(Biocarburanti per aerei: occhio alle sanzioni)
Con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 187 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2025) il presidente della Repubblica stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni previste dal regolamento (Ue) 2023/2405
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile.
- il prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali,
sostenibili e sintetici; - la violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (Ue) 2023/2405; - la violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo
5 del regolamento (Ue) 2023/2405; - la violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (Ue) 2023/2405; - la violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai
sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (Ue) 2023/2405; - la violazione degli obblighi di cui al regolamento (Ue) 2023/2405 da
parte degli operatori aerei.
Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
Decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 187
Disposizioni sanzionatorie per la violazione degli obblighi in
materia di diffusione e fornitura di carburanti sostenibili per
l'aviazione di cui al regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023. (25G00196)
(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 2025)
Vigente al: 31 dicembre 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023» e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla garanzia di condizioni di
parita' per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation);
Vista la direttiva (UE) 2003/87 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce uno scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
Visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore
dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea
per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n.
2111/2015, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 376/2014 e le direttive
2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga i regolamenti (CE) n. 552/2204 e (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999;
Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere;
Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva
2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo
all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori
dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura
mondiale basata sul mercato;
Visto il regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la
direttiva 2014/94/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5
ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure
amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione,
del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto
della destinazione d'uso dei terreni;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale» e, in particolare, gli articoli 10, 11, 12 e 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e
della sicurezza energetica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione di disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2405
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sulla
garanzia di condizioni di parita' per un trasporto aereo sostenibile.
Il presente decreto si applica agli operatori aerei, agli aeroporti
dell'Unione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a), e ai
rispettivi enti di gestione degli aeroporti nonche' ai fornitori di
carburante per l'aviazione.
Art. 2
Autorita' nazionale competente
1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e'
l'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento
(UE) 2023/2405, per l'accertamento delle violazioni e per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente
decreto.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «aeroporto dell'Unione»: un «aeroporto» quale definito
all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, in cui, nel periodo di riferimento
precedente, il traffico passeggeri e' stato superiore a 800.000
passeggeri o il traffico merci e' stato superiore a 100.000
tonnellate, e che non e' situato in una regione ultraperiferica, come
indicato all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE);
b) «ente di gestione di un aeroporto dell'Unione»: in relazione a
un aeroporto dell'Unione, il «gestore aeroportuale» quale definito
all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE o, qualora lo
Stato membro interessato abbia riservato la gestione delle
infrastrutture centralizzate per i sistemi di distribuzione del
carburante a un altro ente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1,
della direttiva 96/67/CE del Consiglio, tale altro ente;
c) «operatore aereo»: un soggetto che ha operato almeno 500 voli
di trasporto aereo commerciale di passeggeri o 52 voli di trasporto
aereo commerciale «all-cargo» in partenza da aeroporti dell'Unione
nel periodo di riferimento precedente oppure, se tale soggetto non
puo' essere identificato, il proprietario dell'aeromobile;
d) «volo di trasporto aereo commerciale»: un volo operato a fini
di trasporto di passeggeri, merci o posta a titolo oneroso o a
noleggio, compresi i voli nell'ambito dell'aviazione d'affari operati
a fini commerciali;
e) «rotta»: un viaggio effettuato su un volo, tenuto conto dei
luoghi di partenza e di destinazione di tale volo;
f) «carburante per l'aviazione»: il carburante «drop-in»
fabbricato per l'uso diretto negli aeromobili;
g) «carburanti sostenibili per l'aviazione»: carburanti per
l'aviazione che sono:
1) carburanti sintetici per l'aviazione;
2) biocarburanti per l'aviazione;
3) carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato;
h) «biocarburanti per l'aviazione»: carburanti per l'aviazione
che sono:
1) «biocarburanti avanzati» quali definiti all'articolo 2,
secondo comma, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001;
2) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo
comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, prodotti a partire
dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, di detta
direttiva;
3) «biocarburanti» quali definiti all'articolo 2, secondo
comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001, ad eccezione dei
biocarburanti ottenuti da «colture alimentari e foraggere» quali
definite all'articolo 2, secondo comma, punto 40), di tale direttiva,
che rispettano i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle
emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29 di tale
direttiva e che sono certificati conformemente all'articolo 30 della
medesima direttiva;
i) «carburanti per l'aviazione derivanti da carbonio riciclato»:
carburanti per l'aviazione che sono «carburanti derivanti da carbonio
riciclato» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 35),
della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione
delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis,
paragrafo 2, di tale direttiva e che sono certificati conformemente
all'articolo 30 della medesima direttiva;
l) «partita»: quantita' di carburanti sostenibili per l'aviazione
identificabile tramite un numero e rintracciabile;
m) «emissioni durante il ciclo di vita»: emissioni, in anidride
carbonica equivalente, dei carburanti sostenibili per l'aviazione,
che tengono conto delle emissioni in anidride carbonica equivalente
della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso a
bordo di energia, anche durante la combustione, calcolate secondo le
metodologie stabilite all'articolo 28, paragrafo 5, o all'articolo
31, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o ai sensi della
pertinente normativa dell'Unione europea;
n) «carburanti sintetici per l'aviazione»: carburanti per
l'aviazione che sono «combustibili rinnovabili di origine non
biologica» quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 36),
della direttiva (UE) 2018/2001, che rispettano la soglia di riduzione
delle emissioni durante il ciclo di vita di cui all'articolo 29-bis,
paragrafo 1, di tale direttiva e che sono certificati conformemente
all'articolo 30 della medesima direttiva;
o) «carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di
carbonio»: carburanti per l'aviazione che sono di origine non
biologica, il cui contenuto energetico deriva da idrogeno a basse
emissioni di carbonio non fossile, e che soddisfano una soglia di
riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per cento
secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle emissioni
durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente normativa
dell'Unione europea;
p) «carburanti convenzionali per l'aviazione»: carburanti per
l'aviazione ottenuti da fonti fossili non rinnovabili di carburanti a
base di idrocarburi;
q) «idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»:
idrogeno per l'uso negli aeromobili il cui contenuto energetico
deriva da fonti non fossili non rinnovabili e che soddisfa una soglia
di riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita del 70 per
cento secondo le metodologie per valutare tali riduzioni delle
emissioni durante il ciclo di vita ai sensi della pertinente
normativa dell'Unione europea;
r) «idrogeno rinnovabile per l'aviazione»: idrogeno per l'uso
negli aeromobili che e' considerato «combustibile rinnovabile di
origine non biologica», quale definito all'articolo 2, secondo comma,
punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001, che rispetta la soglia di
riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita di cui
all'articolo 29-bis, paragrafo 1, di tale direttiva e che e'
certificato conformemente all'articolo 30 della medesima direttiva;
s) «idrogeno per l'aviazione»: idrogeno rinnovabile per
l'aviazione o idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
t) «carburanti per l'aviazione a basse emissioni di carbonio»:
carburanti sintetici per l'aviazione a basse emissioni di carbonio o
idrogeno per l'aviazione a basse emissioni di carbonio;
u) «fornitore di carburante per l'aviazione»: «fornitore di
combustibile» quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto
38), della direttiva (UE) 2018/2001, che fornisce carburante per
l'aviazione o idrogeno per l'aviazione presso un aeroporto
dell'Unione;
v) «gestore del carburante»: un prestatore di servizi di
assistenza a terra che organizza ed effettua le operazioni di
rifornimento e recupero del carburante, compresi il magazzinaggio e
il controllo della qualita' e della quantita' delle forniture, per
gli operatori aerei negli aeroporti dell'Unione, come indicato
nell'allegato della direttiva 96/67/CE;
z) «sede di attivita' principale»: sede principale o sede legale
di un fornitore di carburante per l'aviazione nello Stato membro in
cui ha luogo il controllo finanziario e operativo principale del
fornitore di carburante per l'aviazione;
aa) «anno di riferimento»: un periodo di un anno durante il quale
devono essere presentate le relazioni di cui agli articoli 8 e 10,
che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
bb) «periodo di riferimento»: un periodo compreso tra il 10
gennaio e il 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di riferimento;
cc) «fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione»: il
quantitativo di carburante per l'aviazione, indicato come
combustibile per il volo dal decollo all'atterraggio sull'aeroporto
di destinazione (trip fuel) e come combustibile per il rullaggio
(taxi fuel) nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 965/2012 della
Commissione, che e' necessario per operare tutti i voli di un
operatore aereo contemplati dal presente regolamento, in partenza da
un determinato aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di
riferimento;
dd) «quantitativo annuo non caricato»: la differenza tra il
fabbisogno annuo di carburante per l'aviazione e il quantitativo
effettivamente caricato da un operatore aereo prima dei voli
contemplati dal presente regolamento in partenza da un determinato
aeroporto dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ee) «quantitativo annuo totale non caricato»: la somma dei
quantitativi annui non caricati da un operatore aereo in tutti gli
aeroporti dell'Unione, nel corso di un periodo di riferimento;
ff) «sistema relativo ai gas a effetto serra»: un sistema che
concede benefici agli operatori aerei che utilizzano carburanti
sostenibili per l'aviazione;
gg) DSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota
minima complessiva di carburanti sostenibili, come stabilita per
l'anno di riferimento;
hh) DSYN1 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota
minima di carburanti sintetici, come stabilita per l'anno di
riferimento;
ii) DSYN2 : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburante per l'aviazione che non rispetta la quota
media di carburanti sintetici stabilita per l'anno di riferimento;
ll) CN: quantitativo totale annuo di carburante non caricato,
accertato dall'E.N.A.C ed espresso in tonnellate;
mm) PMASAF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante sostenibile per l'aviazione;
nn) PMACJF : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante convenzionale per l'aviazione;
oo) PMASYN : prezzo medio annuo per tonnellata, espresso in euro,
del carburante sintetico per l'aviazione;
pp) PMAAF : prezzo medio per tonnellata, espresso in euro, del
carburante per aviazione;
qq) NSAF : quantitativo, accertato dall'E.N.A.C ed espresso in
tonnellate, di carburanti sostenibili per l'aviazione in merito ai
quali sono state fornite informazioni fuorvianti o inesatte da parte
dei fornitori di carburante per l'aviazione.
Art. 4
Prezzo medio annuo per tonnellata dei carburanti convenzionali,
sostenibili e sintetici
1. Per l'aviazione il prezzo medio annuo per tonnellata dei
carburanti convenzionali, sostenibili e sintetici e':
a) per l'anno 2025, pari a:
1) 816 euro per i carburanti convenzionali per l'aviazione;
2) 2.768 euro per i carburanti sostenibili per l'aviazione;
3) 7.500 euro per i carburanti sintetici per l'aviazione;
b) a decorrere dall'anno 2026, pari ai prezzi riportati nella
relazione tecnica annuale in materia di garanzia di condizioni di
parita' per un trasporto aereo sostenibile, redatta dall'Agenzia
europea per la sicurezza aerea (EASA).
Art. 5
Violazione degli obblighi del fornitore di carburante ai sensi
dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405
1. Fatta salva la deroga di cui al comma 5, che consente dal 1°
gennaio 2025 al 31 dicembre 2034 la definizione delle quote di
carburante sostenibile fornite attraverso il calcolo della media
ponderata delle quantita' di carburante rese disponibili presso tutti
gli aeroporti dell'Unione per ciascun anno di riferimento, e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al
risultato in valore assoluto della formula SSAF =2∙DSAF ∙(PMASAF
-PMACJF ) aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento
delle prescritte quote minime complessive di carburanti sostenibili
per l'aviazione; di importo pari al risultato in valore assoluto
della formula SSYN1 =2∙DSYN1 ∙(PMASYN -PMACJF ) aumentato fino al
decuplo per il mancato raggiungimento delle prescritte quote minime
di carburanti sintetici per l'aviazione; di importo pari al risultato
in valore assoluto della formula SSYN2 =2∙DSYN2 ∙(PMASYN -PMACJF )
aumentato fino al decuplo per il mancato raggiungimento delle
prescritte quote medie di carburanti sintetici per l'aviazione, il
fornitore di carburante che, in ogni aeroporto dell'Unione:
a) dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, non garantisce una
quota minima complessiva annua pari al 2 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione;
b) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2034, non garantisce una
quota minima complessiva annua pari al 6 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione e inoltre:
1) dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031, non garantisce una
quota media annua dell'1,2 per cento di carburanti sintetici e, ogni
anno, almeno lo 0,7 per cento di carburanti sintetici;
2) dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non garantisce una
quota media annua del 2,0 per cento di carburanti sintetici e, ogni
anno, dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2033, almeno l'1,2 per cento
di carburanti sintetici e, dal 1° gennaio 2034 al 31 dicembre 2034,
almeno il 2,0 per cento di carburanti sintetici;
c) dal 1° gennaio 2035 al 31 dicembre 2039, non garantisce una
quota minima annua complessiva pari al 20 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 5 per cento di
carburanti sintetici;
d) dal 1° gennaio 2040 al 31 dicembre 2044 non garantisce una
quota minima annua complessiva pari al 34 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 10 per cento di
carburanti sintetici;
e) dal 1° gennaio 2045 al 31 dicembre 2049, non garantisce una
quota minima annua complessiva pari al 42 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 15 per cento di
carburanti sintetici;
f) a decorrere dal 1° gennaio 2050 non garantisce una quota
minima annua complessiva pari al 70 per cento di carburanti
sostenibili per l'aviazione, di cui almeno il 35 per cento di
carburanti sintetici.
2. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di
carburante che non fornisce la quota minima complessiva di carburante
sostenibile oppure la quota minima di carburante sintetico di cui al
comma 1, lettere da a) a f), e, nel periodo di riferimento
successivo, non integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a
una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di
cui al comma 1.
3. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di
carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico
nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2031 e che, prima
della fine del periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034, non
integra la parte di quota non fornita, e' soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria calcolata con le modalita' di cui al comma
1.
4. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 1, il fornitore di
carburante che non fornisce le quote medie di carburante sintetico
nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2034 e, nel periodo di
riferimento successivo, non integra la parte di quota non fornita, e'
soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata con le
modalita' di cui al comma 1.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora l'integrazione della
quota di carburante ivi prevista non avvenga nel periodo di
riferimento successivo, le sanzioni pecuniarie si applicano
annualmente fino al periodo di riferimento in cui il fornitore di
carburante integra la quota di carburante non fornita di cui ai
medesimi commi 2, 3 e 4.
6. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2034, le
sanzioni di cui al presente articolo in relazione al rispetto delle
prescritte quote di carburante sostenibile, ivi incluse le quote
minime e medie di carburanti sintetici, si applicano alle quantita'
calcolate come medie ponderate delle quantita' di carburante fornite
in tutti gli aeroporti dell'Unione per ciascun periodo di
riferimento.
7. L'autorita' di cui all'articolo 2, nel determinare la sanzione
pecuniaria relativa alle quote medie di carburanti sintetici per
l'aviazione di cui al comma 1, lettera b), tiene conto di ogni
eventuale sanzione pecuniaria relativa alle quote minime di
carburanti sintetici per l'aviazione gia' imposta al fornitore di
carburante per l'aviazione in riferimento al rispettivo periodo, al
fine di evitare una doppia sanzione.
Art. 6
Violazione degli obblighi dell'operatore aereo ai sensi dell'articolo
5 del regolamento (UE) 2023/2405
1. L'operatore aereo che carica un quantitativo annuo di carburante
in un aeroporto dell'Unione in misura inferiore al 90 per cento del
fabbisogno annuo di carburante, fatte salve eventuali esenzioni
accordate o giustificazioni riconosciute ai sensi del regolamento
(UE) 2023/2405, e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria
di importo pari al risultato della formula SRIF =2∙CN∙PMAAF aumentato
fino al decuplo.
Art. 7
Violazione degli obblighi del gestore aeroportuale ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2405
1. Se, al termine della procedura prevista dall'articolo 6,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. accerta che
il gestore aeroportuale non ha adottato tutte le misure necessarie
per agevolare l'accesso degli operatori aerei ai carburanti
contenenti quote minime di carburanti sostenibili per l'aviazione di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del medesimo
regolamento, diffida il gestore aeroportuale ad adottare tutte le
misure necessarie senza indebito ritardo e comunque entro tre anni
dalla richiesta di informazioni trasmessa ai sensi del medesimo
articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405.
2. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il gestore
aeroportuale e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da
15.000 euro a 50.000 euro.
Art. 8
Violazione degli obblighi di comunicazione dell'operatore aereo ai
sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2023/2405
1. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 25.000 euro l'operatore aereo che, a partire dall'anno 2025,
non trasmette all'E.N.A.C., entro il 31 marzo di ogni anno di
riferimento, le informazioni relative al:
a) quantitativo totale di carburante caricato in ciascun
aeroporto dell'Unione, espresso in tonnellate;
b) fabbisogno annuo di carburante, per aeroporto dell'Unione,
espresso in tonnellate;
c) quantitativo annuo non caricato, per aeroporto dell'Unione,
che deve essere considerato pari a 0 (zero) qualora il quantitativo
annuo non caricato sia negativo oppure qualora sia inferiore o pari
al 10 per cento del fabbisogno annuo di carburante;
d) quantitativo annuo eventualmente caricato, per aeroporto
dell'Unione europea, per motivi di conformita' alle norme di
sicurezza applicabili in relazione al carburante ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2405 espresso
in tonnellate;
e) quantitativo totale di carburante sostenibile eventualmente
acquistato da fornitori di carburante al fine di operare i voli
effettuati ai sensi del regolamento (UE) 2023/2405, in partenza dagli
aeroporti dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
f) per ogni eventuale acquisto di carburante sostenibile, il nome
del fornitore di carburante, il quantitativo acquistato espresso in
tonnellate, il processo di conversione, le caratteristiche e
l'origine delle materie prime utilizzate per la produzione e le
emissioni durante il ciclo di vita del carburante sostenibile e, se
un acquisto comprende diversi tipi di carburante sostenibile con
caratteristiche diverse, le informazioni per ciascun tipo di
carburante sostenibile;
g) totale dei voli effettuati ai sensi del regolamento (UE)
2023/2405 in partenza dagli aeroporti dell'Unione europea, espresso
in numero di voli e in ore di volo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) e f), l'operatore
aereo allega:
a) una dichiarazione dei sistemi relativi ai gas a effetto serra
cui partecipa e nell'ambito dei quali gli e' possibile comunicare i
carburanti sostenibili per l'aviazione;
b) una dichiarazione attestante di non aver comunicato,
nell'ambito di piu' di un sistema relativo ai gas a effetto serra,
partite identiche di carburanti sostenibili per l'aviazione;
c) informazioni sulla partecipazione a regimi di sostegno
finanziario dell'Unione europea, nazionali o regionali che consentano
agli operatori aerei di essere compensati per i costi dei carburanti
sostenibili per l'aviazione acquistati e informazioni che indichino
se la stessa partita di carburanti sostenibili per l'aviazione abbia
ricevuto o meno sostegno nell'ambito di piu' di un regime di sostegno
finanziario.
Art. 9
Violazione degli obblighi di comunicazione del fornitore di
carburante ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
2023/2405
1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000
euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che non fornisce
gratuitamente agli operatori aerei, entro il 14 febbraio di ogni anno
di riferimento, le informazioni pertinenti e accurate inerenti a
quanto previsto dall'articolo 8, relative al periodo di riferimento.
2. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata
ai sensi del secondo periodo il fornitore di carburante per
l'aviazione che, nell'ambito delle comunicazioni di cui al presente
articolo, trasmette informazioni fuorvianti o inesatte riguardo alle
caratteristiche o all'origine dei carburanti sostenibili per
l'aviazione da esso forniti. La sanzione e' di importo pari al
risultato in valore assoluto della formula
SNSAF=2∙NSAF∙(PMASAF-PMACJF) aumentato fino al decuplo in ragione del
quantitativo di carburanti per l'aviazione sostenibili forniti,
oggetto delle informazioni fuorvianti o inesatte.
3. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 70.000
euro a 150.000 euro il fornitore di carburante che fornisce agli
operatori aerei che ne fanno richiesta le informazioni inerenti a
quanto previsto dall'articolo 8:
a) oltre novanta giorni dalla data della richiesta, quelle
relative a un periodo di riferimento gia' concluso;
b) oltre quarantacinque giorni dalla conclusione del periodo di
riferimento per quelle relative a un periodo di riferimento non
ancora concluso, laddove la richiesta sia stata presentata almeno 45
giorni prima del termine di tale periodo.
4. E' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria determinata
ai sensi del comma 2, secondo periodo, il fornitore di carburante
che, nel corso dell'anno 2025 ed entro il 14 febbraio di ogni anno di
riferimento, non inserisce nella banca dati dell'Unione europea
(UDB), ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 41 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o in qualsiasi strumento
di raccolta dati alternativo individuato dalla Commissione europea
per la medesima finalita', le informazioni relative al:
a) quantitativo di carburante fornito in ciascun aeroporto
dell'Unione europea, espresso in tonnellate;
b) quantitativo di carburante sostenibile eventualmente fornito
in ciascun aeroporto dell'Unione espresso in tonnellate;
c) per ciascun tipo di carburante sostenibile fornito negli
aeroporti dell'Unione l'indicazione del processo di conversione,
delle caratteristiche e dell'origine delle materie prime utilizzate
per la produzione e delle emissioni prodotte durante il ciclo di
vita;
d) tenore di aromatici e naftaleni in volume percentuale e di
zolfo in massa percentuale nel carburante per l'aviazione fornito per
partita, per aeroporto dell'Unione e a livello di Unione, con
indicazione di volume e massa totali di ciascuna partita e metodo di
prova applicato per misurare il contenuto di ciascuna sostanza a
livello di partita;
e) contenuto energetico del carburante e del carburante
sostenibile forniti in ciascun aeroporto dell'Unione, per ciascun
tipo di carburante.
Art. 10
Violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/2405 da
parte degli operatori aerei
1. Nei confronti dell'operatore aereo che viola gli obblighi di cui
al regolamento (UE) 2023/2405, l'E.N.A.C. puo' disporre il divieto di
partenza di cui all'articolo 802 del codice della navigazione, di cui
all'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Art. 11
Relazione informativa
1. Entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno, l'E.N.A.C.
trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una
relazione semestrale sull'applicazione delle disposizioni di cui al
presente decreto nonche' sulle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate.
Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
1. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: «I
decreti di cui al secondo periodo recano, altresi', indicazioni
operative per le modalita' di attuazione del rispetto degli obblighi
previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2405 in relazione
alle quote di carburante sostenibile per l'aviazione disponibile
negli aeroporti dell'Unione.».
Art. 13
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. L'E.N.A.C. provvede allo svolgimento dei compiti e delle
attivita' necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti
all'E.N.A.C. nella medesima misura, ai fini del sostegno della
ricerca e dell'innovazione nonche' della produzione e dell'uso dei
carburanti sostenibili per l'aviazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
rispettare.
(Biocarburanti per aerei: occhio alle sanzioni)


