Demanio idrico in Friuli Venezia Giulia: le modifiche al decreto del 2001

Attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

In merito all'attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di trasferimento dei beni del demanio idrico (e delle relative funzioni), il decreto legislativo 226 marzo 2018, n. 46, ha apportato modifiche al precedente decreto legislativo 25 maggio 2001. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, dell'11 maggio 2018. Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 46 

Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche  al  decreto  legislativo  25
maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del  demanio
idrico e delle relative funzioni. (18G00070) 

(GU n.108 del 11-5-2018)

 Vigente al: 26-5-2018
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la   legge   costituzionale   31   gennaio   1963,   n.   1,
recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 5 della citata  legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante  norme
di attuazione dello Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico  e  marittimo,
nonche' di funzioni in materia di risorse idriche  e  di  difesa  del
suolo, e in particolare, gli articoli 1, 2 e 6; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  della
citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2018; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale,   dell'interno,   e   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 
 
  1. Al  decreto  legislativo  25  maggio  2001,  n.  265  (Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,  nonche'
di funzioni in materia di risorse idriche e  di  difesa  del  suolo),
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «, con  esclusione  del
fiume Judrio, nel tratto, classificato di  prima  categoria,  nonche'
dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine  con
la regione Veneto», sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.  Le  funzioni  relative  al  fiume  Judrio,  nella  sezione
classificata di prima categoria, sono  esercitate,  conformemente  al
nono  comma  dell'articolo  117  della  Costituzione,  nel   rispetto
dell'articolo 6 della legge  5  giugno  2003,  n.  131  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei  fiumi  Tagliamento  e
Livenza nelle quali ricade il confine con  la  Regione  Veneto,  sono
esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale
di intervento»; 
    c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Il personale statale di ruolo con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte  integrante  del
presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale  per  le
Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige -  Friuli-Venezia
Giulia,  Sede  Coordinata  di  Trieste  e  Ufficio  tecnico  e  opere
marittime per la Regione  Friuli-Venezia  Giulia  alla  data  del  1°
gennaio   2018,   e'   trasferito    alla    Regione.    A    seguito
dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' contestualmente ridotta in misura corrispondente  alle  unita'  di
personale trasferito  e  conseguentemente  sono  ridotti  i  relativi
stanziamenti iscritti  nella  Missione  "Infrastrutture  pubbliche  e
logistica",  Programma  "Opere  strategiche,  edilizia   statale   ed
interventi  speciali  e  per  pubbliche  calamita'"  dello  stato  di
previsione della spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica  il  contratto
collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il  predetto
personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per
il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento  tabellare  su
base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore  al
trattamento tabellare iniziale  su  base  annua  della  categoria  di
inquadramento nell'ente di destinazione, il  personale  e'  collocato
nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza  e'
conservata  a  titolo  di  assegno  personale  riassorbibile  con   i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Il
personale inquadrato conserva, altresi', la retribuzione  individuale
di anzianita' in godimento all'atto dell'inquadramento.»; 
    d) dopo l'articolo 7 e' aggiunta la seguente tabella: 
 
                              TABELLA A 
                  (Articolo 1, comma 1, lettera c) 
      UNITA' DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018) 
PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE  INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI 
    

+------------------+----------------------------------------+-------+
|     Qualifica    |                                        |       |
|  dirigenziale o  | Ufficio tecnico e opere marittime per  | Totale|
|      figura      | la Regione Friuli-Venezia Giulia       | Unita'|
|   professionale  |                                        |       |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|                  |    Sede   | Sezione|        |          |       |
|                  |coordinata |    di  |Sezione |Sezione di|       |
|                  |di Trieste | Gorizia|di Udine| Pordenone|       |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|  Area seconda -  |           |        |        |          |       |
|Assistente tecnico|           |        |        |          |       |
|Fascia retributiva|           |        |        |          |       |
|        F2        |           |        |        |     1    |  1    |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|  Area seconda -  |           |        |        |          |       |
|Assistente tecnico|           |        |        |          |       |
|Fascia retributiva|           |        |        |          |       |
|        F3        |           |        |   2    |          |  2    |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
|  Area seconda -  |           |        |        |          |       |
|Assistente tecnico|           |        |        |          |       |
|Fascia retributiva|           |        |        |          |       |
|        F4        |           |    1   |        |          |  1    |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+

    
                               Art. 2 
 
                       Operazioni di consegna 
 
  1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali  ricade
il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine,  ed
il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria,  sono
trasferiti alla Regione, con le modalita'  previste  dall'articolo  5
del decreto legislativo n. 265/2001. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, i termini  fissati  dall'articolo  5,
comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in
cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del
presente decreto. 
  3.  La  Regione  esercita  tutte  le  attribuzioni  inerenti   alla
titolarita' dei beni trasferiti con il presente decreto  a  decorrere
dalla data di consegna dei medesimi. 
                               Art. 3 
 
                      Decorrenza dell'efficacia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno  effetto  dal  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge o  delle  leggi
statali che, ai sensi dell'articolo 63,  quinto  comma,  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia),  modificano  il  Titolo  IV  dello
Statuto speciale. 
                               Art. 4 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. I procedimenti gia' iniziati alla data del  trasferimento  delle
funzioni sono conclusi dalla Regione. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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