I componenti dell'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti, non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.
Questo è quanto dispone il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 come convertito dalla legge 31 maggio 2018, n. 64 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131), che prevede anche l'obbligo, sempre in capo ad Arera, di trasmettere alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dal 8 giugno (data di entrata in vigore del D.L. n. 30/2018), una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e delle motivazioni.
Di seguito il testo del testo coordinato del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, coordinato con la legge di conversione 31 maggio 2018, n. 64 .
Testo coordinato del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30
Testo del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 83 del 10 aprile 2018), coordinato con la legge
di conversione 31 maggio 2018, n. 64 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per assicurare la
continuita' delle funzioni dell'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA).». (18A04048)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno 2018, n. 131
Vigente al: 8-6-2018
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle
note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche in video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
1. I componenti l'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni,
limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli
indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la
predetta Autorita' (( non oltre il novantesimo giorno dal giuramento
del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre
2018.
1-bis. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni
quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di
ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati
nel periodo di riferimento, con l'illustrazione dei presupposti e
delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorita' da' conto anche
degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata
in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della
presente disposizione, nonche' delle linee guida eventualmente
adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta
Autorita' da considerare di ordinaria amministrazione ovvero
indifferibili e urgenti. ))
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge
