Atmosfere esplosive: cambiano le norme di riferimento

Le indicazioni nella decisione di esecuzione (Ue) 2020/260 della Commissione del 25 febbraio 2020

Novità per la disciplina sulle atmosfere esplosive. Con la decisione di esecuzione (Ue) 2020/260 della Commissione del 25 febbraio 2020 (in G.U.C.E. L del 26 febbraio 2020, n. 54), è stata modificata la decisione di esecuzione (Ue) 2019/1202 per quanto riguarda la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione.

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In particolare, sono indicate due nuove edizioni delle norme di riferimento nonché la data a partire dalla quale le precedenti versioni non saranno più valide.

Di seguito il testo della decisione di esecuzione (Ue) 2020/260.

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Decisione di esecuzione (Ue) 2020/260 della Commissione del 25 febbraio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione

(in G.U.C.E. L del 26 febbraio 2020, n. 54)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12., in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309)., i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE.
(3) Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare una norma sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN e il Cenelec e la Commissione e allegato alla domanda BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute della direttiva 94/9/CE.
(4) Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 — BC/CLC/05-92, il CEN ha rivisto la norma «EN 1127-1:2011, Atmosfere esplosive — Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione — parte 1: Concetti fondamentali e metodologia». A seguito di tale revisione il CEN ha presentato alla Commissione la norma «EN 1127-1:2019, Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione — parte 1: Concetti fondamentali e metodologia».
(5) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 della norma «EN 1127-1:2019» elaborata dal CEN.
(6) La norma «EN 1127-1:2019» soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(7) La norma «EN 1127-1:2019» sostituisce la norma «EN 1127-1:2011». È pertanto necessario ritirare il riferimento della norma «EN 1127-1:2011» dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma rivista è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma «EN 1127-1:2011».
(8) I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione[4]Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 71).. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 ha pubblicato solo un riferimento della norma armonizzata, «EN IEC 60079-0:2018, Atmosfere esplosive — parte 0: Apparecchi — Requisiti generali (IEC 60079-0:2017)», che conferisce presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 2014/34/UE a decorrere dal 12 luglio 2019. Essa ha inoltre stabilito il ritiro del riferimento della norma precedente la norma «EN IEC 60079-0:2018». Per fare sì che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un atto, i riferimenti delle norme «EN 1127-1:2019» e «EN 1127-1:2011» dovrebbero essere inclusi in allegati da aggiungersi a tale decisione di esecuzione unitamente ai riferimenti delle norme EN IEC 60079-0:2018 e EN 60079-0:2012 + A11:2013.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202.
(10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è così modificata:

  1. gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE che figurano nell’allegato II della presente decisione sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.»;
2)
gli allegati I e II sono aggiunti conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

N. Riferimento della norma
1. EN IEC 60079-0:2018, Atmosfere esplosive — parte 0: Apparecchiature — Prescrizioni generali (IEC 60079- 0:2017)
2. EN 1127-1:2019, Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione —parte 1: Concetti fondamentali e metodologia

  

ALLEGATO II 

N. Riferimento della norma Data di ritiro
1. EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfereesplosive — parte 0: Apparecchiature — Prescrizioni generali (IEC 60079-0:2011 modificata + IS1:2013) 6 luglio 2021
2. EN 1127-1:2011, Atmosfere esplosive — Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione — parte 1: Concetti fondamentali e metodologia 1 febbraio 2022.»

 

Note   [ + ]

1. GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
2. Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
3. Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 71).

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