
Modifiche alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006
Con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 gennaio 2014 è stata modificata la parte I dell'Allegato IV, alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale» (cosiddetto Testo unico ambientale). In particolare, per effetto del nuovo dispositivo, le «Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico» sono inserite tra gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, di cui all'art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 (in Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2014, n. 33).