Corso antincendio per il personale marittimo: integrazioni sono state disposte dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2025, n. 299.
Le disposizioni valgono sia per i corsi base che per quelli avanzati, inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.
In particolare, le modifiche riguardano il decreto direttoriale 2 maggio 2017, n. 760, con riferimento:
- all'articolo 3, comma 1;
- all'allegato B.
Parimenti, è stato inserito un nuovo allegato O relativo alle violazioni di grave entità.
Di seguito il testo del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2025; i testi degli allegati B e O sono disponibili in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2025
Disposizioni integrative al Corso antincendio di base e avanzato per
il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio a bordo
delle navi petroliere, chimichiere e gasiere. (25A06835)
(Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2025, n. 299)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
guardia costiera
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi antincendio
di base e avanzato per il personale marittimo inclusa
l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere,
chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate per
i servizi a bordo di una nave, in conformita' rispettivamente alla
regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla convenzione STCW'
78 nella sua versione aggiornata e alle corrispondenti sezioni
A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del codice STCW, nonche' l'organizzazione
antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere in
conformita' rispettivamente alla regola V/1-1.2 e V/1-2.2
dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata
e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.
Art. 2
Modifiche al decreto
1. L'allegato B del decreto direttoriale 2 maggio 2017, n. 760 e'
sostituito dall'allegato B al presente decreto.
2. Nel decreto direttoriale 2 maggio 2017, dopo l'allegato N e'
inserito l'allegato O al presente decreto.
3. L'art. 3, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 e' cosi'
sostituito:
«1. Al completamento dei singoli corsi di base ed avanzato, ogni
candidato sostiene un esame, consistente in una prova
teorico-pratica, che verra' svolta al termine del corso stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un
Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente
al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal
direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori
accreditato per il corso antincendio di base ed avanzato che svolge
anche le funzioni di segretario.».
4. L'art. 4, comma 1, del decreto 2 maggio 2017 e' cosi'
sostituito:
«1. Ai candidati che superano gli esami di cui all'art. 3, e'
rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli allegati
E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio
di base e per il corso antincendio avanzato.».
Art. 3
Entrata in vigore ed abrogazioni
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.





