Antincendio nelle università: le scadenze degli adempimenti sono stati fissati nel decreto del ministero dell'Interno 14 agosto 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2025, n. 204.
In particolare, sono state definite le tempistiche per l'adeguamento dei locali non ancora conformi alla normativa antincendio, per quanto riguarda:
- la richiesta al comando dei vigili del fuoco competente per territorio di valutazione del progetto relativo al completo adeguamento dell'attività;
- la presentazione al competente comando dei vigili del fuoco della segnalazione certificata di inizio attività;
- l'attuazione delle restanti disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 14 agosto 2025.
Decreto del ministero dell'Interno 14 agosto 2025
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle
vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli
edifici, i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
(25A04809)
(Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2025, n. 204)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di
prevenzione incendi per i locali e le strutture delle universita' e
delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella legislazione tecnica
vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, i locali e le strutture delle universita' e delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
cui al presente decreto, non ancora adeguati alla normativa
antincendio, si adeguano ai requisiti di sicurezza, entro i termini
temporali e con le modalita' di seguito indicati:
a) entro il 31 dicembre 2025, i responsabili delle attivita'
individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando dei
vigili del fuoco competente per territorio, qualora non avessero gia'
provveduto, la valutazione del progetto di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell'attivita',
fatta salva, l'acquisizione del parere nel caso di deroga di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto
2011, n. 151;
b) entro il 31 dicembre 2025, e' presentata al competente Comando
dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, attestante l'attuazione almeno delle
disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro
dell'interno del 26 agosto 1992: 7.0 (generalita'); 7.1 secondo
comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di
diffusione sonora e/o impianto di allarme); 8 (sistemi di allarme);
9.2 (estintori); 10 (segnaletica di sicurezza); 12 (norme di
esercizio);
c) entro il 31 dicembre 2027, sono attuate tutte le disposizioni
previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992. Entro lo stesso termine, e' presentata al competente
Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio
attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante il completo adeguamento
alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'interno del
26 agosto 1992.
2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto sono
effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di
cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come
integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017, ovvero
del progetto eventualmente approvato a seguito di deroga di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151. In tali casi, le attivita' di adeguamento potranno
essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle
indicazioni di cui al comma 1.
3. Anche per le attivita' che abbiano fatto ricorso alle norme
tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015,
cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto
2017, resta fermo l'obbligo di presentare al competente Comando dei
vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, attestante
l'attuazione almeno delle misure relative a: S.10.4 (soluzioni
progettuali); S.10.6.1 (impianti per la produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica);
S.4.5.9 (segnaletica d'esodo ed orientamento); livello di prestazione
II di S.6 (misura di controllo dell'incendio); S.5 (misure di
gestione della sicurezza antincendio); V.7.4.4 (gestione della
sicurezza antincendio); segnaletica di sicurezza ove prevista;
livello di prestazione II di S.7 (misura di rilevazione ed allarme),
ove previsto.
Art. 2
Misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al
completamento dei lavori di adeguamento dei locali e delle
strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e degli
impianti, i responsabili delle attivita' di cui al presente articolo,
nelle more del completamento dei lavori di adeguamento alle
pertinenti normative di prevenzione incendi, individuano idonee
misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio
aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle
disposizioni di prevenzione incendi.
2. Le misure gestionali previste al comma 1 sono individuate dai
responsabili delle attivita' anche tra quelle previste dal capitolo
S.5 di cui alle norme tecniche del decreto del Ministro dell'interno
3 agosto 2015 e coerentemente con la specifica valutazione del
rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e
delle non conformita' presenti all'interno delle attivita' stesse.
3. Ai fini di quanto previsto al presente articolo e fermo restando
quanto indicato al comma 2, si forniscono di seguito, a titolo
indicativo e non esaustivo, alcune delle principali misure gestionali
da adottare:
a. limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le
effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
b. eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco
inferiori a quelle previste;
c. garantire che l'affollamento dell'attivita' e la relativa
distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia
compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente
riducendo l'affollamento presente;
d. pianificare e attuare, in esito alla valutazione del rischio e
secondo una cadenza individuata dal responsabile dell'attivita', una
costante attivita' di sorveglianza volta ad accertare, visivamente,
la permanenza delle normali condizioni operative, della facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali;
e. potenziare il numero di lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del
piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio
connessa al mancato adeguamento antincendio dell'attivita'; tali
addetti antincendio, svolgono controlli preventivi e vigilano sul
mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo
transitorio, unitamente ai compiti della propria mansione. Detti
lavoratori incaricati possono essere integrati anche avvalendosi di
personale esterno non dipendente. Nel caso di affidamento in appalto
del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici
con comprovata idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformita' al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
f. assicurare ai lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso di formazione antincendio tipo
3-FOR di cui all'allegato III al decreto del Ministro dell'interno 2
settembre 2021 ed il conseguimento dell'attestato di idoneita'
tecnica previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
512;
g. provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio
dell'attivita';
h. effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione gia'
previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni
antincendio all'anno, in linea con gli scenari individuati nel
documento di valutazione dei rischi;
i. integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in
caso di presenza di cantieri all'interno delle attivita'.
4. L'attuazione delle misure di cui alle lettere d) e h) e'
riportata nel registro dei controlli nel rispetto della normativa
vigente.
5. La valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 e'
mantenuta agli atti dell'attivita' e resa prontamente disponibile in
occasione dei controlli delle autorita' competenti.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.



