Corso avanzato per trasporto di prodotti petroliferi

Testo del D.M. 1/4/2016
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 aprile 2016 

Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del
carico  delle  navi  cisterna  adibite  al  trasporto   di   prodotti
petroliferi. (16A02869)

in Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016, n. 86


                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione;
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW  '78  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995;
  Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza  dei
Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)  dal
21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
  Viste la regola V/1-1 paragrafo  3  dell'annesso  alla  Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione  A-V/1-1,  paragrafo  2,
del  codice  STCW,  relativa  ai  requisiti  minimi  obbligatori   di
addestramento  avanzato  per  il  personale  marittimo  destinato   a
prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto  di  prodotti
petroliferi;
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  "Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente  di  mare",
con specifico riguardo all'articolo 3 che affida al Comando  generale
del Corpo delle capitanerie di porto  la  competenza  in  materia  di
regolamentazione dei corsi di addestramento  e  certificazione  degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
  Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo";
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1991 "Istituzione del corso
di sicurezza per navi cisterna della durata non inferiore a  settanta
ore, di cui non meno di trentacinque ore dovranno essere impiegate in
esercitazioni pratiche" come modificato dal  decreto  dirigenziale  7
agosto 2001;
  Visto il modello di corso 1.02 "Advanced training  for  oil  tanker
cargo operations" dell'Organizzazione Marittima Internazionale;
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 7769 del 16/3/2016.

                              Decreta:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto  definisce  i  requisiti  dell'addestramento
avanzato obbligatorio per i  Comandanti,  i  Direttori  di  Macchina,
Primi ufficiali di Coperta e di Macchina e altro personale  marittimo
con  una  diretta  responsabilita'  per  le  operazioni  di   carico,
discarica, controllo durante il trasporto, movimentazione del carico,
pulizia delle cisterne o altre operazioni relative al carico, a bordo
di nave cisterna adibita al trasporto di  prodotti  petroliferi  (oil
tanker),  in  conformita'  a  quanto  previsto  nella  regola  V/1-1,
paragrafo 3 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua  versione
aggiornata e nella sezione A-V/1-1, paragrafo 2, del relativo  codice
STCW.
                               Art. 2
              Conseguimento dell'addestramento avanzato

  1. Per conseguire l'addestramento avanzato ogni candidato e' tenuto
a dimostrare il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
    a)   essere   in   possesso   della    certificazione    relativa
all'addestramento di base per le operazioni  del  carico  delle  navi
cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e  di  prodotti
chimici;
    b) aver effettuato, dopo il conseguimento della certificazione di
cui alla lettera a), almeno tre mesi consecutivi  di  navigazione  su
navi cisterna  superiori  alle  3000  GT,  adibite  al  trasporto  di
prodotti petroliferi, durante i quali il marittimo abbia  partecipato
ad almeno una operazione di caricazione e una di discarica  attestata
dal Comando di bordo secondo il modello in allegato A; e
    c) aver frequentato con esito positivo il corso di  addestramento
di cui al successivo articolo 3 del presente decreto.
                               Art. 3
              Organizzazione del corso di addestramento

  1. Il corso di addestramento ha una durata non  inferiore  alle  70
ore, di cui non meno di 30 impiegate in esercitazioni pratiche.
  2. Ad ogni corso possono essere  ammessi  marittimi  che  siano  in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e  b)  dell'articolo  2
del presente decreto, in numero non superiore a 20, e, comunque,  non
superiore al numero  massimo  ammissibile  in  base  alle  dimensioni
dell'aula a tale scopo autorizzata.  Gli  stessi  sono  suddivisi  in
gruppi non superiori alle 5 unita', per le esercitazioni pratiche.
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato B del presente decreto.
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti,  enti  o  societa'  devono  essere  dotati  di   strutture,
equipaggiamenti e  materiale  didattico  conformi  a  quelli  di  cui
all'allegato C al presente decreto e devono  stabilire,  documentare,
attuare e mantenere attivo un sistema  di  gestione  della  qualita',
conforme  ai  requisiti  di  cui  alla  norma  UNI/EN/ISO  9001,  che
identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i  livelli
di cognizione, di  apprendimento  e  di  capacita'  professionale  da
conseguire.
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  D  al
presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato B  sono  trattati
dagli  istruttori  di  cui  all'allegato  D  secondo  le   specifiche
competenze per materia.
                               Art. 4
       Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato

  1. A completamento del corso  ogni  candidato  sostiene  un  esame,
consistente in una prova  teorico-pratica,  svolta,  al  termine  del
corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da  un  Ufficiale
ovvero da un Sottufficiale  del  ruolo  marescialli  appartenente  al
Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e
da due membri del  corpo  istruttori  di  cui  uno  svolge  anche  le
funzioni di segretario.
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato B, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta)  della
durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata  di  30  minuti
(es.: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta  esatta
e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si  raggiunge
il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il  giudizio
di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica  riportata
in allegato E e si intende superata se si raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove hanno esito favorevole.
  3. Al  candidato  che  supera  con  esito  favorevole  l'esame,  e'
rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato  F
del presente decreto.
                               Art. 5
              Rilascio del certificato di addestramento

  1. Al personale  marittimo  che  abbia  conseguito  l'addestramento
avanzato con le  modalita'  di  cui  al  precedente  articolo  2  del
presente decreto, a cura dell'ufficio  di  iscrizione,  e'  riportata
sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa)
dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  n.  71/2015  la  seguente
annotazione: "Addestramento avanzato per le operazioni del carico  su
navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di  prodotti  petroliferi.  -
Certificate of Proficiency on Advanced Training for oil tanker  cargo
operations" Reg. V/1-1, par. 3, Sec. A-V/1-1, par.2.
  2. L' addestramento di cui sopra ha  validita'  quinquennale  e  si
rinnova per ulteriori cinque anni a  coloro  che  abbiano  effettuato
almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al  trasporto
di prodotti petroliferi nel quinquennio di validita' del certificato.
                               Art. 6
                      Disposizioni transitorie

  1. Entro la data del 31.12.2016, per il  personale  marittimo,  che
sia in possesso di un attestato di superamento del corso di sicurezza
per navi cisterna adibite al trasporto di  prodotti  petroliferi,  di
cui all'articolo 2 del decreto 7 agosto 2001, in corso di  validita',
e' riportata, a cura  dell'ufficio  di  iscrizione,  sul  certificato
dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'articolo 5 del
presente decreto.
  2. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  gli
istituti, enti o societa', riconosciuti idonei allo  svolgimento  del
corso di sicurezza per le  navi  cisterna  adibite  al  trasporto  di
prodotti petroliferi, ai  sensi  del decreto  ministeriale 18  luglio
1991, ai fini del mantenimento del riconoscimento  e  dell'erogazione
del corso di cui al presente decreto, dichiarano di essersi  adeguati
alle presenti disposizioni, mediante comunicazione  scritta,  da  far
pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.
                               Art. 7
                             Abrogazioni

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
    a) il decreto ministeriale 18 luglio 1991 "Istituzione del  corso
di sicurezza  per  navi  petroliere  della  durata  non  inferiore  a
settanta ore, di cui non meno di  trentacinque  ore  dovranno  essere
impiegate in esercitazioni pratiche";
    b) il decreto  dirigenziale  7  agosto  2001  -  "Modifica  della
certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere".
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
                                                          Allegato A

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato B

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato C

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato D

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato E

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato F

              Parte di provvedimento in formato grafico

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