Contributi a Vvf e polizia per Covid: importo e soggetti interessati

In base alle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa

Contributi a Vvf e polizia per Covid.

Con il D.M. 19 gennaio 2022 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022 - il ministero dell'Interno ha individuato i "soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da Covid. Un analogo provvedimento riguarda gli appartenenti alle forze armate.

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Contributi a Vvf e polizia per Covid: l'importo

Il contributo economico è pari ad euro 25 mila euro per evento luttuoso ed verrà corrisposto in unica soluzione fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.

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Contributi a Vvf e polizia per Covid: i beneficiari

I soggetti befeficiari (art. 3) sono i seguenti:

a) coniuge e figli;

b) genitori;

c) fratelli e sorelle.

Fermo restando l'ordine di cui sopra, nell'ambito delle categorie di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

 

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 19 gennaio 2022

Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative
del contributo economico in favore dei familiari del personale
appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di
gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una
patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19.
(22A01082)

(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l'art. 74-bis, che istituisce nello stato di previsione
del Ministero dell'interno un fondo per l'erogazione di un contributo
economico in favore dei familiari del personale delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle
azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia
contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una
patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o
come concausa, del contagio da COVID-19, e che demanda ad un decreto
interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle
misure applicative del contributo economico;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernete il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre
2001, n. 461, concernente il «Regolamento recante semplificazione dei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita'
da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la
composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i
quali e' stato prorogato lo stato di emergenza;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le misure per l'attribuzione del
contributo economico previsto in favore dei familiari del personale
della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di
emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio
prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per
effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai sensi
dell'art. 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Ai soli fini del presente decreto, all'attribuzione del
contributo in favore dei familiari del personale dell'Arma dei
carabinieri deceduto nelle circostanze di cui al comma 1, si provvede
ai sensi del decreto del Ministro della difesa di cui all'art.
74-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021.
3. Per «stato di emergenza» si intende lo stato di emergenza
dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
prorogato da successivi atti emanati dal Governo.

Art. 2

Determinazione del contributo

1. Il contributo economico di cui all'art. 1 e' pari ad euro 25.000
per evento luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti
individuati ai sensi dell'art. 3, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.
2. Il contributo di cui al comma precedente non concorre alla
formazione del reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con l'equo
indennizzo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, nonche', fino a concorrenza,
con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione, conferite o
conferibili, in ragione delle medesime circostanze.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2 sono i
familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco deceduto nelle circostanze di cui
all'art. 1, comma 1, secondo il seguente ordine di priorita':
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle.
Fermo restando l'ordine sopraindicato, nell'ambito delle categorie
di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le disposizioni sulle
successioni legittime stabilite dal codice civile.

Art. 4

Procedimento di erogazione del contributo

1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo di
cui all'art. 2 e' avviato su segnalazione dell'ufficio, reparto o
istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava servizio o
su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti avviati ai
sensi del comma 1 provvede l'ufficio competente ad adottare il
provvedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermita' da
causa di servizio nell'ambito:
a) del dipartimento della pubblica sicurezza, nel caso di
procedimenti concernenti il personale deceduto della Polizia di
Stato;
b) della Guardia di finanza, nel caso di procedimenti concernenti
il personale deceduto del Corpo della guardia di finanza;
c) del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel caso
di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo di
polizia penitenziaria;
d) del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, nel caso di procedimenti concernenti il
personale deceduto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale
sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del
contagio da COVID-19, contratta dal dipendente durante lo stato di
emergenza in conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, secondo
quanto previsto dall'art. 1, e' effettuato secondo il procedimento
previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 461/2001, in quanto compatibili.

Art. 5

Patologia gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio

1. Nel caso in cui la patologia con il conseguente decesso,
contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come
concausa, del contagio da COVID-19, sia gia' stata riconosciuta
dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 461/2001, il contributo economico di cui all'art.
2 e' liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4.
2. Per le patologie contratte durante lo stato di emergenza e per
effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, gia'
riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 461/2001, con decesso che si verifica
in un momento successivo al predetto riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio, il contributo economico e' liquidato d'ufficio
dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4, previo accertamento
sanitario sulle cause del decesso da parte della competente
Commissione medica interforze di prima istanza di cui all'art. 193
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da cui risulti che la
morte sia conseguita dalle predette patologie.

Art. 6

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, nel
rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 74-bis del
decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse del pertinente
capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

(Contributi a Vvf e polizia per Covid)

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