Giustizia e concorsi pubblici: è legge il decreto anti Covid

Il provvedimento affronta anche numerosi altri temi

Giustizia e concorsi pubblici.

Convertito nella legge 28 maggio 2021, n. 76 il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 («Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»).

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La legge, oltre a giustizia e concorsi pubblici - a questo argomenti è dedicato il capo II -  si occupa anche di altri temi, fra i quali:

  • disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
  • disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
  • responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2;
  • responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
  • manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Sars-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.

 

Al capo II si parla di:

  • misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da Covid-19;
  • misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla
    legge 3 febbraio 1963, n. 69, puo' disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;
  • disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'avvocatura dello Stato;
  • proroga di termini in materia di lavoro e di "Terzo settore";
  • misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici ((e
    per la durata dei corsi di formazione iniziale).Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

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Testo coordinato del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 

Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la legge
di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.». (21A03306)

(Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021)
Vigente al: 31 maggio 2021

Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure ((di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) 2 marzo 2021,
((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52
del 2 marzo 2021, adottato)) in attuazione dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto.
2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona
gialla, ai sensi dell'art. 1, comma 16-septies, lettera d), del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite
per la zona arancione di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera
b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di attuazione del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'art. 1, comma 457,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento
alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del
Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al
primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal
provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, ((del presente decreto,)) dall'art. 1, comma
16, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona
rossa di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera c), del
decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del
Ministro della salute ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del
medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo
monitoraggio disponibile.
5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche'
ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1((, del presente decreto)):
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure
stabilite per la zona arancione, e' consentito, in ambito comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone con
disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui
al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si
applicano le misure stabilite per la zona rossa.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e'
sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.
((Resta fermo quanto previsto all'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020.))

Art. 1 bis

Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali,
socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' ripristinato l'accesso, su tutto il territorio
nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in
tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida
definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le
direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano
immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del
contagio da COVID-19.)

Art. 2

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica e didattica della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado.
La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da
provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano e dei Sindaci, ((tranne che in casi)) di
eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus
SARSCoV- 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I
provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le
competenti autorita' sanitarie e nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', anche con riferimento alla
possibilita' di limitarne l'applicazione a specifiche aree del
territorio.
2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le
attivita' didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della
scuola secondaria di primo grado, nonche' le attivita' didattiche
della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attivita'
scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in
presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, affinche' sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della
popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della
didattica a distanza.
3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
((dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con
decreto del Ministro dell'istruzione)) n. 89 del 7 agosto 2020 e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 3

Responsabilita' penale da somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale
verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso
della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui
all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la
punibilita' e' esclusa quando l'uso del vaccino e' conforme alle
indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e alle
circolari ((pubblicate nel sito internet istituzionale)) del
Ministero della salute relative alle attivita' di vaccinazione.

 

(Art. 3 bis

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590
del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione
sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono
punibili solo nei casi di colpa grave.
2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice
tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita',
della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto
sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche'
della scarsita' delle risorse umane e materiali concretamente
disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che
del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal
personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.))

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui
all'art. 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro
attivita' nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
socioassistenziali, pubbliche e private, ((nelle farmacie, nelle
parafarmacie)) e negli studi professionali sono obbligati a
sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione
da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle
((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione e'
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,
in conformita' alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e'
obbligatoria e puo' essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente
trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o
private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi
professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale
qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla
regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i
medesimi dipendenti)).
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui
al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei
servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle
modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti
che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria
locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque
giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il
differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la
presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di
mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo,
l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del
predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente
l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2, indicando le modalita' e i termini entro i quali
adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda
sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria
locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e,
previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le
autorita' competenti, ne da' immediata comunicazione scritta
all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di
appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte
dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 e' comunicata immediatamente
all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori,
diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a
mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di
cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o
emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino
all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 26, commi 2 e 2-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in
cui la vaccinazione di cui al comma 1 e' omessa o differita e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attivita'
libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 5

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacita'
naturale.

1. All'art. 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie
assistenziali» sono soppresse;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando la
persona in stato di incapacita' naturale non e' ricoverata presso
strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture,
comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al
solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono
svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo
delegato.»;
c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2»
sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2
e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti:
«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;
d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3»
sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2,
2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui
l'interessato e' ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per
coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie assistenziali
o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;
e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a
mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la
persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei
commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la
struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso di persona
non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 6

Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' giudiziaria
nell'emergenza pandemica da COVID-19

 

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 23, comma 1:
1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine»
sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;
b) all'art. 23-bis:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'art. 310» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;
c) all'art. 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine
di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
d) all'art. 24:
1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed e' aggiunto, infine, il
seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro
le ore 24 del giorno di scadenza.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale
telematico e' attestato dal Direttore generale per i servizi
informativi automatizzati, e' segnalato sul Portale dei servizi
telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza
maggiore ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale.
2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla
riattivazione dei sistemi, l'autorita' giudiziaria procedente puo'
autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato
analogico. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, altresi', il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche ed eccezionali.»;
3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
e) all'art. 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;
f) all'art. 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;
g) all'art. 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla
cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita'
di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti
al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo
per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,».
2. All'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
3. ((Al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1))
al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 178, comma 4, dopo le parole «all'art. 93,» sono
inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole « deve essere
depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti
»;
b) all'art. 180, comma 1, le parole « Nei giudizi di appello
l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ».

Art. 7

Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine
professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

 

1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla
legge 3 febbraio 1963, n. 69, puo' disporre, al solo fine di
consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con
modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto
all'art. 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi
comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
((1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1 sono tali da
assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita'.))

 

Art. 7 bis

Disposizioni per le elezioni dei componenti del consiglio degli
avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato.

 

1. Per le elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di cui all'art.
21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n. 103, che
si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali
dello Stato possono votare per corrispondenza secondo le
determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui all'art. 22,
primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformita' alle
modalita' previste dal presente articolo.
2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui e' ammessa
la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo
svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto
delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione,
oltre che delle possibilita' di collegamento con l'ufficio
elettorale, che provvede allo spoglio. Tali istruzioni devono
garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto.
3. Il voto per corrispondenza e' espresso mediante l'ordinaria
scheda elettorale, che e' fatta pervenire all'elettore, in plico
sigillato, dall'ufficio elettorale almeno tre giorni prima del
termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la
restituzione della scheda votata e all'indicazione del predetto
termine di cui al comma 4.
4. L'elettore, dopo avere espresso il voto, provvede a chiudere
nella busta la scheda piegata e incollata secondo le linee in essa
tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome
e indirizzo. Il plico cosi' formato e' spedito, a mezzo di
raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il giorno feriale
antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa
fede della tempestivita' dell'invio.))

Art. 8

Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore

1. All'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le
parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al ((31 luglio 2021))».
2. All'art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «((31 luglio 2021))».
((2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all'art. 1, comma
446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in
deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione
organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni.))
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, ((pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021,)) si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. All'art. 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «diverse dagli enti di cui all'art. 104, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono
soppresse.

Art. 9

Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario
regionale

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito al 15
giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ((ovunque
ricorre nel citato art. 1, comma 174,)) e' differito al 15 luglio.

Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE IN RAGION DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Art. 10

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici (e
per la durata dei corsi di formazione iniziale)

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ((del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272,)) e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove,
assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne
assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione
dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla
natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali;
c-bis) conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 6,
lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e
l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle
procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale
in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione
definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, dispiega i medesimi effetti del possesso del titolo di laurea
magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78)
e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).))
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono
prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi
decentrate con le modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, ((e in ogni
caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,))
la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in
vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1
prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),
nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime
amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',
possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma
1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo,
((per un periodo massimo di trenta giorni,)) i termini di
partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di
personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta
e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui
bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le
amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere
l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova
orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto
dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art.
4, comma 3 quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e'
effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in
deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando
comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di
valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini
dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla
formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante
quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il
Dipartimento ((della funzione pubblica)) puo' avvalersi delle misure
previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 1, comma
181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato.
5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure
concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati
alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte
all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano
le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone
tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di
pubblicita' adottate per il bando stesso, senza necessita' di
riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo
comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma l'attivita'
gia' espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della
graduatoria finale di merito.
6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di
componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un
segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un
presidente. ((La commissione definisce in una seduta plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di
valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.)) All'attuazione
del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)
prevista dall'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle
procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165((,
fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis)).
9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle procedure
selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni ((e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art. 19,
comma 2, del testo unico in materia di societa' a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) nel
rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.
10. All'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»;
b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna».
((10-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111°
corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di
commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici
mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e
sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel
ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi
svolgono, nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita' previste
in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato art. 4 del
decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la qualifica di
commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo
periodo del comma 4 del medesimo art. 4.))
11. All'art. 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: «
graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30
aprile 2021 ».
((11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione» fino a:
«F1,» sono soppresse e la parola: «219.436» e' sostituita dalla
seguente: «438.872»;
b) al sesto periodo, le parole: «nel medesimo profilo
professionale, di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione economica F1, ivi
incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di
cui al secondo periodo».
11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale,
le autorita' amministrative indipendenti, inclusi gli enti che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 2 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono prevedere, secondo
la specificita' del proprio ordinamento, modalita' semplificate di
svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a talune delle
modalita' indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di
assicurare il profilo comparativo.))

 

Art. 10 bis

Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico

1. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale,
direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si
applicano, per quanto non disciplinato dal predetto decreto
legislativo n. 288 del 2003, le norme di cui all'art. 3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11
e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con
riferimento alla figura del direttore scientifico.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 61.200 per il
2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro
334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il
2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro
424.500 annui a decorrere dal 2030, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n.
138.))

 

Art. 10 ter

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali

1. All'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al
primo periodo, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono
inserite le seguenti: «e per l'anno scolastico 2021/2022».))

Art. 10 quater

Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171

1. All'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: «negli ultimi sette
anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni»;
b) al comma 7-quinquies, dopo le parole: «negli ultimi sette
anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle regioni con popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.))

Art. 11

Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso
per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della
giustizia 29 ottobre 2019.

1. E' consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso
per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della
giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ((4ª
serie speciale,)) n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle
disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure
concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
favorevole del Comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 2,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalita' operative per lo svolgimento della prova
scritta e della prova orale del concorso, nonche' le condizioni per
l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.
2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento
della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma
1 e' comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle
condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La
mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce
causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10, primo comma,
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.
3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del
concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle
questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per
il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e' fissato in trenta
giorni.
4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici ((i
criteri per la consultazione dei testi)) di cui all'art. 7, terzo
comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni
antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che
contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e
descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri
richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.
5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su
due delle materie di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato
dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo
svolgimento di ciascuna prova. ((Nel definire i criteri)) per la
valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'art. 5,
comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, ((la
commissione tiene conto)) della capacita' di sintesi nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati
nel termine di quattro ore dalla dettatura.
6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente
articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che ottengono una
valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei
punti, ((fermi restando gli ulteriori criteri)) di cui all'art. 1,
comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.
7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6,
allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva e
speciali»)) della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11 bis

Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e del relativo impatto sul sistema di istruzione tecnica
superiore, fino al 31 dicembre 2021 sono ammissibili alle
agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalita' e condizioni
per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la
diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti
nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e
sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e
la competitivita' del sistema produttivo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021, gli istituti tecnici superiori che,
alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche del
solo requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del medesimo
decreto ministeriale 18 dicembre 2020, per il quale sono esclusi i
contributi erogati annualmente dal Ministero dell'istruzione in
relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle misure nazionali
di sistema di cui all'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.))

 

Art. 11 ter

Misure urgenti per le baraccopoli di Messina

1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonche' la
rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei
materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la
riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le
baraccopoli della citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di assicurare gli investimenti
necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi
residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina e'
nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle
attivita' necessarie. La durata dell'incarico del Commissario
straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata o rinnovata
non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico e' a titolo gratuito.
2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del
Commissario straordinario ai sensi del comma 1, si provvede alla
definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle
funzioni commissariali nei limiti di quanto previsto al comma 3,
nonche' dei relativi compiti.
3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta alle dirette
dipendenze del Commissario straordinario, e' composta da un
contingente massimo di personale pari a sette unita' di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Detto personale e' posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che
resta a carico della medesima. Al personale della struttura e'
riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Gli
oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico
esclusivo della contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario ai sensi del comma 10.
4. Per le attivita' strumentali agli interventi di demolizione e
rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario
straordinario puo' avvalersi, anche in qualita' di soggetti
attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a totale capitale
dello Stato e di societa' da esse controllate, di strutture del
comune di Messina e delle societa' controllate dal medesimo, nonche',
previa intesa, degli uffici della Regione siciliana, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli
d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
5. Il Commissario straordinario provvede, con ordinanza, entro
sessanta giorni dalla sua nomina, alla esatta perimetrazione
dell'area delle baraccopoli, anche ai fini della successiva
individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e
demolizione, e alla predisposizione di un piano degli interventi
previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse
disponibili allo scopo.
6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'art. 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle
opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma, in
coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il monitoraggio degli
interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e' effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione
appaltante. Il piano deve altresi' stabilire i termini per
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come
desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in
relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, n. 50.
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il
Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea. Il Commissario straordinario puo' assumere le
funzioni di stazione appaltante. Si applica l'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
8. Per la predisposizione del piano di cui al comma 5, il
Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte
del comune di Messina, con le modalita' e nei termini stabiliti dal
Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre dieci
giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con
le strutture competenti per le politiche abitative, effettua gli
investimenti utili al ricollocamento abitativo delle persone
residenti nell'area perimetrata, ivi inclusi l'acquisto e il
conferimento al patrimonio del comune di Messina di immobili da
destinare a unita' abitative.
9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilita' e
il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal
comma 11 nonche' le ulteriori risorse pubbliche allo scopo
eventualmente destinate.
11. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro,
di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'art.
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli oneri
relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura
si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e di
0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui al
comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al
comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.))

Art. 11 quater

Clausola di salvaguardia

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.))

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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