DL anti-infrazioni convertito in legge: le misure su ambiente, sicurezza ed energia

DL anti-infrazioni
Radon, qualità dell'aria, radiazioni ionizzanti e decarbonizzazione tra le disposizioni del DL n. 69/2023 come convertito dalla legge n. 103/2023

DL anti-infrazioni convertito in legge: numerose le misure su ambiente, sicurezza ed energia. In particolare, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186 è stata pubblicata la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

Le disposizioni in materia di ambiente, sicurezza ed energia riguardano:

  • art. 7: sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
  • art. 8: radon in ambienti chiusi;
  • art. 8-bis: siti Natura 2000;
  • art. 9: qualità dell'aria;
  • art. 9-bis: decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale;
  • art. 10: raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali;
  • art. 12-13: personale Vvf;
  • art. 21: interrompibiàita elettrica;
  • art. 22: distribuzione del gas;
  • art. 22-bis: mercato energetico;
  • art. 22-ter: aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

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Testo coordinato del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 

 
Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 136 del 13  giugno  2023),  coordinato  con  la
legge di conversione  10  agosto  2023,  n.  103  (in  questa  stessa
Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  per
l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea  e  da
procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano.». (23A04567)
 

(Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2023, n. 186)

 

 Vigente al: 10-8-2023  

  

Avvertenza: 

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,

trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video  tra  i

segni (( ... )). 

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione. 

    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 

(omissis) 

                               Art. 7  

Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di

cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101.

     Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 

  1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di

cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020,  n.  101,

e' istituito  un  Fondo  nello  stato  di  previsione  del  Ministero

dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  volto  a  finanziare  i

programmi specifici di misurazione della concentrazione  media  annua

di attivita' di radon in aria da parte delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10  milioni  di

euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 

  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  della  salute  e

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti

i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo di cui al comma  1  da

parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,

anche attraverso bandi e programmi di finanziamento  delle  attivita'

necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma

1. 

  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 26. 

 

                               Art. 8  

Istituzione del Fondo per la prevenzione e  riduzione  del  radon  in

ambienti  chiusi   e   per   rendere   compatibili   le   misure   di

efficientamento energetico, di qualita' dell'aria in ambienti  chiusi

con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon  in  ambienti

 chiusi. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812 

  1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione  e

riduzione della concentrazione del radon ((in ambienti chiusi)) e per

una  efficace  compatibilita'   delle   misure   di   efficientamento

energetico con i  programmi  di  qualita'  dell'aria  negli  ambienti

chiusi  e  con  gli  interventi  di  prevenzione  e  riduzione  della

concentrazione di radon in ambienti  chiusi,  ai  sensi  del  decreto

legislativo 31 luglio 2020, n. 101,  e'  istituito,  nello  stato  di

previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,

un apposito Fondo con  una  dotazione  di  10  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a  finanziare  ((la

progettazione  e  l'attuazione))  di  interventi   di   riduzione   e

prevenzione della concentrazione di radon ((in  ambienti  chiusi,  in

particolare mediante attivita' di monitoraggio, analisi,  rilevamento

geologico, bonifica e risanamento delle  costruzioni  dalla  sostanza

inquinante,)) in eventuale sinergia  con  i  programmi  di  risparmio

energetico e di qualita' dell'aria in ambienti chiusi. 

  2. ((Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono  assegnate))  alle

regioni e alle province autonome di Trento e di  Bolzano  sulla  base

dell'individuazione delle aree prioritarie, di  cui  all'articolo  11

del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o piu'  decreti  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto  con

i Ministri della salute  e  dell'economia  e  delle  finanze,  previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le ((province)) autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  da

adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto. 

  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  10  milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2031,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 26. 

                             Art. 8-bis  

((Istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e  la  gestione

    dei siti Natura 2000. Procedura di infrazione n. 2015/ 2163)) 

  ((1. Al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti

alla rete Natura 2000, ai sensi dell'articolo 4  del  regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.

357,  nonche'  di  agevolare  la  definizione  della   procedura   di

infrazione n. 2015/2163, e' istituito, nello stato di previsione  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo  volto

a finanziare investimenti da parte  delle  regioni  finalizzati  alla

realizzazione di misure di ripristino attivo, nonche' all'acquisto di

strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di  tali  azioni,

con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023  e

10 milioni di euro per l'anno 2024. 

  2. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica,  adottati  di   concerto   con   il   Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla  data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalita'  di

erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1. 

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  5

milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno

2024,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma  «  Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per

l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.)) 

 

                               Art. 9 

Misure  in  materia   di   circolazione   stradale   finalizzate   al

miglioramento della qualita' dell'aria. Procedure  di  infrazione  n.

               2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299  

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 

      «1-bis.  Nei  casi  in  cui  risulti  necessario  limitare   le

emissioni derivanti dal traffico veicolare in  relazione  ai  livelli

delle  sostanze  inquinanti  nell'aria,  le  regioni  e  le  province

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive

competenze,  sentiti  il  prefetto  o  i  prefetti   competenti   per

territorio   limitatamente   agli   aspetti   di   sicurezza    della

((circolazione  stradale))  e  gli   enti   proprietari   o   gestori

dell'infrastruttura  stradale,  possono  disporre   riduzioni   della

velocita' di circolazione dei veicoli, anche a carattere  permanente,

sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A  e

B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano  centri  abitati

ovvero che sono ubicati in prossimita' degli stessi. 

      1-ter.  L'ente  proprietario  o   gestore   dell'infrastruttura

stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti  adottati

ai  sensi  del  comma  1-bis  in  conformita'   a   quanto   previsto

dall'articolo 5, comma 3, e con le modalita' di cui al comma 5. 

      1-quater. Il controllo della velocita' nelle  aree  individuate

ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'   essere   effettuato   ai   sensi

dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f). 

      1-quinquies.  Chiunque  non  osserva  i  limiti  di   velocita'

stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis e' soggetto  alle

sanzioni di cui all'articolo 142.»; 

    b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, e' inserito il seguente: 

      «9-ter.  I  comuni  possono  stabilire,  all'interno   di   una

determinata zona  a  traffico  limitato,  diversi  tempi  massimi  di

permanenza,  tra  l'ingresso  e  l'uscita,  anche  differenziati  per

categoria di veicoli o di utenti.». 

 

                             Art. 9-bis 

((Disposizioni  in  materia  di  misure  e  di  attivita'  di  tutela

ambientale e sanitaria e di  interventi  di  decarbonizzazione  negli

stabilimenti  di  interesse  strategico   nazionale.   Procedure   di

infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

(( 1.  Al  decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

  a) all'articolo 2, comma 6, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti

periodi: «In caso di confisca degli impianti o  delle  infrastrutture

di ILVA S.p.A.  in  amministrazione  straordinaria  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 1-septies,  1-octies,

1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e

transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Ai  fini  della  verifica  della

sussistenza delle condizioni di cui  alla  lettera  c)  del  predetto

comma 1-octies dell'articolo 104-bis delle norme  di  attuazione,  di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si  tiene

conto delle disposizioni contenute nel Piano  Ambientale  di  cui  al

primo periodo del presente comma»; 

  b) all'articolo 3, comma 1: 

  1) al decimo periodo, le parole: «con decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico e del Ministro  della  transizione  ecologica,  da

adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

sentito  il  Presidente  della  regione   Puglia,   a   progetti   di

decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio   presso   lo

stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello

stabilimento stesso ed  attuati  dall'organo  commissariale  di  ILVA

S.p.A., che puo' avvalersi di organismi in house  dello  Stato»  sono

sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della

sicurezza energetica di concerto con i Ministri delle imprese  e  del

made in Italy e dell'economia  e  delle  finanze  e  con  l'Autorita'

politica delegata in materia di  Sud  e  di  politiche  di  coesione,

sentito  il  Presidente  della  regione   Puglia,   a   progetti   di

decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio   presso   lo

stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello

stabilimento stesso ed  attuati  dall'organo  commissariale  di  ILVA

S.p.A., che puo' a tal fine avvalersi del gestore dello  stabilimento

ovvero di organismi in house dello Stato»; 

  2) il dodicesimo periodo e' sostituito dai seguenti: «I  criteri  e

le modalita' di valutazione, approvazione e attuazione  dei  progetti

di decarbonizzazione  da  parte  dell'organo  commissariale  di  ILVA

S.p.A. sono individuati con il decreto di cui al decimo periodo,  che

contiene altresi' l'indicazione del termine massimo di  realizzazione

dei predetti progetti. E' fatta salva  la  facolta'  per  il  gestore

dello stabilimento di presentare  progetti  di  decarbonizzazione  ad

integrazione di quelli previsti dal decimo periodo,  da  attuare  con

oneri a proprio carico, comunque senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica, e sottoposti alla  valutazione  e  approvazione  da

parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. secondo i criteri e le

modalita' indicati nel decreto di cui al medesimo decimo periodo». 

  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto

legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  dopo  il  comma  1-sexies  sono

aggiunti i seguenti: 

  «1-septies.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1-bis.1,  qualora  la

prosecuzione dell'attivita' sia stata autorizzata dopo l'adozione del

provvedimento di sequestro, l'amministratore giudiziario,  ovvero  il

commissario straordinario nominato nell'ambito di  una  procedura  di

amministrazione   straordinaria,   e'   autorizzato   a    proseguire

l'attivita' anche quando il provvedimento  con  cui  e'  disposta  la

confisca e' divenuto definitivo, fermo  restando  il  rispetto  delle

prescrizioni impartite dal giudice ai sensi  del  terzo  periodo  del

comma  1-bis.1  ovvero  delle  misure  adottate   nell'ambito   della

procedura di riconoscimento dell'interesse  strategico  nazionale  ai

sensi del quinto periodo del medesimo comma 1-bis.1. In questo  caso,

il giudice competente e' il giudice dell'esecuzione. 

  1-octies.  In   caso   di   imprese   ammesse   all'amministrazione

straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,

ovvero al decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,  anche  in  via

temporanea ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  5  dicembre

2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio

2023, n. 10, il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'articolo

321 del codice di procedura penale  ovvero  di  altre  previsioni  di

legge che a detto articolo rinviano, non impedisce  il  trasferimento

dei beni in sequestro ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in  attuazione  del  programma  di

amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 del decreto-legge

23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla  legge

18 febbraio 2004, n. 39, ovvero ai sensi  di  altre  disposizioni  di

legge applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria, se

essi sono costituiti da stabilimenti  industriali  o  parti  di  essi

dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1

del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero  impianti

o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita'  produttiva,

purche' ricorrano le seguenti condizioni: 

  a) l'ammissione all'amministrazione  straordinaria  e'  intervenuta

dopo il verificarsi dei reati che hanno dato  luogo  all'applicazione

del provvedimento di sequestro; 

  b)  dopo  l'adozione  del  provvedimento  di  sequestro,  e'  stata

autorizzata la prosecuzione dell'attivita'; 

  c) sono in corso di attuazione o sono state attuate le prescrizioni

impartite dal giudice ai sensi del comma 1-bis.1,  ovvero  le  misure

indicate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse

strategico nazionale  ai  fini  del  bilanciamento  tra  esigenze  di

continuita' dell'attivita' produttiva e  beni  giuridici  lesi  dagli

illeciti oggetto del giudizio penale, ovvero le prescrizioni  dettate

da  provvedimenti  amministrativi  che  autorizzino  la  prosecuzione

dell'attivita' dettando misure dirette a tutelare  i  beni  giuridici

protetti dalle norme incriminatrici oggetto del giudizio penale; 

  d) il  soggetto  al  quale  i  beni  sono  trasferiti  non  risulta

controllato, controllante o collegato ai sensi dell'articolo 2359 del

codice  civile,  ne'   altrimenti   riconducibile,   direttamente   o

indirettamente, al soggetto che ha commesso i reati per  i  quali  il

sequestro e' stato disposto, ovvero  all'ente  che  ha  commesso  gli

illeciti amministrativi per i quali il sequestro e'  stato  disposto,

ovvero al soggetto per conto o nell'interesse del  quale  essi  hanno

agito; 

  e) la congruita' del prezzo e' attestata mediante apposita  perizia

giurata, ivi compresa quella utilizzata ai fini della  determinazione

del valore del bene ai sensi degli  articoli  62  e  63  del  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di  altre  disposizioni  di

legge applicabili alla procedura  di  amministrazione  straordinaria,

tenendo comunque conto  delle  valutazioni  fatte  nell'ambito  delle

procedure  competitive  per  la  cessione  a  terzi   dei   complessi

aziendali. 

  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  nel  caso  in  cui   sia

intervenuto un provvedimento di confisca nei casi previsti dal  comma

1-septies. 

  1-novies. Nei casi di cui al comma 1-octies, il corrispettivo della

cessione   e'   depositato    dagli    organi    dell'amministrazione

straordinaria presso la Cassa delle ammende, con divieto di  utilizzo

per finalita' diverse dall'acquisto di titoli  di  Stato,  fino  alla

conclusione  del  procedimento  penale,  salvo  il  caso  in  cui  il

sequestro sia revocato. Dal momento del  deposito  del  corrispettivo

presso la Cassa delle ammende, gli effetti  del  sequestro  sui  beni

cessano definitivamente, salvo quanto previsto, ai  fini  della  loro

utilizzazione, dal quinto periodo del presente comma. Nel caso in cui

il giudice disponga la confisca, essa ha ad oggetto esclusivamente le

somme depositate ai sensi del primo periodo, che  sono  acquisite  al

Fondo  unico  giustizia,  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di revoca del sequestro  o

di mancata adozione del provvedimento  di  confisca,  le  somme  sono

immediatamente restituite ai commissari straordinari e  dagli  stessi

utilizzabili per le finalita' di cui al capo VI del  titolo  III  del

decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270.  Al  fine  di  poter

utilizzare il bene, dopo che  la  confisca  e'  divenuta  definitiva,

l'acquirente  e  i  successivi  aventi  causa  devono  rispettare  le

prescrizioni impartite dal giudice ai sensi  del  terzo  periodo  del

comma  1-bis.1  del  presente  articolo  ovvero  le  misure  adottate

nell'ambito  della   procedura   di   riconoscimento   dell'interesse

strategico nazionale ai sensi del quinto periodo del  medesimo  comma

1-bis.1, salvo che il giudice  dell'esecuzione  accerti,  su  istanza

dell'interessato, la cessazione dei rischi  conseguenti  alla  libera

disponibilita' del bene medesimo. Qualora  la  cessione  avvenga  nei

casi previsti dal comma 1-octies, ultimo  periodo,  la  confisca  dei

beni perde efficacia e si trasferisce sul  corrispettivo  versato  ai

sensi del primo periodo del presente comma, ferma l'applicazione  del

quinto periodo. 

  1-decies. Per le finalita' di cui al comma 1-octies, lettera c), la

verifica relativa all'attuazione delle  misure  indicate  nell'ambito

della procedura di interesse strategico nazionale e' effettuata da un

comitato  di  cinque  esperti,  scelti  tra  soggetti  di  comprovata

esperienza e competenza in materia di tutela  dell'ambiente  e  della

salute e  di  ingegneria  impiantistica,  nominato  con  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato sentiti

i Ministri delle imprese e del made in Italy, della salute e per  gli

affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il  PNRR,  nonche'

la regione  nel  cui  territorio  sono  ubicati  gli  impianti  o  le

infrastrutture. Con il decreto di cui al primo periodo,  si  provvede

altresi' alla determinazione  del  compenso  riconosciuto  a  ciascun

componente del comitato, in ogni caso non superiore ad euro 50.000 in

ragione d'anno, con oneri posti a carico esclusivo dei terzi  gestori

dell'impianto o  dell'infrastruttura.  Il  Ministro  dell'ambiente  e

della  sicurezza  energetica  trasmette  alle  Camere  una  relazione

sull'attivita' di verifica effettuata dal comitato di  cui  al  primo

periodo». 

  3. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina

della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,  delle

societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,

sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) all'articolo 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 

  «2-bis.  Quando  la  confisca   abbia   ad   oggetto   stabilimenti

industriali o parti di essi che siano stati dichiarati  di  interesse

strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari  ad

assicurarne la continuita' produttiva, si applica l'articolo 104-bis,

commi 1-septies,  1-octies,  1-novies  e  1-decies,  delle  norme  di

attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»; 

  b) all'articolo 53,  comma  1-ter,  le  parole:  «commi  1-bis.1  e

1-bis.2,» sono sostituite dalle seguenti:  «commi  1-bis.1,  1-bis.2,

1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,». 

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano  anche  ai

provvedimenti  di  sequestro  o  di  confisca   aventi   ad   oggetto

stabilimenti industriali o parti  di  essi  dichiarati  di  interesse

strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3

dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24

dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari  ad

assicurarne la continuita' produttiva,  non  ancora  definitivi  alla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto. 

  5. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  5

gennaio 2023, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3

marzo 2023, n. 17, si applicano  altresi'  alla  realizzazione  degli

interventi di decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio

presso  lo  stabilimento  siderurgico  di   Taranto   approvati   dai

commissari straordinari di ILVA S.p.A. in applicazione dei criteri  e

delle modalita' previsti dal decreto di cui all'articolo 3, comma  1,

del  decreto-legge  5   gennaio   2015,   n.   1,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dalla

lettera b) del comma 1 del presente articolo. 

  6. Al fine di  assicurare  il  bilanciamento  tra  le  esigenze  di

continuita'  dell'attivita'  produttiva  e  quelle  di   salvaguardia

dell'occupazione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro,  della

salute, dell'ambiente, dell'incolumita' pubblica  e  della  sicurezza

urbana, e' ammessa l'adozione dei provvedimenti di  cui  all'articolo

217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27

luglio 1934, n. 1265, ovvero agli articoli 50, comma 5, e  54,  comma

4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  incidenti

sull'operativita'  di  stabilimenti  industriali  o  parti  di   essi

dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1

del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.   207,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in relazione  ai

quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale  ai

sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n.  152,  esclusivamente  quando  ricorrono  le  condizioni  di   cui

all'articolo 29-decies, comma 10, del medesimo decreto legislativo n.

152 del 2006 ovvero in presenza di situazioni di  pericolo  ulteriori

rispetto  a  quelle   ordinariamente   collegate   allo   svolgimento

dell'attivita' produttiva in conformita' all'autorizzazione integrata

ambientale. Le disposizioni di cui  al  primo  periodo  si  applicano

anche in caso di riesame e di rinnovo  dell'autorizzazione  integrata

ambientale  ai  sensi  dell'articolo  29-octies  del  citato  decreto

legislativo n. 152 del 2006 e di prosecuzione dell'attivita' ai sensi

del comma 11 del medesimo articolo 29-octies».)) 

 

                               Art. 10  

Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali  nel

      luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147 

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,  comma  6-bis,

del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  fatta  salva  la

possibilita' di adottare speciali deroghe per motivi  sanitari  e  di

sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente,  nelle

zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.

155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna  e

Veneto in cui risultano  superati  i  valori  limite,  giornaliero  o

annuale, di qualita' dell'aria ambiente  previsti  per  il  materiale

particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo  n.

155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo  articolo  182,

comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152  del  2006  sono  ammesse

solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. 

  2. La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle  zone

interessate  da  superamenti  del  valore  limite   comunicati   alle

competenti  autorita'  europee  entro  il  30   settembre   dell'anno

successivo a quello di monitoraggio e per il periodo  che  intercorre

tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno  seguente.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le  regioni

pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco  di  tali

zone entro il 30 settembre di ciascun anno. 

  3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica  alle  zone

montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo  sul

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per

lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al  momento  dell'esercizio  delle

pratiche agricole oggetto del presente articolo. 

  4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo  di  produzione  in

violazione di quanto previsto al comma 1 e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa da euro 300 a euro 3.000. 

  5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui

al comma 1, nonche' di creare filiere di valorizzazione del materiale

vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento  e  di

Bolzano possono incentivare l'attivita' di raccolta, trasformazione e

impiego  di  tale  materiale  per  fini   energetici   nel   rispetto

dell'allegato X ((alla parte quinta)) del decreto legislativo n.  152

del 2006, ((per la produzione di materiali e  prodotti  e  per  altre

finalita'.)) 

  6. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  il

Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste e le  autorita'  competenti  possono  promuovere  accordi  di

programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di

categoria del settore, per le finalita' previste  dal  comma  5,  nei

quali possono essere individuati anche criteri e prassi  relativi  ai

pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale. 

  7. Le attivita' e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi  in

considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di

incentivazione e di finanziamento in materia di qualita' dell'aria  e

di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al  Programma  nazionale

di controllo dell'inquinamento atmosferico  di  cui  al  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre  2021,  di  cui  al

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14  febbraio

2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola  comune

(PAC)  per  il  periodo  2023-2027  assicurano   una   priorita'   al

finanziamento di tali attivita'. 

  8. La disposizione del comma 1 si applica per  la  prima  volta  al

periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento  alle

zone interessate da superamenti dei  valori  limite  comunicati  alle

competenti autorita' europee entro il 30 settembre 2023. 

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

(omissis)

                               Art. 12 

Potenziamento delle  dotazioni  organiche  del  Corpo  nazionale  dei

       vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231 

  1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i  livelli

di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,

in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente  dal  territorio

nazionale, le dotazioni organiche  delle  qualifiche  di  vigile  del

fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di  350  e  di

200 unita'. Conseguentemente,  la  dotazione  organica  di  cui  alla

Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,

e' rideterminata secondo i suddetti incrementi. 

  2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e' autorizzata,  in

deroga   alle   ordinarie   facolta'    assunzionali,    l'assunzione

straordinaria di un  corrispondente  numero  di  unita'  del  ((Corpo

nazionale dei vigili del fuoco)), a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le

medesime  assunzioni  avvengono  mediante  ricorso  alla  graduatoria

formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre

2017, n. 205, relativa al personale volontario  del  Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore,

le modalita'  di  svolgimento  della  selezione  sono  stabilite  con

apposito bando per accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere  le

funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo  70

del decreto legislativo n. 217 del 2005. 

  3. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'

autorizzata la spesa di euro  5.367.150  per  l'anno  2023,  di  euro

22.682.796 per l'anno 2024, di euro  23.994.775  per  ciascuno  degli

anni 2025 e 2026,  di  euro  24.264.310  per  l'anno  2027,  di  euro

24.719.840 per ciascuno  degli  anni  2028,  2029  e  2030,  di  euro

24.918.421 per l'anno 2031 e di euro  25.512.928  annui  a  decorrere

dall'anno 2032. 

  4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al

comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, e'  autorizzata

la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro  550.000  annui  a

decorrere dall'anno 2024. 

  5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai  commi  3  e  4,

pari complessivamente ad euro  6.070.780  per  l'anno  2023,  a  euro

23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni

2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per

ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421  per  l'anno

2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032, si  provvede  ai

sensi dell'articolo 26. 

  6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite

dell'autorizzazione  annuale  di  spesa  pari  a  euro  10.600.000  a

decorrere dall'anno 2023. 

  7. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del  fuoco

previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n.

178, relativa alla annualita' 2023, avvengono, per il  70  per  cento

dei posti disponibili, mediante  scorrimento  della  graduatoria  dei

concorsi pubblici  banditi  ai  sensi  dell'articolo  5  del  decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per  cento

mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi  dell'articolo  1,

comma 295,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  relativa  al

personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

 

                               Art. 13 

Disposizioni per il personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei

       vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231  

  1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al  quarto  periodo,  nella

qualifica di vigile del fuoco avvengono, per  il  30  per  cento  dei

posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi

dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,

relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»; 

    b) ((nella sezione II del capo II, dopo l'articolo 12 e' aggiunto

il seguente:)) 

    «Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1.  Le

disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente

al personale volontario iscritto nell'elenco per  le  necessita'  dei

distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  di

cui all'articolo 6. 

  2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo  8,

comma 2, le disposizioni ((del regolamento)) di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 febbraio  2004,  n.  76,  si  applicano

esclusivamente al personale volontario iscritto  nell'elenco  per  le

necessita' dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco di cui all'articolo 6.». 

  2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15

giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti:

«iscritto nell'elenco per le necessita' dei  distaccamenti  volontari

di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». 

  3. Sono fatti salvi l'elenco del  personale  volontario  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, istituito  per  le  necessita'  delle

strutture centrali  e  periferiche,  ai  sensi  dell'articolo  6  del

decreto legislativo ((8  marzo  2006,  n.  139,))  e  la  graduatoria

formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27  dicembre

2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote  di  riserva  dei

posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, nonche' delle eventuali  assunzioni  in  deroga

previste dalla vigente normativa. 

  4.  In  relazione  alle  assunzioni  effettuate   attingendo   alla

graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della  legge

27 dicembre 2017, n.  205,  l'assenza  ingiustificata  o  la  mancata

partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento

dell'idoneita'  o  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e

attitudinale,   determinano   l'esclusione   del   candidato    dalla

graduatoria. 

  5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si  applicano

al compimento delle procedure assunzionali  di  cui  all'articolo  12

((del presente decreto)) e comunque entro il  30  ottobre  2024.  Per

assicurare la continuita' dei servizi del Corpo nazionale dei  vigili

del  fuoco,  fino  all'inizio  del  corso  di   formazione   di   cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,  n.  217,  il

personale  assunto  nel  ruolo  di  vigile   del   fuoco   ai   sensi

dell'articolo 12 del presente decreto, nominato  allievo  vigile  del

fuoco, continua  a  svolgere  le  funzioni  relative  alle  capacita'

professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato

ai fini dell'applicazione pratica prevista dal  medesimo  articolo  6

del decreto legislativo n. 217 del 2005. 

  6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il  personale  volontario  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto  nell'elenco  e  nella

graduatoria di cui al comma  3,  permane  nei  medesimi  se  iscritto

nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31

dicembre 2023. 

(omissis)

                               Art. 21  

Modifica all'articolo 30 della  legge  23  luglio  2009,  n.  99,  in

materia di  regime  di  interrompibilita'  elettrica.  Caso  SA.50274

                              (2018/EO) 

   1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate

le seguenti modificazioni: 

    a) il comma 18 e' sostituito dal seguente: 

      «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo  32,

comma 8, l'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente

definisce i criteri e le modalita' per l'assegnazione  delle  risorse

interrompibili, da assegnare con procedure di gara a  ribasso,  sulla

base  dei  criteri  tecnici  definiti  dalla  societa'  Terna  S.p.A.

((coerenti con le)) esigenze  di  immediatezza  del  servizio  e  nel

rispetto dei principi di  neutralita'  tecnologica,  cui  partecipano

utenti finali ((e accumuli»;)) 

    b) il comma 19 e' abrogato ((a decorrere dal 1° gennaio 2024.)) 

  2. La  societa'  Terna  S.p.A.,  sulla  base  degli  indirizzi  del

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei  criteri  e

delle modalita' definite dall'Autorita' di regolazione  per  energia,

reti e ambiente,  puo'  implementare  meccanismi  innovativi  per  la

gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante

il ricorso a  interruzioni  istantanee  dei  carichi,  ai  sensi  del

regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, e

del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022. 

 

                               Art. 22 

Verifica   dell'efficienza   degli   investimenti   nella   rete   di

distribuzione del gas ai fini della  copertura  tariffaria.  Caso  EU

                        Pilot 2022/10193/ENER 

   ((1. Al comma 4-bis dell'articolo 23  del  decreto  legislativo  23

maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 

  a) al primo periodo, le parole: «si considerano efficienti  e  gia'

valutati positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei  benefici

per i consumatori» sono sostituite dalle seguenti: «sono valutati, ai

fini dell'analisi dei costi  e  dei  benefici,  tenendo  conto  delle

esternalita' positive in relazione  al  contributo  degli  interventi

medesimi al processo di decarbonizzazione nonche' all'incremento  del

grado di efficienza e  flessibilita'  delle  reti  e  degli  impianti

stessi»; 

  b) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A  tal  fine

l'Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente,   nel

determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene  conto  dei

maggiori costi di investimento nei comuni di  cui  al  primo  periodo

nonche' della necessita' di remunerare nei comuni medesimi interventi

funzionali  a  garantire  l'immissione  in  rete  di  gas  da   fonte

rinnovabile».)) 

                             Art. 22-bis 

((Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  210,  per  la

completa attuazione della  direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento

            europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019)) 

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210,  sono  apportate

le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 7, comma 5, primo periodo, le parole: «o a prezzo

fisso» sono sostituite dalle seguenti: «e a prezzo fisso»; 

    b) all'articolo 18: 

      1) il comma 4 e' abrogato; 

      2) al comma 7, la lettera c) e' abrogata. 

 

                             Art. 22-ter 

((Disposizioni per l'adeguamento alla comunicazione della Commissione

europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante la disciplina  in

materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e

                         dell'energia 2022))  

  ((1. All'articolo 38 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  il

comma 2-bis e' abrogato.)) 

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