Fondo nazionale reddito energetico: lo gestirà il Gse

D.M. 8 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2023

Fondo nazionale reddito energetico. Con il decreto 8 agosto 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2023, il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha ufficializzato la nascita di questo strumento di sostegno finalizzato allo sviluppo del fotovoltaico e dell'autoconsumo.

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Con il decreto sono state disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico.

Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico sono pari a 200 milioni di euro, da suddividere per le annualità 2024 e 2025.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico.

Qui di seguito il testo integrale del decreto che ha istituito il Fondo nazionale reddito energetico.

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica
Decreto 8 agosto 2023

Fondo nazionale reddito energetico. (23A06106)

(Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 2023)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il Piano operativo «Imprese e Competitivita'» FSC 2014-2020
approvato con la delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020, recante «Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo imprese e
competitivita'. Modifica ed integrazione finanziaria finalizzata a
misure per il reddito energetico» che ha stabilito l'assegnazione di
200 milioni di euro a carico delle annualita' 2024 e 2025 in favore
del Piano operativo imprese e competitivita' FSC 2014-2020, oggi
Piano di sviluppo e coesione Ministero dello sviluppo economico FSC
2014-2020, per l'istituzione di un fondo, denominato Fondo nazionale
per il reddito energetico (di seguito, Fondo), da destinare
all'istallazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, con
l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la
diffusione delle energie rinnovabili, destinato prioritariamente in
favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico;
Visto il punto 1.5 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 che
recita quanto segue «Dell'assegnazione disposta dalla presente
delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del
criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al
Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord in relazione alla
dotazione complessiva del FSC 2014-2020»;
Visto, inoltre, il punto 2.2 della delibera CIPE n. 7 del 17 marzo
2020 che stabilisce che le modalita' di costituzione e funzionamento
del Fondo, nonche' i requisiti specifici degli impianti e dei
soggetti beneficiari dell'incentivo, sono definiti con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, che ne costituisce la
base giuridica di riferimento;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con
il quale e' stato istituito il Ministero della transizione ecologica
e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al Ministero della
transizione ecologica le competenze in materia di energia gia' a
qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
Vista la delibera CIPESS n. 6 del 29 aprile 2021, recante «Fondo
sviluppo e coesione. Approvazione del piano sviluppo e coesione del
Ministero della transizione ecologica» che, al punto 1.4, stabilisce
quanto segue «Resta fermo che, non appena verranno attuate le
disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art.
10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera' con
successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del
Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione
e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del
Ministero dello sviluppo economico»;
Vista la delibera CIPESS n. 9 del 29 aprile 2021, recante «Fondo
sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione del
Ministero dello sviluppo economico» e che, al punto 1.4, stabilisce
quanto segue «Resta fermo che, non appena verranno attuate le
disposizioni per la riorganizzazione dei ministeri ai sensi dell'art.
10 del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, si provvedera' con
successiva delibera di questo Comitato a trasferire sul PSC del
Ministero della transizione ecologica gli strumenti di programmazione
e le relative risorse di competenza attualmente allocate sul PSC del
Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare:
a) l'art. 4, comma 1, che stabilisce che il Ministero della
transizione ecologica assume la denominazione di Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
b) l'art. 4, comma 3, che dispone che «le denominazioni Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e
Ministero della transizione ecologica»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030
(PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE)
2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il
quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in
materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili),
efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno
dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita';
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre
2007, recante «Determinazione dei criteri per la definizione delle
compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia
elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti
in gravi condizione di salute»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e in particolare l'art. 3, comma 9;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto
2010 «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare»;
Visto il decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'» e, in particolare, l'art. 13,
commi 3 e 4, che introducono il meccanismo del c.d. «ritiro
dedicato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre
2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi
sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le attivita'
di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 7, comma 4, ai
sensi del quale «La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti
concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune
non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono
tutte le seguenti condizioni:
a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni appaltanti o
enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo
svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse comune,
in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto
sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attivita' di interesse
comune, pur nella eventuale diversita' del fine perseguito da
ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la
missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita'
interessate dalla cooperazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione
delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto direttoriale del Ministero della transizione
ecologica 8 agosto 2022, n. 54, di approvazione delle «Istruzioni
operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici
incentivati»;
Vista la delibera CIPESS n. 47 del 27 dicembre 2022, recante «Piano
sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Incremento per trasferimento di risorse» che ha approvato
il trasferimento di risorse pari a 200 milioni di euro, finalizzate
all'istituzione del Fondo nazionale per il reddito energetico, dal
Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero delle imprese e del
made in Italy al Piano di sviluppo e coesione (PSC) del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica» che ha istituito il Gestore
dei servizi energetici (GSE);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2004, recante «Criteri, modalita' e condizioni per
l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica
nazionale di trasmissione» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che
stabilisce che le societa' con capitale societario interamente
detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e i cui diritti
dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero dello
sviluppo economico, nello svolgimento del proprio operato e'
sottoposto agli indirizzi strategici ed operativi ed alla vigilanza
dello stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) e'
il soggetto designato a svolgere l'attuazione degli strumenti di
incentivazione degli impianti fotovoltaici e la gestione commerciale
dell'energia elettrica immessa in rete nell'ambito del regime di
ritiro dedicato;
Considerato che il «Fondo nazionale reddito energetico» previsto
dalla delibera CIPE n. 7 del 17 marzo 2020 e' «finalizzato
all'erogazione di contributi in conto capitale ovvero alla
prestazione di garanzie a copertura dei costi di investimento per la
realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico con
l'obiettivo di sostenere l'autoconsumo energetico e di favorire la
diffusione delle energie rinnovabili ed e' destinato prioritariamente
in favore di soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico»;
Ritenuto, pertanto, di dover istituire con il presente decreto il
Fondo nazionale reddito energetico e di affidare al GSE la gestione
di detto Fondo;
Ritenuto opportuno che non siano posti a carico dei beneficiari gli
oneri previsti all'art. 25, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 24
giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116 e all'art. 1 del decreto ministeriale 24 dicembre 2014, in
considerazione della natura della misura e della cessione gratuita
dei contributi spettanti da parte del soggetto beneficiario al GSE;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Con il presente decreto e' istituito il Fondo nazionale reddito
energetico e sono disciplinate le modalita' di funzionamento del
Fondo stesso, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari
e le modalita' di presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni destinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici in
assetto di autoconsumo a servizio di unita' immobiliari di tipo
residenziale nella disponibilita' di nuclei familiari in condizione
di disagio economico.
2. Le risorse finanziarie del Fondo nazionale reddito energetico
sono pari a complessivi 200.000.000,00 (duecento milioni) di euro, da
suddividere per le annualita' 2024 e 2025 secondo quanto disposto
dall'art. 4, comma 1.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oltre le
seguenti:
a) «contratto di reddito energetico»: contratto stipulato con il
GSE ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente
provvedimento, redatto in conformita' agli schemi-tipo allegati al
regolamento del Fondo;
b) «DGIE»: Direzione generale incentivi energia del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
c) «Fondo»: il Fondo nazionale reddito energetico approvato con
la deliberazione CIPE n. 7 del 17 marzo 2020;
d) «Gestore dei servizi energetici S.p.a. o GSE»: il soggetto
incaricato dal Ministero per la gestione delle attivita' necessarie
all'operativita' del Fondo;
e) «impianto fotovoltaico»: impianto definito ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 6 agosto 2010;
f) «Ministero»: Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica;
g) «nucleo familiare»: nucleo familiare ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159;
h) «punto di connessione o punto di consegna»: punto della rete
elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08;
i) «regolamento del Fondo»: il regolamento per la gestione del
Fondo di cui all'art. 5, comma 6;
j) «potenza nominale»: e' la potenza nominale definita nelle
norme CEI 0-21 o CEI 0-16 per gli impianti di produzione
fotovoltaici.

 

Art. 3

Soggetto gestore delle attivita'
per l'operativita' del Fondo

1. Al GSE e' affidata la gestione delle attivita' necessarie
all'operativita' del Fondo. A tal fine, il GSE garantisce le seguenti
prestazioni e svolge le seguenti attivita':
a) attiva i conti correnti bancari di cui all'art. 4, comma 4 e
li gestisce secondo le modalita' di cui al medesimo comma;
b) realizza una piattaforma informatica digitale per
l'acquisizione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al
presente decreto, per la rendicontazione e il monitoraggio dei
risultati conseguiti e per la gestione delle transazioni economiche
del Fondo. La piattaforma prevede altresi' l'interoperabilita' con il
sistema Gaudi' di Terna, la presenza di simulatori per la stima della
producibilita' degli impianti e per il calcolo della quota di
autoconsumo rispetto alla producibilita' dell'impianto fotovoltaico,
nonche' appositi contatori mediante i quali dare evidenza delle
risorse disponibili;
c) pubblica i bandi per la presentazione delle istanze di accesso
alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale;
d) fornisce informazioni e/o chiarimenti per facilitare l'accesso
alle agevolazioni, mediante appostiti canali di comunicazione;
e) svolge l'attivita' istruttoria delle istanze di accesso alle
agevolazioni secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo;
f) effettua i controlli sulla regolarita' degli interventi
realizzati.
2. Per la copertura dei costi connessi alle attivita' di cui al
comma 1, e' riconosciuto al GSE un ammontare massimo pari al 2 per
cento delle risorse erogate per la realizzazione degli interventi di
cui all'art. 7.
3. Alla copertura dei costi di cui al comma 2, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 2.
4. Non sono posti a carico del soggetto beneficiario gli oneri di
cui all'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e
all'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24
dicembre 2014.
5. La gestione dei rapporti tra il Ministero ed il GSE per le
attivita' di cui al comma 1 e' regolata da un apposito accordo
sottoscritto ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36.

Art. 4

Ripartizione delle risorse del Fondo

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 2, sono ripartite, per
ciascuna delle annualita' 2024 e 2025, come di seguito indicato:
a) 80.000.000 (ottanta milioni) di euro alle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
b) 20.000.000 (venti milioni) di euro alle restanti regioni o
province autonome.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono considerate al lordo dei costi
spettanti al GSE, di cui all'art. 3, comma 2.
3. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario
da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome,
altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero
mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali
e di investimento europei. I soggetti di cui al primo periodo
stipulano appositi accordi con il Ministero per l'assegnazione delle
ulteriori risorse versate rispetto alle pertinenti aree geografiche.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite su appositi conti correnti
bancari intestati al GSE, appositamente costituiti per la gestione
dello stesso. Gli eventuali proventi finanziari maturati per effetto
della giacenza delle risorse del Fondo sui conti correnti bancari
intestati al GSE sono contabilizzati ed impiegati per le finalita'
del Fondo. Nei casi di cui al comma 3, il GSE fornisce al Ministero
separata evidenza delle risorse messe a disposizione da ciascun
soggetto e dei relativi utilizzi.

Art. 5

Modalita' di funzionamento del Fondo

1. Il Fondo e' finalizzato a sostenere la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 7, in favore dei soggetti beneficiari di
cui all'art. 6.
2. Il Fondo ha natura rotativa ed e' alimentato con le risorse
derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro, per una
durata di venti anni, da parte del GSE, dell'energia elettrica non
autoconsumata dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto per
il regime di «ritiro dedicato» disciplinato dall'allegato A alla
deliberazione ARERA 280/2007.
3. Gli interventi di cui all'art. 7 devono essere realizzati
avvalendosi dei soggetti realizzatori in possesso dei requisiti di
capacita' tecnica di cui all'art. 8.
4. L'agevolazione di cui al presente decreto e' riconosciuta sotto
forma di contributo in conto capitale secondo quanto previsto dagli
articoli 9 e 10. L'energia elettrica oggetto di autoconsumo fisico
realizzato sul medesimo punto di connessione alla rete elettrica
rimane nella disponibilita' del soggetto beneficiario.
5. Le risorse di cui al comma 2 sono cedute, secondo le modalita'
indicate nel regolamento del Fondo e nel contratto di reddito
energetico, dal soggetto beneficiario al GSE, che le destina al
Fondo.
6. Con decreto del direttore della DGIE e' approvato il regolamento
del Fondo che:
a) disciplina le attivita' economico-finanziarie, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
1) le modalita' di gestione del Fondo e dei relativi flussi
finanziari, ivi compreso il reintegro del Fondo tramite i proventi
derivanti dal ritiro dedicato;
2) le modalita' di gestione degli eventuali proventi finanziari
maturati per effetto della giacenza delle risorse del Fondo sui conti
correnti bancari, in coerenza con quanto previsto all'art. 4, comma
4;
3) le modalita' di gestione delle eventuali risorse di cui
all'art. 4, comma 3;
4) le modalita' di erogazione del contributo in conto capitale
di cui all'art. 9;
5) le modalita' e le tempistiche di rendicontazione delle
risultanze economico-finanziarie dell'attivita' di gestione del
Fondo;
6) le modalita' di rendicontazione dei costi sostenuti dal GSE
per la gestione del Fondo;
b) definisce a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) gli schemi-tipo di bandi di cui all'art. 3, comma 1, lettera
c);
2) gli schemi-tipo di modelli di contratto di reddito
energetico che verranno stipulati tra il GSE, i soggetti beneficiari
e i soggetti realizzatori di cui all'art. 8;
3) le modalita' di presentazione delle istanze di accesso alle
agevolazioni, mediante la piattaforma informatica digitale di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b);
4) i criteri di svolgimento dell'istruttoria
tecnico-amministrativa delle istanze di accesso alle agevolazioni,
tenendo conto, tra l'altro, della verifica del dimensionamento
dell'impianto fotovoltaico rispetto al fabbisogno elettrico
dell'unita' immobiliare del soggetto beneficiario;
5) le modalita' di gestione del contratto di reddito energetico
nei casi di mancata realizzazione degli impianti nei termini, nonche'
per la gestione dei cambi di titolarita';
6) le modalita' di verifica e controllo a campione, documentale
o in situ, sulla regolarita' degli interventi realizzati, anche con
riferimento alle disposizioni di legge in materia di accertamento
della regolarita' contributiva;
7) le condizioni di revoca parziale o totale delle
agevolazioni, anche in esito alle attivita' di verifica e controllo a
campione;
8) la reportistica periodica per il Ministero per il
monitoraggio delle attivita' a valere sulle risorse del Fondo;
9) le modalita' ed i tempi di costituzione e gestione del
registro dei soggetti realizzatori di cui all'art. 8;
10) i servizi di cui all'art. 7, comma 1;
11) le modalita' di creazione di eventuali gruppi di acquisto.
7. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero e su quello del GSE entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei
familiari in condizione di disagio economico, per gli interventi di
cui all'art. 7, realizzati dai soggetti realizzatori di cui all'art.
8, secondo le modalita' e le condizioni definite nel regolamento del
Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei
familiari aventi un Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a
30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno
quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione
sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE,
formulata attraverso i servizi digitali dell'INPS, relativa all'anno
antecedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso alle
agevolazioni.
2. Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza
di agevolazione e puo' beneficiare dell'agevolazione una sola volta,
restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al
medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo
familiare ai fini ISEE.

Art. 7

Interventi ammissibili

1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto gli
interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati in
assetto di autoconsumo, connessi ad utenze di consumo per le quali e'
attivo, al momento della presentazione della istanza di accesso alle
agevolazioni, il contratto di fornitura di energia elettrica nella
titolarita' del soggetto beneficiario o di altro appartenente al
nucleo familiare ai fini ISEE di cui all'art. 6. Gli interventi di
cui al primo periodo devono garantire che una quota dell'energia
elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, definita nell'ambito
del regolamento del Fondo, sia autoconsumata e comprendere altresi' i
seguenti servizi, per una durata non inferiore a dieci anni: polizza
multi-rischi, servizio di manutenzione e servizio di monitoraggio
delle performance dell'impianto.
2. Le utenze di consumo di cui al comma 1 sono asservite a unita'
immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento
della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. Sono
ammesse le unita' immobiliari accatastate nel gruppo A delle
categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unita'
immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.
3. Gli interventi di cui al comma 1 devono:
a) essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici,
unita' immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi
pertinenziali, per i quali il soggetto beneficiario e' titolare di un
valido diritto reale.
b) rispettare i requisiti tecnici definiti nell'ambito del
regolamento del Fondo;
c) prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non
inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque di potenza non
superiore alla potenza disponibile in prelievo sul punto di
connessione al momento della presentazione dell'istanza di accesso
alle agevolazioni.
4. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono accessibili
ai soggetti che realizzano impianti ai fini del soddisfacimento della
quota d'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici
di cui all'art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 8

Soggetti realizzatori

1. Gli interventi di cui all'art. 7 sono realizzati esclusivamente
da imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui all'art.
1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in
regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento
obbligatori richiesti per le attivita' di installazione e
manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabile, come
disciplinato dall'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
e, eventualmente, iscritte al registro di cui al comma 2.
2. Nell'ambito del regolamento del Fondo, il GSE definisce i tempi
e le modalita' di costituzione di un apposito registro dei soggetti
di cui al comma 1, nonche' le modalita' di presentazione delle
richieste di iscrizione, gli obblighi e i requisiti richiesti, le
modalita' di verifiche effettuate dal GSE ai fini dell'inserimento
nel registro e le modalita' di aggiornamento dello stesso.

Art. 9

Agevolazioni concedibili,
costi ammissibili e cumulabilita'

1. Agli interventi per i quali si e' conclusa la stipula del
contratto di reddito energetico e' concesso un contributo in conto
capitale in misura pari ai costi ammissibili di cui al comma 2 e, in
ogni caso, entro il limite massimo di cui al comma 3.
2. I costi ammissibili corrispondono alle spese effettivamente
sostenute per la realizzazione degli interventi e alla fornitura dei
servizi indicati all'art. 7.
3. I costi ammissibili sono riconosciuti direttamente al soggetto
realizzatore da parte del GSE, entro i limiti massimi stabiliti dalla
seguente tabella:

Tabella - costi massimi ammissibili per impianti fotovoltaici:

Fondo nazionale reddito energetico

4. Non rientrano tra i costi ammissibili i costi di esercizio
connessi al servizio di misura dell'energia prodotta svolto dal
gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori
correlati ai casi di decadenza dal beneficio, nonche' la
disinstallazione di tutti i componenti di impianto e le attivita'
propedeutiche all'avvio allo smaltimento degli stessi, fermo restando
quanto previsto dall'art. 24-bis del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49, in materia di finanziamento della gestione dei RAEE
derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da
fotovoltaico in capo ai produttori.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili,
con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi
pubblici, comunque denominati.

Art. 10

Modalita' di presentazione

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni di cui al presente
decreto sul Fondo nazionale reddito energetico e' trasmessa al GSE da parte del soggetto beneficiario,
eventualmente con il supporto del soggetto realizzatore, per il
tramite della piattaforma informatica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b).
2. L'esame da parte del GSE delle istanze di accesso alle
agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo
della «procedura a sportello» in relazione a ciascuna area geografica
di cui all'art. 4, comma 1.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, il regolamento del
Fondo definisce eventuali ulteriori elementi relativi alle modalita'
di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, nonche'
le modalita' di istruttoria delle istanze stesse, i motivi di revoca
delle agevolazioni, le attivita' di monitoraggio e le attivita' di
verifica e controllo.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Con riferimento ai dati e alle informazioni relative ai punti di
prelievo dei soggetti beneficiari necessari alla gestione della
misura, l'ARERA entro trenta giorni dalla data di approvazione del
regolamento del Fondo, definisce le disposizioni necessarie affinche'
Acquirente unico, in qualita' di Gestore del servizio informativo
integrato, renda disponibile al GSE i dati costituenti il Registro
centrale ufficiale (RCU). Con riferimento ai dati e alle informazioni
relative all'ISEE, il GSE richiede all'INPS l'attivazione dello
scambio dati telematico secondo la circolare n. 73 del 10 aprile 2015
«Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di
prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative».
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono trattati per le
funzionalita' istituzionali ivi previste nel rispetto della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali.
3. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di
controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, e della sua adozione e' data notizia
mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

(Fondo nazionale reddito energetico)

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