Corso antincendio per il personale marittimo: le integrazioni

Corso antincendio per il personale marittimo: le integrazioni
Il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2025 modifica il D.D. 760/2017

Corso antincendio per il personale marittimo: integrazioni sono state disposte dal decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2025, n. 299.

Corso antincendio per il personale marittimo: le integrazioni

Le disposizioni valgono sia per i corsi base che per quelli avanzati, inclusa l'organizzazione antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere.

In particolare, le modifiche riguardano il decreto direttoriale 2 maggio 2017, n. 760, con riferimento:

  • all'articolo 3, comma 1;
  • all'allegato B.

Parimenti, è stato inserito un nuovo allegato O relativo alle violazioni di grave entità.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2025; i testi degli allegati B e O sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

Corso antincendio per il personale marittimo: le integrazioni

Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2025

Disposizioni integrative al Corso antincendio di base e avanzato  per
il personale marittimo inclusa l'organizzazione antincendio  a  bordo
delle navi petroliere, chimichiere e gasiere. (25A06835)

 

(Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2025, n. 299)

 

IL COMANDANTE GENERALE

del Corpo delle capitanerie di porto

guardia costiera

 

(omissis)

Decreta:

                               Art. 1

                              Finalita'

1. Il presente decreto integra la disciplina dei corsi  antincendio

di   base   e   avanzato   per   il   personale   marittimo   inclusa

l'organizzazione  antincendio  a   bordo   delle   navi   petroliere,

chimichiere e gasiere per tutte le persone impiegate o arruolate  per

i servizi a bordo di una nave, in  conformita'  rispettivamente  alla

regola VI/1, paragrafo 1 e VI/3 dell'annesso alla  convenzione  STCW'

78 nella  sua  versione  aggiornata  e  alle  corrispondenti  sezioni

A-VI/1.2.1.1.2 e A-VI/3 del  codice  STCW,  nonche'  l'organizzazione

antincendio a bordo delle navi petroliere, chimichiere e  gasiere  in

conformita'   rispettivamente   alla   regola   V/1-1.2   e   V/1-2.2

dell'annesso alla convenzione STCW' 78 nella sua versione  aggiornata

e alle corrispondenti sezioni A-V/1-1.1 e A-V/1-2.1 del codice STCW.

 

                               Art. 2

                        Modifiche al decreto

1. L'allegato B del decreto direttoriale 2 maggio 2017, n.  760  e'

sostituito dall'allegato B al presente decreto.

2. Nel decreto direttoriale 2 maggio 2017,  dopo  l'allegato  N  e'

inserito l'allegato O al presente decreto.

3.  L'art.  3,  comma  1,  del  decreto  2  maggio  2017  e'  cosi'

sostituito:

«1. Al completamento dei singoli corsi di base ed avanzato,  ogni

candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova

teorico-pratica, che verra'  svolta  al  termine  del  corso  stesso,

dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale  ovvero  da  un

Sottufficiale del ruolo marescialli o del ruolo sergenti appartenente

al   Corpo   delle   capitanerie   di   porto    e    composta    dal

direttore/vicedirettore del corso e da un membro del corpo istruttori

accreditato per il corso antincendio di base ed avanzato  che  svolge

anche le funzioni di segretario.».

4.  L'art.  4,  comma  1,  del  decreto  2  maggio  2017  e'  cosi'

sostituito:

«1. Ai candidati che superano gli esami di  cui  all'art.  3,  e'

rilasciato un attestato, secondo il modello riportato negli  allegati

E ed F del presente decreto, rispettivamente per il corso antincendio

di base e per il corso antincendio avanzato.».

 

                               Art. 3

                  Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

 

[photo credits]

 

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Allegati

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