(Decreto controlli antincendio).
Con il D.M. 31 agosto 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre 2023 - il ministero dell'Interno ha apportato una importante modifica al decreto 1° settembre 2021. Il provvedimento - ribattezzato decreto controlli antincendio - detta i «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
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Il nuovo decreto 31 agosto 2023 interviene sul comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del D.M. 1° settembre 2021: le parole «25 settembre 2023» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2024».
In sostanza l'entrata in disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori slittano ancora di un anno. Una precedente proroga era già stata introdotta dal D.M. 15 settembre 2022 pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2023.
Qui di seguito il testo integrale del nuovo decreto di modifica.
Ministero dell'Interno
Decreto 31 agosto 2023
Modifica al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per
il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri
sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3,
lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
(23A04993)
(Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966,
recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei
compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi a pagamento» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 609;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137.»
Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni
urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco» e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31
maggio 2005, n. 89;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in
particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o piu'
decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad
individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva n. 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
«Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante
«Attuazione della direttiva n. 2013/29/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018,
n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n.
517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il
regolamento (CE) n. 842/2006»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante
«Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione
incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998, recante
i «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61
del 12 marzo 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante
«Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26
agosto 2011;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012 recante
«Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012,
recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita'
soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 20 agosto 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021,
recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai
sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022,
recante «Modifiche al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante
"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi
dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81"», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2022;
Considerate le difficolta' connesse alle modalita' di
qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova
istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal
decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998;
Considerato, altresi', il particolare contesto emergenziale, dovuto
agli eventi meteorologici del maggio 2023 che hanno interessato ampie
aree del territorio nazionale;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di differire il termine della
qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime
opportunita' agli operatori del settore;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro
dell'interno 1° settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno
1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2023» sono sostituite
dalle parole «25 settembre 2024».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.