Fanghi e residui dalla lavorazione della pietra: come si inquadrano? Questa la domanda che Confindustria ha rivolto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica sotto forma di interpello ambientale.
In particolare, è stato chiesto se questi materiali:
- costituiscono rifiuti di estrazione, cosa che implicherebbe la gestione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008 e non ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- restano rifiuti di estrazione anche qualora essi siano prodotti all’esterno del sito estrattivo presso laboratori gestiti dai medesimi titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di origine o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti alle cave di origine dei materiali trattati.
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Di seguito il testo del parere ministeriale; il testo dell'interpello è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 febbraio 2026, n. 24625
Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ordine alla corretta gestione dei rifiuti del ciclo estrattivo e di lavorazione delle cave di ardesia
QUESITO
Con istanza di interpello ex articolo 3-septies del d.lgs. n. 152 del 2006, Confindustria ha richiesto chiarimenti in merito alla corretta qualificazione e gestione dei fanghi e dei residui derivanti dalle lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio dell’ardesia.
In particolare, viene richiesto se tali materiali:
- costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 117 del 2008 e non rifiuti ordinari e [...] pertanto, la relativa gestione deve avvenire ai sensi del D.lgs. n. 117 del 2008 e non ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006;
- rimangono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 117 del 2008 ancorché essi siano prodotti (il trattamento avvenga) all’esterno del sito estrattivo presso laboratori gestiti dai medesimi titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di origine del materiale trattato o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti alle cave di origine dei materiali trattati, ovvero ancora comunque a servizio esclusivo della pulitura, squadratura e taglio dei materiali trattati provenienti da una o più cave di ardesia del territorio regionale e, di conseguenza, possano sia essere collocati in cava per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotte dall’attività estrattiva ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 117 del 2008 (cosa che gli enti competenti già consentono), sia essere collocati nelle apposite strutture di deposito.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:
• decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” e, in particolare:
- art. 3, comma 1, lettera d), riportante la seguente definizione “rifiuti di estrazione: rifiuti
derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave”;
- art. 3, comma 1, lettera i), riportante la seguente definizione “trattamento: il processo o la combinazione di processi meccanici, fisici, biologici, termici o chimici svolti sulle risorse minerali, compreso lo sfruttamento delle cave, al fine di estrarre il minerale, compresa la modifica delle dimensioni, la classificazione, la separazione e la lisciviazione, e il ritrattamento di rifiuti di estrazione precedentemente scartati; sono esclusi la fusione, i processi di lavorazione termici (diversi dalla calcinazione della pietra calcarea) e le operazioni metallurgiche”;
- art. 3, comma 1, lettera hh), riportante la seguente definizione “sito: l’area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore. Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996”;
• decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. MASE n. 176090 del 24 settembre 2025 e fornito con nota prot. MASE n. 8819 del 16 gennaio 2026 e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Nel merito dei quesiti posti relativamente all’ambito di applicazione del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, occorre preliminarmente rappresentare che questo Ministero ha già avuto modo di fornire chiarimenti sulla gestione dei rifiuti estrattivi. Si richiamano, a tal proposito, i riscontri forniti, rispettivamente, all’interpello della Regione Umbria[1]https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/interpello_regione_umbria_riscontro-pdf del 11 novembre 2022 afferente alla gestione dei rifiuti delle attività estrattive e all’interpello di Confindustria[2]https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/allegato_2a_allegato_riscontro_interpello_confindustria-pdf del 19 aprile 2024 relativo alla qualificazione e alla gestione dei residui derivanti dall’attività estrattiva del travertino, ai cui contenuti, in considerazione della analogia dei quesiti posti, si rimanda integralmente.
In particolare, in merito al primo quesito posto dall’istante, si rappresenta che i residui derivanti dalle operazioni di trattamento, come definite all’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, tra cui rientrano anche le lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio, costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto.
Relativamente al secondo quesito, si richiama quanto espresso nel riscontro all’interpello della Regione Umbria in cui, facendo riferimento alla definizione di sito di cui all’art. 3, comma 1, lettera hh), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, si è precisato che “per pertinenza si intende in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell'attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi. Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall'autorità competente”. Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione dell’ardesia avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
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