Coronavirus: esteso a livello nazionale il ricorso allo smartworking

Tra le nuove misure a validità nazionale legate all'emergenza Coronavirus c'è anche il ricorso allo smartworking (o lavoro agile). Lo richiama la lettera r) dell'articolo 2 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Coronavirus: il D.P.C.M. 8 marzo 2020 

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020, n. 59, stabilisce disposizioni emergenziali:

  • nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;
  • sull'intero territorio nazionale, suddivise in misure di contenimento e altre finalizzate all'informazione e alla prevenzione.

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Le misure a carattere nazionale si applicano anche ai territori di cui al primo punto, nel caso in cui per questi territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Da ultimo, si segnala, all'art. 4, il coinvolgimento anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per assicurare l'esecuzione delle misure di cui al primo punto, laddove richiesto dal prefetto.

Entrata in vigore e abrogazioni

Le disposizioni del D.P.C.M. 8 marzo 2020 sono in vigore dalla data stessa di pubblicazione (8 marzo 2020) e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 sostituisce, abrogandoli, i decreti del presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

L'autocertificazione

Restano consentiti spostamenti per soli motivi di:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità;
  • motivi di salute;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Questi spostamenti sono da autocertificare tramite apposito modulo messo a disposizione dal ministero dell'Interno e disponibile in allegato.

Di seguito l'estratto del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)

in Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2020, n. 59

(omissis)

Art. 2

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19

(omissis)

r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

(omissis)

Art. 4

Monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui all'articolo 1, nonche' monitora l'attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.

(omissis)

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai
territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano
previste analoghe misure piu' rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.

Allegati

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