Bonifiche e Csc: quali riferimenti per un sito con più destinazioni d'uso? A chiederlo è stato il Comune di Qualiano (Na) tramite un interpello ambientale al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
In particolare, l'amministrazione comunale chiede come il criterio interpretativo «debba essere applicato nei casi in cui vi è una concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito per cui non vi è la possibilità di stabilire in maniera univoca la colonna della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006 a cui fare riferimento».
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.
Interpello del Comune di Qualiano 18 novembre 2025, n. 217480
Oggetto: Istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs 152/2006 in merito ai criteri di applicazione delle colonne A e B della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006
Ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, introdotto dall’art. 27 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (Conv. L. 28/07/2021 n. 108) e tenuto conto che le indicazioni fornite nella risposta che Codesto Ministero vorrà inviare costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza della scrivente in materia ambientale, si pone il seguente quesito.
L’allegato 5 della Parte Quarta è rubricato dal 29/4/2006 come “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti”, e la relativa Tabella 1 è rubricata come “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare”
La scrivente rileva che le concentrazioni soglia di contaminazione CSC ex art. 240 sono quindi strettamente ed inequivocabilmente correlate alla specifica destinazione d’uso dell’area oggetto di intervento, ma possono sorgere dubbi sulla corretta interpretabilità proprio di tale ultima espressione.
In particolare si fa riferimento alla dizione “destinazione d'uso” in relazione alla quale diviene determinante chiarire se ci si riferisca ad una condizione urbanistica in fatto, quanto piuttosto alla formale categoria catastale risultante dagli atti pubblici.
La Tabella 1 presenta infatti due colonne di differenti CSC, delle quali la prima, cioè la colonna A, riferibile ai “Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale” mentre la seconda, cioè la colonna B”, riferibile ai “Siti ad uso Commerciale e Industriale”.
Si rappresenta che la tematica è ben nota a questo Ministero il quale si è pronunciato su istanza di interpello della Provincia di Potenza acquisita con nota prot. 4093 del 13.01.2025.
Nella risposta all'istanza di interpello, avente prot. 0071143 del 14.04.2025 codesto Ministero ha chiarito che ai fini della applicazione della colonna A o B della Tabella 1 va verificata in concreto la reale destinazione d’uso del sito.
In particolare è dirimente in ordine all'applicazione di una colonna piuttosto che dell'altra è “l'effettivo uso dell'area attribuendo valore decisivo ad elementi sostanziali della fattispecie concreta, quali le attività effettivamente svolte nel sito, o anche la funzione potenziale dell'area o la destinazione d'uso in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce”.
Ebbene partendo dalla assoluta chiarezza della risposta fornita nei termini di cui sopra, dunque con applicazione del criterio cd sostanzialistico in luogo di quello cd formalistico codesta Amministrazione si pregia inoltrare istanza di interpello al fine di richiedere a codesto Ministero come il criterio interpretativo sopra delineato debba essere applicato nei casi in cui vi è una concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito per cui non vi è la possibilità di stabilire in maniera univoca la colonna della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006 a cui fare riferimento.
Ad esempio del sopra citato quesito, si può immaginare la realizzazione di un intervento edilizio finalizzato alla creazione di un complesso turistico/ricettivo (equiparato ex lege ad un insediamento produttivo) e che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (ad esempio siepi ed aiuole, giardini).
Considerata la preponderanza quasi esclusiva degli interventi edilizi a fini commerciali rispetto al poco verde ornamentale si chiede di chiarire se anche per detti residui spazi, per la loro più che limitata estensione ed utilizzo, debba ritenersi applicabile la colonna B della Tabella 1.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 16 febbraio 2026, n. 33227
Oggetto: interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006. — criteri di applicazione delle colonne a e b della tabella 1 di cui all’allegato 5 alla parte quarta del d.lgs 152/2006.
Il quesito
Con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 217480 del 18.11.2025, il Comune di Qualiano ha formulato un interpello, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine ai livelli di contaminazione delle matrici ambientali.
In particolare, il Comune di Qualiano cita il riscontro fornito all’istanza di interpello del 14.04.2025, protocollo n. 0071143, nella parte in cui, ai fini della determinazione dei valori di attenzione e, quindi, della individuazione della colonna di cui alla Tabella 1, dell’Allegato V, Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 cui fare riferimento, richiama “l'effettivo uso dell'area attribuendo valore decisivo ad elementi sostanziali della fattispecie concreta, quali le attività effettivamente svolte nel sito, o anche la funzione potenziale dell'area o la destinazione d'uso in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce”.
A tal proposito il Comune chiede di chiarire “come il criterio interpretativo sopra delineato debba essere applicato nei casi in cui vi è una concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito per cui non vi è la possibilità di stabilire in maniera univoca la colonna della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006 a cui fare riferimento”. Nello specifico, il Comune cita a titolo di esempio il caso relativo alla “.....realizzazione di un intervento edilizio finalizzato alla creazione di un complesso turistico/ricettivo (equiparato ex lege ad un insediamento produttivo) e che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (ad esempio siepi ed aiuole, giardini).” In tale caso, il Comune “Considerata la preponderanza quasi esclusiva degli interventi edilizi a fini commerciali rispetto al poco verde ornamentale” chiede di chiarire “se anche per detti residui spazi, per la loro più che limitata estensione ed utilizzo, debba ritenersi applicabile la colonna B della Tabella 1”.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:
- art. 240 comma 1 lett. b) “concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”;
- Allegato 5 al Titolo V, Parte quarta, del D.lgs. 152/2006, recante “CSC del suolo, sottosuolo e acque sotterranee per destinazione d’uso.”.
Riscontro al quesito
Facendo seguito ai criteri interpretativi forniti dal Ministero con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche protocollo n. 71143 del 14.04.2025 (in riscontro all’istanza di interpello formulata dalla Provincia di Potenza con nota acquisita al protocollo ministeriale al n. 4093 del 13.04.2025), con riferimento al caso prospettato a titolo di esempio dal Comune di Qualiano di un insediamento produttivo che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (come siepi ed aiuole, giardini), si ritengono applicabili i limiti della colonna B di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. n. 152 del 2006; è evidente, infatti, che la natura ornamentale del verde non possa determinare una autonoma ed effettiva destinazione d’uso nell’ambito di un complesso produttivo.
Diverso è il caso di “concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito”; si pensi ad un esercizio commerciale (per esempio, una lavanderia) ubicato in un complesso residenziale. In tali casi, stante i diversi limiti previsti dalle destinazioni d’uso di cui alle colonne A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) correlati ai bersagli e alla durata dell’esposizione ai contaminanti, si ritiene prevalente la destinazione residenziale che comporta, in concreto, l’applicazione della colonna A.
Tale lettura è, del resto, quella più conforme all’orientamento giurisprudenziale assestatosi nel tempo che, come già detto, valorizza la sostanzialità del contesto in cui il sito si inserisce.
Si rimette pertanto a Codesta Amministrazione comunale l’applicazione del citato principio in relazione al caso concreto, non potendo ipotizzare l’individuazione di un criterio applicabile in via generale.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.



