Sono a carico dei soggetti richiedenti le spese per le attività inerenti alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche
Con il decreto 23 marzo 2017 (in Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2017, n. 195) il ministero dello Sviluppo economico interviene sul tema delle infrastrutture per i combustibili alternativi con alcune precisazioni di carattere operativo. In particolare, è stabilito come siano a carico dei soggetti richiedenti le spese per le attività inerenti alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di valore inferiore a 5 milioni di euro, nonché per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 marzo 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 23 marzo 2017
Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17A05771)
in Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2017, n. 195
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi 110 e 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239
e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono che «110. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
spese per le attivita' svolte dagli uffici della Direzione generale
per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita'
produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla
realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture
energetiche di competenza statale il cui valore sia di entita'
superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, per le relative istruttorie tecniche e
amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e
operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il
versamento di un contributo di importo non superiore allo 1 per mille
del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si
applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di
entrata in vigore della presente legge si sia gia' conclusa
l'istruttoria. 111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma
110... si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di
cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero delle attivita' produttive.»;
Visto il decreto interministeriale 9 novembre 2016 di modifica al
decreto 18 settembre 2006 recante «Regolamentazione delle modalita'
di versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 110, della
legge 23 agosto 2004, n. 239»;
Considerato che l'art. 9 del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»
ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le
Regioni interessate, la competenza in materia di rilascio delle
autorizzazioni per tali infrastrutture ed insediamenti strategici,
nonche' per le opere e le attivita' necessarie al trasporto, allo
stoccaggio, al trasferimento del GNL alla rete nazionale di
trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle infrastrutture
portuali strumentali all'utilizzo del GNL, nonche' per le opere
accessorie;
Considerato altresi' che i commi 1, 2 e 3 dell'art. 23 del citato
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, prevedono, al comma 1
che: «... le spese per le attivita' di cui all'art. 9 svolte dalla
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico,
nonche' le spese per le relative istruttorie tecniche e
amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e
operative, anche finalizzate alle attivita' di dismissione, sono
poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento del
contributo di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.», al comma 2 che: «...le spese svolte dalla Direzione
generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per
le attivita' di cui all'art. 9 relative alla realizzazione e alla
verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e'
di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche' le spese per le
relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti
necessita' logistiche e operative, anche finalizzate alle attivita'
di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo
tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio
reso.», al comma 3 che: «Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 30, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe
spettanti al Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di
cui al comma 2.»;
Considerato che le attivita' di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 comportano per gli uffici
dell'amministrazione un'attivita' istruttoria onerosa e complessa per
tutti gli investimenti, compresi quelli il cui valore e' inferiore a
5 milioni di euro, con la conseguenza di ritenere quindi opportuno il
versamento di un contributo secondo i criteri stabiliti all'art. 1,
comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal
decreto interministeriale 9 novembre 2016, fissando comunque un
importo minimo;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257, le spese per le attivita' svolte dalla
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le
infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per
le attivita' di cui all'art. 9 del medesimo decreto relative alla
realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture
energetiche il cui valore e' di entita' inferiore a 5 milioni di
euro, nonche' le spese per le relative istruttorie tecniche e
amministrative e per le conseguenti necessita' logistiche e
operative, anche finalizzate alle attivita' di dismissione, sono
poste a carico dei soggetti richiedenti tramite il versamento di un
contributo che rispecchia i costi delle attivita' istruttorie e
corrispondente alla percentuale prevista all'art. 1, comma 110, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, come regolamentato dal decreto
interministeriale 9 novembre 2016. Il versamento minimo e' comunque
fissato in un importo di 500 euro. Tali somme sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, da riassegnare su apposito
capitolo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 2
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Uffici centrali
di bilancio per la relativa registrazione, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla
data di pubblicazione.


