In materia ambientale, l’ordinamento prevede due diversi regimi di “danno”. Occorre distinguere tra il danno per così dire “tradizionale” (artt. 2043 e seguenti del codice civile), ovvero la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi in conseguenza di un danno all’ambiente, dal danno “ambientale” in senso stretto, che consiste invece nella compromissione dell’ecosistema e il cui risarcimento spetta allo stato (artt. 301 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e, in passato, art. 18 della legge n. 349/1986). Come vedremo, per questi due diversi regimi di danno la scelta fra responsabilità solidale e proporzionale non è univoca.
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