Il documento, allegato all'ordinanza del ministero della Salute 9 maggio 2022, ha validità fino al 31 dicembre 2022

Covid e cantieri: adottate le linee guida con l'ordinanza del ministero della Salute 9 maggio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2022, n. 113).

Il documento definisce:

  • l'informazione sugli obblighi nel cantiere;
  • l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi);
  • la modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri;
  • la pulizia e l'igiene nel cantiere;
  • la gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi);
  • le procedure per la gestione di una persona sintomatica in cantiere;
  • la sorveglianza sanitaria/medico competente/Rls o Rlst.

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Le linee guida hanno validità fino al 31 dicembre 2022.

Di seguito il testo dell'ordinanza del ministero della Salute 9 maggio 2022.

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Ordinanza del ministero della Salute 9 maggio 2022 

Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della  diffusione  del
COVID-19 nei cantieri». (22A02978) 

(Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2022, n.113)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo

Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive

modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il   contenimento

dell'epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle

attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto, altresi', l'art. 10-bis del citato decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52,  rubricato  «Disciplina  del  potere  di  ordinanza  del

Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale

e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla  pandemia

da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,

sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante  «Misure

urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante  «Proroga

dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4  marzo  2022,  n.  18,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei

luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione

superiore»;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni

urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione

dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello

stato  di  emergenza»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante

«Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'epidemia

da COVID-19 concernenti  l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione

delle vie respiratorie», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;

Visto  il  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il

contenimento   della   diffusione   del   COVID-19   nei   cantieri»,

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  le

parti sociali;

Visto il documento recante «Linee guida per  la  prevenzione  della

diffusione del COVID-19 nei cantieri», proposto dal  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili in data 27 aprile  2022,

condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  in

cui si da' atto dell'adesione delle parti sociali;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello

nazionale e internazionale;

Ritenuto necessario adeguare le misure  per  la  prevenzione  della

diffusione  del  COVID-19  nei  cantieri,  all'interno   del   quadro

normativo  vigente  e  in  considerazione   dell'attuale   situazione

epidemiologica;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai  sensi  dell'art.  10-bis

del richiamato decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  il  documento

recante «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19

nei cantieri»;

 

Emana

la seguente ordinanza:

                               Art. 1 

1.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle

attivita' nei cantieri, le stesse devono svolgersi nel  rispetto  del

documento recante «Linee guida per la  prevenzione  della  diffusione

del COVID-19 nei cantieri», che costituisce  parte  integrante  della

presente ordinanza.

                               Art. 2 

1. La presente ordinanza produce effetti  a  decorrere  dalla  data

della sua adozione e  fino  al  31  dicembre  2022,  fatte  salve  le

specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle

Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di

Bolzano.

La presente ordinanza e' trasmessa  agli  organi  di  controllo  e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

                                                             Allegato 

                LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA 

                DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI 

 

Il Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili

condivide con il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,

ANCI,   UPI,   Anas   S.p.A.,   RFI   S.p.A.,   ANCE,    Associazioni

Anaepa-Confartigianato,  Cna  Costruzioni,   CLAAI   Edilizia,   Fiae

Casartigiani e Confapi Aniem Alleanza delle Cooperative Produzione  e

Servizi, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL, il seguente:

 

    PROTOCOLLO CONDIVISO SULLE LINEE GUIDA PER LA  PREVENZIONE  DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI 

In relazione alla cessazione dello  stato  di  emergenza  e  alla

percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale,  si  ritiene

di adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del  decreto-legge  22  aprile

2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno

2021, n. 87, come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge  24  marzo

2022, n. 24, le seguenti  Linee  guida,  al  fine  di  consentire  lo

svolgimento delle attivita' in cantiere  nella  consapevolezza  della

necessita' di contemperare, in relazione  al  rientro  nell'ordinaria

attivita' economico-sociale, in maniera appropriata il contrasto  del

rischio sanitario da infezione COVID-19.

Le Linee guida contengono le misure di precauzione  e  seguono  e

attuano  le   prescrizioni   del   Legislatore   e   le   indicazioni

dell'Autorita' sanitaria, con specifica  attenzione  all'ambiente  di

lavoro «cantiere». Tali misure si estendono ai datori di  lavoro,  ai

lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti  i  soggetti

che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la  sicurezza,

ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,

provvede a integrare il Piano di sicurezza e di  coordinamento  e  la

relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee

guida. I committenti vigilano affinche' nei cantieri  siano  adottate

le predette misure di sicurezza anti-contagio.

In particolare, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure:

utilizzo da parte delle imprese di modalita'  di  lavoro  agile

per  i  lavoratori  i  portatori  di  particolari  patologie  per  le

attivita' di supporto al  cantiere  che  possono  essere  svolte  dal

proprio domicilio o in modalita' a distanza;

adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

I  datori  di  lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di

regolamentazione all'interno del cantiere, applicando,  per  tutelare

la  salute  delle  persone  presenti  e   garantire   la   salubrita'

dell'ambiente  di  lavoro,  le   misure   di   precauzione   disposte

dall'autorita'  sanitaria  da  integrare  eventualmente   con   altre

equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e

le   caratteristiche   del   cantiere,   previa   consultazione   del

coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato,  e  delle

rappresentanze sindacali.

 

    INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE 

Il datore di lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato

bilaterale Formazione -  Sicurezza  del  settore  delle  costruzioni,

informa tutti i lavoratori sulle  disposizioni  delle  Autorita',  in

particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita' e del  datore

di lavoro per l'accesso in cantiere  (in  particolare:  utilizzo  dei

dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le

lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);

informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  datore  di

lavoro della  comparsa  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  o  simil

influenzale.

L'impresa    affidataria,    in     collaborazione     con     il

Committente/Responsabile dei  lavori  e  con  il  Coordinatore  della

sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le  modalita'

di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere  (es.

tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).

 

    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione

e' di fondamentale importanza ed e' necessario l'uso delle mascherine

secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

 

    MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 

Per le necessarie attivita' di approntamento delle  attivita'  di

carico e scarico, il trasportatore dovra' far uso del dispositivo  di

protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove,

per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto  si

possano verificare contatti stretti per  un  tempo  superiore  ai  15

minuti.

 

    PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con  prodotti

igienizzanti  degli  spogliatoi  e  delle  aree   comuni,   limitando

l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini  della  igienizzazione

vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o

di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona  con  COVID-19  si

procede alla pulizia e  sanificazione  dei  locali,  alloggiamenti  e

mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono

adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il  frequente

lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.

 

    GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi

deve essere organizzato, di concerto con il  Committente/Responsabile

dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine  di  evitare

assembramenti e con la previsione di una  ventilazione  adeguata  dei

locali.

 

    GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi  febbre

con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione

respiratoria (come la tosse), lo deve  dichiarare  immediatamente  al

proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione che dovra'  procedere  al  suo  isolamento  in  base  alle

disposizioni dell'autorita' sanitaria.

 

    SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 

Nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di

lavoro e le RLS/RLST, nonche' con  il  direttore  di  cantiere  e  il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il medico competente -  nel  rispetto  della  privacy  -  segnala

situazioni di particolare fragilita' al datore di  lavoro,  il  quale

dispone  le  idonee  misure  di  tutela  del  lavoratore;  il  medico

competente applichera' le indicazioni delle Autorita' sanitarie.

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