Per effetto del D.Lgs. n. 121/2011, dal 16 agosto 2011 è in vigore l'art.25 - undecies, D.Lgs. n. 231/2001, che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova disciplina, frutto del recepimento della direttiva comunitaria 2008/99/CE, costringerà le imprese ad approcciare i “rischi ambientali” scegliendo tra due alternative: redigere dei modelli organizzativi e di gestione deputati a contenere il rischio di commissione dei reati ambientali oppure scegliere di “correre il rischio” che i soggetti, che a diverso titolo, svolgono una attività per loro conto, commettano questi illeciti. In quest'ultimo caso, l'ente risponde del reato ambientale commesso nel suo interesse o a suo vantaggio per una “colpevolezza di organizzazione”, proprio perché la scelta per la disorganizzazione ha aumentato il rischio-reato, che è uno dei tanti rischi con i quali l'azienda deve quotidianamente confrontarsi. Ne parla Angelo Merlin, avvocato penalista, SINTHEMA Professionisti Associati, vice-Presidente ASSORECA