(Corso di sicurezza personale sulle navi)
Con il decreto 3 dicembre 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025) sono stati integrati i contenuti del corso di sicurezza personale (intesa come safety) e di responsabilità sociali.
Il decreto integra il corso di sicurezza personale e responsabilità sociali diretto a soddisfare i requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave.
La formazione integrativa (refresh) prevista dal provvedimento deve essere completata da tutto il personale entro il 31 dicembre 2026.
Qui di seguito il testo integrale del decreto e, in coda, gli allegati nei quali vengono illustrati i contenuti del corso.
Decreto 3 dicembre 2025 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Disposizioni integrative al Corso di sicurezza personale e
responsabilita' sociali (Personal Safety and Social Responsabilities
- PSSR). (25A06611)
(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia costiera
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione
alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a
Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and
Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW'78), nella sua versione
aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW'78 come emendato con la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della
guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con
la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra
il 7 luglio del 1995, come emendato;
Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza
delle parti alla Convenzione STCW'78 dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/2.1.4 del codice STCW,
relative all'addestramento di base in sicurezza personale e
responsabilita' sociali;
Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai
requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei
valutatori;
Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata
e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito;
Visto il modello di corso IMO 1.21 Personal Safety and Social
Responsibilities;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 186, recante regolamento relativo alla
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»,
con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di
regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli
enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto direttoriale 18 giugno 2024, n. 850, relativo alla
«Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei
corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, relativo al
Corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (Personal
Safety and Social Responsabilities - PSSR).
Visto il «Code of Safety for Special Purpose Ships» di cui alla
Risoluzione MSC.266(84) del 13 maggio 2008 oltre al codice di cui
alla Risoluzioni A.534(13) del 17 novembre 1983;
Visto decreto 24 settembre 2018 «Approvazione delle linee guida per
la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale di piloti dei
porti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 235 in data 9 ottobre 2018;
Vista la risoluzione MSC.418 (97) recante «Interim personnel on
board vessels engaged on international voyages»;
Visto il Capito XV SOLAS recante le «Safety measures for ships
carrying industrial personnel»;
Visto l'«International code of safety for ships carrying industrial
personnel (IP code)» di cui alla Risoluzione MSC.527(106) del 10
novembre 2022 ed, in particolare, la regola 1 della parte III;
Vista la risoluzione MSC.560(108) recante «Amendments to part a of
the seafarers' training, certification and watchkeeping (STCW) code»;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
9 giugno 2017;
Visto il manuale del sistema di gestione per la qualita' rilasciato
a questo Comando generale apposito certificato di conformita' ISO
9001-2015;
Considerata la necessita' di adeguare entro il 1° gennaio 2026 la
normativa nazionale ai nuovi standard di formazione previsti dalla
sezione A-VI/1-4 del Codice STCW;
Visti gli esiti del gruppo di lavoro riunitosi, da ultimo, in data
13 novembre 2025;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto integra il corso di sicurezza personale e
responsabilita' sociali (Personal Safety and Social
Responsibilities), diretto a soddisfare i requisiti minimi
obbligatori per l'addestramento di base per tutte le persone
impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in
conformita' alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW'78
nella sua versione aggiornata, in conformita' alla sezione A-VI/1,
paragrafo 2.1.4 del codice STCW.
2. La formazione integrativa (refresh) prevista dal presente
decreto deve essere completata da tutto il personale avente titolo
entro il 31 dicembre 2026.
Art. 2
Modifiche al corso
1. L'allegato A del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 e'
sostituito dall'allegato A al presente decreto.
2. Nel decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, dopo l'allegato
A e' inserito l'allegato A-bis al presente decreto.
3. Il comma 7 dell'allegato B al decreto direttoriale 4 giugno
2024, n. 760 e' sostituito come segue:
«7. Banca dati, fornita dal Comando generale di duecentoquaranta
domande, divise per argomento, da utilizzare per i test.»
4. Gli allegati C, D, E, F, G e H del decreto direttoriale 4 giugno
2024, n. 760 sono sostituiti dagli allegati C, D, E, F, G e H al
presente decreto.
5. Nel decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760, dopo l'allegato
I sono inseriti gli allegati L, M, N e O al presente decreto.
6. L'art. 3, comma 2 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760
e' modificato inserendo dopo la frase «non inferiore a» il dato di
«23 (ventitre')» in luogo del valore «18 (diciotto)».
7. L'art. 4, comma 3 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760
e' modificato inserendo dopo la parola «almeno» il dato numerico di
«240» in luogo in luogo del valore «200».
8. Nell'art. 4 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 dopo
il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«4. Al completamento del corso di aggiornamento, ogni discente
sostiene un esame, consistente in una prova teorica a test di 10
(dieci) domande a scelta multipla sugli argomenti indicati
nell'allegato A-bis, estratte dalla banca dati indicata nel comma
precedente. Tale prova della durata non superiore a 30 minuti, e'
svolta al termine del corso stesso, dinnanzi ad una commissione
composta dal direttore/vicedirettore del corso, con funzioni di
Presidente e da un istruttore accreditato per il corso PSSR in
qualita' di membro e segretario. Per la prova scritta, ad ogni
risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata
se si raggiunge il punteggio minimo di 6 (6/10).»
9. Nell'art. 5 del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n. 760 dopo
il comma 4 e' inserito il seguente comma:
«5. I possessori degli attestati che non contengono specifico
riferimento all'adeguamento alla risoluzione MSC.560(108) e coloro
che hanno solo specifica menzione su libretto di navigazione/allegato
1 devono effettuare apposito corso di refresh del corso PSSR secondo
le previsioni generali dell'art. 3 adattate ai contenuti indicati
nell'allegato A-bis per acquisire le competenze richieste e per
ricevere, al termine dell'accertamento delle competenze previste
dall'art. 4, il relativo attestato secondo il modello riportato in
allegato M ovvero, per il personale elencato nel precedente comma 3,
il rilascio dell'attestato di frequenza riportato in allegato n. I
Centri di addestramento gia' accreditati all'erogazione dei corsi
PSSR sono abilitati all'erogazione di tale corso di refresh a seguito
dell'invio della dichiarazione di adeguamento prevista dall'art. 8,
comma 2 del presente decreto».
10. L'art. 8, comma 2, del decreto direttoriale 4 giugno 2024, n.
760 e' sostituito come segue:
«2. Entro il 31 dicembre 2025, i centri di addestramento si
devono adeguare a quanto stabilito e devono inviare apposita
dichiarazione in allegato L corredata dalla documentazione ivi
prevista. La mancata presentazione di tale dichiarazione nel termine
ivi indicato e' considerata quale manifestazione della volonta' di
non adeguarsi alle nuove disposizioni e conseguente volonta' di
rinunciare alla validita' dell'autorizzazione per sopravvenuta
carenza di interesse, con conseguente decadenza del provvedimento
autorizzativo.»
Art. 3
Modifiche ai decreti correlati
Il presente decreto inserisce nell'allegato 12 del decreto
direttoriale 3 dicembre 2024, n. 1986 il seguente nuovo acronimo dei
corsi di refresh:
acronimo - titolo corso: REFPSSR - P.S.S.R.
Art. 4
Entrata in vigore ed abrogazioni
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
(Corso di sicurezza personale sulle navi: integrati i contenuti)
