Pubblicata la disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
È l'oggetto del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2018, n. 233) che, a questo proposito, prevede come il Gestore (Invitalia) debba fornire al Ministero dell'economia e delle finanze e alle amministrazioni affidanti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo e sulla sua sostenibilità.
Qualora dall'insieme delle informazioni acquisite emergano squilibri economico-finanziari che possano compromettere la sostenibilità del Fondo, il ministero dell'Economia e delle finanze può proporre alle amministrazioni affidanti l'adozione di misure finalizzate al contenimento dei potenziali impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica.
Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018.
Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 6 settembre 2018
Disciplina della garanzia dello Stato sugli interventi garantiti dal
Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15,
comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. (18A06465)
in Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2018, n. 233
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE» e, in particolare, l'art. 15 il
quale prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo
economico del Fondo nazionale per l'efficienza energetica nel quale
confluiscono le risorse stanziate con il fondo di cui all'art. 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato
dall'art. 4-ter, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, e con i proventi annui delle aste delle quote di emissione di
CO2, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30,
volto a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza
energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme
di partenariato pubblico-privato, societa' di progetto o di scopo
appositamente costituite, mediante due sezioni destinate
rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su
portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso
banche o intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli
investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi
comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di
investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova
emissione o l'erogazione nelle forme consentite dalla legge, di nuovi
finanziamenti, nonche' mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso
piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza
energetica;
Visto il comma 7, del predetto art. 15, il quale prevede la
garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli
interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a)
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 6 marzo 2018, n. 54, con il quale, in attuazione all'art.
15, comma 5, sono state individuate le priorita', i criteri, le
condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di
intervento del Fondo, nonche' le modalita' di articolazione per
sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del
teleriscaldamento e le relative prime dotazioni;
Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del 22
dicembre 2017, il quale prevede che la gestione del Fondo e' affidata
ad Invitalia (di seguito: «Gestore»), sulla base di apposita
convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di
seguito: «amministrazioni affidanti»);
Ritenuta la necessita' di stabilire i criteri, le condizioni e le
modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
ai sensi dell'art. 15, comma 7 del predetto decreto legislativo 4
luglio 2014, n. 102;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le
modalita' della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima
istanza, sugli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 15,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(di seguito: «Fondo»).
Art. 2
Operativita' della garanzia dello Stato
1. A norma dell'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, gli interventi di garanzia del Fondo, sono assistiti
dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera nel caso di inadempimento da parte
del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal
Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della
normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e
ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato va
presentata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
del tesoro - Direzione VI e al Gestore trascorsi infruttuosamente
sessanta giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore, provvede al
pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati
rispettati i criteri, le modalita' e le procedure che regolano gli
interventi del Fondo e l'escussione della garanzia dello Stato.
6. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello
Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del
creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il
beneficio della preventiva escussione.
7. Con l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al
comma 1, lo Stato e' surrogato nei diritti del creditore nei
confronti del debitore principale anche in relazione alle eventuali
garanzie reali o personali acquisite a fronte dell'operazione
assistita dall'intervento del Fondo. Il Gestore, in nome e per conto
e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni.
Art. 3
Monitoraggio
1. Ai fini del monitoraggio dei potenziali impatti sulla garanzia
dello Stato di ultima istanza, il Gestore fornisce al Ministero
dell'economia e delle finanze e alle amministrazioni affidanti, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione sull'equilibrio
economico-finanziario del Fondo e sulla sua sostenibilita', con
particolare riferimento alla rischiosita' degli interventi ammessi
alla garanzia, all'adeguatezza dei relativi accantonamenti e alla
congruita' delle risorse disponibili sul Fondo.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo', entro trenta
giorni dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, acquisire
ulteriori informazioni. Qualora dall'insieme delle informazioni
acquisite emergano squilibri economico-finanziari che possano
compromettere la sostenibilita' del Fondo, il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' proporre alle amministrazioni affidanti
l'adozione di misure finalizzate al contenimento dei potenziali
impatti sulla garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza
pubblica. Le amministrazioni affidanti, entro i successivi novanta
giorni, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, una
relazione in ordine alle misure adottate e ai risultati conseguiti.
3. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 2 non fossero
ritenute idonee a ristabilire l'equilibrio e la sostenibilita'
economico-finanziaria del Fondo con possibili ripercussioni sulla
garanzia dello Stato di ultima istanza e sulla finanza pubblica, il
Direttore generale del Tesoro sentito il Gestore e le amministrazioni
affidanti, puo', con decreto, sospendere l'operativita' della
garanzia dello Stato in relazione a nuovi interventi da ammettere
alla garanzia del Fondo, sino all'accertato superamento dei citati
squilibri.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

