Totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza e abbattimento degli inquinanti tra i processi premianti
La geotermia si colora sempre più di verde. Con il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 marzo 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018, n. 91 ) sono state, infatti, fissate le modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell'ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.
Tra i processi premianti:
- la totale reiniezione del fluido nelle formazioni di provenienza;
- l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 marzo 2018
Modalita' di verifica delle condizioni per il riconoscimento,
nell'ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche
rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici
che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali
elevate. (18A02745)
in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018, n. 91
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2009/28/CE, «sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 28, che ha delegato il
Governo ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante
«riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23
luglio 2009, n. 99», e in particolare l'art. 1, comma 3-bis, che
qualifica di interesse nazionale gli impianti geotermici pilota e
pone la relativa competenza in capo allo Stato;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con
modificazioni dalla legge del 24 aprile 2012 n. 35 recante
«disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in
particolare l'art. 57 che ha individuato le infrastrutture e gli
insediamenti strategici e ha semplificato le relative procedure
autorizzative;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante «misure
urgenti per la crescita del paese», e in particolare l'art. 38-ter
che prevede l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti
energetiche strategiche;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, recante la disciplina
del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili non fotovoltaiche, e in particolare l'art. 27,
che disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano
tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al comma
1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia ad apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e del mare, sentita la
Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalita' di verifica
e comunicazione da parte delle competenti Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente del rispetto delle
condizioni di ammissibilita', nonche' dei costi a carico dei
beneficiari;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, che aggiorna e
revisiona il sistema di incentivazione per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche previsto dal decreto
ministeriale del 6 luglio 2012, e in particolare l'art. 20, che
disciplina i premi per gli impianti geotermici che utilizzano
tecnologie avanzate e, ai fini dell'accesso ai premi di cui al comma
1, lettere a) e c) e al comma 2, rinvia al decreto previsto dal comma
4 dell'art. 27 del decreto ministeriale del 6 luglio 2012;
Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art.
2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella
seduta del 21 dicembre 2017;
Decretano:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto dsciplina le modalita' di verifica e
comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il
riconoscimento agli impianti geotermici dei premi e delle
tariffe-premio di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio
2012 e in particolare:
a) il premio per la totale reiniezione del fluido geotermico
nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni
nulle, di cui al comma 1, lettera a);
b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in
grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del
livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in
ingresso nell'impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c);
c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a
tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al
comma 2.
Art. 2
Definizioni
1. Per «titolo minerario» si intende, ai fini del presente decreto,
il provvedimento amministrativo che autorizza la costruzione e
l'esercizio dell'impianto geotermico ai sensi del decreto legislativo
11 febbraio 2010, n. 22.
2. Per «Autorita' competente» si intende, ai fini del presente
decreto, il soggetto competente al controllo delle condizioni
previste per il riconoscimento dei premi e delle tariffe-premio,
ovvero:
a) la Direzione per la sicurezza anche ambientale delle attivita'
minerarie e energetiche del Ministero dello sviluppo economico,
limitatamente agli impianti pilota di cui all'art. 1, comma 3-bis,
del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
b) l'Agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente che svolge le sue funzioni nel territorio in cui e'
localizzato l'impianto, con esclusione degli impianti pilota di cui
all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22.
3. Per «Amministrazioni competenti» si intendono le Amministrazioni
competenti al rilascio del titolo minerario.
Art. 3
Premio per la totale reiniezione del fluido nelle formazioni di
provenienza
1. Ai fini dell'accesso al premio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) il Gestore dei servizi energetici (GSE) richiede:
a) alle Amministrazioni competenti, una attestazione che
l'impianto e' qualificato come impianto a totale reiniezione del
fluido geotermico nelle stesse formazioni geologiche di provenienza e
comunque con emissioni di processo nulle;
b) all'Autorita' competente, una attestazione, resa
successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, di
conformita' dello stesso impianto al titolo minerario rilasciato ai
sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.
2. A seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1,
il premio e' riconosciuto previa comunicazione annuale da parte
dell'Autorita' competente, riferita all'anno solare precedente, di
esercizio conforme al titolo minerario posseduto e alle eventuali
ulteriori prescrizioni dell'Autorita' competente, inviata al GSE
entro il 30 aprile di ciascun anno. Il premio non e' in ogni caso
erogato in riferimento alla eventuale produzione elettrica nella
quota di ore in cui l'impianto ha funzionato in condizioni diverse
dal normale esercizio, generando emissioni di processo in atmosfera.
Ai fini di cui al presente comma, il GSE rende pubbliche apposite
modalita' operative.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'Autorita' competente puo'
richiedere al produttore, laddove non sia gia' presente,
l'installazione di sistemi di monitoraggio che consentano di
verificare l'effettivo rispetto della condizione di totale
reiniezione del fluido geotermico nelle formazioni geologiche di
provenienza e di emissioni di processo nulle.
Art. 4
Premio per l'abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno
solforato e di mercurio
1. La domanda per la verifica dei requisiti di accesso al premio di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e' presentata all'Autorita'
competente dai produttori elettrici interessati, successivamente alla
data in cui l'impianto e' in esercizio nell'assetto idoneo a
conseguire gli obiettivi di abbattimento delle emissioni. La domanda
e' inviata, per conoscenza, anche al GSE.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene:
a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca
dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto;
b) la proposta del sistema da impiegare per la misurazione
dell'abbattimento del livello di idrogeno solforato e mercurio
(«catena di misura») secondo quanto previsto nell'allegato 1 al
presente decreto;
c) la ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorita'
competente, dei costi per la prima verifica della catena di misura
sulla base dei prezziari di cui all'art. 6.
3. Il GSE, sentita l'Autorita' competente, entro 15 giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, invia i documenti tecnici
di cui dispone ritenuti utili dalla medesima Autorita' per le proprie
attivita' di verifica.
4. Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, l'Autorita'
competente, in condizioni di normale esercizio dell'impianto,
verifica e valida la catena di misura. L'esito della verifica e'
comunicato al richiedente e al GSE.
5. La catena di misura e' verificata su base annuale da parte
dell'Autorita' competente, e puo' essere aggiornata su richiesta
della stessa Autorita' competente ovvero su proposta del produttore.
La verifica e' comunque effettuata in caso di modifiche delle
condizioni di normale esercizio dell'impianto, che devono essere
comunicate con preavviso di almeno 3 mesi all'Autorita' competente e
al GSE.
6. Sulla base della catena di misura validata sono rilevati i
livelli di idrogeno solforato e mercurio in entrata e in uscita
dall'impianto con le modalita' e le cadenze di cui all'allegato 1.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorita' competente effettua
il calcolo complessivo della riduzione dei livelli di mercurio e
idrogeno solforato riferito a ciascuna ora dell'anno solare
precedente comunicandone l'esito al GSE. Il premio e' riconosciuto
per la sola quota di ore nelle quali l'Autorita' competente rileva
una riduzione di almeno il 95% dei livelli di mercurio e idrogeno
solforato. Ai fini di cui al presente comma il GSE rende pubbliche
apposite modalita' operative.
8. Il premio di cui al presente articolo non e' cumulabile con il
premio di cui all'art. 3 e con la tariffa-premio di cui all'art. 5.
Art. 5
Tariffa-premio per impianti innovativi
1. Per l'accesso alla tariffa-premio di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), la verifica del rispetto delle condizioni fissate
dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010 e'
effettuata con le modalita' di cui all'art. 3.
2. Per la verifica dei requisiti relativi alla concentrazione
minima di gas e alla temperatura del fluido, i produttori elettrici
interessati presentano domanda all'Autorita' competente. La domanda
e' inviata, per conoscenza, anche al GSE.
3. La domanda di cui al comma 2 contiene:
a) i codici necessari ad identificare il progetto nella banca
dati del GSE e la data di entrata in esercizio dell'impianto;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento, a favore dell'Autorita'
competente, dei costi per la prima verifica di cui al comma 5.
4. Il GSE, sentita l'Autorita' competente, entro quindici giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, invia i documenti
tecnici di cui dispone che la medesima Autorita' competente ritenga
utili per le proprie attivita' di verifica.
5. Al fine di stabilire la tariffa-premio spettante ai sensi
dell'art. 27, comma 2, lettera a) o b) del decreto ministeriale 6
luglio 2012, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda,
l'Autorita' competente effettua la verifica volta a determinare la
temperatura e la concentrazione percentuale in peso di gas nel fluido
geotermico totale, in condizioni di normale esercizio dell'impianto,
con le seguenti modalita':
a) la temperatura e' misurata a testa pozzo. In caso l'impianto
sia alimentato da piu' pozzi, la grandezza e' calcolata facendo la
media ponderata usando come pesi le corrispondenti portate di massa
dei fluidi geotermici;
b) la concentrazione percentuale in peso di gas, qualora il
fluido geotermico totale sia monofase, e' misurata all'ingresso
dell'impianto. Qualora invece il fluido sia bifase, la misura e'
effettuata al separatore di centrale, considerando sia la fase
aeriforme che quella liquida; nel caso siano presenti piu'
separatori, la grandezza e' calcolata facendo la media ponderata
usando come pesi le corrispondenti portate di massa dei fluidi
geotermici.
6. Fermo restando il comma 1, in caso la verifica di cui al comma 5
abbia dato esito positivo, la tariffa-premio e' calcolata sulla base
dei valori rilevati e riconosciuta a partire dalla data di
presentazione della domanda fino alla verifica successiva.
7. La verifica di cui al comma 5 e' aggiornata con cadenza annuale
e comunque in caso di modifiche delle condizioni di normale esercizio
dell'impianto, che devono essere comunicate all'Autorita' competente
con preavviso di almeno tre mesi.
8. L'Autorita' competente puo' comunque effettuare ulteriori
verifiche senza oneri a carico del produttore elettrico.
9. In caso le verifiche di cui ai commi 7 e 8 abbiano dato esito
positivo, la tariffa-premio e' riconosciuta fino alla verifica
successiva. In caso di esito negativo dell'ultima verifica, i
produttori di energia elettrica possono richiedere ulteriori
verifiche, che sono effettuate dall'autorita' competente entro un
termine di sessanta giorni dalla precedente.
10. Entro trenta giorni da ciascuna verifica, l'Autorita'
competente comunica al GSE e al produttore elettrico l'esito e le
informazioni necessarie ai fini della determinazione della
tariffa-premio di cui alla lettera a) o b) del comma 2 dell'art. 27
del decreto ministeriale 6 luglio 2012 e dei periodi di spettanza.
11. Nel caso in cui dalle comunicazioni di cui all'art. 3 comma 3
risulti che l'impianto ha funzionato per un periodo di tempo in
condizioni diverse dal normale esercizio generando emissioni in
atmosfera, il GSE effettua i necessari conguagli.
12. Agli impianti per i quali sia comunque verificato il rispetto
delle condizioni di cui al comma 1, che a seguito di esito negativo
delle verifiche di cui al comma 5 non ottengono l'accesso alla
tariffa-premio di cui al presente articolo, e' applicata la tariffa
incentivante di cui all'art. 7 comma 2 del decreto ministeriale 23
giugno 2016, calcolata secondo quanto disposto nel paragrafo
«Determinazione degli incentivi per impianti nuovi» dell'allegato 1
del medesimo decreto.
Art. 6
Oneri
1. I costi necessari per le verifiche di cui agli articoli 3, 4 e
5, commi 5, 7 e 9 sono a carico del titolare dell'impianto in
conformita' ai prezziari e alle modalita' adottati dall'Autorita'
competente.
Art. 7
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. L'allegato 1 e' parte integrante del presente decreto e puo'
essere aggiornato con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, ne' minori entrate, ed entra in vigore il
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Parte di provvedimento in formato grafico
II) Validazione iniziale e verifiche annuali successive da
parte dell'Autorita' competente del sistema di misurazione dei
livelli di H2 S e Hg in ciascuno dei flussi di massa. Per la
validazione iniziale della metodologia di misura, l'Autorita'
competente puo' avvalersi di un ente terzo. Eventuali modifiche della
catena di misura possono essere richieste dall'Autorita' competente
ovvero proposte dal produttore di energia. Per i flussi m3 e m4 la
validazione iniziale e le successive verifiche annuali prevedono in
ogni caso una misura diretta effettuata dall'Autorita' competente.
III) Rilevazione dei livelli di Hg e H2 S sulla base della
catena di misura validata da parte dell'Autorita' competente. La
frequenza delle rilevazioni necessarie a determinare i livelli di H2
S e Hg e' almeno:
a. triennale per i flussi m2 e m6
b. annuale per il flusso m5
c. orario per i flussi m3 e m4
IV) Calcolo del premio sulla base dell'equazione (1). Il
rispetto delle soglie di riduzione di Hg e H2 S previsti per
l'accesso al premio sono verificati dall'Autorita' competente su base
oraria e successivamente comunicati al GSE. Ai fini del calcolo, le
grandezze monitorate su diversi intervalli (annuali/triennali) sono
tenute costanti per il periodo che intercorre tra le rilevazioni.
Tutte le operazioni di campionamento necessarie alle fasi II) e
III) sono effettuate direttamente dall'Autorita' competente,
dall'ente terzo da essa delegato, ovvero dal soggetto produttore di
energia in presenza dell'Autorita' competente.
II) Validazione iniziale e verifiche annuali successive da
parte dell'Autorita' competente del sistema di misurazione dei
livelli di H2 S e Hg in ciascuno dei flussi di massa. Per la
validazione iniziale della metodologia di misura, l'Autorita'
competente puo' avvalersi di un ente terzo. Eventuali modifiche della
catena di misura possono essere richieste dall'Autorita' competente
ovvero proposte dal produttore di energia. Per i flussi m3 e m4 la
validazione iniziale e le successive verifiche annuali prevedono in
ogni caso una misura diretta effettuata dall'Autorita' competente.
III) Rilevazione dei livelli di Hg e H2 S sulla base della
catena di misura validata da parte dell'Autorita' competente. La
frequenza delle rilevazioni necessarie a determinare i livelli di H2
S e Hg e' almeno:
a. triennale per i flussi m2 e m6
b. annuale per il flusso m5
c. orario per i flussi m3 e m4
IV) Calcolo del premio sulla base dell'equazione (1). Il
rispetto delle soglie di riduzione di Hg e H2 S previsti per
l'accesso al premio sono verificati dall'Autorita' competente su base
oraria e successivamente comunicati al GSE. Ai fini del calcolo, le
grandezze monitorate su diversi intervalli (annuali/triennali) sono
tenute costanti per il periodo che intercorre tra le rilevazioni.
Tutte le operazioni di campionamento necessarie alle fasi II) e
III) sono effettuate direttamente dall'Autorita' competente,
dall'ente terzo da essa delegato, ovvero dal soggetto produttore di
energia in presenza dell'Autorita' competente.



