Dispositivi di protezione individuale (Dpi): scelta, uso e vigilanza

La filosofia che presiede alla scelta dei dispositivi individuali di protezione è intimamente connessa all’attività di valutazione dei rischi professionali esistenti sul luogo di lavoro; anche l'obbligo di aggiornamento della scelta dei Dpi, non è che una derivazione dell'obbligo più generale di rielaborazione della valutazione dei rischi, imposta dall'art. 29, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Parimenti, la definizione delle condizioni d'uso dei Dpi è strettamente correlata alla preliminare imprescindibile attività di valutazione dei rischi. Quanto al dovere di vigilanza, la giurisprudenza è univocamente orientata nel ritenere che il datore di lavoro ha l’obbligo di procedere a una continua e persistente vigilanza sull’operato dei propri dipendenti, allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, e di evitare che si verifichino condotte negligenti o imprudenti.

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