Covid e sicurezza sul lavoro: il nuovo DPCM 14 gennaio 2021

Covid nuovo DPCM
Tra i temi utilizzo Dpi, sanificazione ambienti, lavoro agile e formazione professionale

Covid e sicurezza sul lavoro: il nuovo DPCM 14 gennaio 2021 riprende le misure già disposte da precedenti provvedimenti allo scopo di prorogarne l'efficacia a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria.

Il nuovo DPCM, pubblicato sul S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11, riporta anche misure legate al tema della sicurezza sul lavoro essenzialmente riconducibili:

  • all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie [art. 1, comma 9 e comma 10, lettere s) e nn)];
  • alla sanificazione degli ambienti di lavoro [art. 1, comma 10, lettere nn), pp) ; art 5, comma 1, lettere a), f) e g)];
  • al ricorso al lavoro agile [art. 1, comma 10, lettera nn); art. 3, comma 4, lettera i); art. 5, commi 3, 4 e 6].
  • alla riorganizzazione delle attività formative professionali [art. 1, comma 10, lettere s), aa); art. 3, comma 4, lettera g); art. 5, comma 4, lettera b)].

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Infine, l'art. 4 richiama il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il  24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, riportato in allegato anche al nuovo DPCM unitamente ad altri protocolli già oggetto di pubblicazione tramite precedenti DPCM.

Di seguito le misure sopra citate.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge  14  gennaio  2021  n.  2,  recante
«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e
prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021». (21A00221)

(in S.O. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11)

(omissis)

                               Art. 1

             Misure urgenti di contenimento del contagio

                  sull'intero territorio nazionale

(omissis)

  1. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

si  aggiunge  alle  altre  misure  di  protezione  finalizzate   alla

riduzione del contagio (come  il  distanziamento  fisico  e  l'igiene

costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

(omissis)

s) le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado

adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'

didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18

gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del  75  per

cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia

garantita  l'attivita'  didattica  in  presenza.  La  restante  parte

dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla  didattica

a distanza.  Resta  sempre  garantita  la  possibilita'  di  svolgere

attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso  di  laboratori  o

per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva

inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del  Ministro

dell'istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del

Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono

in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa

per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e

per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente

in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle

vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei

anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con

l'uso della mascherina.

Presso ciascuna Prefettura-UTG e  nell'ambito

della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma  3,

del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un

tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione

del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle

attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico

locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di

mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili,  volto  ad  agevolare  la

frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal

rientro in classe di tutti gli studenti delle  scuole  secondarie  di

secondo grado. Al predetto tavolo  di  coordinamento  partecipano  il

Presidente della provincia o il sindaco della  citta'  metropolitana,

gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti

territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  delle  aziende  di

trasporto pubblico  locale.  All'esito  dei  lavori  del  tavolo,  il

prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del  quale  le

amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le  misure

di rispettiva competenza. Nel caso  in  cui  tali  misure  non  siano

assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto,

fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto

legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al

Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia

limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire

l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici

locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative

strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle

finalita' di cui alla  presente  lettera.  Le  scuole  secondarie  di

secondo grado modulano il piano di  lavoro  del  personale  ATA,  gli

orari delle attivita' didattiche  per  docenti  e  studenti,  nonche'

degli uffici amministrativi,  sulla  base  delle  disposizioni  della

presente lettera. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono

svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza

i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le

attivita'  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei

Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e

della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza

della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e

le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica

possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.

Sono parimenti consentiti, anche a distanza e  secondo  le  modalita'

stabilite  con  appositi  provvedimenti   amministrativi,   i   corsi

abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle

autoscuole e dalle  scuole  nautiche,  i  corsi  per  l'accesso  alla

professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i

corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il

conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione

professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci

pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i

corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e

della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo

svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale

addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo

(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo

(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua

(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di

formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il

rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento

delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione

ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o

comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture

e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla  conduzione  degli

impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il

conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami,

i corsi di formazione e di addestramento per il  conseguimento  delle

certificazioni  necessarie  per  l'esercizio  della  professione   di

lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza  e  secondo

le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   amministrativo.   Sono

altresi' consentiti le prove teoriche  e  pratiche  effettuate  dagli

uffici  della  motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole  per   il

conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle

abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per

l'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto,  le  prove  e  gli  esami

teorico-pratici effettuati dalle Autorita'  marittime,  ivi  compresi

quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle

patenti nautiche e per la selezione  di  piloti  e  ormeggiatori  dei

porti, nonche' le prove  teoriche  e  pratiche  effettuate  dall'Ente

nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In  tutte  le

regioni, gli uffici competenti al rilascio  delle  patenti  nautiche,

sulla base delle prenotazioni  ricevute,  ivi  comprese  quelle  gia'

presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono

un calendario periodico dei candidati  da  sottoporre  ad  esame,  da

tenersi  nei  settantacinque  giorni  successivi  alla   data   della

dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono  altresi'  consentiti

gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le  disposizioni

emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione  da  effettuarsi

in materia di salute e sicurezza, nonche'  l'attivita'  formativa  in

presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e  attivita'

di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al

«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di

contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e

strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere

il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di

aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle

istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine   e   grado

continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il  rinnovo

degli organi collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non

completato, avviene secondo modalita' a  distanza  nel  rispetto  dei

principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.

Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e

gli adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi

educativi per  l'infanzia.  L'ente  proprietario  dell'immobile  puo'

autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente

gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo

svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non

scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'

delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere

svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico

dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi

alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'

di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,

possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

(omissis)

aa) le amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto

direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai

rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e

organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere

universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze

armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il

ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale

soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la

validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della

formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  durata  dello

stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure

restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento

delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai

ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia,

del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto

previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020,

  1. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

77;

bb) i periodi di assenza dai corsi di  formazione  di  cui  alla

lettera  aa),  comunque  connessi  al  fenomeno   epidemiologico   da

COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di  assenze  il

cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione   al   recupero

dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

(omissis)

nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,

ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a

distanza;

2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo

restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie

respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi

di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori

sociali;

(omissis)

pp) le attivita' delle strutture  ricettive  sono  esercitate  a

condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento

sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza

di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle

linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di

contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,

tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I

protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli

ospiti;

2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti

comuni;

4) l'accesso dei fornitori esterni;

5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e

sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione

dei clienti;

7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire

all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi

all'aperto di pertinenza.

(omissis)

                               Art. 3

Ulteriori misure di contenimento del  contagio  su  alcune  aree  del

  territorio nazionale caratterizzate  da  uno  scenario  di  massima

  gravita' e da un livello di rischio alto.

(omissis)

  1. A far data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  regioni

ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

(omissis)

g) e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e

curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta  formazione

artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento

di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione

specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale,

nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le

altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate

dalle universita', sentito il  Comitato  universitario  regionale  di

riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in

modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle

linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui

all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di

casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le

disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto

compatibili, anche alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica

musicale e coreutica;

h) sono sospese le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona,

diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale

nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che

ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale

presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il

personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in

modalita' agile;

(omissis)

                               Art. 4

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza

  delle attivita' produttive industriali e commerciali.

  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita'  produttive

industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,

rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile

2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,

nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,

e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento

della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della

logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

(omissis)

                               Art. 5

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

 

  1. Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le

seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

fornite dal Ministero della salute;

b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso

l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario

del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,

accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave

in presenza di un caso di positivita';

  1. c) e' raccomandata l'applicazione delle  misure  di  prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

d) nei servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

e) i sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

g) le aziende di trasporto pubblico anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata.

(omissis)

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali

piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le

potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del

servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del

Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la

percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,

  1. 77.

Nelle pubbliche amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi

della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella

percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle

attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',

compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'

del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui  all'art.  21-bis,

del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma

nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad

assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche

attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima

categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti

collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di

formazione professionale.

  1. Le pubbliche amministrazioni  dispongono  una  differenziazione

dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il

personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in

attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'

raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del

personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

6. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro

agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'  di  quanto  previsto  dai

protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

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