parere nel  caso  di  deroga  di  cui

all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica  1  agosto

2011, n. 151;

b) entro il 31 dicembre 2025, e' presentata al competente Comando

dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio  attivita'

di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  1°

agosto  2011,  n.   151,   attestante   l'attuazione   almeno   delle

disposizioni previste ai seguenti  punti  del  decreto  del  Ministro

dell'interno del 26  agosto  1992:  7.0  (generalita');  7.1  secondo

comma, lettere a) e b) (illuminazione  di  sicurezza  e  impianto  di

diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi  di  allarme);

9.2  (estintori);  10  (segnaletica  di  sicurezza);  12  (norme   di

esercizio);

c) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le  disposizioni

previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno  del

26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, e' presentata al  competente

Comando dei vigili del fuoco la segnalazione  certificata  di  inizio

attivita' di cui all'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento

alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno  del

26 agosto 1992.

2. Le attivita' di adeguamento di  cui  al  presente  decreto  sono

effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche  di

cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  cosi'  come

integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero

del progetto eventualmente approvato  a  seguito  di  deroga  di  cui

all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto

2011, n. 151. In tali casi,  le  attivita'  di  adeguamento  potranno

essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle

indicazioni di cui al comma 1.

3. Anche per le attivita' che  abbiano  fatto  ricorso  alle  norme

tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015,

cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno  7  agosto

2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente  Comando  dei

vigili  del  fuoco,  entro  il  31  dicembre  2025,  la  segnalazione

certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del

Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  attestante

l'attuazione  almeno  delle  misure  relative  a:  S.10.4  (soluzioni

progettuali); S.10.6.1 (impianti per la  produzione,  trasformazione,

trasporto, distribuzione  e  utilizzazione  dell'energia  elettrica);

S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione

II di  S.6  (misura  di  controllo  dell'incendio);  S.5  (misure  di

gestione  della  sicurezza  antincendio);  V.7.4.4  (gestione   della

sicurezza  antincendio);  segnaletica  di  sicurezza  ove   prevista;

livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed  allarme),

ove previsto.

 

                               Art. 2

Misure gestionali di mitigazione del rischio  da  osservare  sino  al

  completamento  dei  lavori  di  adeguamento  dei  locali  e   delle

  strutture  delle  universita'   e   delle   istituzioni   dell'alta

  formazione artistica, musicale e coreutica

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti  nella  vigente  legislazione

tecnica in  materia  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  degli

impianti, i responsabili delle attivita' di cui al presente articolo,

nelle  more  del  completamento  dei  lavori  di   adeguamento   alle

pertinenti  normative  di  prevenzione  incendi,  individuano  idonee

misure  gestionali  di  mitigazione  e  compensazione   del   rischio

aggiuntivo   conseguente   alla   non   completa   osservanza   delle

disposizioni di prevenzione incendi.

2. Le misure gestionali previste al comma 1  sono  individuate  dai

responsabili delle attivita' anche tra quelle previste  dal  capitolo

S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro  dell'interno

3 agosto 2015  e  coerentemente  con  la  specifica  valutazione  del

rischio incendio, che tenga conto, in particolare,  delle  carenze  e

delle non conformita' presenti all'interno delle attivita' stesse.

3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando

quanto indicato al comma  2,  si  forniscono  di  seguito,  a  titolo

indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali

da adottare:

a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le

effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;

b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco

inferiori a quelle previste;

c. garantire che  l'affollamento  dell'attivita'  e  la  relativa

distribuzione degli occupanti in ogni  condizione  di  esercizio  sia

compatibile  con  il  sistema  di  esodo   esistente,   eventualmente

riducendo l'affollamento presente;

d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e

secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attivita',  una

costante attivita' di sorveglianza volta ad  accertare,  visivamente,

la  permanenza  delle  normali  condizioni  operative,  della  facile

accessibilita' e dell'assenza di danni materiali;

e. potenziare il numero di lavoratori incaricati  dell'attuazione

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del

piano  di  emergenza  coerentemente  alla  valutazione  del   rischio

connessa al  mancato  adeguamento  antincendio  dell'attivita';  tali

addetti antincendio, svolgono controlli  preventivi  e  vigilano  sul

mantenimento  delle   misure   compensative   attuate   nel   periodo

transitorio, unitamente ai  compiti  della  propria  mansione.  Detti

lavoratori incaricati possono essere integrati anche  avvalendosi  di

personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in  appalto

del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori  economici

con      comprovata      idoneita'      professionale,      capacita'

economico-finanziaria  e  tecnico-professionale  in  conformita'   al

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f. assicurare  ai  lavoratori  incaricati  dell'attuazione  delle

misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano

di emergenza la frequenza del corso di  formazione  antincendio  tipo

3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno  2

settembre  2021  ed  il  conseguimento  dell'attestato  di  idoneita'

tecnica previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.

512;

g. provvedere all'integrazione dell'informazione  dei  lavoratori

sui rischi specifici derivanti dal  mancato  adeguamento  antincendio

dell'attivita';

h.  effettuare,  in  aggiunta  alle  prove  di  evacuazione  gia'

previste  dalla   vigente   normativa,   almeno   due   esercitazioni

antincendio all'anno,  in  linea  con  gli  scenari  individuati  nel

documento di valutazione dei rischi;

i. integrare il piano di emergenza con le  misure  specifiche  in

caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'.

4. L'attuazione delle misure  di  cui  alle  lettere  d)  e  h)  e'

riportata nel registro dei controlli  nel  rispetto  della  normativa

vigente.

5. La valutazione del  rischio  incendio  di  cui  al  comma  2  e'

mantenuta agli atti dell'attivita' e resa prontamente disponibile  in

occasione dei controlli delle autorita' competenti.

 

                              Art. 3

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

 

[photo credits]

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