Bonifica dall’amianto: i piani da redigere e presentare

Ai sensi del comma 1, articolo 256 del testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (codice ambiente). Inoltre, con la deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004, il comitato dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (attualmente Albo nazionale gestori ambientali), ha fissato i criteri e requisiti per l’iscrizione all’albo nella «Categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto». Questa categoria, come le altre, è stata poi ribadita dal D.M. Ambiente 3 giugno 2014 n. 120 («Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali»). 

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