Gas fluorurati: la scadenza del 25 settembre

F-gas
La misura disposta dall'art. 16, D.P.R. n. 146/2018

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2019, n. 7, è stato pubblicato il decreto del presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006».

Tra le varie disposizioni, il decreto, all’articolo 16, ha stabilito che «a decorrere dall’ottavo mese successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018» (ovvero dal  24 settembre 2019) «tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, relative alle attività di controllo delle perdite nonché alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati di cui all’articolo 16 dello stesso D.P.R. n. 146/2018».

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Pertanto, a partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale sarà possibile scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
Questa banca dati è stata istituita in Italia con il D.P.R. n. 146/2018, art. 16, demandando la sua gestione alle Camere di commercio competenti[1]L’art. 16, D.P.R. n. 146/2018 prevede che per la gestione e la tenuta della banca dati, le imprese certificate e le persone fisiche certificate versino annualmente, entro il mese di novembre, diritti di segreteria alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse.. Di conseguenza:

  • è venuta meno la necessità di redigere e conservare i registri delle apparecchiature a decorrere dal 24 settembre 2019;
  • è stato annullato anche il connesso obbligo di effettuare la comunicazione annuale entro il 31 maggio(prevista dall’art. 16 comma 1 dell’abrogato D.P.R. n. 43/2012) in quanto l’operatore che effettua il primo controllo delle perdite, ovvero la manutenzione o riparazione o ogni altro intervento manutentivo successivo all’installazione, a partire dal 24 settembre 2019comunica direttamente l’esito dello stesso per via telematica alla banca dati entro 30 giorni dalla data dell’intervento.

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Fugando ogni dubbio sul punto, il ministero dell’Ambiente ha comunicato, attraverso il proprio portale, che non è dovuta nemmeno la dichiarazione relativa ai dati ed alle attività svolte nel 2018, in scadenza il prossimo 31 maggio.

Box 1

Art. 16, D.P.R. n. 146/2018

(…)
4. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell’installazione delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
b) anagrafica dell’operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o
rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
i) eventuali osservazioni.
5. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o
rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l’intervento sull’apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
6. La persona fisica certificata o l’impresa certificata di cui al comma 5 non è responsabile dell’installazione.
7. L’impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall’ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell’operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra
recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell’apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all’installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell’intervento.
(…)

Note   [ + ]

1. L’art. 16, D.P.R. n. 146/2018 prevede che per la gestione e la tenuta della banca dati, le imprese certificate e le persone fisiche certificate versino annualmente, entro il mese di novembre, diritti di segreteria alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse.

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