Il generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà si occuperà dell'emergenza legata a 58 discariche abusive oggetto di diffida e i cui termini sono già scaduti
Il generale di brigata dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà è stato nominato commissario straordinario per l'emergenza legata a 58 discariche abusive oggetto di diffida e i cui termini sono già scaduti.
Lo rende noto la delibera del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017, pubblicata in Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2017, n. 109, riportata di seguito e in pdf alla fine della pagina.
Delibera del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017
Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti
gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle
discariche. (17A03137)
in Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2017, n. 109
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 24 marzo 2017
Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del
Governo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
concernente la disciplina generale dell'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Governo, ai sensi del citato art. 120 della
Costituzione;
Visto l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo
all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata
attuazione di atti dell'Unione europea;
Visti gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, contenente «Norme in materia ambientale»;
Visto, altresi', l'art. 250 del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti
responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli
adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano
individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri
soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art.
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente
e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di
priorita' fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati,
individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
26 aprile 2007, nella causa C-135/05, che ha condannato la Repubblica
italiana per esser venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai
sensi degli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE del
Consiglio delle Comunita' europee, come modificata dalla direttiva
91/156/CEE, nonche' dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva
91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lettere
dalla a) alla c), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle
discariche di rifiuti;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
concernente, tra l'altro, l'attribuzione di poteri per la
realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
ai presidenti delle regioni o ai commissari ad acta nominati in vece
di questi ultimi;
Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del
2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica
italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare
esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella richiamata causa
C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'art. 260, paragrafo
l, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' stata
condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno
della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza
C-135/05, una penalita' semestrale calcolata, per il primo semestre,
in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno
detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti
pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente
rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima
sentenza;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 recante «Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», ed in
particolare l'art. 22, il quale prevede che, al fine di garantire la
dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli
interventi attuativi della richiamata sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, tutte le risorse
finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma
delle discariche abusive oggetto della predetta sentenza di condanna,
e non impegnate alla data di entrata in vigore del citato art. 22,
ancorche' gia' trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a
contabilita' speciali, sono revocate e assegnate al commissario
straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'art. 41 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilita'
speciale, intestato al commissario medesimo, presso la sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
Viste le diffide emanate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'art. 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, con le quali il Presidente del Consiglio dei ministri
ha assegnato agli enti inadempienti un termine congruo per realizzare
o completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente
normativa le discariche abusive, oggetto della sentenza di condanna
della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in
ordine all'applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;
Vista la nota n. 27802 del 22 dicembre 2016, con la quale il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
decorsi infruttuosamente i termini delle rispettive diffide e sentiti
gli enti interessati, ha comunicato che per 58 siti, indicati
nell'elenco allegato alla nota, tenuto conto del forte ritardo nel
completamento delle opere di competenza degli enti locali, riteneva
necessario intraprendere la procedura di nomina di un Commissario
straordinario che assicurasse, in tempi celeri, la bonifica o messa
in sicurezza dei siti gia' sedi delle discariche;
Ritenuto opportuno, a tal fine, procedere alla nomina di un
Commissario straordinario ai sensi del comma 2-bis del richiamato
art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il miglior
coordinamento delle azioni da intraprendere nei diversi ambiti
territoriali considerati, in modo da conseguire una maggiore
efficacia dell'attivita' amministrativa;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 29 dicembre 2016, vistata e registrata dai competenti
organi di controllo, con la quale il dott. Donato Monaco, dirigente
superiore del Corpo forestale dello Stato, e' stato nominato, ai
sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della citata legge n. 234 del 2012,
Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli
interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle
discariche abusive segnalate dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
Vista la nota del 23 gennaio 2017, con la quale il dott. Donato
Monaco, per sopravvenuti motivi di natura personale e familiare, ha
rassegnato le dimissioni dall'incarico;
Considerato che il mancato, ritardato o non completo adeguamento
alla normativa vigente delle 58 discariche, oggetto, tra le altre,
della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2
dicembre 2014, determina un grave pregiudizio agli interessi
nazionali, nonche' il pagamento di una ingente sanzione pecuniaria a
carico della Repubblica italiana;
Considerato pertanto, che, ai fini dell'adeguamento alla normativa
vigente delle discariche abusive site nelle localita' di cui
all'allegato A, e' necessario realizzare tempestivamente gli
intereventi individuati per ogni sito nel medesimo allegato;
Vista la nota dell'8 marzo 2017, con la quale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito
delle dimissioni rassegnate dal dott. Monaco, ha rappresentato
l'opportunita' di procedere alla nomina di un nuovo Commissario
straordinario che provveda alla realizzazione degli interventi
necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle predette
discariche abusive;
Ritenuto necessario realizzare tempestivamente i predetti
interventi;
Visto il curriculum vitae del Gen. B. CC. Giuseppe Vadala';
Ritenuto che il Gen. B. CC. Giuseppe Vadala' sia in possesso di
capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai
titoli professionali e alle esperienze maturate;
Vista la dichiarazione rilasciata dal Gen. B. CC. Giuseppe Vadala'
in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilita' e di
incompatibilita', ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39, nonche' di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;
Sentiti i soggetti interessati, ai sensi del comma 2-bis del
richiamato art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Viste le note di invito rivolte ai Presidenti delle giunte
regionali delle regioni interessate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, il Gen. B. CC.
Giuseppe Vadala', dell'Arma dei Carabinieri, a decorrere dalla data
del presente provvedimento, e' nominato Commissario straordinario, ai
sensi dell'art. 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari
all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche di cui
all'allegato A, come specificati nell'allegato medesimo, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, per tutta la durata del mandato il Commissario
straordinario e' autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai commi
4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo,
il Commissario straordinario si avvale del conto di contabilita'
speciale istituito ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160.
4. Il Commissario straordinario non ha diritto a gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dalla sua
nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente delibera sara' trasmessa ai competenti organi per il
controllo e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana

