Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica: slittano i termini per la rendicontazione

La pubblicazione del D.D. n. 30/2024 è stato resa nota tramite un comunicato dello stesso Mase sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2024, n. 54

Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica (Cse): slittano i termini per la rendicontazione. È quanto ha stabilito il decreto direttoriale del Mase 22 febbraio 2024, n. 30, la cui pubblicazione sul sito del dicastero è stato reso noto tramite un comunicato dello stesso Mase sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2024, n. 54.

L'avviso Cse 2022 - Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica - riguarda la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).

Di seguito il testo del decreto direttoriale.

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Decreto direttoriale del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 22 febbraio 2024, n. 30

Avviso C.S.E. 2022 - comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica - relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). modifica dei termini per adempiere agli obblighi rendicontativi previsti dall’avviso Cse 2022.

IL DIRETTORE

VISTO l’Avviso pubblico denominato “Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - Avviso relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)” (di seguito anche “Avviso”), del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 dalla Direzione Generale Incentivi Energia - DG IE del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”, già MiTE - Ministero della Transizione Ecologica) in qualità di Organismo Intermedio (OI) del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” 2014-2020 (PON IC);

VISTO il Decreto Direttoriale dell’8 novembre 2022 n. 149 di rettifica del citato Avviso pubblicato sul sito del Ministero, sul sito del PON “Imprese e Competitività” 2014-202 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTI il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., nonché il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (di seguito, la “Normativa sull’Ammissibilità, Rendicontazione e Certificazione delle Spese”) che disciplinano gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale applicabile in relazione alla ammissibilità, rendicontazione e certificazione delle spese finanziate con risorse del PON IC;

VISTO l’art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, pubblicato sulla GURI serie generale del 11 novembre 2022, che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assume la denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO l’art. 4 comma 3 del citato Decreto Legge n. 173 del 11 novembre 2022 che dispone che le denominazioni “Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” e “Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro della Transizione Ecologica” e “Ministero della Transizione Ecologica”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)»;

VISTO l’art. 8.1 punto (iii) dell’Avviso, che prevede che le spese ammissibili relative all’intervento finanziato devono essere pagate e debitamente quietanzate entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2023, in conformità alla tempistica imposta dalla Normativa sull’Ammissibilità, Rendicontazione e Certificazione delle Spese;

VISTO, altresì, l’art. 9.3 dell’Avviso che prevede che i Beneficiari provvedano ad adempiere agli obblighi rendicontativi entro e non oltre il 28 febbraio 2024;

VISTO, in particolare, il punto (ii) dell’art. 9.3 che obbliga il Beneficiario a dare evidenza al MASE, entro e non oltre il suddetto termine del 28 febbraio 2024, dell’avvenuto pagamento delle fatture già presentate e del versamento IVA relativo a ciascuna fattura (già presentata all’atto della richiesta di accredito del contributo) afferente all’intervento finanziato;

VISTO l’art. 9.2 dell’Avviso che prevede che l’istanza di accredito del contributo da parte del Beneficiario deve avvenire entro il 15 luglio 2023;

VISTO il Decreto Direttoriale del 21 febbraio 2023 n. 173 che ai commi 2 e 3 dell’articolo unico proroga, rispetto a quanto previsto dall’Avviso, il termine per la presentazione dell’istanza di accredito del contributo alla data del 15 settembre 2023 e il termine per l’esecuzione delle prestazioni alla data del 31 agosto 2023;

VISTO il comma 1 dell’articolo unico del Decreto Direttoriale del 23 giugno 2023 n. 409 di modifica del termine per l’esecuzione delle prestazioni che dovranno concludersi antecedentemente alla presentazione della richiesta di accredito del contributo fissata al 15 settembre 2023;

VISTO l’articolo unico, comma 1, del Decreto Direttoriale del 27 luglio 2023 n. 434 che stabilisce il differimento del termine per l’esecuzione delle prestazioni e per la presentazione dell’istanza di accredito del contributo al 29 settembre 2023 e, contestualmente, al comma 2 prevede la possibilità di prorogare detto termine nel caso in cui le Amministrazioni comunali presentino una istanza di differimento dichiarando di provvedere ad anticipare con risorse proprie il pagamento delle spese necessarie alla realizzazione degli interventi finanziati entro il 31 dicembre 2023;

VISTO, altresì, che il comma 4 dell’articolo unico del citato Decreto Direttoriale del 27 luglio 2023 n. 434 stabilisce che: “In tutti i casi in cui si avrà riscontro positivo da parte del MASE in merito alla istanza di differimento di cui ai commi 2 e 3, la presentazione dell’istanza di accredito del contributo di cui all’art. 9 dell’Avviso dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio 2024 allegando oltre alla documentazione di cui all’art. 9.2 dell’Avviso punti da i) a xv), la documentazione bancaria attestate l’avvenuto pagamento delle fatture presentate dal fornitore e copia del modello/i F24 attestante/i il versamento dell’IVA.”;

CONSIDERATO che molte Amministrazioni comunali si sono avvalse della possibilità di richiedere la proroga del termine del 29 settembre 2023, così come previsto dall’articolo unico, comma 2 del Decreto Direttoriale del 27 luglio 2023 n. 434 e che molte di istanze sono state presentate in prossimità della scadenza fissata al 31 gennaio 2024 di cui al citato comma 4 dell’articolo unico del Decreto Direttoriale del 27 luglio 2023 n. 434;

TENUTO CONTO che l’Amministrazione, anche nei casi previsti dal citato articolo unico, commi 2 e 4 del Decreto direttoriale del 27 luglio 2023 n. 434 deve effettuare preventivamente le verifiche in merito all‘ammissibilità delle spese e che solo a seguito di esito positivo delle citate verifiche può provvedere all’erogazione del contributo e alla contestuale abilitazione dei beneficiari al caricamento dei documenti sulla piattaforma informatica di cui all’art. 12.2 dell’Avviso;

RITENUTO pertanto, per i motivi su esposti, di dover adottare un provvedimento di differimento del termine relativo agli obblighi di rendicontazione da parte del Beneficiario di cui all’art.9.3 (ii) dell’Avviso;

CONSIDERATO che, fatte salve le modifiche che si intendono introdurre con il presente provvedimento, l’Avviso Pubblico “CSE 2022” del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022, così come modificato dai Decreti Direttoriali dell’8 novembre 2022 n. 149, del 21 febbraio 2023 n. 173 e del 23 giugno 2023 n. 409 e del 27 luglio 2023 n.434, resta in vigore in ogni sua parte;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

Articolo unico

1.     Il termine per adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all’art.9.3 punto (ii) dell’Avviso è differito al 15 aprile 2024 entro le ore 17:00.

2.     Ogni altra disposizione dell’Avviso n. 137 del 4 ottobre 2022, così come modificato dal Decreto direttoriale dell’8 novembre 2022 n. 149, dal Decreto direttoriale del 21 febbraio 2023 n. 173, dal Decreto Direttoriale del 23 giugno 2023 n. 409 e dal Decreto direttoriale del 27 luglio 2023 n. 434, resta in vigore in ogni sua parte.

3.     Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul sito del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 e tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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