Efficientemente energetico nelle scuole e finanziamenti: approvate le graduatorie

Decreto 22 ottobre del ministero dell'Istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025

(Efficientemente energetico nelle scuole e finanziamenti: rese note le graduatorie)

Con il decreto 22 ottobre del ministero dell'Istruzione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025) sono state approvate e rese note le graduatorie dei Comuni che potranno godere dei finanziamenti per interventi edilizi nelle scuole finalizzati all'efficientamento energetico.

Efficientemente energetico nelle scuole e finanziamenti

L'importo da assegnare in favore degli enti collocati nelle graduatorie è pari a complessivi 33.703.000,00 di euro, di cui 20.221.800,00 (pari al 60% dell'importo
totale disponibile), per la graduatoria A e 13.481.200,00 di euro (pari al
40% dell'importo totale disponibile) per la graduatoria B.

Efficientemente energetico nelle scuole e finanziamentiEntrambe le graduatorie con i rispettivi singoli importi erogati sono contenuti nei due allegati pubblicati in coda al provvedimento.

Decreto 22 ottobre del ministero dell'Istruzione e del merito

Approvazione delle graduatorie A e B di cui all'avviso 3 dicembre
2024 - decreto 22 novembre 2024, per la realizzazione di interventi
di edilizia scolastica, di efficientamento e adeguamento. (25A06274)

(Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025)

IL DIRETTORE GENERALE
Per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per
l'amministrazione del patrimonio e della contabilita' di Stato e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
regolamento concernente le norme di contabilita' di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la
denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e, in
particolare, l'art. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del
merito»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2024 «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in
particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
Visto decreto ministeriale del 17 gennaio 2025, n. 6, recante
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del
merito», e in particolare l'articolo 13;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 26
febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio,
in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro ha
assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola
l'amministrazione centrale le risorse finanziarie iscritte nello
stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2025, ed in
particolare la tabella D;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 17
marzo 2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio, in
data 18 marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese
strumentali in gestione unificata per l'anno 2025 (decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2023, n. 208) ed in particolare
l'art. 5 e la relativa tabella 5;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19
agosto 2024, registrato alla Corte dei conti il. 13 settembre 2024,
al n. 2473, con il quale e' stato conferito, ai sensi dell'art. 19,
comma 4 decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Gianna
Barbieri, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale
della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per le risorse,
l'organizzazione e l'innovazione digitale 17 marzo 2025, n. 9,
registrato presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 19 marzo
2025, al n. 303, con cui sono affidate in gestione ai direttori
generali le risorse finanziarie, in termini di competenza, residui e
cassa, ed i relativi capitoli di bilancio e, in particolare, gli
Allegati D e D1, contenenti i capitoli assegnati alla direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche;
Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23, e successive modificazioni ed
integrazioni recante «Norme per l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare
l'articolo 11, comma 4-bis, il quale prevede l'adozione di un decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorita'
strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e
l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',
di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi
finanziamenti;
Visti altresi' i commi da 4-ter a 4-quinquies del citato articolo
11 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221
del 2012, che prevedono che per l'inserimento in tali piani, gli enti
locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico
presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma
4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti; che ciascuna
regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le
disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto
conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e
trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle
richieste pervenute; che la mancata trasmissione dei piani regionali
nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai
finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento; che il
Ministero, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome, in assenza di osservazioni da formulare, li
approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa
pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi
Bollettini ufficiali;
Visto inoltre il comma 4-sexies dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del
2012, secondo il quale «Per le finalita' di cui ai commi da 4-bis a
4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel
bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di
edilizia scolastica.»
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, (legge autorizzativa del piano gestionale 14
del capitolo 8105), e in particolare l'art. 58-octies, comma 1,
secondo il quale e' istituita un'apposita sezione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica, di cui al suindicato articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, come convertito con la
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, per le esigenze
urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione
energetica degli edifici scolastici pubblici, compresi gli interventi
da realizzare a seguito delle verifiche di vulnerabilita' sismica
effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'articolo
20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche
1 e 2;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce
la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto
(CUP);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22
novembre 2024, n. 235, registrato presso gli organi di controllo, con
il quale sono state definite le modalita' di utilizzo delle risorse
della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili», pari a complessivi euro 33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), gravanti sul capitolo 8105,
piano gestionale 14, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del
merito, di cui euro 10.000.000,00 residui lettera f) EF 2022, euro
4.215.400,00 residui lettera f) EF 2023, euro 9.487.600,00 per
l'esercizio finanziario 2024, nonche' euro 10.000.000,00 per
l'esercizio finanziario 2025;
Preso atto che l'articolo 2 del sopra citato decreto ministeriale
stabilisce che gli interventi da finanziare con le risorse di cui
all'articolo 1 sono:
a) interventi resisi necessari a seguito alle verifiche di
vulnerabilita' sismica effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2;
b) interventi di riqualificazione energetica, con esclusivo
riferimento a edifici scolastici adeguati strutturalmente alla
normativa sismica vigente,
Visto l'avviso pubblico 3 dicembre 2024, n. 6559, volto
all'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'edilizia
scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per esigenze indifferibili» secondo i criteri, le modalita'
e le tempistiche individuate con il decreto ministeriale 22 novembre
2024, n. 235;
Vista la nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633 di rettifica
relativa all' avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse di cui
al decreto del ministro dell'istruzione e del merito del 22 novembre
2024, n. 235 con la quale si rappresenta che gli enti beneficiari dei
finanziamenti sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione dei lavori,
di cui all'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di approvazione
delle graduatorie definitive;
Visto il decreto direttoriale 27 dicembre 2024, n. 762, registrato
in data 13 gennaio 2025 al n. 21, con il quale sono state approvate
in via provvisoria le graduatorie A e B di cui all' avviso 3 dicembre
2024, n. 6559 - decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235;
Preso atto che con il medesimo provvedimento e' stato disposto
l'impegno di spesa di euro 33.703.000,00
(trentatremilionisettecentotremila/00), a carico del capitolo 8105,
piano gestionale 14, denominato «Fondo opere - somma da destinare per
le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e
riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici,
compresi gli interventi da realizzare a seguito delle verifiche di
vulnerabilita' sismica», della spesa di questo Ministero in favore
del Comune di Caccuri - CF 00319580791 - e altri enti di cui alle
graduatorie provvisorie A e B e secondo la seguente imputazione
contabile:
euro 10.000.000,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2022;
euro 4.215.400,00 EF 2024/residui lettera f) EF 2023;
euro 9.487.600,00 sull' esercizio finanziario 2024;
euro 10.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2025.
Preso atto della documentazione prodotta dagli enti;
Atteso il mancato riscontro, da parte di alcuni enti, alle
richieste di opportuni chiarimenti formulate nel corso
dell'istruttoria;
Considerato che, a seguito delle attivita' istruttorie e dei
controlli effettuati sulla documentazione presentata dagli enti
locali, e' emerso che taluni, inizialmente risultati in posizione
utile nelle graduatorie provvisorie sulla base delle dichiarazioni
rese in fase di candidatura, non hanno superato le verifiche previste
dall'articolo 4 del citato avviso pubblico;
Considerato che si e' dovuto procedere allo scorrimento delle
graduatorie in base alla posizione occupata e quindi ad effettuare i
controlli sulla documentazione prodotta dagli enti locali sulla base
delle dichiarazioni rese in sede di candidatura;
Ritenuto a conclusione delle verifiche istruttorie e dei controlli
effettuati, di redigere le graduatorie definitive, formulate sulla
base degli esiti dei controlli e delle determinazioni adottate dalla
competente direzione generale;
Visto l'articolo 2 del sopra citato decreto, che disponeva
l'approvazione delle graduatorie definitive all'esito dei controlli
effettuati dalla competente direzione generale;
Viste le graduatorie A e B allegate al presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza in materia;
Ritenuto di poter concedere agli enti beneficiari un termine di
aggiudicazione ragionevolmente piu' ampio rispetto a quanto previsto
con la citata nota AOODGFIESD 5 dicembre 2024, n. 6633;
Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 riguardanti gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

 

Art. 1
Approvazione delle graduatorie definitive

 

1. Per i motivi esposti in premessa, sono approvate le graduatorie
A e B di cui all'avviso 3 dicembre 2024, n. 6559 - decreto
ministeriale 22 novembre 2024, n. 235, costituenti parte integrante e
sostanziale del presente decreto.

 

Art. 2
Assegnazione

 

1. L'importo da assegnare in favore degli enti utilmente collocati
nelle graduatorie di cui all'art. 1 e' pari a complessivi euro
33.703.000,00, di cui euro 20.221.800,00 pari al 60% dell'importo
totale disponibile, per la Graduatoria A e euro 13.481.200,00 pari al
40% dell'importo totale disponibile, per la Graduatoria B.
2. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano
gestionale 14 - del bilancio di questo Ministero secondo quanto
disposto con DDG 27 dicembre 2024, n. 762.

Art. 3
Termini per l'aggiudicazione degli interventi, conclusione dei lavori
e rendicontazione

 

1. In considerazione di quanto emerso a seguito dell'attivita'
istruttoria delle candidature, gli enti locali beneficiari, di cui
alle graduatorie A e B allegate al presente decreto sono tenuti a
effettuare l'aggiudicazione efficace dei lavori entro e non oltre
otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso
entro ventiquattro mesi dall'aggiudicazione efficace dei lavori.
3. La rendicontazione degli interventi deve essere conclusa entro
ventisei mesi dall'aggiudicazione efficace.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e
3, si rinvia al successivo articolo 5 del presente decreto.

 

Art. 4
Modalita' di rendicontazione e monitoraggio

 

1. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di Tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
2. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione
generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle
istituzioni scolastiche del Ministero dell'istruzione e del merito in
favore degli Enti locali beneficiari sulla base delle seguenti
modalita':
a) l'anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'ente
locale beneficiario, secondo le modalita' che saranno comunicate
dalla predetta Direzione generale, dovra' pervenire entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. In sede di rendicontazione,
sara' necessario che l'ente presenti la polizza fidejussoria come
prevista per legge.
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento
lavori, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente
certificati dal responsabile unico del progetto di cui all'art. 15
del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e previa rendicontazione
di eventuali somme gia' ricevute;
c) il saldo verra' corrisposto a seguito della presentazione del
collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di
conformita', nonche' della relativa determina di approvazione della
contabilita' finale ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023.
3. Le economie derivanti dalle procedure di gara non sono nella
disponibilita' dell'ente locale e possono essere utilizzate, nei
limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero
dell'istruzione e del merito. Le modalita' per la richiesta di
autorizzazione saranno comunicate successivamente dalla direzione
generale.
4. Ai fini delle erogazioni di cui al comma 2, gli enti beneficiari
del finanziamento sono tenuti a espletare l'attivita' di
rendicontazione secondo le modalita' che saranno successivamente
definite dalla direzione generale. I medesimi enti dovranno
provvedere, inoltre, all'aggiornamento delle rispettive anagrafi
regionali dell'edilizia scolastica.
5. La Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il
supporto alle istituzioni scolastiche procedera' alla definizione dei
criteri di rendicontazione nonche' al monitoraggio degli interventi
di cui alle graduatorie allegati, ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, comunicati agli enti interessati mediante la
predisposizione di apposite linee guida vincolanti.
6. Il monitoraggio degli interventi e' effettuato, anche ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso
l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche
(di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

 

Art. 5
Revoche, decadenze e controlli

 

1. Le risorse assegnate sono revocate nei seguenti casi:
a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo
3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto;
b) qualora il progetto sia privo della verifica e della
validazione prevista dalla normativa di settore;
c) l'ente non abbia proceduto al caricamento dei mandati
quietanzati giustificativi delle somme liquidate da parte del
Ministero dell'istruzione e del merito;
d) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di
intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso
scolastico;
e) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello
incluso nel presente decreto, salvo che non sia intervenuta apposita
autorizzazione;
f) che siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli
oggetto del presente finanziamento;
g) nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione alla
data di pubblicazione dell'avviso n. 6559 oppure siano state avviate
le relative procedure di gara per l'esecuzione dei lavori nel periodo
compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione
della graduatoria definitiva;
h) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da
un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018,
ad un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC
2018;
i) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da
un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, o
da un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC
2018 ad un intervento di riparazione o a un intervento locale, di cui
al punto 8.43 delle NTC 2018;
2. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del
finanziamento e nelle ipotesi di espressa rinuncia, l'ente che abbia
ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse e' tenuto
a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di
bilancio dello Stato entro tre mesi dal provvedimento definitivo di
revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente e' tenuto a provare
l'avvenuta restituzione delle risorse inviando alla direzione
generale, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo
versamento.
3. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le
risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto sono
versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.

 

Art. 6
Responsabilita' esclusiva degli enti beneficiari

 

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione
dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde,
pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da
parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei
confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di
qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento
concesso.
3. E' esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione
dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e
del merito e' manlevato da qualunque responsabilita' inerente
all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.
4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero
dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilita' verso
terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione,
richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento
in sede giurisdizionale.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul
sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.
Roma, 22 ottobre 2025

(Efficientemente energetico nelle scuole e finanziamenti: rese note le graduatorie)

__________

Photo credits

 

Allegati

GRADUATORIA A

GRADUATORIA B

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