Emergenza Coronavirus: i fondi per le eco-imprese

Coronavirus fondi eco-imprese
La dotazione complessiva stanziata dal D.M. Ambiente 27 novembre 2020 è pari a 40 milioni di euro

Emergenza Coronavirus: i fondi per le eco-imprese sono l'oggetto del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11). Si tratta, in particolare, di un regime di sostegno dedicato alle imprese con sede operativa all'interno di una zona economica ambientale o che operino all'interno di un'area marina protetta e che abbiano subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

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Il provvedimento fissa, tra gli altri punti:

  • i requisiti e le modalità per l'accesso;
  • la tipologia di attività ammissibili;
  • gli importi erogabili;
  • i controlli e le eventuali sanzioni per irregolarità riscontrate successivamente all'erogazione dei contributi.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2020.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2020 

Sostegno alle zone economiche ambientali. (21A00124)

(in Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto-legge 14 ottobre  2019,  n.  111,  convertito  con

modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141,  come  modificato

dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni

dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e in  particolare  l'art.  4-ter

che al comma 1 ha istituito le zone economiche ambientali;

Vista la legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla

raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio

2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della

Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro

delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,

recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e

medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 25  novembre  2009  relativo  al  marchio  di  qualita'

ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);

Visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio  del  25  novembre  2009  sull'adesione  volontaria   delle

organizzazioni a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e  audit

(Emas), che abroga il regolamento (CE) n.  761/2001  e  le  decisioni

della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18

dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione

europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis»;

Considerati gli orientamenti dell'Unione europea per gli  aiuti  di

Stato nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014  -

2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea

L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27

giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea

L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli

107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli

aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato  dal

decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, e in particolare l'art. 227, il

quale prevede un contributo straordinario, per far  fronte  ai  danni

diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, alle  micro  e

piccole imprese, che  svolgono  attivita'  economiche  ecocompatibili

nelle zone economiche ambientali  o  all'interno  di  un'area  marina

protetta e demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle  finanze  la  definizione  delle  modalita'  di

corresponsione del contributo;

Visto il regolamento (UE) n. 2019/316  della  Commissione,  del  21

febbraio  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione

europea L 51 I/1 del 22 febbraio 2019, che  modifica  il  regolamento

(UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108

del trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de

minimis» nel settore agricolo;

Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  il

quale prevede che al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza

dell'azione amministrativa e di favorire  la  sinergia  tra  processi

istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione

dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento

delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e

interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie

del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

puo' avvalersi della societa' di  cui  all'art.  83,  comma  15,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per   servizi   informatici

strumentali al raggiungimento dei propri  obiettivi  istituzionali  e

funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e  progetti  da

realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari

degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti

mediante apposite convenzioni;

Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente

all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle

previsioni di cui all'art. 227 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.

34 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  che

stabilisce che «le amministrazioni dello Stato, cui  sono  attribuiti

per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente

la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali

conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le

predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello

esercitato sui propri servizi e che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.

Gli oneri di gestione e le spese di  funzionamento  degli  interventi

relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie  dei  fondi

stessi»;

Visto il regolamento UE  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla  protezione

dei dati);

Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze

espresso con nota del 10 novembre 2020;

Sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  che  ha

espresso il proprio parere con nota del 2 novembre 2020;

 

Decreta:

                               Art. 1

                   Oggetto e dotazione finanziaria

1. Il presente decreto definisce le modalita' per il riconoscimento

di un contributo straordinario ai sensi di quanto previsto  dall'art.

227  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con

modificazioni  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e  modificato

dall'art. 55, comma 3-bis del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2.  Il  fondo,  di  cui  al  presente  decreto  la  cui   dotazione

finanziaria e' pari a 40 milioni di euro per l'anno  2020,  ai  sensi

dell'art. 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  e  successive

modificazioni e integrazioni, e' istituito nello stato di  previsione

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

                               Art. 2

                        Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la  domanda  di  concessione  del  contributo

straordinario di cui al presente decreto  le  seguenti  tipologie  di

soggetti beneficiari che hanno subito una riduzione di  fatturato  in

conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del COVID-19:

a) le micro e piccole imprese, cosi' come definite  dall'Allegato

I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

b) le attivita' di guida escursionistica ambientale aderenti alle

associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge  14  gennaio

2013, n. 4;

c) le guide  del  parco  riconosciute  ai  sensi  della  legge  6

dicembre 1991, n. 394.

                               Art. 3

                     Requisiti di ammissibilita'

1. I soggetti beneficiari  di  cui  all'art.  2,  devono  risultare

attivi alla  data  del  31  dicembre  2019  e  possedere  i  seguenti

requisiti alla data di presentazione dell'istanza:

a)  avere  sede  operativa  all'interno  di  una  ZEA  o  operare

all'interno di un'area marina protetta.

b) essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle

forme esclusive e sostitutive della  medesima  oppure  alla  gestione

separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.

335.

c) Avere sofferto una riduzione del fatturato ai sensi  dell'art.

5 del presente decreto.

2. Le micro e piccole imprese, cosi' come definite dall'Allegato  I

al regolamento (UE) n. 651/2014 del 17  giugno  2014,  alla  data  di

presentazione dell'istanza, devono essere in  possesso  dei  seguenti

requisiti:

a) svolgere attivita' economica eco-compatibili di cui all'art. 4

del presente decreto;

b) essere classificate micro e piccole imprese,  conformemente  a

quanto previsto dall'Allegato I al regolamento (UE) n.  651/2014  del

17 giugno 2014;

c) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai

sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione  volontaria

e non essere sottoposte a procedure  concorsuali,  quali  fallimento,

liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,

amministrazione controllata o straordinaria.

                               Art. 4

                Attivita' economiche eco-compatibili

1.  Le  micro  e  piccole  imprese  svolgono  attivita'   economica

eco-compatibile ove in possesso di una delle seguenti certificazioni:

a) sistema di ecogestione e audit Emas,  di  cui  al  regolamento

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  25

novembre 2009;

b) marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea Ecolabel, di

cui al regolamento (CE) n.  66/2010  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 25 novembre 2009;

c)  sistemi  di  gestione  ambientale  ai   sensi   della   norma

internazionale UNI EN ISO 14001;

d)  sistemi  di  gestione  dell'energia  ai  sensi  della   norma

internazionale UNI CEI EN ISO 50001;

e) regimi di  qualita'  per  prodotti  biologici,  ai  sensi  del

regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

f) certificazioni di catena di custodia FSC  (Forest  Stewardship

Council)  e  PEFC  (Programme   for   the   Endorsement   of   Forest

Certification schemes)

g) certificazione Carta europea per il turismo sostenibile (CETS)

Fase II.

                               Art. 5

                Importo del contributo straordinario

1. Ai fini della determinazione del  contributo  straordinario,  il

fondo di cui all'art. 1, comma 2 e' ripartito,  sino  ad  esaurimento

delle risorse, tra tutti i beneficiari che ne  facciano  richiesta  e

che  risultano  ammissibili  ai  sensi  del  presente   decreto,   in

proporzione alla differenza tra il fatturato registrato  nel  periodo

tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato  nello  stesso  periodo

del 2020 (il dato del 2020  deve  risultare  inferiore  al  dato  del

2019), al netto dei costi e delle spese di cui all'art.  7,  comma  1

del presente decreto. Il contributo concesso non puo'  in  ogni  caso

risultare superiore alla perdita di fatturato subita.

2. Al fine di determinare correttamente gli importi  del  fatturato

di cui al comma 1, si  fa  riferimento  alla  data  di  effettuazione

dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

3. Nel caso in  cui  dalla  differenza  del  fatturato  di  cui  al

presente  articolo  viene  riconosciuto  un  contributo  superiore  a

150.000 euro il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare procede ad acquisire  l'informazione  antimafia  ai  sensi

dell'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.

159, cosi' come stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 76/2020.

4. Il presente contributo straordinario e' cumulabile,  nei  limiti

del tetto massimo della  perdita  subita,  con  le  indennita'  e  le

agevolazioni, anche finanziarie,  emanate  a  livello  nazionale  per

fronteggiare   l'attuale    crisi    economico-finanziaria    causata

dall'emergenza sanitaria da  COVID-19,  ivi  comprese  le  indennita'

erogate dall'INPS ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  e

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Non concorre alla formazione

del reddito ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre  1986,  n.  917  ed  e'  riconosciuto  nel  rispetto   delle

condizioni e dei limiti di cui al regolamento de minimis.

                               Art. 6

                 Modalita' di accesso ai contributi

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, successivamente all'emanazione del presente  decreto,  provvede

alla  pubblicazione  di  un  bando,  sul  sito  web   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in  cui  sono

individuati i termini e le modalita' di presentazione  delle  istanze

per  la  concessione  e  l'erogazione  del  contributo  straordinario

nonche' le modalita' di attestazione del possesso  dei  requisiti  di

cui all'art 3.

2. Al fine di ottenere il contributo straordinario di cui  all'art.

5, i richiedenti provvedono alla presentazione della domanda  tramite

l'applicazione web accessibile, previa autenticazione, dal  sito  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. E'  possibile  presentare  solo  una  domanda  per  richiedente.

L'Istanza puo' essere trasmessa direttamente dal richiedente.

4.  All'atto  della  compilazione  della  domanda,  il  richiedente

fornisce    le    necessarie     dichiarazioni     sostitutive     di

autocertificazione, rilasciate ai sensi del  decreto  del  Presidente

della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, volte a verificare  il

possesso dei requisiti richiesti.

5. I soggetti richiedenti si autenticano  all'applicazione  web  di

cui al comma 2 utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia  delle

entrate.

                               Art. 7

                         Soggetti attuatori

1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente

decreto e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare che si avvale, utilizzando in misura  massima  il  2%  delle

risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 2, delle societa':

a) SOGEI  -  Societa'  generale  d'informatica  S.p.a.  ai  sensi

dell'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  per  lo

sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art.  6,  per

le attivita' di istruttoria delle istanze ricevute, l'identificazione

dei beneficiari ammessi e la definizione del contributo;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.

ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

per la gestione dell'erogazione dei contributi di cui  all'art.  8  e

degli adempimenti connessi, nonche' delle attivita' di  cui  all'art.

9, comma 3, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, anche in accordo  con  le  altre  amministrazioni  interessate,

realizza,  ogni  altra  iniziativa   finalizzata   a   garantire   la

fruibilita'  semplificata  del  contributo  con  le  risorse   umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

                               Art. 8

                      Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo e' effettuata dalla societa'  Consap

mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato

nell'istanza,  intestato  al  soggetto  beneficiario  del  contributo

straordinario.

                               Art. 9

                        Controllo e sanzioni

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, successivamente all'erogazione  del  contributo  straordinario,

procede allo svolgimento dei controlli a campione  avvalendosi  della

Guardia  di  finanza,  sulla  base  di  apposita   convenzione,   per

verificare la veridicita' delle dichiarazioni  e  delle  informazioni

rese in sede di presentazione della  domanda  e  degli  enti  gestori

delle aree naturali protette interessate,  con  le  risorse  umane  e

strumentali disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  e

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I  Soggetti  attuatori  forniscono  i  dati  e  le  informazioni

contenute nelle istanze pervenute e relative  ai  contributi  erogati

ove  richiesto  dalla  Guardia  di   finanza   per   lo   svolgimento

dell'attivita' di controllo.

3. Qualora il contributo, a seguito dei controlli  effettuati,  sia

in  tutto  o  in  parte  ritenuto   non   spettante,   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  procede  alla

revoca del contributo e, attraverso  la  Consap,  al  recupero  delle

risorse erogate, anche con l'iscrizione a ruolo ai sensi del  decreto

del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e  fatte

salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono  versate  su  un

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,  per  essere

riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto.

                               Art. 10

        Pubblicita' e trasparenza relativamente al de minimis

1. Il contributo a fondo perduto e' erogato nel rispetto dei limiti

e delle condizioni previsti dalla disciplina comunitaria  sul  regime

di aiuti de minimis e nel rispetto degli obblighi  di  pubblicita'  e

trasparenza nel Registro nazionale aiuti di Stato.

                               Art. 11

                   Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare assicura il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  della

normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei  compiti

attinenti all'attribuzione del contributo di  cui  all'art.  227  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

2.  I  soggetti  attuatori  di  cui  all'art.  7,  comma  2,   sono

responsabili del trattamento dei  dati  personali  cui  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  in  qualita'

di titolare del  trattamento,  ricorre.  A  tal  fine,  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede  alla

stipula del contratto o atto  giuridico  previsto  dall'art.  28  del

regolamento (UE) 2016/679 e disciplina, sentito  il  garante  per  la

protezione dei dati personali, le modalita' ed i tempi della gestione

e conservazione dei dati personali, gli obblighi e le responsabilita'

reciproche fra il titolare e i responsabili del  trattamento  nonche'

le misure tecniche e organizzative volte ad  assicurare  un  adeguato

livello di sicurezza dei trattamenti e dei dati.

                               Art. 12

                       Invarianza della spesa

1. All'attuazione del presente provvedimento  si  provvede  con  le

risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, senza  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

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