Il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 settembre 2017 stabilisce criteri e modalità perle esenzioni dalle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Ai combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione non si applica la disciplina sulle emissioni di cui all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo stabilisce il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 settembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2017, n. 237) che fissa:
- i requisiti dell'utilizzo dei materiali;
- le procedure autorizzative;
- l'istruttoria autorizzativa;
- la disciplina sui controlli;
- le modalità di pubblicazione dei risultati.
Nell'allegato, infine, sono riportati gli elementi da valutare in sede di relazione tecnica.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 settembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
26 settembre 2017
Criteri e modalita' per esentare i combustibili utilizzati a fini di
ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni
dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. (17A06759)
in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2017, n. 237
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad
oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
Visto l'art. 293, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, secondo cui, negli impianti produttivi e negli impianti
civili, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili
previsti per tali categorie di impianti dall'allegato X alla parte
quinta dello stesso decreto, essendo soggetta alla normativa vigente
in materia di rifiuti la combustione di altri materiali e sostanze;
Visto l'art. 293, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per esentare dall'applicazione delle
prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto,
anche mediante apposite procedure autorizzative, i materiali
utilizzati come combustibili a fini di ricerca e sperimentazione;
Visto l'art. 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che prevede una apposita commissione interministeriale
per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento
dell'allegato X alla parte quinta dello stesso decreto presentate
dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni, istituita con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 31 maggio 2016;
Considerato che l'utilizzo come combustibili, a fini di ricerca e
sperimentazione, di materiali non conformi all'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiede una
disciplina che preveda apposite cautele, sul piano procedurale ed
autorizzativo, al fine di evitare qualsiasi rischio di impatti
ambientali conseguenti a tale utilizzo;
Considerato che i risultati delle sperimentazioni sull'utilizzo
come combustibili di materiali non conformi all'allegato X alla parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere
considerati ai fini della presentazione di proposte alla commissione
prevista dall'art. 298-ter di tale decreto;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per
esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e
sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2
Requisiti dell'utilizzo dei materiali
1. L'utilizzo previsto dall'art. 1 puo' avvenire negli impianti di
combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o
stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall'art. 3 e non
puo' avere una durata superiore ad un anno. L'utilizzo non e' in
tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l'uso simultaneo
di piu' combustibili.
2. Il deposito e il trasporto dei materiali ai fini dell'utilizzo
previsto dal comma 1 puo' avvenire solo a seguito del rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 e per un quantitativo
complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione.
3. I materiali destinati all'utilizzo previsto dal comma 1 sono
depositati e trasportati, presso le sedi dei fornitori e
dell'impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri
materiali. Ai relativi documenti di accompagnamento e' allegata una
copia dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, messa a disposizione
dal gestore dell'impianto di combustione.
4. Le partite di materiali per cui siano violate le prescrizioni di
cui al comma 3 non possono essere utilizzate presso l'impianto di
combustione.
5. Per i materiali destinati all'utilizzo previsto dall'art. 1 e
ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 184-bis del decreto
legislativo n. 152/2006 il requisito della legalita' dell'utilizzo si
considera soddisfatto, ferma restando la dimostrazione degli altri
requisiti previsti da tale articolo.
6. L'utilizzo previsto dall'art. 1 non e' ammesso, su materiali
corrispondenti, per tipologia e caratteristiche, a quelli gia'
oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e sperimentazione. nello
stesso o in altro impianto.
Art. 3
Procedure autorizzative
1. L'utilizzo previsto dall'art. 1, in installazioni o stabilimenti
dotati di autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica
ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una modifica
sostanziale da autorizzare come tale. E' fatto salvo il caso in cui
sia necessaria una nuova autorizzazione per effetto dell'allegato
VIII, lettera A, alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006.
2. I tempi previsti dalla vigente normativa per il rilascio delle
autorizzazioni previste dal comma 1 sono ridotti della meta'.
3. Le autorizzazioni previste dal comma 1, corredate dalla domanda
autorizzativa, sono inviate dalle autorita' competenti al Ministero
dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai fini previsti dall'art. 6.
Art. 4
Istruttoria autorizzativa
1. Ai fini dell'istruttoria delle autorizzazioni previste dall'art.
3, la domanda autorizzativa deve contenere, in aggiunta alle
informazioni richieste dalle vigenti normative di riferimento, una
relazione tecnica che, sulla base degli elementi di valutazione
dell'allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione pertinenti
al caso specifico, descrive il programma di utilizzo, le finalita' di
ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione. La
relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.
2. Nella individuazione dei valori limite di emissione in
atmosfera, degli obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e
delle altre prescrizioni di esercizio degli impianti, le
autorizzazioni previste dall'art. 3 devono valutare, in aggiunta ai
requisiti richiesti dalle vigenti normative di riferimento, gli
elementi di valutazione dell'allegato 1. L'autorita' competente puo'
altresi' imporre al gestore, in sede di istruttoria autorizzativa, di
fornire, in relazione alla specificita' del caso, elementi di
valutazione ulteriori rispetto a quelli utilizzati per la relazione
tecnica.
3. Le autorizzazioni previste dall'art. 3, in aggiunta alle
prescrizioni richieste dalla vigente normativa di riferimento,
contengono il programma di utilizzo ed individuano i quantitativi e
la provenienza dei materiali da utilizzare.
4. Le autorizzazioni previste dall'art. 3 possono stabilire, in
funzione dei possibili rischi che risultino dagli elementi di
valutazione previsti dai commi 1 e 2, valori limite di emissione,
obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e prescrizioni di
esercizio piu' severi di quelli imponibili ai sensi delle vigenti
normative di riferimento.
Art. 5
Controlli
1. L'autorita' competente per i controlli esegue, in relazione agli
impianti in cui si effettua l'utilizzo previsto dall'art. 1, un
controllo quantomeno ogni tre mesi di esercizio al fine di verificare
il rispetto delle autorizzazioni previste dall'art. 3. I costi dei
controlli sono posti a carico del gestore dell'impianto di
combustione sulla base delle vigenti tariffe delle prestazioni
attinenti ai controlli ambientali.
2. In caso di reiterazione di violazioni dei valori limite di
emissione, anche individuate attraverso il monitoraggio di competenza
del gestore, o di altre prescrizioni date dell'autorizzazione,
l'autorita' competente dispone, con ordinanza, l'interruzione
dell'utilizzo previsto dall'art. 1. L'ordinanza e' comunicata anche
al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
3. L'ordinanza di interruzione dell'utilizzo previsto dall'art. 1
e' adottata anche nel caso in cui sia volato il divieto previsto
dall'art. 2, comma 4.
Art. 6
Pubblicita' dei risultati
1. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto
dall'art. 1, il gestore dell'impianto interessato, invia al Ministero
dell'ambiente ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca una relazione contenente i risultati della
sperimentazione, che include i valori di emissione oggetto di
monitoraggio.
2. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca rendono disponibili tutte le
relazioni previste dal comma 1 sul proprio sito internet, anche ai
fini della presentazione di proposte alla commissione prevista
dall'art. 298-ter del decreto legislativo n. 152/2006.
Allegato 1
Elementi di valutazione della relazione tecnica
1. Ai fini della relazione tecnica prevista dall'art. 4 si
considerano quantomeno i seguenti elementi di valutazione:
indagine bibliografica, volta all'acquisizione di dati per una
valutazione comparativa delle problematiche connesse con l'impiego
dei combustibili sia in termini di impatto ambientale che di
sicurezza; essa include una raccolta di Norme riguardanti le
caratteristiche chimico-fisiche dei combustibili coinvolti nella
sperimentazione, includendo la Normativa tecnica di riferimento sui
requisiti minimi di qualita' dei combustibili oggetto della
sperimentazione;
specificita' del materiale utilizzato rispetto ai combustibili
ammessi dalla vigente normativa;
eterogeneita' e variabilita' della composizione del materiale
utilizzato;
presenza di sostanze classificate come pericolose nel materiale
utilizzato;
durata dell'utilizzo e quantitativo di materiale utilizzato,
eventuali effetti prodotti nell'utilizzo prolungato;
i costi e il rischio per la salute umana relativamente alle
diverse fasi di utilizzo del combustibile oggetto della
sperimentazione;
esistenza di valutazioni specifiche circa le emissioni in
atmosfera associabili alla combustione del materiale utilizzato,
anche sulla base di precedenti sperimentazioni in ambienti confinati
o in altri Paesi;
esistenza di prove relative all'utilizzo del materiale come
combustibile presso specifiche tipologie di impianti in altri Paesi
dell'Unione europea;
comparazione dei dati sperimentali ottenuti con quanto
disponibile in Letteratura sulla base degli inventari nazionali e
internazionali delle emissioni e stima del contributo
all'inquinamento atmosferico complessivo e della sua ripartizione tra
i diversi combustibili. L'attenzione del relatore dovra' essere posta
sull'esame dei fattori di emissione, calcolati sulla base dei
risultati delle misure eseguite sui diversi sistemi
combustibile-impianto, in laboratorio e in campo; i fattori
sperimentali di emissione cosi' determinati, dovranno poi costituire
la base per un confronto con quelli emersi dall'indagine
bibliografica.



