Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2018
Approvazione dell'Accordo di delega all'American bureau of Shipping
dei compiti di certificazione statutaria delle navi registrate in
Italia rientranti nel campo di applicazione della «Convenzione
Ballast Water». (18A05245)
in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2018, n. 183
IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura e del mare
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per
la difesa del mare»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'organismo indipendente di valutazione della performance e degli
uffici di diretta collaborazione»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»;
Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione
dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra
il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;
Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, cosi' come
modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure
nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per
impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende
italiane»;
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO)
per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la
gestione delle acque di zavorra «Guidelines for ballast water
management and development of ballast water management plans (G4)»
adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche
adottate dall'IMO;
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization
(IMO) sulla valutazione del Rischio «Guidelines for risk assessment
under regulation A-4 of the BWM Convention (G7)» adottate con la
risoluzione MEPC.162(56);
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua
di zavorra delle navi «Guidelines for approval of ballast water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58);
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua
di zavorra delle navi «2016 Guidelines for approval of ballast water
management systems - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70);
Viste le linee guida dell'International Maritime Organization
(IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua
di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «Procedure for
approval of ballast water management systems that make use of Active
Substances - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57);
Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni
ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e
le visite di controllo delle navi;
Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a
«Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of
the Administration»;
Considerato che l'American Bureau of Shipping e' organismo
autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre
2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime, come modificata dalla
direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
Considerato che l'American Bureau of Shipping, gia' autorizzato e
affidato, e' in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed
organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal
presente Accordo;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie
competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli
accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;
Ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione, nelle more
della conclusione dell'iter di ratifica da parte dell'Italia,
definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati alcune
attivita' previste nell'ambito di applicazione della Convenzione
stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attivita'
propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento
navale nazionale;
Vista l'istanza dell'American Bureau of Shipping per
l'autorizzazione alla certificazione delle navi in ottemperanza ai
requisiti della Convenzione, pervenuta in data 6 ottobre 2017 e
registrata con prot. MATTM PNM0021359;
Decreta:
Art. 1
L'American Bureau of Shipping e' autorizzato ad espletare i compiti
di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonche' al
rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni
in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e
dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore
a 400 GT, in attuazione e in conformita' con la Convenzione. Fino
alla ratifica della Convenzione l'American Bureau of Shipping e'
autorizzato a rilasciare un attestato di conformita'.
Art. 2
Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei compiti di
certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate
nell'accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'organismo American Bureau of Shipping, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Il regime, atto a garantire il rispetto delle disposizioni
applicabili della Convenzione, delle navi di stazza lorda inferiore
alle 400 GT, e' rinviato ad ulteriori atti e provvedimenti.
Art. 4
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato
ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA,
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E
DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
Premessa
1. Il presente accordo viene stipulato in conformita' alla
normativa nazionale vigente ed e' stato predisposto sulla base del
Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in
ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e
relativi allegati:
- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi
riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come
emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e
visite degli organismi riconosciuti che operano per conto
dell'Amministrazione";
- A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti
obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte
2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2. Il presente accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto
American Bureau of Shipping e il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
Stipulano il presente accordo:
- per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano,
dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in qualita' di Direttore della Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare;
- per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
l'Arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, in qualita' di Direttore della
Direzione Generale per la vigilanza delle Autorita' Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne;
- per conto dell'organismo riconosciuto American Bureau of
Shipping, l'Ing. Paolo Puccio, Country Manager di ABS Italy, il quale
agisce in base alla Procura speciale del 13 marzo 2017 da parte di
Richard David Pride, Presidente del Consiglio di Amministrazione di
ABS Italy, delegato con Power of Attorney del 22 febbraio 2016 da
Christopher J. Wiernicki, Chairman President Chief Executive Officer
dell'American Bureau of Shipping.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito
sono indicati per brevita' "Amministrazione", l'American Bureau of
Shipping di seguito e' indicato per brevita' "ABS", mentre la
Convenzione Internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua
di zavorra e dei sedimenti delle navi, fatta a Londra nel 2004, di
seguito e' denominata per brevita' "Convenzione".
4. L'ABS e' organismo riconosciuto conformemente al Regolamento
(CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per
gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
delle navi.
5. L'ABS e' stato gia' autorizzato all'espletamento dei compiti di
ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio,
per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'articolo 1
lettera a) del decreto legislativo 14 giugno 2011 n.104, come
modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
6. All'ABS sono stati gia' affidati i compiti di ispezione e
controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei
certificati di legge di cui all'articolo 1 lettera b) del decreto
legislativo 14 giugno 2011 n.104, come modificato dal decreto
legislativo 12 novembre 2015, n. 190.
7. Il presente accordo e' composto da 14 articoli e da n. 1
allegato, che costituisce parte integrante dell'accordo stesso.
Articolo 1. - Finalita' dell'accordo
1.1 La finalita' del presente accordo e' quella di autorizzare
l'ABS allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo
propedeutici al rilascio, nonche' in seguito alla ratifica, al
rilascio stesso per conto dell'Amministrazione delle certificazioni
delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.
1.2 Fino alla ratifica della Convenzione l'ABS e' autorizzato a
rilasciare un attestato di conformita'.
1.3 Il presente accordo definisce l'ampiezza, i termini, le
condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa
all'ABS.
Articolo 2. - Condizioni generali
2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione all'ABS comprendono
le seguenti attivita' per le navi che ricadono nell'ambito di
applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda
pari o superiore a 400 GT:
a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e
classificate con l'ABS, al fine di verificarne la conformita' ai
requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti,
alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'
"International Maritime Organization" (IMO);
b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla
precedente lettera a), il rilascio e il rinnovo del certificato
denominato "International Ballast Water Management Certificate", in
conformita' ai requisiti della Convenzione, unitamente alle
disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International
Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti;
c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali
a bordo delle navi come sopra definite alla lettera a) e il rilascio,
per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato
"International Ballast Water Management Certificate";
d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la
gestione dell'acqua di zavorra in conformita' ai requisiti della
Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida
emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai
successivi emendamenti;
e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai
requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure
correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi
conforme.
2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di
piani, manuali, disegni, etc., in conformita' alla Convenzione e alle
linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche'
eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente,
correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti
applicabili ne prevedano l'approvazione da parte
dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attivita'
complementari, l'ABS dovra' adempiere agli obblighi di informazione
di cui al punto 1.1.4 allegato 1 del presente accordo.
2.3 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo
di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare con
gli Ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per
conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle
deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate nonche' a
effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 o
nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a
riferire all'Amministrazione.
2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in
Italia e in classe con l'ABS, sia fermata in un porto estero,
l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze
riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al
fine di chiarirne la natura, anche con riferimento ad eventuali
responsabilita' dell'organismo stesso, ferme restando le attivita'
previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.
2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS
sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati
dall'Amministrazione, a condizione che l'ABS operi in conformita' con
quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti
Risoluzioni dell'International Maritime Organization (IMO):
- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi
riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni";
- A.789(19) "Specificazione sulle funzioni di certificazione e
visite degli organismi riconosciuti che operano per conto
dell'Amministrazione";
- A.1070(28) "Codice per l'implementazione degli strumenti
obbligatori IMO";
- Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla
Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2,
sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.
2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza
dell'ABS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra
quelle previste dal presente accordo, finalizzate ad assicurare il
corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, e'
valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con
l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno
introdotte mediante un atto integrativo del presente accordo.
2.7 L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar
luogo a conflitti di interesse.
2.8 L'ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel
territorio dello Stato italiano.
Articolo 3. - Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni
3.1 L'ABS riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la
determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei
requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa
dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove
necessario.
3.2 Nel caso in cui, taluni dei requisiti della Convenzione non
possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari
circostanze, gli ispettori dell'ABS, informandone tempestivamente
l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo'
procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate
riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento,
senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o
dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un
pericolo per l'ambiente marino.
Articolo 4. - Informazioni e contatti
4.1 L'ABS riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai
compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalita' e la
frequenza riportate nell'allegato 1 del presente accordo.
4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui l'ABS e' tenuto a
riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati
tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta
certificata dell'ABS.
4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con l'ABS
l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a
tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il
rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio
specificato nell'Allegato 1.
4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha
accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di
bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione dell'ABS
riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.
4.5 L'ABS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma
cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti
applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette
norme e regolamenti.
4.6 L'Amministrazione fornisce all'ABS tutta la documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata.
4.7 L'ABS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in
lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i
modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti
dall'organismo nell'ambito della Convenzione, nonche' a trasmettere
tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.
4.8 L'ABS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente
articolo e specificati nell'allegato 1 del presente accordo al fine
di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi
statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il
mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione
all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo
le modalita' previste dall'articolo 10 del presente accordo.
4.9 L'Amministrazione e l'ABS riconoscono l'importanza della
collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e di
mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove
norme, l'ABS, in base al presente accordo, pubblica l'informazione su
quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet
dell'ABS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di
fornire commenti o proposte, previa registrazione. L'ABS tiene conto
di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo
dall'Amministrazione.
4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima l'ABS,
nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla
delega dei compiti di certificazione statutaria.
Articolo 5. - Monitoraggio e verifiche
5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni 2 (due) anni che i
compiti di cui punto 2.1 del presente accordo delegati all'ABS siano
svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti
nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.
5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente
dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di
designare in occasione delle stesse.
5.3 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai
risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che
intercorre tra una verifica e l'altra non puo' essere superiore a due
anni.
5.4 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni
momento ad ulteriori verifiche che riterra' opportune dando all'ABS 1
(un) mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni
particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e
certificate dall'organismo stesso.
5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sara' comunicato
all'ABS che fara' conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione,
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del rapporto.
5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni dell'ABS, ne
terra' debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtu'
del presente accordo.
5.7 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive
tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee
guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare
che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso
conformemente alla normativa in vigore.
5.8 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a garantire agli
ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive
l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi
informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle
ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni
emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in
Italia e classificate con l'organismo.
5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della
collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto, secondo specifiche procedure.
5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a
carico dell'ABS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione
delle stesse.
Articolo 6. - Compensi per i servizi di certificazione
6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le
attivita' previste dalla Convenzione svolti dall'ABS per conto
dell'Amministrazione, sono addebitati dall'organismo stesso
direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.
6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra
l'ABS e i soggetti richiedenti.
Articolo 7. - Obblighi di Riservatezza
7.1 Per quanto riguarda le attivita' previste dal presente accordo,
sia l'ABS che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di
riservatezza di cui ai seguenti commi.
7.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo
conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a
terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione
ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione
stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario all'organismo
per svolgere i compiti di certificazione in base al presente accordo.
In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente
punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'organismo con le
Amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni
internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da
convenzioni internazionali.
7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente accordo,
l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS in relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in
base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni
caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le
relazioni alla Commissione Europea, agli altri Stati membri, nonche'
gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.
Articolo 8. - Ispettori
8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla
Convenzione oggetto del presente accordo, l'ABS si impegna a farli
svolgere ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive
dipendenze dell'ABS stesso mediante un rapporto contrattuale di
lavoro che escluda la possibilita' di svolgere attivita' che
configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.
8.2 L'Amministrazione puo' consentire, valutando caso per caso le
motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di
altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'ABS
stesso abbia preso accordi.
8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano
dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema di qualita'
del medesimo.
Articolo 9. - Responsabilita'
9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di
un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o
attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'ABS dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un
indennizzo da parte dell'ABS nella misura in cui l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.
9.2 L'ABS si impegna a disporre, entro 30 (trenta) giorni dalla
decorrenza del presente accordo, di una polizza assicurativa a
garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto
9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente
accordo.
9.3 L'ABS trasmette all'Amministrazione copia della polizza
assicurativa di cui al precedente comma.
Articolo 10. - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu'
essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso
delegati dal presente accordo, sospende, con decreto, di concerto con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di
competenza, l'autorizzazione previa contestazione all'organismo dei
relativi motivi e fissando un termine di trenta (30) giorni per
ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.
10.2 La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di
grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso,
l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.
10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di
cui al comma 1, perche' ritiene che l'organismo riconosciuto non
svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso
delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i
termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per risolvere le
carenze contestate nel provvedimento stesso.
Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di
sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca
l'autorizzazione.
10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del
riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009
e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai
punti 5 e 6 della Premessa.
Articolo 11. - Spese
11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il
monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del
certificato, sono a carico dell'ABS.
11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe,
alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico
dell'ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui
all'articolo 5 del presente accordo.
11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di
cui al precedente comma 11.1 e comma 11.2, entro 60 (sessanta) giorni
dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi,
comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento.
Articolo 12. - Durata, emendamenti e cessazione dell'accordo
12.1 Fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di sospendere
l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano
svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente
accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di
stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di
valutare se confermare o meno la delega all'ABS dei compiti previsti
all'articolo 2 del presente accordo in base alle esigenze della
propria flotta.
12.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'accordo dandone
comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno 12
(dodici) mesi.
12.3 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.6, dalla data di
decorrenza dell'accordo fino alla scadenza del quarto anno dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione
di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti
dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata
dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le
modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il
presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio
in essere.
12.4 Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza
dell'organismo, da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della
scadenza dell'accordo vigente.
Articolo 13. - Interpretazione dell'accordo
13.1 Il presente accordo viene interpretato e regolato in
conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano.
Articolo 14. - Foro competente
14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo
bonario delle parti sara' decisa dal Foro di Roma.
14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma e presso la sede del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144
Roma;
- per l'ABS, presso la propria rappresentanza in Italia
denominata ABS Italy S.R.L. e sita in Via al Porto Antico 23,
Edificio Millo, 16128 Genova.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma,
Per il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Il Direttore Generale della Direzione Generale
per la Protezione della Natura e del Mare
Dr.ssa Maria Carmela GIARRATANO
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il Direttore Generale della Direzione Generale
per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per vie d'acqua interne
Arch. Mauro COLETTA
Per l'American Bureau of Shipping
Ing. Paolo PUCCIO
ALLEGATO 1
ALL'ACCORDO PER LA DELEGA
DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA,
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI
E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI
(CONVENZIONE BALLAST WATER)
TRA
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS)
1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RAPPORTI DELL'ABS CON
L'AMMINISTRAZIONE
1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'ABS per
conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui
all'articolo 2 dell'accordo, sono i seguenti:
1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale,
una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione
iniziale, copia del rapporto di ispezione;
1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a
tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e
propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;
1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni
dalla stipula del presente accordo, tutte le norme e i regolamenti
applicabili alle navi in relazione alla Convenzione, ove gli
strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte
dell'Amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere;
1.1.5 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli
ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione
previsti dal presente accordo e che prestano la loro attivita' alle
esclusive dipendenze dell'ABS;
1.1.6 fornire eventuali ulteriori informazioni
all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice
scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia
dell'organismo;
1.1.7 fornire all'Amministrazione i modelli e le check list
sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal
presente accordo;
1.1.8 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento
telematico attivo h 24 con l'ABS, per garantire l'afflusso di tutti i
dati relativi all'attivita' svolta ai sensi del presente accordo.
L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare
ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali
delle navi e per periodo di tempo.
1.2 L'ABS adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli
obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica
procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte
dall'Amministrazione stessa.
1.3 L'ABS informa l'Amministrazione quando una nave e' risultata
operare con deficienze ed irregolarita' tali che la condizione della
nave o delle sue dotazioni non corrispondano sostanzialmente ai
dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della
Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora
non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione
dell'organismo, quest'ultimo consultera' immediatamente
l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi
certificati dandone informazione all'Autorita' dello Stato del porto.
1.4 L'ABS informa per iscritto gli armatori:
- immediatamente in caso di certificati scaduti;
- senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite
prescritte.
1.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro 1
(uno) mese, l'ABS informera' l'Amministrazione, allegando un rapporto
esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso.
1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione
tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della
certificazione.
1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno
o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria,
l'ABS ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza
e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore
dell'organismo stesso si accertera' che il comandante della nave o
l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del
Porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita.