Green-pass illimitato: le disposizioni

Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5

Green-pass illimitato. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 -  ha modificato la durata della certificazione verde, portandola da sei mesi dall'ultima somministrazione a una validità di fatto illimitata.

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Green pass illimitato: c'è anche dell'altro

Oltre al tema del Green-pass illimitato, il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 introduce anche indicazioni su:

  • regime dell'autosorveglianza;
  • coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia;
  • efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa;
  • spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto
    scolastico dedicato;
  • gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

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DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo. (22G00014)

 

(Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022)
Vigente al: 5 febbraio 2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione
alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;
Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare
l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attivita'
sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri
Stati;
Considerata la necessita' di aggiornamento e revisione delle
modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in
ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore
immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'eta' dai cinque
agli undici anni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'istruzione e della salute;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta
somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione
anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione
verde COVID-19 ha validita' a far data dalla medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. A coloro
che sono stati identificati come casi accertati positivi al
SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione
della prima dose di vaccino, e' rilasciata, altresi', la
certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che
ha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A
coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al
SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo, e' rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo.».

Art. 2

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui al comma 7-bis
sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione
avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale
primario.».

Art. 3

Coordinamento con le regole di altri Paesi
per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso
di un certificato rilasciato dalle competenti autorita' sanitarie
estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS
-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in
Italia, nel caso in cui siano trascorsi piu' di sei mesi dal
completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o
dall'avvenuta guarigione da COVID-19, e' consentito l'accesso ai
servizi e alle attivita' per i quali sul territorio nazionale
sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione di cui al comma 2 , lettere a),
b) e c-bis), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test
antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus
SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validita' di
quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue
ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo
non e' obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al
completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni
con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in
Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita' di cui al primo periodo
e' consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico
rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al
comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto ore
dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se
molecolare.
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di
cui al comma 9-bis, sono tenuti a verificare che l'accesso ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni
di cui al medesimo comma 9-bis. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi
di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-ter» sono
inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;
2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni
delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter
dell'articolo 9 e».

Art. 4

Efficacia della certificazione verde COVID-19
nella zona rossa

1. All'articolo 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti:
«, arancione e rossa».

Art. 5

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto
scolastico dedicato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-quater e' inserito il seguente:
«Art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori lagunari e
lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta' pari o
superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria,
secondaria di primo grado e di secondo grado, e' consentito anche ai
soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19,
comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o
molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di quarantotto
ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se
molecolare.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di
scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado e'
consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il
loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-quater,
fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida
per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».

Art. 6

Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel
sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del
regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita' all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti
misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e
gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per
la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite
autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa
sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per
una durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni
presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in
presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per
la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite
autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli
alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale
primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con
l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che
posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,
l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino
al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con
l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si
applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque
giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione
e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti
in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con
l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno
successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato
positivo al COVID-19;
2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni
presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica
prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli
alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per
coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla
vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su
richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per
i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per
gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la
durata di cinque giorni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai
bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione
dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la
quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con
l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'
superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in
regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
anche in centri privati a cio' abilitati.
3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei
locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.
4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione
delle attivita' di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del
quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni
dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e
secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione
e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale
integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e
lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento
rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si
verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e'
considerato il personale educativo e scolastico.
5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di
cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c),
numero 2), primo periodo, puo' essere controllata dalle istituzioni
scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione
mobile di cui al primo periodo e' tecnicamente adeguata al
conseguimento delle finalita' del presente comma e puo' essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al
primo periodo.
6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma
1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e le misure gia' disposte ai sensi del citato articolo 4 sono
ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

 

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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