Cam per edilizia e progettazione: le specifiche del minAmbiente

Decreto 24 novembre 2025

(Cam per edilizia e progettazione: le specifiche del minAmbiente)

Con il decreto 24 novembre 2025  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025) il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha dettato le nuove specifica dei criteri ambientali minimi per edilizia e servizi di progettazione.

Cam per edilizia e progettazionePiù nel dettaglio, il perimetro normativo comprende l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione dei lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

Cam per edilizia e progettazioneTutte le specifiche sono riportate nell'allegato 1 riportato in coda al testo del provvedimento, pubblicato qui di seguito.

Decreto 24 novembre 2025  del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi
di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.
(25A06516)

(Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare,
l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione
ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare,
l'art. 4 che ha ridenominato il «Ministero della transizione
ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
con il quale e' stato nominato Ministro della transizione ecologica
l'On. Gilberto Pichetto Fratin;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero della transizione
ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 luglio 2021, n. 128»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 23 gennaio 2025, n. 26, di adozione dell'Atto di indirizzo
concernente l'individuazione delle priorita' politiche del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025 e per il
triennio 2025-2027;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1, i cui commi 1126 e
1127 prevedono la predisposizione, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello
sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
(PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie
merceologiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi
1126 e 1127, ha approvato il «Piano d'azione nazionale per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica
amministrazione»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata
la revisione del «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione», ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 3 agosto 2023 recante «Approvazione del piano d'azione
nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione 2023» che abroga il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
aprile 2008.
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto, in particolare l'art. 57, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale le stazioni appaltanti e
gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara,
almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Affidamento di servizi
di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183
dell'8 agosto 2022;
Visto il decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica «Modificazioni al decreto
n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per
interventi edilizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 196 del 22 agosto 2024;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, «Regolamento
recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei
rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di
origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006»;
Visto il regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il
regolamento (UE) n. 305/2011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia»;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti «Aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni»;
Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del citato decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23
giugno 2022, in ragione del progresso tecnologico e dell'evoluzione
della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, perseguendo
con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti
pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti;
Considerato che l'attivita' istruttoria per la revisione dei
criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di
progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di interventi
edilizi ha visto il confronto con le parti interessate e con esperti
di settore, inclusi i referenti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e di ANAC per
le valutazioni di competenza;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36, sono adottati i criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e direzione lavori di
interventi edilizi, servizi di manutenzione, esecuzione di lavori,
includendo interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione
e adeguamento, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente
decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a decorrere
dalla data di entrata in vigore:
a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di
progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di
scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza
pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta
e' inviato a partire da tale data;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di
manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di
progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto
validato in vigenza del presente decreto;
c) alla progettazione svolta internamente alla stazione
appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a
tale data, non ancora validata.

 

Art. 2
Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022, come modificato dal decreto 5
agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
continua ad essere applicato:
a) alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione
esecutiva e di lavori aventi a base di gara una progetto di
fattibilita' tecnico-economica validato in vigenza del decreto del
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 256 del 23
giugno 2022 come modificato dal decreto 5 agosto 2024 del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, i cui bandi o avvisi
indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, nel caso di
procedura senza pubblicazione di bando, il cui avviso a presentare
offerta e' inviato, entro tre mesi dalla data di validazione del
progetto di fattibilita' tecnico-economica posto a base di gara;
b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione
di lavori aventi a base di gara un progetto esecutivo validato in
vigenza del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022 come modificato dal decreto 5
agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono
pubblicati o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, il
cui avviso a presentare offerte e' inviato entro tre mesi dalla data
di validazione del progetto esecutivo posto a base di gara.

 

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di
prodotto da costruzione di cui all'art. 3 del regolamento (UE)
2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024
che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti
da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011 e, per gli
«interventi edilizi» quelle di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».
Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche
normative di settore relative ad altre categorie di intervento
ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in
particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086
«Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato», nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», e nel
decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti «Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"».
2. Si applica altresi' l'ulteriore definizione di «solar
reflectance index» o «indice di riflessione solare» quale valore
attribuito ad alcuni prodotti da costruzione che tiene conto sia
della capacita' del materiale di riflettere la radiazione solare, sia
della capacita' di emettere la radiazione solare assorbita come
radiazione termica.

 

Art. 4
Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica n. 256 del 23 giugno 2022, recante «Criteri ambientali
minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi» e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica 5 agosto 2024 recante «Modificazioni al decreto n. 256 del
23 giugno 2022, recante: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento
di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi
edilizi"» e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Allegati

ALLEGATO 1

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