Novità per la tutela dell'aria dalle emissioni navali con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 marzo 2017, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12 aprile 2017, n. 86.
Il provvedimento modifica l'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE.
Nell'allegato al decreto è riportato l'elenco dei dati da trasmettere relativamente ai combustibili marittimi, suddivisi in:
- dati relativi a ciascuna singola nave soggetta ad accertamento mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile o mediante campionamento e analisi del combustibile;
- dati aggregati.
Di seguito il testo integrale del D.M. 22 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
22 marzo 2017
Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla
decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE,
sulle modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei
combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla
CE. (17A02549)
in gazzetta ufficiale del 12 aprile 2017, n. 86
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale», ed in particolare la parte quinta, titolo
III, ed il relativo allegato X, in cui e' prevista la disciplina
inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;
Vista la direttiva comunitaria 1999/32/CE del 26 aprile 1999,
relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili
liquidi, e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni
di attuazione sono contenute nella parte quinta, titolo III, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X;
Considerato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, in
conformita' alla direttiva 99/32/CE, prevede un regime di controlli
sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati ed utilizzati
sul territorio nazionale e l'invio alla Commissione europea di una
relazione annuale sul tenore di zolfo di tali combustibili;
Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/UE del 16
febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che ha
disciplinato le modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di
zolfo dei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni
annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi;
Considerato che l'attuazione della decisione 2015/253/UE richiede
l'introduzione di una serie di norme di dettaglio dirette a garantire
l'effettiva applicazione delle nuove modalita' di controllo e di
elaborazione della relazione annuale, mediante l'aggiornamento delle
attuali prescrizioni contenute nell'allegato X, parte I, sezione 3,
alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte
quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati con
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Considerato che, decorsi i termini previsti dall'art. 17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende acquisito il concerto del
Ministro dello sviluppo economico;
Acquisiti i concerti del Ministro della salute e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella
seduta del 22 dicembre 2016;
Decreta:
Art. 1
Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del
decreto legislativo n. 152/2006
1. Nell'allegato X, parte I, alla parte quinta del decreto
legislativo n. 152/2006 sono inserite le seguenti modifiche ed
integrazioni:
a) nella sezione 3, dopo il paragrafo 2 e' inserito il seguente
paragrafo 2-bis:
«2-bis. Modalita' di raccolta dei dati e delle informazioni sui
combustibili per uso marittimo.
2-bis.1. E' assicurato un numero di accertamenti sul tenore di
zolfo dei combustibili marittimi svolto mediante controllo dei
documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile
almeno pari al10% del numero delle navi facenti annualmente scalo
presso il territorio italiano. Tale numero corrisponde alla media
annuale delle navi facenti scalo sul territorio italiano calcolata
sulla base dei dati registrati nei tre anni civili precedenti
attraverso il sistema SafeSeaNet (sistema di gestione delle
informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE per registrare e
scambiare informazioni sui risultati dei controlli ai sensi della
direttiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave e' conteggiata una sola
volta per ciascun anno in cui ha effettuato uno o piu' scali sul
territorio italiano.
2-bis.2. E' assicurato un numero di accertamenti sul tenore di
zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante campionamento
e analisi almeno pari al 20% degli accertamenti di cui al punto
2-bis.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale e' elevata al 30%.
2-bis.3. E' assicurato l'accertamento, mediante campionamento e
analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi al momento
della consegna alle navi, per i fornitori di tali combustibili che,
nel corso di un anno civile, secondo quanto risulta dai dati del
sistema di informazione dell'Unione (sistema che utilizza i dati
sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet) o
dalla relazione di cui all'art. 298, comma 2-bis, hanno consegnato
almeno tre volte combustibili non conforme a quanto indicato nel
bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la
fine dell'anno successivo a quello in cui e' stata riscontrata la
consegna di combustibile non conforme.
2-bis.4. In caso di accertamento mediante controllo sui campioni
sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il bollettino di
consegna del combustibile il prelievo e' effettuato conformemente
alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI della Convenzione
MARPOL.
2-bis.5. In caso di accertamento mediante controllo sui
combustibili presenti nei serbatoi della nave, si devono effettuare
uno o piu' prelievi istantanei nel punto dell'impianto servizio
combustibile in cui e' installata un'apposita valvola, secondo quanto
e' indicato nel sistema di tubature del combustibile della nave o
quanto e' previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre che
tale sistema o tale piano siano stati approvati dall'autorita'
competente dello Stato di bandiera della nave o da un organismo
riconosciuto che agisce per conto dell'autorita' stessa. Per impianto
servizio combustibile si intende il sistema a sostegno di
distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile
dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se
il punto di prelievo non e' reperibile con le modalita' di cui sopra,
il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un punto, proposto
dal rappresentante della nave (il comandante o l'ufficiale
responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa
documentazione) ed accettato dall'autorita' competente per il
controllo, in cui sia installata una valvola per il prelievo dei
campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) e' accessibile in modo facile e sicuro;
b) permette di tenere conto delle differenti qualita' di
combustibile utilizzato in relazione a ciascun apparato motore ad
olio combustibile;
c) e' situato a valle della cassa di servizio da cui proviene il
combustibile utilizzato; per cassa di servizio si intende il
serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati
motori ad olio combustibile che sono situati a valle;
d) e' quanto piu' vicino possibile, in condizioni di sicurezza,
all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile, considerando
il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione a
valle del punto di campionamento stesso.
In tutti i casi e' possibile effettuare un prelievo istantaneo
presso diversi punti dell'impianto servizio combustibile per
determinare se vi sia una eventuale contaminazione incrociata di
combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o
in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.
2-bis.6. I campioni di combustibile prelevati dai serbatoi della
nave devono essere raccolti in un contenitore che permetta di
riempire almeno tre fiale per campioni rappresentative del
combustibile utilizzato. Le fiale per campioni devono essere
sigillate dall'autorita' competente per il controllo con un mezzo di
identificazione, affisso in presenza del rappresentante della nave
(il comandante o l'ufficiale responsabile per i combustibili
marittimi e per la relativa documentazione). Il mezzo di
identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti i
controlli. Due fiale devono essere avviate alle analisi. Una fiala
deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione
di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del
prelievo, in modo idoneo nel rispetto delle procedure tecniche
attinenti alle modalita' di conservazione di tale tipologia di
campioni.
2-bis.7. Con apposita ordinanza l'autorita' marittima e, ove
istituita, l'autorita' portuale, prescrive nell'ambito territoriale
di competenza:
l'obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo, di
comunicare a tale autorita', entro il mese di febbraio di ciascun
anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno
precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati;
l'obbligo, per il comandante o l'armatore delle navi battenti
bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione
delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio
italiano durante l'anno civile, di trasmettere a tale autorita',
entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni caso prima della
partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore, una descrizione
del metodo utilizzato; in caso di utilizzo di metodi di riduzione
delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la
descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di
tale comma.»;
b) nella sezione 3, al paragrafo 3:
al punto 3.1. le parole «effettuati nel corso degli
accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui
all'art. 292, comma 2, lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle
seguenti «effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile
precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere a)
e b). Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi i
dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal punto 3.6.
In occasione di ciascun controllo, devono essere registrati gli
elementi necessari a fornire i dati e le informazioni previsti»;
al punto 3.5. e' aggiunto il seguente periodo finale «Per i
combustibili per uso marittimo la relazione deve riportare tutti i
dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto al punto 3.6.»;
dopo il punto 3.5., e' inserito il seguente punto 3.6.:
«3.6. Per la trasmissione dei dati previsti al punto 3.1, in
relazione ai combustibili per uso marittimo, e' utilizzato il
seguente elenco:»;
dopo il punto 3.6., come inserito dal presente decreto, e'
inserito l'elenco contenuto nell'allegato del presente decreto;
c) nella sezione 3, alla tabella I, sono soppresse le righe
relative ai combustibili per uso marittimo e le note 2, 3 e 4;
d) nella sezione 5, dopo le parole «devono rispettare, ai fini
dell'utilizzo,» sono inserite le seguenti «nelle acque territoriali,
nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica,
appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,».
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Elenco per la trasmissione dei dati relativi ai combustibili
marittimi
Parte di provvedimento in formato grafico



