La disciplina deriva dall’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. È opinione diffusa che l’incarico, conferito dal committente, debba necessariamente risolversi in un atto con precisi requisiti, sia formali sia sostanziali. È esatta questa soluzione e, in caso positivo, si può o si deve fare riferimento all’istituto generale indicato dal testo unico della sicurezza? Il punto del giurista alla luce della legislazione e della giurisprudenza in materia
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