Combustibili rinnovabili: le regole per il trasporto marittimo

Pubblicato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, n. 2023/1805

Combustibili rinnovabili: le regole per il trasporto marittimo sono state fissate dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, n. 2023/1805 pubblicato sulla G.U.C.E. L del 22 settembre 2023, n. 234.

Il provvedimento fissa:

  • i requisiti per l'energia usata a bordo dalle navi;
  • i principi comuni e le procedure per la certificazione;
  • le misure per le verifica e l'accreditamento;
  • le disposizioni di registrazione, verifica, comunicazione e valutazione della conformità;
  • i poteri delegati e le competenze di esecuzione.

A seguire il testo del regolamento 2023/1805; gli allegati sono disponibili in pdf in fondo della pagina.

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Regolamento (Ue) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE

(G.U.C.E. L del 22 settembre 2023, n. 234)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

(omissis)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi che impongono:

a) un limite dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave in arrivo, in sosta o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e
b) un obbligo di usare l'alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply - OPS) o una tecnologia a zero emissioni nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
L'obiettivo del presente regolamento è quello di aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l'Unione, in linea con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica a livello dell'Unione al più tardi nel 2050, garantendo nel contempo il buon funzionamento del trasporto marittimo, creando certezza normativa per l'utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di tecnologie sostenibili ed evitando distorsioni nel mercato interno.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, indipendentemente dalla loro bandiera, per quanto riguarda:

a)
l'energia utilizzata durante la sosta in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
b) la totalità dell'energia utilizzata per le tratte da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro a un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c) in deroga alla lettera b), la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e
d) la metà dell'energia utilizzata per le tratte in arrivo o in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, se il porto di scalo precedente o successivo è sotto la giurisdizione di un paese terzo.

2.   Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi. La Commissione aggiorna tale elenco successivamente ogni due anni entro il 31 dicembre.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma elencano un porto come porto di trasbordo di container limitrofo se la quota di trasbordo di container, misurata in unità equivalenti a 20 piedi, supera il 65 % del traffico totale di container di tale porto durante l'ultimo periodo di 12 mesi per il quale sono disponibili dati pertinenti e se tale porto è situato al di fuori dell'Unione, ma a meno di 300 miglia nautiche da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Ai fini di tali atti di esecuzione, i container sono considerati trasbordati quando sono scaricati da una nave a un porto al solo scopo di essere caricati su un'altra nave.

L'elenco dei porti di trasbordo di container limitrofi stabilito dalla Commissione non comprende i porti situati in un paese terzo che applica effettivamente misure equivalenti al presente regolamento.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda l'energia usata sulle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro situato in un'isola con meno di 200 000 residenti permanenti, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta in un porto di scalo di tale isola. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Gli Stati membri possono esentare rotte e porti specifici dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), per quanto riguarda l'energia usata dalle navi sulle tratte tra un porto di scalo situato in una regione ultraperiferica e un altro porto di scalo situato in una regione ultraperiferica, e per quanto riguarda l'energia usata durante la sosta nei porti di scalo di tali regioni ultraperiferiche. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5.   Gli Stati membri che non condividono una frontiera terrestre con alcun altro Stato membro possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che effettuano tratte transnazionali nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico verso i porti di scalo di altri Stati membri. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029.Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6.   Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del paragrafo 1 le navi passeggeri che forniscono servizi di trasporto marittimo ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/92 nell'ambito di obblighi di servizio pubblico o di contratti di servizio pubblico che operano prima del 12 ottobre 2023, per rotte specifiche tra i loro porti di scalo continentali e i porti di scalo sotto la loro giurisdizione situati su un'isola o nelle città di Ceuta e Melilla. Tali esenzioni non si applicano dopo il 31 dicembre 2029. Prima dell'entrata in vigore di tali esenzioni, gli Stati membri le notificano alla Commissione. La Commissione le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le città di Ceuta e Melilla sono considerate porti di scalo situati su un'isola.

7.   Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di proprietà o gestite da uno Stato e usate solo per scopi non commerciali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «emissioni di gas a effetto serra»: il rilascio di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) nell'atmosfera;
2) «biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;
3) «biogas»: biogas quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;
4) «carburanti derivanti da carbonio riciclato»: i carburanti derivanti da carbonio riciclato quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001;
5) «combustibili rinnovabili di origine non biologica» («renewable fuels of non-biological origin – RFNBO)»: i combustibili rinnovabili di origine non biologica quali definiti all'articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;
6) «colture alimentari e foraggere»: le colture alimentari e foraggere quali definite all'articolo 2, secondo comma, punto 40), della direttiva (UE) 2018/2001;
7) «tecnologia a zero emissioni»: una tecnologia che, se utilizzata per fornire energia, non comporta il rilascio nell'atmosfera da parte delle navi dei seguenti gas a effetto serra e inquinanti atmosferici: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), ossido di zolfo (SOx), ossido di azoto (NOx) e particolato (PM);
8) «fonti di energia sostitutive»: l’energia rinnovabile generata a bordo o energia elettrica fornita tramite OPS;
9) «propulsione assistita dal vento»: la propulsione, parziale o totale, di una nave mediante energia eolica sfruttata per mezzo di sistemi di propulsione assistita dal vento quali, tra l'altro, vele a rotore, aquiloni, vele rigide o dure, vele morbide, ali di aspirazione o turbine;
10) «porto di scalo»: un porto in cui le navi si fermano per caricare o scaricare merci o per imbarcare o sbarcare passeggeri, escluse le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, cambiare l'equipaggio, effettuare una sosta in bacino di carenaggio o riparazioni alla nave e/o alle sue attrezzature; le soste in porto perché la nave necessita assistenza o è in situazione di pericolo; i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti; le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attività di ricerca e salvataggio; e le soste di portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2;
11) «tratta»: una tratta quale definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757;
12) «regione ultraperiferica»: un territorio di cui all'articolo 349 TFUE;
13) «società»: l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave e che si fa carico di tutti i doveri e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento;
14) «stazza lorda» (GT): la stazza lorda quale definita all'articolo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2015/757;
15) «nave all'ormeggio»: una nave all'ormeggio quale definita all'articolo 3, lettera n), del regolamento (UE) 2015/757;
16) «nave all'ancoraggio»: una nave all'ormeggio non ormeggiata alla banchina;
17) «uso di energia a bordo»: la quantità di energia, espressa in megajoule (MJ), usata da una nave per la propulsione e per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura di bordo, in mare o all'ormeggio;
18) «well-to-wake» («dal pozzo alla scia»): un metodo di calcolo delle emissioni che tiene conto dell'impatto in termini di gas a effetto serra della produzione, del trasporto, della distribuzione e dell'uso di energia a bordo, anche durante la combustione;
19) «intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo»: la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espressa in grammi di CO2 equivalente stabilita in base al principio «well-to-wake» («dal pozzo alla scia»), per MJ di energia usata a bordo;
20) «fattore di emissione»: il tasso medio di emissione di un gas a effetto serra rispetto ai dati di attività di un flusso di fonti, ipotizzando una completa ossidazione nel caso della combustione e una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche;
21) «classe ghiaccio»: l'indicazione assegnata alla nave dalle competenti autorità nazionali dello Stato di bandiera o da un'organizzazione riconosciuta da tale Stato che indica che la nave è stata concepita per la navigazione in condizioni di mare ghiacciato;
22) «limite dei ghiacci»: la demarcazione in un dato momento tra il mare aperto e qualsiasi tipo di ghiaccio marino, sia esso fisso o galleggiante, come stabilito al punto 4.4.8 della nomenclatura del ghiaccio marino dell'Organizzazione meteorologica mondiale, pubblicata nel marzo 2014;
23) «navigazione in condizioni di ghiaccio»: la navigazione di una nave di classe ghiaccio in una zona marittima situata all'interno del limite dei ghiacci;
24) «alimentazione elettrica da terra» (OPS): il sistema che fornisce energia elettrica alle navi all'ormeggio, a bassa o ad alta tensione, con corrente alternata o continua, compresi gli impianti sulla nave e nel porto, quando alimenta direttamente il quadro di distribuzione principale della nave per alimentare le attività di stazionamento (hotelling) e i carichi di servizio o per caricare le batterie secondarie;
25) «domanda di energia elettrica all'ormeggio»: la domanda di energia elettrica di una nave all'ormeggio per soddisfare tutte le esigenze di energia a base di energia elettrica a bordo;
26) «domanda totale stabilita di energia elettrica della nave all'ormeggio»: il valore più elevato, espresso in chilowatt, della domanda totale di energia elettrica di una nave all'ormeggio, compresi i carichi per le attività di stazionamento (hotelling) e la movimentazione merci;
27) «verificatore»: un soggetto giuridico che svolge attività di verifica, accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento;
28) «documento di conformità FuelEU»: un documento specifico per la nave, rilasciato a una società da un verificatore, che attesta la conformità di tale nave al presente regolamento per un periodo di riferimento specifico;
29) «nave passeggeri»: una nave passeggeri quale definita all'articolo 2, lettera i), della direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).;
30)
«nave da crociera»: una nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico ed è progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con possibilità di pernottamento su una tratta marittima;
31)
«nave portacontainer»: una nave destinata esclusivamente al trasporto di container nelle stive e sul ponte;
32) «scalo in porto non conforme»: uno scalo in un porto durante il quale la nave non soddisfa il requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e a cui non si applica nessuna delle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 5;
33) «filiera meno favorevole»: la filiera di produzione a maggiore intensità di carbonio utilizzata per un dato combustibile;
34) «CO2 equivalente»: la misura metrica usata per calcolare le emissioni di CO2, CH4 e N2O sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale, convertendo le quantità di CH4 e N2O in equivalenti quantità di CO2 con lo stesso potenziale di riscaldamento globale;
35) «saldo di conformità»: la misura della conformità (oltre quanto necessario o insufficiente) di una nave per quanto riguarda i limiti dell'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave o il sotto-obiettivo di RFNBO, calcolato conformemente all'allegato IV, parte A;
36) «eccedenza di conformità»: un saldo di conformità con un valore positivo;
37) «disavanzo di conformità»: un saldo di conformità con un valore negativo;
38) «saldo totale di conformità del pool»: la somma dei saldi di conformità di tutte le navi incluse nel pool;
39) «ente di gestione del porto»: ente di gestione del porto quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/352;
40) «Stato di riferimento»: lo Stato membro determinato applicando l'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE nei confronti di una società quale definita ai sensi del presente regolamento, fatta salva la scelta delle autorità competenti incaricate nello Stato membro interessato;
41) «periodo di riferimento»: il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale le informazioni di cui al presente regolamento sono monitorate e registrate, in cui i dati relativi alle tratte che cominciano e terminano in due diversi anni civili sono contabilizzati sotto l'anno civile interessato;
42) «periodo di verifica»: l'anno civile direttamente successivo al periodo di riferimento.

Capo II

Requisiti per l'energia usata a bordo dalle navi

Articolo 4

Limite di intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave

1.   L'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave durante un periodo di riferimento non supera il limite di cui al paragrafo 2.

2.   Il limite di cui al paragrafo 1 è calcolato riducendo il valore di riferimento di 91,16 grammi di CO2 equivalente per MJ della percentuale seguente:

— 2 % dal 1° gennaio 2025;
— 6 % dal 1° gennaio 2030;
— 14,5 % dal 1° gennaio 2035;
— 31 % dal 1° gennaio 2040;
— 62 % dal 1° gennaio 2045;
— 80 % dal 1° gennaio 2050.

3.   L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è calcolata come la quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di energia conformemente alla metodologia di cui all'allegato I.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28, al fine di modificare l'allegato II per includere i fattori di emissione «well-to-wake» relativi a eventuali nuove fonti di energia o per adeguare i fattori di emissione esistenti in modo da garantire la coerenza con le future norme internazionali o i futuri atti giuridici dell'Unione nel settore dell'energia, conformemente alle migliori conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.

Articolo 5

Utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica

1.   Per il calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 può essere utilizzato un moltiplicatore pari a 2 al fine di ricompensare la nave per l'utilizzo di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). La metodologia di tale calcolo è riportata nell'allegato I.

2.   La Commissione monitora, calcola e pubblica annualmente, sulla base dei dati registrati nella banca dati FuelEU di cui all'articolo 19, e al più tardi 18 mesi dopo la fine di ciascun periodo di riferimento, la quota di RFNBO dell'energia annua usata a bordo dalle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

3.   Se la quota di RFNBO di cui al paragrafo 2 è inferiore all'1 % per il periodo di riferimento 2031, a decorrere dal 1° gennaio 2034 a tali combustibili si applica un sotto-obiettivo del 2 % nell'energia annua usata a bordo da una nave, fatto salvo il paragrafo 5.

4.   Il paragrafo 3 non si applica se i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 2 disponibili prima del 1° gennaio 2033 dimostrano che la quota di cui al paragrafo 2 è superiore al 2 %.

5.   Il sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 non si applica se dalle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 2 e dalla valutazione della Commissione emerge che la capacità di produzione e la disponibilità di RFNBO per il settore marittimo sono insufficienti, che la distribuzione geografica è disomogenea o che il prezzo di tali combustibili è troppo elevato.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i criteri di valutazione di cui al paragrafo 5 e il metodo di calcolo del fattore relativo alla differenza di prezzo tra RFNBO e combustibili fossili di cui alla casella 14 della tabella che figura nell'allegato IV, parte B. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di:

a) integrare il paragrafo 5 del presente articolo con elementi aggiuntivi;
b) informare in merito alla non applicabilità del sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, risultante dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo o dalla valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8.   Qualora si applichi il sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2033, atti di esecuzione per specificare ulteriormente le norme per l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo per quanto riguarda:

a) la verifica e il calcolo di cui all'articolo 16;
b) i meccanismi di flessibilità applicabili di cui agli articoli 20 e 21;
c) le sanzioni FuelEU applicabili di cui all'articolo 23 e all'allegato IV.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

9.   Il sotto-obiettivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se del caso, non si applica a una nave che dimostri che la stessa quota di energia annua usata a bordo è soddisfatta da altri combustibili che consentono una riduzione equivalente di emissioni di gas a effetto serra e che sono certificati a norma dell'articolo 10 del presente regolamento, esclusi i biocarburanti di cui all'allegato IX, parte B, della direttiva (UE) 2018/2001.

10.   Il presente articolo non si applica alla quota di energia annua usata a bordo dalle navi fornita tramite OPS.

Articolo 6

Requisiti aggiuntivi per l'energia usata all'ormeggio per quanto riguarda le zero emissioni

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2030, una nave ormeggiata alla banchina in un porto di scalo cui si applica l'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1804 e che è sotto sotto la giurisdizione di uno Stato membro è tenuta a collegarsi all'OPS e a utilizzare tale sistema per soddisfare la sua intera la domanda di energia elettrica all'ormeggio.

2.   A decorrere dal 1° gennaio 2035 se in un porto di scalo cui non si applica l'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1804 e che è sotto la giurisdizione di uno Stato membro la banchina è dotata di un'OPS disponibile, una nave ivi ormeggiata è tenuta a collegarsi a tale sistema e a utilizzarlo per soddisfare la sua intera domanda di energia elettrica all'ormeggio.

3.   A decorrere dal 1° gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2034, e previa consultazione delle parti interessate, compreso, se del caso, l'ente di gestione del porto, uno Stato membro può decidere che una nave ormeggiata alla banchina in un porto di scalo sotto la sua giurisdizione cui non si applica l'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1804, o in alcune parti di tale porto, sia tenuta a collegarsi all'OPS e a utilizzare tale sistema per soddisfare la sua intera domanda di energia elettrica all'ormeggio. Lo Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione che impone tale obbligo un anno prima dell’applicazione di tale decisione. Tale decisione si deve applicare a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento. La Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mette a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei porti interessati. Tale elenco deve essere facilmente accessibile.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano:

a) alle navi portacontainer;
b) alle navi passeggeri.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle navi che:

a) sono ormeggiate alla banchina per meno di due ore, calcolate sulla base dell'ora di arrivo e di partenza monitorate e registrate conformemente all'articolo 15;
b) mentre sono ormeggiate sulla banchina, utilizzano tecnologie a zero emissioni conformi ai requisiti generali per tali tecnologie di cui all'allegato III ed elencati e specificati negli atti delegati e di esecuzione adottati conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, per soddisfare la loro intera domanda di energia elettrica all'ormeggio alla banchina;
c) a causa di circostanze impreviste che sfuggono al controllo della nave, devono fare uno scalo in porto non programmato, non effettuato sistematicamente, per motivi di sicurezza o di salvataggio di vite in mare, diversi da quelli già esclusi a norma dell'articolo 3, punto 10);
d) non sono in grado di collegarsi all'OPS a causa dell'indisponibilità di punti di connessione OPS in un porto;
e) non sono in grado di collegarsi all'OPS perché, in via eccezionale, la stabilità della rete elettrica è a rischio, a causa dell'indisponibilità di energia elettrica da terra sufficiente per soddisfare la domanda di energia elettrica necessaria alla nave all'ormeggio;
f) non sono in grado di collegarsi all'OPS perché l'impianto a terra nel porto non è compatibile con le apparecchiature a bordo per l'alimentazione elettrica da terra, a condizione che l'impianto per il collegamento a terra a bordo della nave sia certificato conformemente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 per i sistemi di collegamento a terra delle navi adibite alla navigazione marittima;
g) per un periodo di tempo limitato, necessitano dell'uso di generatori di energia a bordo, in situazioni di emergenza che rappresentano un rischio immediato per la vita, la nave o l'ambiente o per altri motivi di forza maggiore;
h) pur restando collegate all'OPS per un periodo di tempo limitato allo stretto necessario, necessitano dell'uso di generatori di energia a bordo per prove di manutenzione o per prove funzionali effettuate su richiesta di un funzionario di un'autorità competente o del rappresentante di un organo riconosciuto che effettua una visita di controllo o un'ispezione.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare e aggiornare periodicamente atti delegati in conformità dell'articolo 28 per modificare la tabella non esaustiva che figura nell'allegato III con altre tecnologie a zero emissioni, ai sensi dell'articolo 3, punto 7.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri dettagliati di accettazione, compresa la definizione dei limiti del sistema e degli obblighi di certificazione, da considerare conformi ai requisiti generali per le tecnologie a zero emissioni di cui all' allegato III, compresi i relativi futuri aggiornamenti.

Per l’elenco delle tecnologie esistenti di cui all'allegato III, tali atti di esecuzione sono adottati entro il 30 giugno 2024, se del caso. Per le nuove tecnologie, tali atti di esecuzione sono adottati senza indebito ritardo, laddove si rendano disponibili altre tecnologie di cui all'allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

8.   Le navi informano in anticipo, prima dell'ingresso in porto, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o qualsiasi soggetto debitamente autorizzato circa la propria intenzione di collegarsi all'OPS o di utilizzare una tecnologia a zero emissioni in applicazione del paragrafo 5, lettera b). Le navi che intendono collegarsi all'OPS indicano anche la quantità di energia elettrica di cui prevedono di aver bisogno durante lo scalo in porto.

Al ricevimento delle informazioni da una nave riguardo al collegamento all’OPS, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o qualsiasi soggetto debitamente autorizzato conferma alla nave l'eventuale disponibilità di un collegamento all'OPS.

La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le informazioni da fornire in conformità del primo e del secondo comma, nonché la procedura per fornire tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

9.   L'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o qualsiasi soggetto debitamente autorizzato, se del caso previa consultazione dell'ente di gestione del porto, determina e registra senza ritardo nella banca dati FuelEU le informazioni seguenti:

a) l'applicazione di un'eccezione di cui al paragrafo 5;
b) la non conformità di una nave agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, laddove non si applichi alcuna delle eccezioni di cui al paragrafo 5.

10.   A decorrere dal 1° gennaio 2035, nei porti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/1804, sarà possibile applicare le eccezioni di cui al paragrafo 5, lettere d), e) e f) solo a un numero massimo di scali in porto corrispondente al 10 % del numero totale di scali in porto di una nave effettuati durante un periodo di riferimento, arrotondato per eccesso al numero intero più vicino, se del caso, o a un massimo di dieci scali in porto durante il periodo di riferimento pertinente, a seconda di quale valore sia inferiore.

Lo scalo in porto non è conteggiato ai fini della conformità alla presente disposizione se la società dimostra, sulla base dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 8, che non poteva ragionevolmente sapere che la nave non sarebbe stata in grado di collegarsi all'OPS per uno dei motivi di cui al paragrafo 5, lettere d), e) o f).

11.   Uno Stato membro può decidere che, in un porto o in alcune parti di un porto sotto la sua giurisdizione, le portacontainer o navi passeggeri all'ancoraggio siano soggette agli stessi obblighi di cui al presente regolamento applicabili alle navi ormeggiate alla banchina. Lo Stato membro notifica alla Commissione la sua decisione che impone tale obbligo un anno prima dell’applicazione di tale decisione. Tale decisione si deve applicare a decorrere dall'inizio del periodo di riferimento. La Commissione pubblica le informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e mette a disposizione del pubblico un elenco aggiornato dei porti interessati. Tale elenco deve essere facilmente accessibile.

Capo III

Principi comuni e certificazione

Articolo 7

Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione

1.   Conformemente agli articoli 8, 9 e 10 le società, per ciascuna delle loro navi, monitorano e comunicano i dati pertinenti in un periodo di riferimento. Esse eseguono tale monitoraggio e comunicazione all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e per ogni tratta di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2.   Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano l'energia usata a bordo dalle navi in qualsiasi momento, sia in mare che all'ormeggio. Le società applicano misure idonee a prevenire lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.

3.   Il monitoraggio e la comunicazione sono coerenti e paragonabili nel tempo. A tal fine le società utilizzano le stesse metodologie di monitoraggio e le stesse serie di dati, fatte salve le modifiche valutate dal verificatore. Le società forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati che devono essere monitorati e comunicati.

4.   Le società ottengono, analizzano e conservano per almeno cinque anni tutti i dati e la documentazione di monitoraggio, comprese le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione, le bolle di consegna (Bunker Delivery Note - BDN) integrate in conformità dell'allegato I, i dati di attività e qualsiasi altra informazione necessaria a verificare la conformità al presente regolamento, in modo trasparente e accurato, in formato cartaceo o elettronico, affinché il verificatore possa determinare l'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalle navi.

5.   Nell'intraprendere le attività di monitoraggio e la comunicazione di cui agli articoli 8, 9, 10 e 15 del presente regolamento, si utilizzano, ove opportuno, le informazioni e i dati raccolti ai fini del regolamento (UE) 2015/757.

Articolo 8

Piano di monitoraggio

1.   Entro il 31 agosto 2024, le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi indicando il metodo scelto tra quelli di cui all'allegato I per monitorare e comunicare la quantità, il tipo e il fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi e altre informazioni pertinenti.

2.   Per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per la prima volta dopo il 31 agosto 2024, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo di ciascuna nave in un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

3.   Il piano di monitoraggio consiste in una documentazione completa e trasparente e contiene almeno gli elementi seguenti:

a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome, il numero di identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell'armatore della nave;
b) il nome della società e l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica di un referente;
c) una descrizione dei sistemi di conversione dell'energia installati a bordo e la relativa capacità di potenza espressa in megawatt (MW);
d) per le navi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), una descrizione delle norme e delle caratteristiche delle apparecchiature che consentono il collegamento all'OPS o di una tecnologia a zero emissioni;
e) il valore della domanda totale stabilita di energia elettrica della nave all'ormeggio, come previsto nel suo bilancio del carico elettrico o studio del carico elettrico utilizzato per dimostrare la conformità alle disposizioni regolamentari 40 e 41 del capo II-1 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto quale definito nel codice IMO degli organismi riconosciuti adottato con le risoluzioni MEPC.237(65) e MSC.349(92). Se la nave non è in grado di fornire tale riferimento, il valore considerato è pari al 25 % del totale della potenza continua massima dei motori principali della nave, come specificato nel certificato EIAPP rilasciato in applicazione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) o, se i motori non sono tenuti ad avere un certificato EIAPP, sulla targhetta indicatrice dei motori;
f) una descrizione delle fonti di energia previste a bordo da utilizzare durante la navigazione e all'ormeggio per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 4 e 6;
g) una descrizione delle procedure di monitoraggio del consumo di combustibile della nave nonché dell'energia fornita da fonti di energia sostitutive o da una tecnologia a zero emissioni;
h) una descrizione delle procedure di monitoraggio e comunicazione dei fattori di emissione «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio») e «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia») dell'energia da utilizzare a bordo, secondo i metodi di cui all'articolo 10 e agli allegati I e II;
i) una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell'elenco delle tratte;
j) una descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati di attività per tratta, comprese le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo e il tempo trascorso all'ormeggio;
k) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità usati per aggiornare i dati contenuti nel piano di monitoraggio per il periodo di riferimento;
l) una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati che possono essere utilizzati per colmare le lacune nei dati o per individuare e correggere errori nei dati;
m) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni;
n) se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla classe ghiaccio della nave dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV, le informazioni sulla classe ghiaccio della nave;
o) se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla navigazione in presenza di ghiaccio dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV, le informazioni sulla classe ghiaccio della nave e una descrizione di una procedura verificabile per monitorare la distanza percorsa per l'intera tratta nonché la distanza percorsa in caso di navigazione in presenza di ghiaccio, la data, l'ora e la posizione di entrata e di uscita in presenza di ghiaccio come pure il consumo di carburante della navigazione in presenza di ghiaccio;
p) per le navi dotate di propulsione assistita dal vento, una descrizione delle apparecchiature di propulsione eolica installate a bordo e i valori di PWind e PProp quali definiti nell'allegato I.

4.   Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono tali modelli, comprese le norme tecniche per la loro applicazione uniforme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Articolo 9

Modifiche del piano di monitoraggio

1.   Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare, correggere o aggiornare i dati in esso contenuti.

2.   Le società modificano il piano di monitoraggio senza indebito ritardo laddove si verifichi una delle situazioni seguenti:

a) un cambio di società;
b) l'utilizzo di nuovi sistemi di conversione dell'energia, nuovi tipi di energia, nuovi sistemi di connessione all'OPS o nuove fonti di energia sostitutive o nuove tecnologie a zero emissioni;
c) una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di apparecchiature di misurazione, nuovi metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, che può incidere sull'accuratezza dei dati raccolti;
d) le società, i verificatori o le autorità competenti hanno constatato che i dati ottenuti mediante il metodo di monitoraggio applicato si sono rivelati errati;
e) i verificatori hanno individuato una qualsiasi parte del piano di monitoraggio come non conforme ai requisiti del presente regolamento e impongono alla società di rivedere tale piano a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;
f) le società, i verificatori o le autorità competenti hanno constatato che i metodi per prevenire lacune nei dati e individuare errori nei dati sono inadeguati a garantire l'accuratezza, la completezza e la trasparenza dei dati.
3.   Le società notificano ai verificatori senza indebito ritardo eventuali proposte di modifica del piano di monitoraggio.

Articolo 10

Certificazione dei combustibili e dei fattori di emissione

1.   Qualora biocarburanti, biogas, RFNBO e carburanti derivanti da carbonio riciclato, quali definiti nella direttiva (UE) 2018/2001, debbano essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, si applicano le norme seguenti:

a) i fattori di emissione dei biocarburanti e dei biogas non conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 o prodotti a partire da colture alimentari e foraggere si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole dei combustibili fossili per tale tipo di combustibile;
b) i fattori di emissione degli RFNBO e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato non conformi alla soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole dei combustibili fossili per tale tipo di combustibile.

2.   I fattori di emissione dei combustibili non contemplati al paragrafo 1 si considerano pari a quelli della filiera meno favorevole dei combustibili fossili per il tipo di combustibile in questione, a meno che non siano stati certificati conformemente agli atti giuridici dell'Unione relativi ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno che stabiliscono una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e una metodologia associata per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di tali combustibili.

3.   Sulla base delle bolle di consegna (bunker delivery note - BDN) integrate in conformità dell'allegato I del presente regolamento, le società forniscono dati accurati, completi e affidabili sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili da prendere in considerazione ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento che sono stati certificati a norma di un sistema riconosciuto dalla Commissione in conformità dell'articolo 30, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001 o, se del caso, delle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione relativi ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno.

4.   Le società non si discostano dai valori predefiniti per i fattori di emissione «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio») riportati nell'allegato II del presente regolamento per i combustibili fossili. Fatto salvo il paragrafo 1, le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti per i fattori di emissione «well-to-tank» di cui all'allegato II del presente regolamento, a condizione che i valori reali siano certificati a norma di un sistema riconosciuto dalla Commissione. Per i biocarburanti, i biogas, gli RFNBO e i carburanti derivanti da carbonio riciclato, tale certificazione è effettuata conformemente all'articolo 30, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001 o, se del caso, alle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell'Unione relativi ai mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno.

5.   Le società hanno il diritto di discostarsi dai valori predefiniti per i fattori di emissione «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia») di cui all'allegato II, ad eccezione dei fattori di emissione di CO2 «tank-to-wake» per i combustibili fossili, a condizione che i valori reali siano certificati mediante prove di laboratorio o misurazioni dirette delle emissioni.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare le norme internazionali e i riferimenti di certificazione accettati per dimostrare i fattori reali di emissione «tank-to-wake». Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Capo IV

Verifica e accreditamento

Articolo 11

Valutazione del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato

1.   Per ciascuna nave e in caso di cambiamento di verificatore, quest'ultimo valuta la conformità del piano di monitoraggio ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 8 e 9. Se la valutazione del verificatore individua delle non conformità a tali requisiti, la società interessata rivede di conseguenza, senza indebito ritardo, il proprio piano di monitoraggio e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società interessata concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non va oltre l'inizio del periodo di riferimento.

2.   Le modifiche del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) e d), sono soggette a valutazione da parte del verificatore. A seguito di tale valutazione, il verificatore notifica alla società interessata se tali modifiche sono conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 7, 8 e 9.

3.   Una volta che il piano di monitoraggio e il piano di monitoraggio modificato sono stati valutati in modo soddisfacente, il verificatore li registra nella banca dati FuelEU. Il piano di monitoraggio e il piano di monitoraggio modificato sono accessibili allo Stato di riferimento.

Articolo 12

Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori

1.   Il verificatore è indipendente dalla società o dall'operatore navale e svolge le attività previste dal presente regolamento nel pubblico interesse. A tal fine, e onde evitare potenziali conflitti di interesse, né il verificatore né qualsiasi parte di un soggetto giuridico cui appartiene è una società, un operatore navale o il proprietario di una società. Inoltre, il verificatore non è di proprietà di una società, di un operatore navale o del proprietario di una società né intrattiene con una società rapporti tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

2.   Il verificatore valuta l'affidabilità, la credibilità, l'accuratezza e la completezza dei dati e delle informazioni relativi alla quantità, al tipo e al fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi, in particolare:

a) l'attribuzione del consumo di combustibile e l'uso di fonti di energia sostitutive nelle tratte e all'ormeggio;
b) i dati comunicati relativi al consumo di combustibile e le misurazioni e i calcoli connessi;
c) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;
d) l'uso di OPS o l'applicazione di una delle eccezioni registrate nella banca dati FuelEU conformemente all'articolo 6, paragrafo 9, lettera a);
e) i dati richiesti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3.

3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 si basa sulle seguenti considerazioni:

a) se i dati comunicati sono coerenti in relazione ai dati stimati che sono basati sui dati di localizzazione e le caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato;
b) se i dati presentati sono privi di incongruenze, in particolare quando si confronta il volume complessivo di combustibile acquistato annualmente da ciascuna nave con il consumo di combustibile aggregato durante le tratte;
c) se la raccolta dei dati è stata effettuata in conformità delle norme applicabili; e
d) se i registri pertinenti della nave sono completi e coerenti.

Articolo 13

Procedure di verifica

1.   Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando quantità, tipo e fattore di emissione dell'energia usata a bordo dalle navi che sono stati comunicati con i dati stimati sulla base dei dati di localizzazione e delle caratteristiche delle navi come la potenza del motore installato. Qualora si riscontrino divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.

2.   Il verificatore individua i potenziali rischi connessi alle diverse fasi di calcolo, rivedendo tutte le fonti di dati e le metodologie impiegate dalla società interessata.

3.   Il verificatore tiene in considerazione tutti i metodi efficaci di controllo dei rischi applicati dalla società interessata per ridurre i livelli di incertezza associati all'accuratezza specifica dei metodi di monitoraggio utilizzati.

4.   Su richiesta del verificatore, la società interessata fornisce tutte le informazioni aggiuntive che gli consentano di svolgere le sue attività di verifica. Se necessario per determinare l'affidabilità, la credibilità, l'accuratezza e la completezza dei dati e delle informazioni comunicati, il verificatore effettua controlli durante il processo di verifica. In caso di dubbi, il verificatore può effettuare visite in loco nei locali della società o a bordo della nave. La società consente al verificatore di accedere ai locali della società o alla nave al fine di agevolare le attività di verifica.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente le norme per le attività di verifica di cui al presente regolamento, almeno per quanto riguarda gli elementi seguenti: competenze dei verificatori; documenti che le società devono fornire ai verificatori; valutazione della conformità del piano di monitoraggio e del piano di monitoraggio modificato; valutazione dei rischi, controlli compresi, da effettuare a cura dei verificatori; verifica della relazione FuelEU di cui all'articolo 15, paragrafo 3; livello di rilevanza; ragionevoli garanzie dei verificatori; inesattezze e non conformità; contenuto della relazione di verifica; raccomandazioni di miglioramenti; visite in loco; comunicazione tra società, verificatori, autorità competenti e Commissione. Le norme specificate in tali atti di esecuzione si basano sui principi di verifica di cui agli articoli 11 e 12 e al presente articolo e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Articolo 14

Accreditamento dei verificatori

1.   I verificatori sono accreditati per le attività di verifica che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008. Entro la fine di ogni anno, l'organismo nazionale di accreditamento notifica alla Commissione l'elenco dei verificatori accreditati, unitamente a tutte le informazioni di contatto pertinenti.

2.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

3.   I verificatori dispongono sempre di mezzi e personale sufficienti che consentono loro di gestire le dimensioni della flotta relativamente alla quale svolgono attività di verifica a norma del presente regolamento. In particolare, i verificatori dispongono sempre di competenze sufficienti, in particolare in materia di trasporto marittimo, che consentono loro di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Sono in grado di assegnare i mezzi e il personale a ogni luogo di lavoro, ove richiesto e nella misura necessaria per svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.

4.   Un'autorità competente che rilevi la non conformità delle attività di un verificatore nell'ambito di applicazione del presente regolamento ne informa l'autorità competente dello Stato membro dell'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore. L'autorità competente dello Stato membro dell'organismo nazionale di accreditamento chiede al proprio organismo nazionale di accreditamento di tenere conto di tali informazioni nell'ambito delle attività di vigilanza.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori, almeno per quanto riguarda gli elementi seguenti: richiesta di accreditamento per le attività di verifica che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; valutazione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento; attività di vigilanza svolte dagli organismi nazionali di accreditamento per confermare il proseguimento dell'accreditamento; misure amministrative da adottare nel caso in cui il verificatore non soddisfi i requisiti del presente regolamento; requisiti che gli organismi nazionali di accreditamento sono tenuti a soddisfare per essere considerati competenti a concedere l'accreditamento ai verificatori per le attività di verifica che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compreso un riferimento alle norme armonizzate. I metodi e i criteri specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui agli articoli 11, 12 e 13 e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.

Capo V

Registrazione, verifica, comunicazione e valutazione della conformità

Articolo 15

Monitoraggio e registrazione

1.   Dal 1° gennaio 2025, sulla base del piano di monitoraggio di cui all'articolo 8 e a seguito della valutazione di tale piano da parte del verificatore, le società monitorano e registrano, per ogni nave in arrivo o in partenza da un porto di scalo e per ogni tratta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le seguenti informazioni:

a) porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo e il tempo trascorso all'ormeggio;
b) per ogni nave cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, il collegamento all'OPS e l'uso dell'OPS o l'applicazione di una qualsiasi delle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 5, confermata a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, lettera a), se del caso;
c) la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato all'ormeggio e in mare;
d) la quantità di energia elettrica erogata alla nave tramite OPS;
e) per ciascun tipo di combustibile consumato all'ormeggio e in mare, il fattore di emissione «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio»), i fattori di emissione «tank-to-wake» («dal serbatoio alla scia») del combustibile bruciato e i fattori di emissione «tank-to-wake» del combustibile perso associati alle diverse unità di consumo di combustibile a bordo, comprendenti tutti i gas a effetto serra pertinenti;
f) la quantità di ciascun tipo di fonte di energia sostitutiva consumata all'ormeggio e in mare;
g) la classe ghiaccio della nave, se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla classe ghiaccio della nave dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV, utilizzando la raccomandazione 25/7 della commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico (HELCOM) sulla sicurezza della navigazione invernale nel Mar Baltico per stabilire la corrispondenza tra classi di ghiaccio;
h)
la classe ghiaccio della nave, la data, l'ora e la posizione di entrata e di uscita in presenza di ghiaccio, la quantità di ciascun tipo di combustibile consumato e la distanza percorsa in caso di navigazione in presenza di ghiaccio, nonché la distanza totale percorsa per tutte le tratte durante il periodo di riferimento, se la società chiede di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla navigazione in presenza di ghiaccio dal calcolo del saldo di conformità di cui all’allegato IV.
2.   Le società registrano, in modo tempestivo e trasparente, le informazioni e i dati elencati al paragrafo 1 e li compilano su base annuale, in modo da consentire al verificatore di verificare la conformità al presente regolamento.

3.   Entro il 31 gennaio del periodo di verifica, le società forniscono al verificatore una relazione specifica per nave («relazione FuelEU») contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i dati e la documentazione di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, per il periodo di riferimento.

4.   In caso di trasferimento di una nave da una società a un'altra:

a) la società che ha operato il trasferimento comunica al verificatore le informazioni di cui al paragrafo 1 per il periodo durante il quale ha avuto la responsabilità dell'esercizio della nave;
b) il prima possibile – e comunque non oltre un mese – dopo la data del trasferimento, le informazioni di cui alla lettera a) sono verificate e registrate nella banca dati FuelEU, a norma dell'articolo 16, dal verificatore che ha svolto le attività di verifica relativamente alla nave quando era sotto la responsabilità della società che ha operato il trasferimento; e
c) fatte salve le lettere a) e b), la società che ha la responsabilità dell'esercizio della nave al 31 dicembre del periodo di riferimento è responsabile della conformità della nave ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 per l'intero periodo di riferimento durante il quale hanno avuto luogo il trasferimento o più trasferimenti.

Articolo 16

Verifica e calcolo

1.   A seguito della verifica di cui agli articoli 11, 12 e 13, il verificatore valuta la qualità, la completezza e l'accuratezza della relazione FuelEU. A tal fine, il verificatore utilizza tutte le informazioni contenute nella banca dati FuelEU, comprese le informazioni fornite sugli scali in porto a norma dell'articolo 6.

2.   Se la valutazione di verifica di cui al paragrafo 1 conclude con ragionevoli garanzie del verificatore che la relazione FuelEU è priva di inesattezze o non conformità rilevanti, il verificatore notifica alla società interessata una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione FuelEU è conforme al presente regolamento. La relazione di verifica indica tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore.

3.   Qualora la valutazione di verifica individui inesattezze o non conformità al presente regolamento, il verificatore ne informa tempestivamente la società interessata. La società corregge senza indebito ritardo le inesattezze o le non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica in tempo utile e presenta al verificatore una relazione FuelEU modificata e qualsiasi altra informazione necessaria per correggere le inesattezze o le non conformità individuate. Nella sua relazione di verifica, il verificatore indica se la relazione FuelEU modificata è conforme al presente regolamento. Se le inesattezze o le non conformità comunicate non sono state corrette e danno luogo a inesattezze rilevanti, il verificatore notifica alla società una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione FuelEU non è conforme al presente regolamento.

4.   Sulla base della relazione FuelEU conforme al presente regolamento, il verificatore calcola:

a) utilizzando il metodo di cui all'allegato I, l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo dalla nave interessata;
b) utilizzando la formula di cui all'allegato IV, parte A, il saldo di conformità della nave;
c) il numero di scali in porto non conformi nel corso del precedente periodo di riferimento, compreso il tempo trascorso all'ormeggio alla banchina e, se del caso, conformemente all'articolo 6, paragrafo 9, all'ancoraggio, per ogni scalo in porto della nave non conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 6;
d) la quantità di energia annua usata a bordo da una nave, esclusa l'energia fornita tramite OPS;
e) la quantità di energia annua da RFNBO usata a bordo da una nave.

5.   Entro il 31 marzo del periodo di verifica, il verificatore comunica alla società le informazioni di cui al paragrafo 4 e registra nella banca dati FuelEU la relazione FuelEU conforme al presente regolamento, la relazione di verifica e le informazioni di cui al paragrafo 4.

Tutte le informazioni registrate nella banca dati FuelEU sono accessibili allo Stato di riferimento.

Articolo 17

Controlli supplementari da parte di un'autorità competente

1.   In qualsiasi momento l'autorità competente dello Stato di riferimento rispetto a una società può, effettuare, per ciascuna delle sue navi, in relazione ai due periodi di riferimento precedenti, controlli supplementari concernenti uno qualunque degli elementi seguenti:

a) la relazione FuelEU conforme al presente regolamento stilata conformemente agli articoli 15 e 16;
b) la relazione di verifica stilata conformemente all'articolo 16;
c) i calcoli effettuati dal verificatore conformemente all'articolo 16, paragrafo 4.

2.   Su richiesta dell'autorità competente di cui al paragrafo 1, la società fornisce tutte le informazioni o documentazioni necessarie per permettere all'autorità competente di effettuare controlli supplementari e consente di accedere ai locali della società o alla nave per facilitare tali controlli supplementari.

3.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblica una relazione sui controlli supplementari comprendente, se del caso, i calcoli aggiornati effettuati in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), la quantità aggiornata dell'eccedenza di conformità o dell'anticipo dell'eccedenza di conformità e l'importo aggiornato della sanzione FuelEU.

4.   Qualora dalla relazione sui controlli supplementari di cui al paragrafo 3 del presente articolo emergano inesattezze, non conformità o errori di calcolo che comportino una non conformità ai requisiti di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 e, di conseguenza, una sanzione FuelEU o una modifica dell'importo di una sanzione FuelEU già pagata, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo notifica alla società interessata l'importo corrispondente della sanzione FuelEU o della sanzione FuelEU modificata. Gli Stati membri provvedono affinché la società responsabile della nave durante il periodo oggetto dei controlli supplementari paghi un importo pari alla sanzione FuelEU o alla sanzione FuelEU modificata entro un mese dalla sua notifica, secondo le modalità stabilite all'articolo 23.

5.   L'autorità competente di cui al paragrafo 1 elimina senza ritardo dalla banca dati FuelEU il documento di conformità FuelEU relativo a una nave rispetto alla quale la relativa società non ha pagato in tempo utile le sanzioni FuelEU di cui al paragrafo 4 e notifica tempestivamente tale eliminazione alla società interessata. Essa rilascia nuovamente il pertinente documento di conformità FuelEU solo nel momento in cui sia stato pagato un importo pari alla sanzione FuelEU, purché la società soddisfi le altre condizioni stabilite dal presente regolamento per il possesso del documento di conformità FuelEU.

6.   Il paragrafo 5 non si applica alle navi trasferite a una società diversa da quella che ha assunto la responsabilità del suo esercizio durante il periodo oggetto dei controlli supplementari.

7.   Le azioni di cui al presente articolo, la relazione sui controlli supplementari di cui al paragrafo 3 e la prova dei pagamenti delle sanzioni FuelEU sono registrate senza ritardo nella banca dati FuelEU dai soggetti che hanno eseguito tali azioni o che hanno effettuato tali controlli o pagamenti.

Articolo 18

Strumenti di sostegno e orientamenti

La Commissione mette a punto adeguati strumenti di monitoraggio nonché orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio al fine di agevolare e coordinare le attività di verifica e di esecuzione connesse al presente regolamento. Per quanto possibile, tali orientamenti e strumenti sono messi a disposizione degli Stati membri, dei verificatori e degli organismi nazionali di accreditamento ai fini della condivisione delle informazioni e al fine di garantire una più rigorosa applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Banca dati FuelEU e comunicazioni

1.   La Commissione sviluppa e aggiorna una banca dati elettronica, di cui assicura anche il funzionamento, ai fini del monitoraggio della conformità al presente regolamento («banca dati FuelEU»). La banca dati FuelEU è utilizzata per registrare le azioni connesse alle attività di verifica, il saldo di conformità delle navi, compreso l'uso dei meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 20 e 21, l'applicazione delle eccezioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 5, le azioni relative al pagamento delle sanzioni FuelEU imposte a norma dell'articolo 23 e il rilascio del documento di conformità FuelEU. È accessibile alle società, ai verificatori, alle autorità competenti e a qualsiasi soggetto debitamente autorizzato, agli organismi nazionali di accreditamento, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). e alla Commissione, con adeguati diritti di accesso e funzionalità corrispondenti alle rispettive responsabilità per l'attuazione del presente regolamento.

2.   Tutti gli elementi registrati o modificati nella banca dati FuelEU sono notificati ai soggetti cui sono accessibili.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative ai diritti di accesso e le specifiche funzionali e tecniche, comprese le regole di notifica e il filtraggio, della banca dati FuelEU. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

Articolo 20

Accantonamenti e prestiti di eccedenza di conformità tra periodi di riferimento

1.   Sulla base dei calcoli effettuati conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, qualora la nave presenti, per il periodo di riferimento, un'eccedenza di conformità rispetto alla sua intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la società può cumularla con il saldo di conformità della stessa nave per il periodo di riferimento successivo. La società registra nella banca dati FuelEU l'accantonamento dell'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo, previa approvazione del proprio verificatore. Una volta rilasciato il documento di conformità FuelEU, la società non può più accantonare l'eccedenza di conformità.

2.   Sulla base dei calcoli effettuati conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, qualora la nave presenti, per il periodo di riferimento, un disavanzo di conformità, la società può prendere in prestito dal periodo di riferimento successivo un anticipo dell'eccedenza di conformità della quantità corrispondente. L'anticipo dell'eccedenza di conformità è aggiunto al saldo di conformità della nave nel periodo di riferimento e, dopo essere stato moltiplicato per 1,1, è sottratto dal saldo di conformità della stessa nave nel periodo di riferimento successivo. L'anticipo dell'eccedenza di conformità non può essere preso in prestito:

a) per una quantità che supera di oltre il 2 % il limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2, moltiplicato per il consumo energetico della nave calcolato conformemente all'allegato I;
b) per due periodi di riferimento consecutivi.

3.   Entro il 30 aprile del periodo di verifica, la società registra nella banca dati FuelEU l'anticipo dell'eccedenza di conformità, previa approvazione del proprio verificatore.

4.   Se una nave non effettua scalo in un porto nell'Unione durante il periodo di riferimento e ha preso in prestito un anticipo dell'eccedenza di conformità nel periodo di riferimento precedente, l'autorità competente dello Stato di riferimento notifica alla società interessata, entro il 1° giugno del periodo di verifica, l'importo della sanzione FuelEU di cui all'articolo 23, paragrafo 2, inizialmente evitata prendendo in prestito tale anticipo dell'eccedenza di conformità, moltiplicato per 1,1.

Articolo 21

Messa in comune (pooling) della conformità

1.   I saldi di conformità relativi all'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all'articolo 5, paragrafo 3, di due o più navi calcolati conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, possono essere messi in comune al fine di soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 4 e, se del caso, all'articolo 5, paragrafo 3. Il saldo di conformità di una nave non può essere incluso in più di un pool nello stesso periodo di riferimento.

Per l'obiettivo di intensità dei gas a effetto serra e il sotto-obiettivo di RFNBO possono essere utilizzati due pool separati.

2.   La società registra nella banca dati FuelEU l'intenzione di includere il saldo di conformità della nave in un pool, la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave e la scelta del verificatore selezionato per verificare tale distribuzione.

3.   Qualora le navi che partecipano al pool siano controllate da due o più società i dettagli del pool registrati nella banca dati FuelEU, compresa la distribuzione del saldo totale di conformità del pool alle sue navi e la scelta del verificatore selezionato per verificare la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave, sono validati nella banca dati FuelEU da tutte le società interessate all'interno del pool.

4.   Un pool è valido solo se il rispettivo saldo totale di conformità è positivo, se le navi che presentavano un disavanzo di conformità calcolato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, non presentano un disavanzo di conformità più elevato a seguito della distribuzione della conformità del pool e se le navi che presentavano un'eccedenza di conformità calcolata conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, non presentano un disavanzo di conformità a seguito della distribuzione della conformità del pool.

5.   Una nave non è inclusa in un pool se non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 24.

6.   Se il saldo totale di conformità del pool comporta un'eccedenza di conformità per una singola nave, si applica l'articolo 20, paragrafo 1.

7.   L'articolo 20, paragrafo 2, non si applica alle navi che partecipano al pool.

8.   Entro il 30 aprile del periodo di verifica, il verificatore selezionato registra nella banca dati FuelEU la composizione definitiva del pool e la distribuzione del saldo totale di conformità del pool a ogni singola nave.

Articolo 22

Documento di conformità FuelEU

1.   Entro il 30 giugno del periodo di verifica, il verificatore rilascia un documento di conformità FuelEU per la nave interessata, a condizione che la nave non presenti un disavanzo di conformità in seguito all'applicazione degli articoli 20 e 21, non abbia effettuato scali in porto non conformi e rispetti l'obbligo di cui all'articolo 24.

2.   Qualora siano dovute sanzioni FuelEU di cui all'articolo 23, paragrafo 2 o 5, l'autorità competente dello Stato di riferimento rilascia, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un documento di conformità FuelEU per la nave interessata, a condizione che sia stato pagato un importo pari alle sanzioni FuelEU.

3.   Il documento di conformità FuelEU include le informazioni seguenti:

a) l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);
b) il nome, l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore;
c) l'identità del verificatore;
d) la data di rilascio di tale documento, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento a cui si riferisce.

4.   Il documento di conformità FuelEU è valido per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento o fino a quando è rilasciato un nuovo documento di conformità FuelEU, se quest'ultima data è anteriore.

5.   Il verificatore o, se del caso, l'autorità competente dello Stato di riferimento registra senza ritardo nella banca dati FuelEU il documento di conformità FuelEU rilasciato.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli per il documento di conformità FuelEU, compresi i modelli elettronici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 23

Sanzioni FuelEU

1.   Prima del 1° maggio del periodo di verifica, sulla base dei calcoli effettuati a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, e dopo l'eventuale applicazione degli articoli 20 e 21, il verificatore registra nella banca dati FuelEU i saldi di conformità verificati della nave relativi all'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Se una nave presenta un disavanzo di conformità relativo al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la sanzione FuelEU è calcolata sulla base della formula specificata nell'allegato IV, parte B.

2.   Lo Stato di riferimento rispetto a una società provvede affinché, per tutte le sue navi che al 1° giugno del periodo di verifica presentino un disavanzo di conformità relativo all'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o, se del caso, al sotto-obiettivo di RFNBO di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previa eventuale convalida da parte della rispettiva autorità competente, la società versi, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un importo pari alla sanzione FuelEU derivante dall'applicazione delle formule di cui all'allegato IV, parte B. Se una nave presenta un disavanzo di conformità per due o più periodi di riferimento consecutivi, tale importo è moltiplicato per 1 + (n -1)/10, dove n è il numero di periodi di riferimento consecutivi per i quali la società è oggetto di una sanzione FuelEU per tale nave.

3.   Lo Stato di riferimento rispetto a una società provvede affinché, per tutte le sue navi che si trovino nella situazione di cui all'articolo 20, paragrafo 4, la società versi, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un importo pari alla sanzione FuelEU notificata a norma di detto paragrafo.

4.   Prima del 1° maggio del periodo di verifica, se del caso sulla base dei calcoli effettuati conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, il verificatore registra nella banca dati FuelEU il numero totale di ore che la nave ha trascorso ormeggiata alla banchina in violazione dei requisiti di cui all'articolo 6.

5.   Lo Stato di riferimento rispetto a una società provvede affinché, per tutte le sue navi che abbiano effettuato almeno uno scalo in porto non conforme, previa eventuale convalida da parte della sua autorità competente, la società versi, entro il 30 giugno del periodo di verifica, un importo pari alla sanzione FuelEU risultante dalla moltiplicazione di 1,5 EUR per la domanda totale stabilita di energia elettrica della nave all'ormeggio e per il numero totale e, arrotondato per eccesso, di ore trascorse dalla nave all'ormeggio in violazione dei requisiti di cui all'articolo 6.

6.   Gli Stati membri dispongono del quadro giuridico e amministrativo necessario a livello nazionale per garantire l'adempimento degli obblighi relativi all'imposizione, al pagamento e alla riscossione delle sanzioni FuelEU.

7.   Le azioni di cui al presente articolo e la prova dei pagamenti sono registrate senza ritardo nella banca dati FuelEU dai soggetti che hanno eseguito tali azioni o effettuato tali pagamenti.

8.   La società resta responsabile del pagamento delle sanzioni FuelEU, fatta salva la possibilità per la società di concludere, con gli operatori commerciali della nave, accordi contrattuali che prevedono che gli operatori commerciali siano tenuti a rimborsare alla società il pagamento delle sanzioni FuelEU, quando tali operatori commerciali si assumono la responsabilità finale per l'acquisto del combustibile o l'esercizio della nave. Ai fini del presente paragrafo, per esercizio della nave si intende la determinazione del carico trasportato, della rotta e della velocità della nave.

9.   La società resta responsabile del pagamento delle sanzioni FuelEU, fatta salva la possibilità per la società di concludere, con i fornitori di combustibile, accordi contrattuali che prevedono che i fornitori di combustibile siano tenuti a rimborsare alla società il pagamento delle sanzioni FuelEU.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28, al fine di modificare l'allegato IV per adeguare il fattore indicato nella casella 7 e, se del caso, nella casella 14 della tabella di cui alla parte B di tale allegato e utilizzato nella formula di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dell'evoluzione del costo dell'energia, e per modificare il fattore di moltiplicazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sulla base dell'indicizzazione del costo medio dell'energia elettrica nell'Unione.

11.   Gli Stati membri si adoperano per garantire che l’entrata generata dalle sanzioni FuelEU, o il suo equivalente valore finanziario, sia utilizzata per sostenere la rapida diffusione e l'utilizzo di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel settore marittimo stimolando la produzione di maggiori quantità di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per il settore marittimo, agevolando la costruzione di adeguate strutture di rifornimento o dell'infrastruttura OPS nei porti e sostenendo lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione delle tecnologie più innovative presso le flotte al fine di conseguire riduzioni significative delle emissioni.

Entro il 30 giugno 2030 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri pubblicano una relazione sull'utilizzo dell’entrata generata dalle sanzioni FuelEU nel corso dei cinque anni precedenti l'anno di ciascuna relazione, comprese informazioni sui beneficiari e sul livello di spesa relativo agli obiettivi di cui al primo comma.

Articolo 24

Obbligo di possedere un documento di conformità FuelEU valido

1.   Entro il 30 giugno del periodo di verifica, le navi facenti scalo in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, in arrivo, in sosta o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, o che hanno effettuato tratte durante il periodo di riferimento corrispondente, sono in possesso di un documento di conformità FuelEU valido.

2.   Il documento di conformità FuelEU rilasciato per la nave interessata a norma dell'articolo 22 costituisce prova della conformità al presente regolamento.

Articolo 25

Applicazione

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni ispezione di una nave in un porto sotto la sua giurisdizione effettuata in conformità della direttiva 2009/16/CE preveda, tra l'altro, di verificare, che la nave sia in possesso di un documento di conformità FuelEU valido.

3.   Qualora una nave non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 24 per due o più periodi di riferimento consecutivi e qualora altre misure di esecuzione non abbiano garantito la conformità al presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo può, nei confronti di una nave che non batta bandiera di tale Stato membro e dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare osservazioni, emettere un ordine di espulsione. Qualora decida di emettere un ordine di espulsione, l'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo lo notifica alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato tramite la banca dati FuelEU. Ogni Stato membro, ad eccezione degli Stati membri di cui la nave batte bandiera, rifiuta l'ingresso della nave oggetto dell'ordine di espulsione in uno qualsiasi dei suoi porti finché la società non adempia i propri obblighi. Qualora una nave non adempia l'obbligo stabilito all'articolo 24 per due o più periodi di riferimento consecutivi e faccia ingresso in uno dei porti dello Stato membro di cui batte bandiera, lo Stato membro interessato, mentre tale nave si trova in uno dei suoi porti, dopo aver dato alla società interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, ordina il sequestro della bandiera finché la società non adempia i propri obblighi.

4.   La società interessata conferma il rispetto dell'obbligo di possedere un documento di conformità FuelEU valido notificando un documento di conformità FuelEU valido all'autorità nazionale competente che ha emesso l'ordine di espulsione. Il presente paragrafo non pregiudica le disposizioni del diritto internazionale applicabili nel caso di navi in difficoltà.

5.   Le sanzioni nei confronti di una nave specifica da parte di qualsiasi Stato membro sono notificate alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato tramite la banca dati FuelEU.

Articolo 26

Diritto di riesame

1.   Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure che quest'ultimo ha adottato nei loro confronti a norma del presente regolamento, compreso il rifiuto di rilasciare un documento di conformità FuelEU a norma dell'articolo 22, paragrafo 1.

La domanda di riesame è presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è accreditato entro un mese dalla notifica del risultato del calcolo o della misura da parte del verificatore.

2.   Le decisioni adottate a norma del presente regolamento dall'autorità competente di uno Stato membro sono soggette a controllo da parte di un organo giurisdizionale dello Stato membro di tale autorità competente.

Articolo 27

Autorità competenti

Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti») e ne comunicano i nomi e le informazioni di contatto alla Commissione. La Commissione pubblica sul proprio sito web l'elenco delle autorità competenti.

Capo VI

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 28

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 ottobre 2023.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell’articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 14, paragrafo 5 e dell'articolo 23, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

Relazioni e riesame

1.   Entro il 23 settembre 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina l'interazione e la convergenza tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2015/757 o altri atti giuridici settoriali. Se del caso, la relazione può essere corredata di una proposta legislativa.

2.   Entro il 31 dicembre 2027 e successivamente al più tardi ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati di una valutazione del funzionamento del presente regolamento, compresi i possibili effetti in termini di distorsioni del mercato o elusione dei porti; per quanto riguarda l'evoluzione delle tecnologie a zero emissioni nel trasporto marittimo, nonché l’evoluzione delle tecnologie e del mercato dei combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e per l'OPS, compreso all'ancoraggio; in merito all'uso delle entrate generate dalle sanzioni FuelEU; riguardo all'impatto del presente regolamento sulla competitività del settore marittimo nell'Unione.

In tale relazione la Commissione prende in considerazione, tra l'altro:

a) l'ambito di applicazione materiale e geografico del presente regolamento, per quanto riguarda la riduzione della soglia di stazza lorda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o l'aumento della quota di energia usata dalle navi nelle tratte da e verso i paesi terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d);
b) il limite di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di conseguire gli obiettivi definiti nel regolamento (UE) 2021/1119;
c) i tipi e le dimensioni delle navi cui si applica l'articolo 6, paragrafo 1, e l'estensione degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, alle navi all'ancoraggio;
d) le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 5;
e) la contabilizzazione dell'energia elettrica erogata tramite OPS di cui all'allegato I e il fattore di emissione «well-to-tank» («dal pozzo al serbatoio») associato a tale energia elettrica di cui all'allegato II;
f) la possibilità di includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento meccanismi specifici per le tecnologie dei combustibili più sostenibili e innovative con un notevole potenziale di decarbonizzazione, al fine di creare un quadro giuridico chiaro e prevedibile e incoraggiare lo sviluppo del mercato e la diffusione di tali tecnologie dei combustibili;
g) il calcolo del saldo di conformità per le navi che chiedono di escludere l'energia aggiuntiva usata dovuta alla navigazione in presenza di ghiaccio di cui agli allegati IV e V e l'eventuale proroga della validità di tali disposizioni dopo il 31 dicembre 2034;
h) la possibilità di includere l'energia fornita dal vento nel calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di cui all'allegato I, fatta salva la disponibilità di un metodo verificabile per il monitoraggio e la contabilizzazione dell'energia eolica;
i) la possibilità di includere nuove tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra, quali la cattura del carbonio a bordo, nel calcolo dell'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo e il saldo di conformità di cui rispettivamente agli allegati I e IV, fatta salva la disponibilità di un metodo verificabile per il monitoraggio e la contabilizzazione del carbonio catturato;
j) la possibilità di includere elementi aggiuntivi nel presente regolamento, in particolare le emissioni di particolato carbonioso;
k) la necessità di misure per far fronte ai tentativi delle società di eludere i requisiti di cui al presente regolamento.
La Commissione valuta, se del caso, se corredare tale relazione di una proposta di modifica del presente regolamento.

3.   La Commissione include nella relazione di cui al paragrafo 2 una valutazione dell'impatto sociale del presente regolamento sul settore marittimo e sulla sua forza lavoro.

4.   Nel preparare la relazione di cui al paragrafo 2 la Commissione valuta in che misura l'attuazione del presente regolamento abbia raggiunto i suoi obiettivi e inciso sulla competitività del settore marittimo. In tale relazione, la Commissione valuta inoltre l'interazione del presente regolamento con altri pertinenti atti giuridici dell'Unione, e individua le disposizioni che potrebbero essere aggiornate e semplificate, comprese eventuali azioni e misure che sono state o potrebbero essere adottate per ridurre la pressione dei costi totali sul settore marittimo. Nell'ambito dell'analisi della Commissione sull'efficienza del presente regolamento, la relazione include anche una valutazione dell'onere che il presente regolamento impone alle società.

La Commissione valuta, ove opportuno, se corredare tale relazione di una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce delle conclusioni della relazione di cui al primo comma.

5.   In caso di adozione da parte dell'IMO di una norma globale sui combustibili a basse emissioni di gas a effetto serra o di limiti globali di intensità dei gas a effetto serra per l'energia usata a bordo delle navi, la Commissione presenta senza indugio una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. In tale relazione la Commissione esamina tale misura globale per quanto riguarda la sua ambizione alla luce degli obiettivi dell'accordo di Parigi e la sua integrità ambientale complessiva. La Commissione esamina inoltre qualsiasi questione relativa all'eventuale articolazione o allineamento del presente regolamento rispetto a tale misura, compresa la necessità di evitare una duplicazione della normativa sulle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo a livello dell'Unione e internazionale.

All'occorrenza, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, in linea con gli impegni dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia e allo scopo di preservare l'integrità ambientale e l'efficacia dell'azione dell'Unione per il clima.

6.   La Commissione controlla l'attuazione del presente regolamento in relazione al trasporto marittimo, in particolare per individuare i comportamenti elusivi, al fine di evitarli in una fase iniziale, anche in relazione alle regioni ultraperiferiche.

I risultati del monitoraggio sono riportati nella relazione biennale di cui all'articolo 3 octies octies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 31

Modifica della direttiva 2009/16/CE

Il punto seguente è aggiunto all'elenco che figura nell'allegato IV della direttiva 2009/16/CE:

«51.
Documento di conformità FuelEU rilasciato ai sensi del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 32

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione degli articoli 8 e 9 che si applicano dal 31 agosto 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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Allegati

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Note   [ + ]

1. Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).
2. Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).

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