Fonti rinnovabili: modificato il testo unico (decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190) per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, n. 275.
Oltre alle modifiche agli artt. da 1 e da 3 a 15 e degli allegati A-D, sono stati introdotti:
- l'art. 9-bis «Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore»;
- l'art. 12-ter «Risoluzione alternativa delle controversie».
Di seguito il testo del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178.
Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25
novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione
dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto
2022, n. 118. (25G00186)
(Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, n. 275)
Vigente al: 11-12-2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26,
comma 9;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante
«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da
fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5,
lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;
Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante «Misure
urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di
energia da fonti rinnovabili»;
Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante «Misure
urgenti in materia di dighe»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante
«Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita'»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice
del processo amministrativo»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano
approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come
modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno
2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;
Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 29 ottobre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025;
Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare per la
semplificazione e dalle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione motivata adottata dal Consiglio dei
ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per la pubblica amministrazione, per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e della cultura;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono
inserite le seguenti: «ivi compresi quelli di accumulo e gli
elettrolizzatori,»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) il terzo periodo e' soppresso.
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190, le parole: «E' fatta salva l'individuazione delle aree»
sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle aree
idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo
12 del presente decreto».
Art. 3
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) e' abrogata;
b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di
energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da
una o piu' fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo
ovvero con un elettrolizzatore;»;
c) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:
«f-ter) "interventi edilizi": gli interventi e le opere
soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
f-quater) "opere connesse": le opere di connessione
dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete
di trasmissione nazionale necessarie all'immissione nelle predette
reti dell'energia prodotta o accumulata, nonche' le opere di
connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno
per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta
eccezione per gli interventi edilizi;
f-quinquies) "infrastrutture indispensabili": le opere o le
installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero
all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi,
fatta eccezione per gli interventi edilizi;
f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento ovvero
il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Digitalizzazione delle procedure amministrative e
modelli unici). - 1. La piattaforma unica digitale per impianti a
fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito "piattaforma
SUER", fornisce, ai soggetti proponenti e alle amministrazioni
interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai regimi
amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del presente decreto.
La piattaforma SUER e' interoperabile con gli strumenti informatici
afferenti la realizzazione di progetti di impianti da fonti
rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o
comunale.
2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo 7, comma 10,
sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma SUER,
in modalita' telematica, entro cinque giorni dall'entrata in
esercizio dell'impianto.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono adottati i modelli unici per la presentazione:
a) degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 8;
b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.
4. I modelli unici adottati ai sensi del comma 3 sono presentati
dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, nelle more
dell'operativita' della piattaforma SUER, la presentazione dei
progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli
interventi di cui agli allegati B e C, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, avviene in modalita' digitale
mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime
amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende unico
qualora contempli piu' interventi relativi alla medesima fonte
localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di
interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la potenza del
progetto e' pari alla somma della potenza riferita ai singoli
interventi.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui agli
allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, il soggetto proponente predispone appositi sistemi di
raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici
impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi,
ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla
viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui al primo
periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai
cambiamenti climatici.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «dall'articolo 1, comma 1,
secondo e terzo periodo e» sono soppresse;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «del presente
articolo,», sono inserite le seguenti: «delle norme tecniche per le
costruzioni,»;
3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Gli
interventi di cui all'allegato A che ricadano in aree classificate
come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'articolo 12,
sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche'
compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti.»;
4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte
le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o
acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi
edilizi»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o che possono avere incidenze significative sui predetti
siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora gli
interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle aree o
sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela
ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ovvero interferiscano con uno dei vincoli afferenti la
tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la
pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal
rischio vulcanico e la prevenzione incendi, si applica il regime
della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto
ai commi 4, 5 e 6.»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su
istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del
vincolo o, per il tramite di quest'ultima, la Soprintendenza, in
ragione dell'entita' degli approfondimenti istruttori o delle
integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per
un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine
assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite
dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le
parole: «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
d) al comma 10, le parole: «esteso agli» sono sostituite dalle
seguenti: «riveduto allo scopo di includere nella piattaforma SUER
gli».
Art. 7
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Fermo restando» a: «per» sono
sostituite dalla seguente: «Per» e la parola: «esclusivamente» e'
soppressa;
b) al comma 2:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Gli
interventi sottoposti al regime di PAS che ricadano in aree
classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi
dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici
adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati
e con i regolamenti edilizi vigenti.»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma
l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e
vulcanica, ivi compresa la necessita' di acquisire gli atti di
assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla
gestione del vincolo, secondo le modalita' di cui al comma 8.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Il comune procedente e' quello sul cui territorio
insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto
di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano
piu' comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di
contatto, e' quello sul cui territorio insiste la maggior porzione
dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione del comune
procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente
tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all'unita'
fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»;
d) al comma 4:
1) all'alinea, le parole da: «mediante» fino a: «n. 281» sono
sostituite dalle seguenti: «secondo il modello unico adottato ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a)»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «qualunque titolo» sono
inserite le seguenti: «, anche derivante da contratti preliminari,»,
le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento
medesimo»;
3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) della comunicazione o della segnalazione di cui
rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001 per la realizzazione degli
interventi edilizi, ove necessari;»;
4) alla lettera c), dopo le parole: «strumenti urbanistici
adottati,» sono inserite le seguenti: «il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni,»;
5) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 20, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,» sono sostituite dalle
seguenti: «afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la
tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la
pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico,
vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi che richiedano
l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di
ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero all'esercizio
dell'impianto,»;
6) alla lettera m), numero 2), le parole: «al 2» sono
sostituite dalle seguenti: «all'1», le parole: «dei proventi» sono
sostituite dalle seguenti: «del valore economico della produzione
attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore
dell'energia eventualmente autoconsumata»;
e) al comma 5, le parole da: «e' quello» fino a: «procedente»
sono soppresse;
f) al comma 6:
1) dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Su
richiesta del soggetto proponente, in ragione dell'entita' degli
approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune
puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a
ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;
2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso» sono sostituite
dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e le
parole: «dal trentesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
g) al comma 7:
1) al secondo periodo, le parole: «e terzo» sono sostituite
dalle seguenti: «, terzo e quarto»;
2) al terzo periodo, la parola: «quarto» e' sostituita dalla
seguente: «quinto»;
h) al comma 8:
1) alla lettera a), le parole: «quindici giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni, prorogabili, una sola
volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo soggetto
e in ragione dell'entita' delle richieste», le parole: «In tal caso»
sono sostituite dalle seguenti: «In tali casi» e le parole «dal
quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «ambientale» e' sostituita dalle
seguenti: «del rischio idrogeologico» e dopo le parole: «incolumita'
dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa la tutela
del rischio sismico e vulcanico,»;
i) al comma 11:
1) al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini del
decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto degli
impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla
mancata conclusione dei lavori derivanti da cause di forza
maggiore.»;
l) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. Nel caso di progetti che necessitino di interventi
edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il proponente deve
acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del
progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al presente comma che
rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di
incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 357 del 1997, la valutazione medesima e' preventiva
all'acquisizione del titolo edilizio.».
Art. 8
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole da: «Fermo restando» fino a:
«gli» sono sostituite dalla seguente: «Gli» e le parole «delle
valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle
seguenti: «della valutazione di impatto ambientale ovvero della
valutazione di incidenza ambientale»;
2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «La
verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede l'avvio
del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e
ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla
conclusione della fase di verifica di completezza della
documentazione effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi
sottoposti al regime di cui al presente articolo che richiedono la
realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo, di cui al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito
del procedimento di cui al presente articolo.»;
3) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «, mediante la piattaforma
SUER,» sono soppresse e le parole da: «dell'articolo 19» fino a:
«presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 5,
comma 3, lettera b)»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto di
cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, e'
individuato nella regione territorialmente competente, o nell'ente
delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica ai sensi del comma 2.»;
d) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «la valutazione di impatto
ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «la valutazione di
impatto ambientale e la valutazione di incidenza ambientale,
l'autorizzazione» e dopo le parole «paesaggistica e culturale,» sono
inserite le seguenti: «il rilascio di eventuali titoli edilizi»;
2) al terzo periodo, le parole: «Inoltre, allega» sono
sostituite dalle seguenti: «Il soggetto proponente allega altresi'
all'istanza di cui al comma 2», dopo le parole: «risulti la
disponibilita'» sono inserite le seguenti: «della risorsa ovvero»,
dopo le parole: «dell'area» sono inserite le seguenti: «, ivi
comprese le superfici pubbliche,» e le parole: «, ivi comprese le
aree demaniali,» sono soppresse;
3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai
fini di cui al terzo periodo, la disponibilita' dell'area puo'
risultare anche da contratti preliminari.»;
e) al comma 5, le parole: «valutazioni ambientali» sono
sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;
f) al comma 6, le parole: «valutazioni ambientali» sono
sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;
g) al comma 7, primo periodo, le parole: «ha la facolta' di
assegnare» sono sostituite dalla seguente: «assegna» e la parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»;
h) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «per un massimo di sessanta
giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilita' a VIA o» sono soppresse e, dopo le parole:
«sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: «o di sessanta giorni
nel caso di progetti sottoposti a valutazione di incidenza
ambientale»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di
progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza
ambientale, la sospensione del termine di conclusione della
conferenza non eccede i centoventi giorni.»;
i) al comma 10:
1) alla lettera a), le parole: «o di verifica di
assoggettabilita' a VIA» sono soppresse;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) comprende la valutazione di incidenza ambientale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997,
ove occorrente;»;
3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli
interventi edilizi»;
4) alla lettera c), le parole da: «. Nei casi di cui» fino a:
«n. 241» sono soppresse;
5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita';»;
6) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di
ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie
finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente e'
tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data
di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso, nonche' le
compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni
stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione
dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non
superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa
durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia
eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le
compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso
di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle
strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.».
l) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
«10-bis. Ove occorra ai sensi del comma 3, terzo periodo,
l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine
perentorio di un anno dalla relativa adozione.»;
m) al comma 11,
1) al primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «cinque» e dopo le parole: «dei tempi» sono inserite le
seguenti: «occorrenti per la definizione di eventuali procedure
espropriative, nonche' di quelli»;
2) dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente:
«L'autorizzazione decade altresi' in caso di mancata prestazione
delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito ai sensi del
comma 10, lettera d).»
n) al comma 13:
1) al secondo periodo, le parole: «a valutazioni ambientali»
sono sostituite dalle seguenti: «alle valutazioni ambientali di cui
al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152»;
2) al quarto periodo, le parole: «si esprimono» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime» e le
parole: «e la regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «,
fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma»;
o) il comma 14 e' abrogato.
Art. 9
Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo
9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Accelerazione del procedimento di autorizzazione
unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione
di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui all'allegato
C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v), che determinano
una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:
a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, sono ridotti
della meta';
b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma
9, e' ridotto a quaranta giorni.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano sottoposti a
valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le valutazioni medesime
sono circoscritte all'impatto potenzialmente derivante dalla
revisione della potenza.
3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano altresi'
nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione I, lettera
e), di potenza inferiore a 50 MW.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il presente
articolo non si applica nel caso di servitu' relative ad
attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti,
sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della risorsa
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente alla copia
della richiesta di connessione alla rete elettrica,»;
2) al secondo periodo, le parole: «e accettazione della
soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) al secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla
seguente: «novanta» e dopo le parole: «concessione medesima» sono
inserite le seguenti: «, estesi a centottanta giorni nel caso di
impianti off-shore»;
2) al quarto periodo, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla
seguente: «venti»;
d) al comma 4, le parole: «e, da tale momento, sono dovuti i
relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I relativi oneri
concessori sono dovuti a partire dal centoventesimo giorno dal
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».
Art. 11
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190, le parole: «ai sensi dell'articolo 7» sono soppresse.
Art. 12
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia autonoma» sono
inserite le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli
enti locali,».
Art. 13
Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo
12-bis e' inserito il seguente:
«Art. 12-ter (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
definisce, con uno o piu' provvedimenti, meccanismi alternativi,
gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio, per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel
definire i meccanismi di cui al primo periodo, l'ARERA assicura il
contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di durata massima
delle procedure, assicura la gratuita' delle medesime per ciascuna
delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalita' digitale.
2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le
controversie riguardanti:
a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e
della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo 1,
comma 1;
b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli contemplati
dall'articolo 7;
c) la verifica della completezza della documentazione a corredo
della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;
d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1, che insistano in aree
classificate come idonee o in zone di accelerazione;
e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1.
3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia
ai sensi del comma 1 puo' essere impugnata dinnanzi al competente
tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
4. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, l'ARERA
stabilisce i requisiti dei decisori extragiudiziali, assicurandone
terzieta' ed esperienza nell'ambito delle procedure amministrative
concernenti la realizzazione di impianti e infrastrutture
energetiche, nonche' adeguata qualificazione professionale nei
settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a),
b), c), d) ed e).
5. Le attivita' di gestione dei meccanismi per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo, a
cura di Acquirente unico s.p.a., sono svolte con le risorse
disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo 32,
comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre
2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o nelle zone di accelerazione»;
b) alla lettera c), numero 1, le parole: «su aree pubbliche o
demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite
dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle
seguenti: «a 250»;
d) alla lettera d), numero 2), capoverso d-quater), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o nelle zone di
accelerazione»;
Art. 15
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «disposizioni del presente
decreto» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, tenendo altresi'
conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018»;
b) al comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Qualora le singole tipologie di interventi ricadano in
sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente e' il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
c) al comma 10, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo VI del titolo
IV, per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi alla
produzione di energia da fonti rinnovabili si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Gli interventi edilizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del 2024, rimangono
soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»;
d) al comma 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;»;
e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:
"l-bis) le controversie comunque attinenti alle procedure e
ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai
progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli
allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;"».
Art. 16
Modifiche all'allegato A al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c), e' inserita
la seguente:
«c-bis) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW
collocati in modalita' flottante su aree bagnate e bacini artificiali
privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore
al 20 per cento;»;
b) alla sezione II, al punto 1.:
1) alla lettera a), numero 3), la parola: «moduli» e'
sostituita dalla seguente: «impianti»;
2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione,
anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati
o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la
superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione
eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di
valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a
prescindere dalla potenza risultante;»;
3) alla lettera d):
3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le
seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento,»;
3.2) il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima
(h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo pari
al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente,
abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale
rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del
nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 =
h1*(d2/d1);»;
3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori» e'
inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole: «n1*d1/(d2-d1)» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove d2 e' il diametro del
rotore del nuovo aerogeneratore»;
3.4) al numero 5.3), le parole: «nuovi rotori» sono
sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»;
3.5) il numero 5.4) e' soppresso;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo
idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,
comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e
dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non
superiori al 15 per cento;»;
5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non
incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione
eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di
valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a
prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»;
6) alla lettera n), le parole: «sistemi di accumulo» sono
sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e le parole: «al
10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».
Art. 17
Modifiche all'allegato B al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1.:
1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12
del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione
individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»;
1-bis) alla lettera b), le parole: «10 MW» sono sostituite
dalle seguenti «12 MW»;
2) alla lettera d), dopo la parola: «pari» sono inserite le
seguenti: «o superiore»;
3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o demaniali»
sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;
4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:
«i-bis) impianti idroelettrici con capacita' di generazione
pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione,
realizzati su condotte esistenti, senza incremento ne' della portata
esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su
edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici,
non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino
parti strutturali dell'edificio, ne' comportino aumento delle unita'
immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;
i-ter) impianti idroelettrici con capacita' di generazione
fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o
condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di generazione
fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;»;
5) alla lettera n), le parole: «a 100» sono sostituite dalle
seguenti: «a 500» e le parole: «a 170» sono sostituite dalle
seguenti: «a 250»;
6) alla lettera aa), le parole: «di accumulatori» sono
soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «,
abilitati o autorizzati»;
b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la parola:
«cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a prescindere dalla
potenza elettrica risultante».
Art. 18
Modifiche all'allegato C al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione I, al punto 1:
1) alla lettera e), la parola: «geotermoelettrici» e'
sostituita dalla seguente: «geotermici»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono inserite
le seguenti: «diverse da quelle di cui alla lettera e),»;
3) alla lettera t), le parole: «di accumulatori» sono
soppresse;
4) alla lettera u), le parole: «di accumulatori» sono
soppresse;
b) alla sezione II, al punto 1:
1) alla lettera p), le parole: «di accumulatori» sono
soppresse;
2) alla lettera q), le parole: «di accumulatori» sono
soppresse.
Art. 19
Modifiche all'allegato D al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190
1. All'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:
a) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:
«f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis, del
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;»;
b) alla lettera p), dopo la parola: «18» sono inserite le
seguenti: «19, commi 2 e 3,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.




