Covid: le nuove misure attuative per fronteggiare l’emergenza

Covid misure attuative
Con il D.P.C.M. 7 agosto 2020 messe in atto alcune disposizioni previste dai D.L. 19/2020 e D.L. n. 33/2020

Covid: nuove misure attuative per fronteggiare l'emergenza sono state riportate nel D.P.C.M. 7 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2020, n. 198.

In particolare, si tratta di:

  • disposizioni sulla formazione professionale;
  • norme sulla prosecuzione di servizi e attività professionali;
  • misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
  • disposizioni per l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale.

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In allegato al D.P.C.M. 7 agosto 2020, sono riproposti alcuni documenti operativi precedentemente pubblicati come:

  • i protocolli per il contrasto e il contenimento del contagio negli ambienti di lavoro, nei cantieri, nel settore del trasporto (anche pubblico e scolastico dedicato) e dell'energia;
  • le misure per gli esercizi commerciali;
  • le misure igienico sanitarie generiche,

mentre le linee guida sulla riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative sono state aggiornate al 6 agosto 2020.

A seguire lo stralcio degli articoli sopra citati e in fondo alla pagina i testi degli allegati al D.P.C.M. 7 agosto 2020 di interesse per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene sul lavoro.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 agosto 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20A04399)

(in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2020, n. 198)

(omissis)

                               Art. 1

             Misure urgenti di contenimento del contagio

                  sull'intero territorio nazionale

(omissis)

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti

misure:

(omissis)

v) i periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla

lettera u), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19,

non concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui

superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno  o

la dimissione dai medesimi corsi;

(omissis)

hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme

igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi

nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono

beni e servizi;

(omissis)

ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,

ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a

distanza;

b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione

collettiva;

c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di

almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione

di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi

di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori

sociali;

mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a

condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle

suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di

riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida

sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle

province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente

lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10.

Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in

ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale,

garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un

metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a

prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle

caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I

protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti

all'interno dei medesimi;

2) l'accesso dei fornitori esterni;

3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da

assegnare ai bagnanti;

5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli

utenti;

6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e

sportive;

7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione

degli utenti;

8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire

all'interno degli stabilimenti balneari;

9) le spiagge di libero accesso;

nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a

condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento

sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza

di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle

linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e

delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di

contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,

tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I

protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:

1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli

ospiti;

2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti

comuni;

4) l'accesso dei fornitori esterni;

5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e

sportive;

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione

dei clienti;

7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire

all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi

all'aperto di pertinenza.

                               Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza

  delle attivita' produttive industriali e commerciali

 

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive

industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1,

rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile

2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12,

nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo

condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione

del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13,

e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento

della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della

logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.

 

                               Art. 3

                Misure di informazione e prevenzione

                  sull'intero territorio nazionale

1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le

seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le

indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti

fornite dal Ministero della salute;

b) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la

diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico

sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui

alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata.

2.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi

protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei

propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  pubbliche  amministrazioni

assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di

tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.

 

Allegati

LG ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE

PROTOCOLLI DI SETTORE – CRITERI

ESERCIZI COMMERCIALI

AMBIENTI DI LAVORO

CANTIERI

TRASPORTI E LOGISTICA

TRASPORTO PUBBLICO

TRASPORTO SCOLASTICO

NAVI DA CROCIERA

MISURE IGIENICO-SANITARIE GENERICHE

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