Fonti rinnovabili: modificato il testo unico

Fonti rinnovabili: modificato il testo unico

Fonti rinnovabili: modificato il testo unico (decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190) per effetto della pubblicazione del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178 sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, n. 275.

Fonti rinnovabili: modificato il testo unico

Oltre alle modifiche agli artt. da 1 e da 3 a 15 e degli allegati A-D, sono stati introdotti:

  • l'art. 9-bis «Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore»;
  • l'art. 12-ter «Risoluzione alternativa delle controversie».

Di seguito il testo del decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178.

 

Decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178

Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  25
novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei  regimi  amministrativi
per la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,  in  attuazione
dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5  agosto
2022, n. 118. (25G00186)
(Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, n. 275)

 

Vigente al: 11-12-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il

mercato e la concorrenza 2021»  e,  in  particolare,  l'articolo  26,

comma 9;

Visto il decreto legislativo 25  novembre  2024,  n.  190,  recante

«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da

fonti rinnovabili, in attuazione  dell'articolo  26,  commi  4  e  5,

lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2025, n.  175,  recante  «Misure

urgenti in materia di  Piano  Transizione  5.0  e  di  produzione  di

energia da fonti rinnovabili»;

Vista la direttiva (UE) 2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 18  ottobre  2023,  che  modifica  la  direttiva  (UE)

2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE

per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e

che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  recante  «Misure

urgenti in materia di dighe»;

Visto il decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  recante

«Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i

compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei

comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,

n. 357, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE  relativa  alla

conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della

flora e della fauna selvatiche»;

Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  recante

«Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il

mercato interno dell'energia elettrica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante

«Disposizioni urgenti per la sicurezza  e  lo  sviluppo  del  sistema

elettrico  nazionale  e  per  il  recupero  di  potenza  di   energia

elettrica»;

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante

«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel

mercato interno dell'elettricita'»;

Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante

«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10

della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme

in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice

del processo amministrativo»;

Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante

«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  italiano

approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come

modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

Vista la decisione di esecuzione (CID) del Consiglio, del 20 giugno

2025, che modifica la decisione di esecuzione  del  13  luglio  2021,

relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la  ripresa

e la resilienza dell'Italia;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione dell'11 settembre 2025;

Sancita la mancata intesa in sede di Conferenza  unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella

seduta del 29 ottobre 2025;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 ottobre 2025;

Acquisiti i pareri espressi dalla Commissione parlamentare  per  la

semplificazione  e  dalle  Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per i profili finanziari;

Vista  la  deliberazione  motivata  adottata  dal   Consiglio   dei

ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 20 novembre 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri  per   la   pubblica   amministrazione,   per   le   riforme

istituzionali e la semplificazione normativa e dell'ambiente e  della

sicurezza energetica, di concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e

delle finanze e della cultura;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  25  novembre

2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «da fonti rinnovabili,» sono

inserite  le  seguenti:  «ivi  compresi  quelli  di  accumulo  e  gli

elettrolizzatori,»;

b) il secondo periodo e' soppresso;

c) il terzo periodo e' soppresso.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  25  novembre

2024, n. 190, le parole: «E' fatta salva l'individuazione delle aree»

sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 non si applica alle  aree

idonee individuate» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,

ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi  dell'articolo

12 del presente decreto».

 

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  25  novembre

2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) e' abrogata;

b) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) "impianto ibrido": un impianto che combina diverse fonti di

energia rinnovabile oppure un impianto di produzione  di  energia  da

una o piu' fonti rinnovabili combinato con un  impianto  di  accumulo

ovvero con un elettrolizzatore;»;

c) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

«f-ter)  "interventi  edilizi":  gli  interventi  e  le   opere

soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10,  22  o  23  del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di edilizia di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380;

f-quater)   "opere   connesse":   le   opere   di   connessione

dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero  alla  rete

di trasmissione nazionale necessarie  all'immissione  nelle  predette

reti  dell'energia  prodotta  o  accumulata,  nonche'  le  opere   di

connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno

per gli impianti di produzione di  biometano  o  di  idrogeno,  fatta

eccezione per gli interventi edilizi;

f-quinquies) "infrastrutture indispensabili":  le  opere  o  le

installazioni, anche temporanee, necessarie alla  costruzione  ovvero

all'esercizio degli  impianti  di  produzione  di  energia  da  fonti

rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti  ai  medesimi,

fatta eccezione per gli interventi edilizi;

f-sexies) "revisione della potenza": il ripotenziamento  ovvero

il rifacimento, anche  parziale,  degli  impianti  di  produzione  di

energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.».

 

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024,  n.  190,

e' sostituito dal seguente:

«Art.  5  (Digitalizzazione  delle  procedure  amministrative   e

modelli unici). - 1. La piattaforma unica  digitale  per  impianti  a

fonti rinnovabili istituita ai sensi dell'articolo 19, comma  1,  del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di seguito  "piattaforma

SUER",  fornisce,  ai  soggetti  proponenti  e  alle  amministrazioni

interessate, guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai  regimi

amministrativi di cui agli articoli 7, 8 e 9, del  presente  decreto.

La piattaforma SUER e' interoperabile con gli  strumenti  informatici

afferenti  la  realizzazione  di  progetti  di  impianti   da   fonti

rinnovabili operativi in ambito nazionale, regionale,  provinciale  o

comunale.

2. I modelli unici semplificati di cui all'articolo  7,  comma  10,

sono resi disponibili dal soggetto proponente alla piattaforma  SUER,

in  modalita'  telematica,  entro  cinque  giorni   dall'entrata   in

esercizio dell'impianto.

3. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono adottati i modelli unici per la presentazione:

a)  degli  interventi  sottoposti  alla   procedura   abilitativa

semplificata di cui all'articolo 8;

b) delle istanze di autorizzazione unica di cui all'articolo 9.

4. I modelli unici adottati ai sensi del comma  3  sono  presentati

dal soggetto proponente mediante la piattaforma SUER.

5. Fermo restando quanto previsto  ai  commi  3  e  4,  nelle  more

dell'operativita'  della  piattaforma  SUER,  la  presentazione   dei

progetti,  delle  istanze  e  della  documentazione   relativi   agli

interventi di cui agli  allegati  B  e  C,  che  costituiscono  parte

integrante  del  presente  decreto,  avviene  in  modalita'  digitale

mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.».

 

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della qualificazione dell'intervento e  del  regime

amministrativo allo stesso applicabile, un progetto si intende  unico

qualora  contempli  piu'  interventi  relativi  alla  medesima  fonte

localizzati in aree vicine e riconducibili a  uno  stesso  centro  di

interessi. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la  potenza  del

progetto e'  pari  alla  somma  della  potenza  riferita  ai  singoli

interventi.»;

b) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  agli

allegati A, B e C, che costituiscono parte  integrante  del  presente

decreto,  il  soggetto  proponente  predispone  appositi  sistemi  di

raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle  nuove  superfici

impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti  dai  medesimi,

ivi comprese quelle  relative  a  locali  tecnici,  piazzali  o  alla

viabilita' di accesso. La progettazione dei sistemi di cui  al  primo

periodo tiene conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai

cambiamenti climatici.».

 

Art. 6

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le  parole:  «dall'articolo  1,  comma  1,

secondo e terzo periodo e» sono soppresse;

2)  al  secondo  periodo,  dopo  le   parole:   «del   presente

articolo,», sono inserite le seguenti: «delle norme tecniche  per  le

costruzioni,»;

3)  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Gli

interventi di cui all'allegato A che ricadano  in  aree  classificate

come idonee o in zone di accelerazione  ai  sensi  dell'articolo  12,

sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonche'

compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici  approvati  e   con   i

regolamenti edilizi vigenti.»;

4) all'ultimo periodo, dopo la parola: «medesimi» sono aggiunte

le seguenti: «e, ove necessario, aver effettuato la  comunicazione  o

acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli  interventi

edilizi»;

b) al comma 2:

1) al primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «o che possono avere  incidenze  significative  sui  predetti

siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;

2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora  gli

interventi elencati all'allegato A insistano sui beni, sulle  aree  o

sui siti di cui al primo periodo, nonche' su quelli oggetto di tutela

ai sensi della parte terza  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, ovvero interferiscano con uno  dei  vincoli  afferenti  la

tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute,  la

pubblica incolumita', ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal

rischio vulcanico e la prevenzione  incendi,  si  applica  il  regime

della procedura abilitativa semplificata, fatto salvo quanto previsto

ai commi 4, 5 e 6.»;

3) il terzo periodo e' soppresso;

c) al comma 5:

1) dopo il  secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Su

istanza del soggetto proponente, l'autorita' preposta alla tutela del

vincolo o, per il tramite  di  quest'ultima,  la  Soprintendenza,  in

ragione  dell'entita'  degli  approfondimenti  istruttori   o   delle

integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e  per

un periodo non superiore a  ulteriori  quindici  giorni,  il  termine

assegnato al soggetto medesimo.»;

2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e  le

parole: «dal quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;

d) al comma 10, le parole: «esteso agli»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «riveduto allo scopo di includere  nella  piattaforma  SUER

gli».

 

Art. 7

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole  da:  «Fermo  restando»  a:  «per»  sono

sostituite dalla seguente: «Per» e  la  parola:  «esclusivamente»  e'

soppressa;

b) al comma 2:

1) dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Gli

interventi  sottoposti  al  regime  di  PAS  che  ricadano  in   aree

classificate  come  idonee  o  in  zone  di  accelerazione  ai  sensi

dell'articolo 12, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici

adottati, nonche' compatibili con gli strumenti urbanistici approvati

e con i regolamenti edilizi vigenti.»;

2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Resta  ferma

l'osservanza della disciplina  di  tutela  idrogeologica,  sismica  e

vulcanica, ivi compresa  la  necessita'  di  acquisire  gli  atti  di

assenso  comunque  denominati  delle  amministrazioni  preposte  alla

gestione del vincolo, secondo le modalita' di cui al comma 8.»;

c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Il comune  procedente  e'  quello  sul  cui  territorio

insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il  punto

di contatto ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,  della  direttiva

(UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11

dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma  1  coinvolgano

piu' comuni, il  comune  procedente,  che  costituisce  il  punto  di

contatto, e' quello sul cui territorio insiste  la  maggior  porzione

dell'impianto da realizzare. Ai fini dell'individuazione  del  comune

procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente

tiene conto della percentuale di area  occupata  rispetto  all'unita'

fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.»;

d) al comma 4:

1) all'alinea, le parole da: «mediante» fino a: «n.  281»  sono

sostituite dalle seguenti: «secondo  il  modello  unico  adottato  ai

sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a)»;

2) alla lettera b), dopo le  parole:  «qualunque  titolo»  sono

inserite le seguenti: «, anche derivante da contratti  preliminari,»,

le parole: «l'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento

medesimo»;

3) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

«b-bis) della  comunicazione  o  della  segnalazione  di  cui

rispettivamente agli articoli 6-bis e 22 del decreto  del  Presidente

della  Repubblica  n.  380  del  2001  per  la  realizzazione   degli

interventi edilizi, ove necessari;»;

4) alla lettera c),  dopo  le  parole:  «strumenti  urbanistici

adottati,» sono  inserite  le  seguenti:  «il  rispetto  delle  norme

tecniche per le costruzioni,»;

5) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo  20,  comma

4, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «afferenti il  patrimonio  culturale  e  paesaggistico,  la

tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute,  la

pubblica incolumita', ivi compresa la  tutela  dal  rischio  sismico,

vulcanico e la prevenzione incendi, nonche' nei casi  che  richiedano

l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale  realizzazione  di

ogni opera edilizia necessaria alla costruzione ovvero  all'esercizio

dell'impianto,»;

6)  alla  lettera  m),  numero  2),  le  parole:  «al  2»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'1», le parole:  «dei  proventi»  sono

sostituite dalle seguenti: «del  valore  economico  della  produzione

attesa durante la vita  utile  dell'impianto,  al  netto  del  valore

dell'energia eventualmente autoconsumata»;

e) al comma 5, le parole da: «e'  quello»  fino  a:  «procedente»

sono soppresse;

f) al comma 6:

1) dopo il  secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  «Su

richiesta del soggetto  proponente,  in  ragione  dell'entita'  degli

approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune

puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non  superiore  a

ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.»;

2) al terzo periodo, le parole: «In tal caso»  sono  sostituite

dalle seguenti: «Nei casi di cui al secondo o al terzo periodo» e  le

parole: «dal trentesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;

g) al comma 7:

1) al secondo periodo, le parole:  «e  terzo»  sono  sostituite

dalle seguenti: «, terzo e quarto»;

2) al terzo periodo, la parola: «quarto»  e'  sostituita  dalla

seguente: «quinto»;

h) al comma 8:

1)  alla  lettera  a),  le  parole:  «quindici   giorni»   sono

sostituite dalle seguenti:  «trenta  giorni,  prorogabili,  una  sola

volta, per ulteriori trenta giorni, su istanza del medesimo  soggetto

e in ragione dell'entita' delle richieste», le parole: «In tal  caso»

sono sostituite dalle seguenti: «In  tali  casi»  e  le  parole  «dal

quindicesimo giorno o, se anteriore,» sono soppresse;

2) alla lettera c), la parola: «ambientale» e' sostituita dalle

seguenti: «del rischio idrogeologico» e dopo le parole:  «incolumita'

dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «ivi  compresa  la  tutela

del rischio sismico e vulcanico,»;

i) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «un anno» sono sostituite dalle

seguenti: «due anni»;

2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Ai fini del

decorso dei termini di cui al primo periodo non si tiene conto  degli

impedimenti all'avvio della realizzazione  degli  interventi  o  alla

mancata  conclusione  dei  lavori  derivanti  da   cause   di   forza

maggiore.»;

l) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:

«12-bis. Nel caso di progetti  che  necessitino  di  interventi

edilizi da realizzare ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n.  380  del  2001,  il  proponente  deve

acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune  del

progetto stesso. Nei casi di progetti di cui al  presente  comma  che

rientrino anche  nel  campo  di  applicazione  della  valutazione  di

incidenza di cui all'articolo 5  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 357 del 1997, la  valutazione  medesima  e'  preventiva

all'acquisizione del titolo edilizio.».

 

Art. 8

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole da:  «Fermo  restando»  fino  a:

«gli» sono sostituite  dalla  seguente:  «Gli»  e  le  parole  «delle

valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte  seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «della  valutazione  di  impatto  ambientale  ovvero  della

valutazione di incidenza ambientale»;

2) dopo  il  primo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «La

verifica di assoggettabilita' a VIA, ove occorrente, precede  l'avvio

del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente  articolo  e

ha una  durata  non  superiore  a  novanta  giorni  decorrenti  dalla

conclusione   della   fase   di   verifica   di   completezza   della

documentazione effettuata ai sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  Nel  caso  di  interventi

sottoposti al regime di cui al presente articolo  che  richiedono  la

realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo,  di  cui  al

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di edilizia di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380, e' acquisito, ai sensi del comma 10, nell'ambito

del procedimento di cui al presente articolo.»;

3)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «secondo  periodo»   sono

sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;

b) al comma 2, alinea, le  parole:  «,  mediante  la  piattaforma

SUER,» sono soppresse e le parole  da:  «dell'articolo  19»  fino  a:

«presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo  5,

comma 3, lettera b)»;

c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, il punto di contatto  di

cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  e'

individuato nella regione territorialmente  competente,  o  nell'ente

delegato dalla medesima, oppure nel Ministero dell'ambiente  e  della

sicurezza energetica ai sensi del comma 2.»;

d) al comma 3:

1) al primo periodo, le  parole:  «la  valutazione  di  impatto

ambientale,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  valutazione  di

impatto  ambientale  e  la  valutazione  di   incidenza   ambientale,

l'autorizzazione» e dopo le parole «paesaggistica e culturale,»  sono

inserite le seguenti: «il rilascio di eventuali titoli edilizi»;

2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «Inoltre,  allega»   sono

sostituite dalle seguenti: «Il soggetto  proponente  allega  altresi'

all'istanza  di  cui  al  comma  2»,  dopo  le  parole:  «risulti  la

disponibilita'» sono inserite le seguenti:  «della  risorsa  ovvero»,

dopo le  parole:  «dell'area»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi

comprese le superfici pubbliche,» e le parole:  «,  ivi  comprese  le

aree demaniali,» sono soppresse;

3) dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Ai

fini di cui  al  terzo  periodo,  la  disponibilita'  dell'area  puo'

risultare anche da contratti preliminari.»;

e)  al  comma  5,  le  parole:  «valutazioni   ambientali»   sono

sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;

f)  al  comma  6,  le  parole:  «valutazioni   ambientali»   sono

sostituite dalle seguenti: «valutazione di impatto ambientale»;

g) al comma 7, primo periodo,  le  parole:  «ha  la  facolta'  di

assegnare» sono sostituite dalla seguente:  «assegna»  e  la  parola:

«trenta» e' sostituita dalla seguente: «centoventi»;

h) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «per  un  massimo  di  sessanta

giorni   nel   caso   di   progetti   sottoposti   a   verifica    di

assoggettabilita'  a  VIA  o»  sono  soppresse  e,  dopo  le  parole:

«sottoposti a VIA» sono inserite le seguenti: «o di  sessanta  giorni

nel  caso  di  progetti  sottoposti  a   valutazione   di   incidenza

ambientale»;

2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di

progetti  sottoposti  sia  a  VIA  che  a  valutazione  di  incidenza

ambientale,  la  sospensione  del  termine   di   conclusione   della

conferenza non eccede i centoventi giorni.»;

i) al comma 10:

1)  alla  lettera  a),   le   parole:   «o   di   verifica   di

assoggettabilita' a VIA» sono soppresse;

2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

«a-bis) comprende la valutazione di incidenza  ambientale  ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.  357  del  1997,

ove occorrente;»;

3) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, ivi inclusi  gli  eventuali  titoli  per  la  realizzazione  degli

interventi edilizi»;

4) alla lettera c), le parole da: «. Nei casi di cui»  fino  a:

«n. 241» sono soppresse;

5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis)  reca,  ove  occorra,   l'apposizione   del   vincolo

preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilita';»;

6) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) reca l'obbligo al ripristino dello  stato  dei  luoghi  a

carico  del  soggetto   esercente   a   seguito   della   dismissione

dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di  dismissione  e  di

ripristino dello  stato  dei  luoghi,  l'indicazione  delle  garanzie

finanziarie e del termine entro il quale il  soggetto  proponente  e'

tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni  dalla  data

di rilascio  del  provvedimento  autorizzatorio  stesso,  nonche'  le

compensazioni territoriali ovvero  ambientali  a  favore  dei  comuni

stabilite in sede di  conferenza  di  servizi  per  la  realizzazione

dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e  non

superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa

durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia

eventualmente   autoconsumata.   Le   garanzie   finanziarie   e   le

compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute  nel  caso

di  interventi  realizzati  su  superfici  edificate   ovvero   sulle

strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.».

l) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

«10-bis. Ove occorra ai  sensi  del  comma  3,  terzo  periodo,

l'esecuzione del decreto di  esproprio  ha  luogo  entro  il  termine

perentorio di un anno dalla relativa adozione.»;

m) al comma 11,

1) al primo periodo, la parola: «quattro» e'  sostituita  dalla

seguente: «cinque» e dopo le parole: «dei  tempi»  sono  inserite  le

seguenti: «occorrenti  per  la  definizione  di  eventuali  procedure

espropriative, nonche' di quelli»;

2)  dopo  il  secondo  periodo,  e'   aggiunto   il   seguente:

«L'autorizzazione decade altresi'  in  caso  di  mancata  prestazione

delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito  ai  sensi  del

comma 10, lettera d).»

n) al comma 13:

1) al secondo periodo, le parole:  «a  valutazioni  ambientali»

sono sostituite dalle seguenti: «alle valutazioni ambientali  di  cui

al titolo III della parte seconda del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152»;

2) al quarto periodo, le parole: «si esprimono» sono sostituite

dalle seguenti: «qualora ricompresi tra le opere di cui  all'articolo

1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, si esprime» e  le

parole: «e la regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «,

fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma»;

o) il comma 14 e' abrogato.

 

Art. 9

Inserimento dell'articolo 9-bis nel decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo

9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Accelerazione  del  procedimento  di  autorizzazione

unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione

di pompe di calore). - 1. Nel caso di interventi di cui  all'allegato

C, sezione I, lettera z), o sezione II, lettera v),  che  determinano

una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento:

a) i termini di cui all'articolo 9, commi 4 e 5,  sono  ridotti

della meta';

b) il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 9, comma

9, e' ridotto a quaranta giorni.

2. Qualora gli interventi di cui al  comma  1  siano  sottoposti  a

valutazioni ambientali ai sensi degli allegati alla parte seconda del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  valutazioni  medesime

sono  circoscritte   all'impatto   potenzialmente   derivante   dalla

revisione della potenza.

3. Le riduzioni di termini di cui al comma 1 si applicano  altresi'

nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione  I,  lettera

e), di potenza inferiore a 50 MW.».

 

Art. 10

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 10 del decreto legislativo  25  novembre  2024,  n.

190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «e, ove occorra, di risorse» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il  presente

articolo  non  si  applica  nel  caso   di   servitu'   relative   ad

attraversamenti, interferenze con opere e  infrastrutture  esistenti,

sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «e, ove occorra, della  risorsa

pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «,  unitamente  alla  copia

della richiesta di connessione alla rete elettrica,»;

2)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «e  accettazione  della

soluzione tecnica minima generale di connessione» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita  dalla

seguente: «novanta» e dopo le  parole:  «concessione  medesima»  sono

inserite le seguenti: «, estesi a  centottanta  giorni  nel  caso  di

impianti off-shore»;

2) al quarto periodo, la parola: «diciotto» e' sostituita dalla

seguente: «venti»;

d) al comma 4, le parole: «e, da  tale  momento,  sono  dovuti  i

relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «. I  relativi  oneri

concessori sono  dovuti  a  partire  dal  centoventesimo  giorno  dal

rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio».

 

Art. 11

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto  legislativo  25  novembre

2024, n. 190, le parole: «ai sensi dell'articolo 7» sono soppresse.

 

Art. 12

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190, dopo le parole: «provincia  autonoma»  sono

inserite le seguenti: «, garantendo l'opportuno coinvolgimento  degli

enti locali,».

 

Art. 13

Inserimento dell'articolo 12-ter nel decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo l'articolo

12-bis e' inserito il seguente:

«Art. 12-ter (Risoluzione alternativa delle controversie).  -  1.

L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA),

definisce, con uno  o  piu'  provvedimenti,  meccanismi  alternativi,

gestiti dall'Acquirente unico S.p.A., a carattere decisorio,  per  la

risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al comma 2. Nel

definire i meccanismi di cui al primo periodo,  l'ARERA  assicura  il

contradditorio tra le parti, stabilisce i termini di  durata  massima

delle procedure, assicura la gratuita' delle  medesime  per  ciascuna

delle parti e ne favorisce lo svolgimento in modalita' digitale.

2. Ai meccanismi per la risoluzione extragiudiziale sono ammesse le

controversie riguardanti:

a) la presentazione telematica  dei  progetti,  delle  istanze  e

della documentazione relativi agli interventi di cui all'articolo  1,

comma 1;

b) l'accertamento circa la sussistenza  dei  vincoli  contemplati

dall'articolo 7;

c) la verifica della completezza della documentazione  a  corredo

della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;

d)  l'applicazione  della   disciplina   semplificata   per   gli

interventi di cui all'articolo 1, comma  1,  che  insistano  in  aree

classificate come idonee o in zone di accelerazione;

e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli

interventi di cui all'articolo 1, comma 1.

3. La decisione di risoluzione extragiudiziale  della  controversia

ai sensi del comma 1 puo' essere  impugnata  dinnanzi  al  competente

tribunale amministrativo regionale o  con  ricorso  straordinario  al

Presidente della Repubblica.

4. Con  i  medesimi  provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  l'ARERA

stabilisce i requisiti dei  decisori  extragiudiziali,  assicurandone

terzieta' ed esperienza nell'ambito  delle  procedure  amministrative

concernenti   la   realizzazione   di   impianti   e   infrastrutture

energetiche,  nonche'  adeguata  qualificazione   professionale   nei

settori interessati dalle controversie di cui al comma 2, lettere a),

b), c), d) ed e).

5. Le attivita' di  gestione  dei  meccanismi  per  la  risoluzione

extragiudiziale delle controversie di cui  al  presente  articolo,  a

cura  di  Acquirente  unico  s.p.a.,  sono  svolte  con  le   risorse

disponibili a legislazione vigente nel Fondo di cui all'articolo  32,

comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».

 

Art. 14

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto  legislativo  25  novembre

2024, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:

«o nelle zone di accelerazione»;

b) alla lettera c), numero 1, le parole:  «su  aree  pubbliche  o

demaniali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;

c) alla lettera c), numero 2), le parole: «a 100» sono sostituite

dalle seguenti: «a 500» e le parole: «a 170»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «a 250»;

d)  alla  lettera  d),  numero  2),  capoverso  d-quater),   sono

aggiunte,  in  fine,  le  seguenti   parole:   «o   nelle   zone   di

accelerazione»;

 

Art. 15

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'articolo 14 del decreto legislativo  25  novembre  2024,  n.

190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  5,  dopo  le  parole:  «disposizioni  del  presente

decreto» sono aggiunte, in fine, le  seguenti:  «,  tenendo  altresi'

conto  di  quanto  previsto  all'articolo  16,  paragrafo  4,   della

direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

dell'11 dicembre 2018»;

b) al comma 9, dopo il primo periodo e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente: «Qualora le singole tipologie  di  interventi  ricadano  in

sezioni diverse dell'allegato C, l'amministrazione procedente  e'  il

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

c) al comma 10, la lettera a) e' sostituita dalla  seguente:  «a)

all'articolo 1, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto al capo  VI  del  titolo

IV, per la costruzione e l'esercizio  degli  impianti  relativi  alla

produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili   si   applicano   le

disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n.  190.

Gli interventi edilizi  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera

f-ter), del medesimo decreto legislativo n. 190 del  2024,  rimangono

soggetti alle disposizioni di cui al presente testo unico.»;

d) al comma 10, dopo la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:

«a-bis) all'articolo 6, il comma 1-bis e' abrogato;»;

e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

«10-bis. All'articolo 119, comma 1,  del  codice  del  processo

amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104, dopo la lettera l) e' inserita la seguente:

"l-bis) le controversie comunque attinenti alle  procedure  e

ai provvedimenti  della  pubblica  amministrazione  in  relazione  ai

progetti di impianti di energia da  fonti  rinnovabili  di  cui  agli

allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;"».

 

Art. 16

Modifiche all'allegato A al decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n.  190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1., dopo la lettera c),  e'  inserita

la seguente:

«c-bis) impianti fotovoltaici di  potenza  inferiore  a  10  MW

collocati in modalita' flottante su aree bagnate e bacini artificiali

privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata  inferiore

al 20 per cento;»;

b) alla sezione II, al punto 1.:

1)  alla  lettera  a),  numero  3),  la  parola:  «moduli»   e'

sostituita dalla seguente: «impianti»;

2) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:

«a-bis) ripotenziamento, rifacimento,  ovvero  ricostruzione,

anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati

o autorizzati, a condizione che  non  incrementino  il  volume  e  la

superficie  occupati  e   rispettino   le   misure   di   mitigazione

eventualmente stabilite in sede  di  rilascio  dei  provvedimenti  di

valutazione  ambientale  in  relazione  all'impianto  originario,   a

prescindere dalla potenza risultante;»;

3) alla lettera d):

3.1) all'alinea, dopo la parola: «modifiche» sono inserite le

seguenti: «, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento,»;

3.2) il numero 3) e' sostituito dal seguente:

«3) i nuovi aerogeneratori  presentano  un'altezza  massima

(h2) raggiungibile dall'estremita' delle pale rispetto al suolo  pari

al prodotto  tra  l'altezza  massima  dell'aerogeneratore  esistente,

abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremita' delle pale

rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del  rotore  del

nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2  =

h1*(d2/d1);»;

3.3) al numero 4), dopo le parole: «nuovi aerogeneratori»  e'

inserita la seguente: «(n1)» e dopo le parole:  «n1*d1/(d2-d1)»  sono

aggiunte, in fine, le seguenti: «, laddove  d2  e'  il  diametro  del

rotore del nuovo aerogeneratore»;

3.4)  al  numero  5.3),  le  parole:  «nuovi   rotori»   sono

sostituite dalle seguenti: «rotori dei nuovi aerogeneratori»;

3.5) il numero 5.4) e' soppresso;

4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e)  modifiche  su  impianti  idroelettrici  o  di   accumulo

idroelettrico  esistenti,  abilitati  o  autorizzati  che,  anche  se

consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,

comportano variazioni in aumento della volumetria delle  strutture  e

dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non

superiori al 15 per cento;»;

5) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:

«f-bis) sostituzione  di  impianti  solari  termici  che  non

incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione

eventualmente stabilite in sede  di  rilascio  dei  provvedimenti  di

valutazione  ambientale  in  relazione  all'impianto  originario,   a

prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;»;

6) alla lettera n),  le  parole:  «sistemi  di  accumulo»  sono

sostituite dalle seguenti: «impianti di accumulo» e  le  parole:  «al

10» sono sostituite dalle seguenti: «al 50».

 

Art. 17

Modifiche all'allegato B al decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n.  190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1.:

1) alla lettera b), sono aggiunte, infine, le seguenti  parole:

«e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo  12

del  presente  decreto,  ivi  comprese  le  zone   di   accelerazione

individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5»;

1-bis) alla lettera b), le  parole:  «10  MW»  sono  sostituite

dalle seguenti «12 MW»;

2) alla lettera d), dopo la parola:  «pari»  sono  inserite  le

seguenti: «o superiore»;

3) alla lettera e), le parole: «su aree pubbliche o  demaniali»

sono sostituite dalle seguenti: «, anche artificiali»;

4) dopo la lettera i), sono inserite le seguenti:

«i-bis) impianti idroelettrici con capacita'  di  generazione

pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di  potenza  di  concessione,

realizzati su condotte esistenti, senza incremento ne' della  portata

esistente ne' del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su

edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e  le  superfici,

non comportino modifiche  alle  destinazioni  d'uso,  non  riguardino

parti strutturali dell'edificio, ne' comportino aumento delle  unita'

immobiliari o incremento dei parametri urbanistici;

i-ter) impianti idroelettrici con  capacita'  di  generazione

fino a 250 kW di  potenza  di  concessione  realizzati  su  canali  o

condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;

i-quater) impianti idroelettrici con capacita' di generazione

fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152;»;

5) alla lettera n), le parole: «a 100»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «a  500»  e  le  parole:  «a  170»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «a 250»;

6)  alla  lettera  aa),  le  parole:  «di  accumulatori»   sono

soppresse e dopo la parola: «esistenti» sono inserite le seguenti: «,

abilitati o autorizzati»;

b) alla sezione II, al punto 1, alla lettera a), dopo la  parola:

«cento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, a  prescindere  dalla

potenza elettrica risultante».

 

Art. 18

Modifiche all'allegato C al decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n.  190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione I, al punto 1:

1)  alla  lettera  e),  la   parola:   «geotermoelettrici»   e'

sostituita dalla seguente: «geotermici»;

2) alla lettera i), dopo la parola: «produttivi» sono  inserite

le seguenti: «diverse da quelle di cui alla lettera e),»;

3)  alla  lettera  t),  le  parole:  «di   accumulatori»   sono

soppresse;

4)  alla  lettera  u),  le  parole:  «di   accumulatori»   sono

soppresse;

b) alla sezione II, al punto 1:

1)  alla  lettera  p),  le  parole:  «di   accumulatori»   sono

soppresse;

2)  alla  lettera  q),  le  parole:  «di   accumulatori»   sono

soppresse.

 

Art. 19

Modifiche all'allegato D al decreto legislativo

25 novembre 2024, n. 190

1. All'allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190:

a) dopo la lettera f), e' inserita la seguente:

«f-bis) articolo 10, commi 4, 4-bis,  5,  6,  7  e  7-bis,  del

decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;»;

b) alla lettera  p),  dopo  la  parola:  «18»  sono  inserite  le

seguenti: «19, commi 2 e 3,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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Fonti rinnovabili: modificato il testo unico

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