Idrogeno e Pnrr: un bando del Mase sulla componentistica

Idrogeno e Pnrr
100.000.000 di euro di contributi a fondo perduto a disposizione delle imprese di qualsiasi dimensione

Idrogeno e Pnrr: un bando del Mase sulla componentistica è stato presentato sul sito del dicastero, in attuazione della missione 2, componente 2, investimento 5.2 “Idrogeno”, linea B “Elettrolizzatori”.

In sintesi:

  • A chi si rivolge? Alle imprese di tutte le dimensioni
  • A quanto ammonta la dotazione complessiva? 100.000.000 di euro
  • Quali sono i progetti ammessi? Possono beneficiare delle agevolazioni i programmi di investimento produttivo, volti alla produzione di elettrolizzatori, con particolare riferimento:
    1. alla creazione di una nuova unità produttiva;
    2. all’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;
    3. alla riconversione di un’unità produttiva esistente
  • Che natura hanno le agevolazioni? Contributo a fondo perduto
  • Qual è il periodo di validità? A decorrere dalle ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2023 e fino alle ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2024.

Sul bando è stato pubblicato un comunicato del Mase, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2023, n. 266.

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Di seguito il testo del bando; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Avviso pubblico per la presentazione di Piani di investimento produttivo per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile da finanziare nell’ambito del PNRR (M2C2-I5.2 “Idrogeno”, Linea B “Elettrolizzatori”)

(omissis)

Articolo 1

(Definizioni)

1.     Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:

a)         “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia relativa al periodo 1º gennaio 2022 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final – Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia, come successivamente modificata dalla Commissione europea il 19 giugno 2023 C(2023) 3913 final – Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia;

b)         “Decisione”: la decisione della Commissione europea del 9 ottobre 2023 (SA. 108953) che approva il regime di aiuti istituito con il presente Avviso ai sensi della sezione 2.8 “Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette” del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023;

c)         “decreto 27 aprile 2022”: il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022, con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell’attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2 “Idrogeno” del PNRR;

d)         “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

e)         “DGGEFIM": la Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione del Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

f)           “DGIE”: la Direzione generale incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

g)         “imprese di grandi dimensioni”: le imprese diverse dalle PMI;

h)         “imprese in difficoltà”: ai sensi della comunicazione della Commissione UE C 249 del 31 luglio 2014, un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

1)            nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2)            nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3)            qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4)            nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i.    il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5 (sette virgola cinque); e

ii.    il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0 (uno).

i)          “Ispettorato generale per il PNRR”: ufficio centrale di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo sull’attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio per il PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all’Unione europea e ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

j)           “Linee guida per i Soggetti attuatori”: documento allegato al Si.Ge.Co. (v. infra) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell’ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

k)         “micro imprese”, “piccole imprese”, “medie imprese”: le imprese, rispettivamente, di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

l)           “Ministero”: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

m)     “OLAF”: l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;

l) “PMI”: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, nonché dall’allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;

n)        “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

o)        “Registro nazionale aiuti”: la banca dati istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

m)     “Si.Ge.Co.”: Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell’attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come richiamati dal Regolamento finanziario e dal Regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero;

n)        “Soggetto beneficiario/attuatore”: soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso e responsabile dell’avvio, dell’attuazione della funzionalità della progettualità ammessa a finanziamento. Il Soggetto Attuatore assicura, altresì, lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali riferiti alla medesima progettualità;

o)        “Temporary Crisis and Transition Framework”: la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”;

p)        “TFUE”: il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

q)        “unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati;

p)        “zone a)”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera a), del TFEU, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

q)        “zone c)”: le zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, comma 3, lettera c), del TFEU, come individuate dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale.

 

Articolo 2

(Finalità)

1.     Al fine di favorire la realizzazione dell’Investimento 5.2 “Idrogeno”, nell’ambito della Missione 2, Componente 2, del PNRR, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 27 aprile 2022, il presente Avviso definisce, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, la procedura finalizzata alla selezione di programmi di investimento produttivo come definiti all’articolo 5 del presente Avviso.

2.     Il contesto normativo di riferimento è dato dal Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, dal PNRR, nonché dal decreto 27 aprile 2022.

3.     Il presente Avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell’Unione europea all’iniziativa Next Generation EU.

4.     La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico avviene in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio dell’Investimento M2C2 - 5.2 “Idrogeno” del PNRR, dalla sezione 2.8 del Temporary Crisis and Transition Framework e dalla Decisione, nonché con quanto previsto dal decreto 27 aprile 2022.

5.     Il presente Avviso si conforma ai seguenti principi e obblighi:

a)         principio del “non arrecare danno significativo” (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici;

b)        principio del contributo all’obiettivo climatico (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici;

c)         protezione e valorizzazione dei giovani;

d)        principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

e)         obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

f)          assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;

g)        obbligo di tutela degli interessi finanziari dello Stato e dell’Unione europea tramite l’adozione di misure “efficaci e proporzionate”, atte a prevenire le irregolarità e i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi;

h)        obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU;

i)           superamento dei divari territoriali.

 

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1.     Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione del Ministero per l’attuazione dell’Investimento 5.2 “Idrogeno”, risorse complessivamente pari a euro 100.000.000,00 (cento milioni).

2.     In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel caso in cui, all’atto di formulazione della graduatoria di cui all’articolo 10, le risorse da destinare ai progetti risultati ammissibili localizzati nelle Regioni di cui al primo periodo non risultino sufficienti all’integrale copertura della predetta quota del 40 (quaranta) per cento, le risorse non assorbite dalle predette Regioni sono rese disponibili per soddisfare il fabbisogno manifestato nei restanti territori.

 

Articolo 4

(Soggetti beneficiari/attuatori)

1.     Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso le imprese, di tutte le dimensioni, che intendono realizzare i programmi di investimento produttivo di cui all’articolo 5 e che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8, comma 2:

a)         sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese e, fermo restando il possesso alla data di presentazione della domanda di agevolazione degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione, la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento produttivo sul territorio italiano;

b)         sono in regime di contabilità ordinaria;

c)         sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali;

d)         non sono imprese in difficoltà come da definizione stabilita al paragrafo 2.2, punto 20, della comunicazione della Commissione UE C 249 del 31 luglio 2014, integralmente riportata nell’articolo 1, comma 1, lettera h) del presente Avviso;

e)         non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

f)           hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g)         sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

h)         non sono soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 52 del Temporary Crisis and Transition Framework.

2.     Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso i soggetti di cui al comma 1:

a)         che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;

b)         i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;

c)         nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d)         che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

3.     In sede di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8, comma 2, il soggetto proponente è inoltre tenuto a confermare di non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, una delocalizzazione verso l’unità produttiva in cui deve essere realizzato l’investimento e ad impegnarsi a non procedere a tale delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento.

4.     Ai sensi di quanto previsto al punto 13 della Decisione, sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Avviso gli istituiti di credito o altre istituzioni finanziarie.

 

Articolo 5

(Programmi di investimento ammissibili)

1.     Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso i programmi di investimento produttivo, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 4, volti alla produzione di elettrolizzatori.

2.     I programmi di investimento produttivo di cui al comma 1 possono riguardare:

a)        la creazione di una nuova unità produttiva;

b)        l’ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente;

c)        la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza.

3.     Ai fini dell’ammissibilità, i predetti programmi di investimento produttivo devono:

a)         essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, nonché per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano, per i quali l’impresa interessata deve dimostrare, pena la decadenza dal beneficio, la predetta disponibilità alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni. La disponibilità è attestata attraverso una specifica DSAN, allegando una visura catastale aggiornata. In tale documento dovrà essere descritta l’ubicazione, il dettaglio delle coordinate catastali identificative degli immobili, la tipologia e gli estremi del titolo di disponibilità (Atto di proprietà, Contratto di locazione ecc..) e, in caso di documenti diversi da titoli di proprietà, dovrà essere data indicazione della durata delle pattuizioni formalizzate che deve essere conforme alle normative vigenti, oltre che compatibile con la tempistica di attuazione del programma di investimento produttivo;

b)         prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite all’articolo 6 del presente Avviso, non inferiore a 10 (dieci) milioni di euro;

c)         essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori;

d)         essere ultimati entro l’11 maggio 2026. Per data di ultimazione si intende la data del certificato o verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori dell’intervento ammesso alle agevolazioni;

e)         rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

f)           nel rispetto di quanto previsto dal richiamato Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH) e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS- MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, e alle relative schede tecniche applicabili all’Investimento 5.

“Idrogeno”: scheda n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento produttivo, schede n. 1, n. 2 e n. 5. In sede di presentazione dell’istanza di accesso, i soggetti proponenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111);

g)         prevedere che gli elettrolizzatori abbiano un consumo specifico di energia elettrica minore a 58 MWh/tH2 e siano finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile.

 

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1.     I costi ammissibili devono riferirsi all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma di investimento oggetto della richiesta di agevolazioni. Detti costi riguardano:

a)         suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10 (dieci) per cento del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;

b)         fabbricati e altre opere murarie e assimilate, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del complessivo programma di investimento produttivo ammissibile;

c)         macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

d)         programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

2.     Ai fini dell’ammissibilità, le immobilizzazioni immateriali di cui al comma 1, lettera d) devono rispettare le seguenti condizioni:

a)         rimanere associate alla zona interessata e non essere trasferite ad altre zone;

b)         essere utilizzate principalmente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimento produttivo;

c)         essere ammortizzabili;

d)         essere acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

e)         essere incluse negli attivi dell'impresa beneficiaria dell'aiuto;

f)           rimanere associate al progetto per il quale l'aiuto è concesso per almeno 5 (cinque) anni ovvero 3 (tre) anni per le PMI.

3.     Ai fini dell’ammissibilità, le spese ed i costi devono:

a)         essere conformi ai criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

b)         essere relativi a beni ammortizzabili e capitalizzati, acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

c)         essere sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8, comma 2;

d)         essere conformi alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR;

e)         essere pagati esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni e l’immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richiesti gli aiuti. A tal fine, il Soggetto beneficiario/attuatore può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del progetto, adottando una codificazione contabile adeguata;

f)           qualora relativi all’acquisto di fabbricati, non riguardare immobili che hanno già beneficiato, nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8, comma 2, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;

g)         qualora riferiti a mezzi mobili, riguardare unicamente mezzi non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all’effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento produttivo.

4.     Non sono in nessun caso ammesse le spese:

a)         sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b)         connesse a commesse interne;

c)         relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d)         imputabili a imposte e tasse;

e)         ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA;

f)           relative all’affitto di terreni e fabbricati;

g)        non conformi al Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 3, lettera f);

h)        di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, materiali di consumo di qualsiasi genere; per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili;

i)          sostenute mediante i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.

 

Articolo 7

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1.     Le agevolazioni di cui al presente Avviso, concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste ai commi 2 e 3, assumono la forma del contributo in conto impianti.

2.     Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi della sezione 2.8 del Temporary Crisis and Transition Framework e della Decisione, nel rispetto di quanto di seguito indicato:

a)         per i programmi di investimento produttivo di cui all’articolo 5, comma 1, realizzati nelle zone a), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un’intensità massima di aiuto del 35 (trentacinque) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 1;

b)         per i programmi di investimento produttivo di cui all’articolo 5, comma 1, realizzati nelle zone

c) , le agevolazioni sono concesse nei limiti di un’intensità massima di aiuto del 20 (venti) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 1;

c) per i programmi di investimento produttivo di cui all’articolo 5, comma 1, realizzati nelle zone del territorio nazionale diverse rispetto a quelle richiamate alle precedenti lettere a) e b), le agevolazioni sono concesse nei limiti di un’intensità massima di aiuto del 15 (quindici) per cento rispetto ai costi ammissibili di cui all’articolo 6, comma 1.

3.     Le intensità di cui al comma 2 possono essere aumentate di 10 (dieci) punti percentuali per le medie imprese e di 20 (venti) punti percentuali per le piccole imprese, ivi comprese le microimprese.

4.     L’aiuto massimo concedibile non può in ogni caso superare:

a)         per programmi di investimento produttivo realizzati nelle zone a), il limite stabilito al punto 85, lettera g), punto ii) del Temporary Crisis and Transition Framework ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 350 (trecentocinquanta) milioni di euro per impresa in Italia;

b)         per programmi di investimento produttivo realizzati nelle zone c), il limite stabilito al punto 85, lettera g), punto i) del Temporary Crisis and Transition Framework ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 200 (duecento) milioni di euro per impresa in Italia;

c)         per programmi di investimento produttivo realizzati nelle zone del territorio nazionale diverse rispetto a quelle richiamate alle precedenti lettere a) e b), il limite stabilito al punto 85, lettera g), del Temporary Crisis and Transition Framework ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti non può superare i 150 (centocinquanta) milioni di euro per impresa in Italia.

5.     Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 4, fermo restando i possibili controlli nell’ambito del Registro nazionale aiuti, il soggetto proponente è tenuto a dichiarare, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, l’ammontare di eventuali agevolazioni pubbliche di cui ha già beneficiato in Italia ai sensi della sezione 2.8 del Temporary Crisis and Transition Framework.

 

Articolo 8

(Procedura di accesso)

1.     Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

2.     Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema che sarà reso disponibile sul sito web del Ministero con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, complete della documentazione di cui all’Allegato n. 4 del presente Avviso e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto proponente, devono essere presentate, pena l’invalidità e l’irricevibilità, esclusivamente, a mezzo PEC al seguente indirizzo IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea b) - elettrolizzatori” a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 11 dicembre 2023 e fino alle ore 10.00 del giorno 26 gennaio 2024. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato non saranno prese in esame.

3.     Il soggetto proponente che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 (sedici) euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L’annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell’articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

 

Articolo 9

(Istruttoria delle domande)

1.     Con provvedimento del Direttore della DGIE è istituita un’apposita Commissione per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle domande di agevolazione presentate. La Commissione è composta da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) da individuarsi tra i dipendenti del Ministero, ivi compreso il Presidente e un segretario, e 2 (due) da individuarsi quali componenti tecnici esterni. La Commissione opera senza alcun onere aggiuntivo gravante sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 3.

2.     Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione, la Commissione di cui al comma 1 procede alla verifica di ricevibilità delle domande presentate ai sensi dell’articolo 8, accertando il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle stesse.

3.     Per le domande di agevolazione validamente trasmesse, la Commissione svolge l’attività istruttoria secondo quanto di seguito indicato:

a)         verifica la completezza della domanda di agevolazione e della documentazione allegata;

b)         verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei programmi di investimento previsti dagli articoli 4 e 5 del presente Avviso, nonché il rispetto della soglia minima di investimento, dei limiti di costo, di avvio e di durata dei programmi;

c)         verifica, ai sensi di quanto previsto al punto 85, lettera j) del Temporary Crisis and Transition Framework, sulla base delle informazioni e degli impegni resi dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, che non vi sia alcun rischio concreto che l’investimento produttivo oggetto di richiesta di agevolazione abbia luogo al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE), né che sia delocalizzato all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE);

d)         valuta il programma di investimento produttivo sulla base dei criteri e dei punteggi individuati dall’Allegato n. 1 del presente Avviso.

4.     Qualora, nel corso di svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 3, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la Commissione, tramite gli uffici competenti della DGIE, può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine massimo di 20 (venti) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.

5.     Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le attività istruttorie sono completate entro 90 (novanta) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione.

 

Articolo 10

(Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria)

1.     Terminate le attività istruttorie di cui all’articolo 9, la Commissione procede alla definizione della proposta di graduatoria di merito e alla trasmissione della stessa alla DGIE che procede alla relativa approvazione ai sensi del successivo comma 3.

2.     La graduatoria è formata in ordine decrescente in relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna proposta progettuale. In caso di parità di punteggio tra più proposte progettuali, prevale l’ordine cronologico delle domande (farà fede la data e l’orario di trasmissione della relativa PEC). La graduatoria comprende altresì:

a)         l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, comprensivo dei punteggi conseguiti;

b)         l’elenco dei progetti non ammissibili comprensivo dei motivi di inammissibilità.

3.     La graduatoria di cui al comma 1 è approvata con provvedimento del Direttore della DGIE e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

4.     Le proposte progettuali sono ammesse all’agevolazione di cui al presente Avviso secondo la posizione assunta in graduatoria, in relazione al punteggio attribuito e fino ad esaurimento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, tenuto conto delle riserve previste al medesimo articolo 3. Qualora le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura dei costi ammissibili, l’agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all’importo richiesto, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di rinunciare alla concessione parziale, con comunicazione da trasmettersi al seguente indirizzo PEC, IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: rinuncia agevolazione”.

5.     Nel caso di variazioni intervenute, a seguito della presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8, comma 2, rispetto ai dati dichiarati in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, i soggetti proponenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione alla DGIE ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione.

 

Articolo 11

(Concessione delle agevolazioni)

1.     Per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, la DGIE provvede a:

a)         verificare la vigenza della regolarità contributiva del soggetto proponente nonché l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

b)         registrare l’aiuto individuale nel Registro nazionale aiuti.

2.     Ultimati gli adempimenti di cui al comma 1, nonché i controlli preliminari sull’assenza di doppio finanziamento e conflitto d’interessi, in coerenza con le procedure previste dalla circolare DiPNRR 62711 del 19 maggio 2022, di competenza della DGGEFIM, ove nulla osti, la DGIE procede tempestivamente:

a)         con l’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, contenente l’indicazione dell’importo ammesso, dell’ammontare dell’agevolazione concessa e del codice CUP, e lo trasmette al soggetto proponente;

b)         con la sottoscrizione dell’accordo di concessione di finanziamento, redatto secondo il modello di cui all’Allegato 6 della circolare prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell’unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”.

 

Articolo 12

(Obblighi del Soggetto beneficiario/attuatore)

1.     Il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a:

a)         avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere gli interventi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 5, comma 3;

b)         rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche e integrazioni;

c)         rispettare quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241, fornendo il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dal predetto articolo anche in caso di ricorso a sub-appaltatori o sub-contraenti e trasmettendo i relativi dati alla DGIE;

d)         adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

e)         adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

f)           effettuare il “controllo gestionale interno”, che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;

g)         adottare il sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessaria per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

h)         presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 13 ed in coerenza con le indicazioni e le Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

i)           segnalare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando alla DGIE;

j)           rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;

k)         rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, inclusi quelli inerenti all’avanzamento verso il conseguimento di milestone e target associati al progetto, per la quota parte di competenza, e di predisposizione della relativa documentazione giustificativa;

l)           assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell’Ispettorato generale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

m)     rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all’agevolazione di cui al presente Avviso;

n)         assicurare che l’emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell’articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA;

o)         assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Con specifico riferimento al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), il Soggetto beneficiario/attuatore è tenuto a rispettare quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, ed in particolare dalla scheda tecnica n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento produttivo, schede n. 1, n. 2 e n. 5;

p)         garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato la DGIE, sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate, in linea con quanto indicato dall’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

q)         corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;

r)           consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dal Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;

s)          rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e unionale in tema di appalti e aiuti di Stato;

t)           adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni;

u)         adempiere agli obblighi di cui sopra sulle base delle procedure e delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero;

v)         rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l’attuazione del PNRR, per quanto di competenza;

w)      mantenere nella zona interessata le immobilizzazioni agevolate, per almeno 5 (cinque) anni ovvero 3 (tre) anni per le PMI, dopo il completamento dell’investimento. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o guasti, è possibile procedere, previa comunicazione alla DGIE, alla loro sostituzione. Restano fermi l’impossibilità di concedere aiuti supplementari per la sostituzione dei predetti beni e gli obblighi di mantenimento dell’attività individuati dall’articolo 18, comma 1, lettera m) come causa di revoca.

 

Articolo 13

(Erogazione delle agevolazioni)

1.     Le movimentazioni finanziarie relative all’effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte ed avvengono con le modalità di seguito definite.

2.     Le agevolazioni sono erogate, su richiesta del Soggetto beneficiario/attuatore, a fronte di spese effettivamente sostenute, in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15 (quindici) per cento delle spese ammesse, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo di importo pari almeno al 10 (dieci) per cento delle spese ammesse, attestante la conclusione dell’intervento, come meglio specificato dal successivo comma 4, lettera c) del presente articolo. Le indicazioni operative inerenti alla presentazione delle richieste di erogazione ed alla relativa documentazione a corredo sono contenute nelle Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al Si.Ge.Co., pubblicato sul sito del Ministero.

3.     È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario/attuatore di richiedere al Ministero, a seguito della registrazione dell’accordo di concessione di finanziamento di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), da parte della Corte dei Conti, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, mediante apposito format incluso nelle Linee guida per i soggetti attuatori, allegate al Si.Ge.Co. pubblicato sul sito del Ministero. L’eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all’anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell’interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

– Dipartimento Energia – Direzione Generale Incentivi Energia da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014, a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipazione, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell’erogazione. L’anticipazione erogata è recuperata dal Ministero prima dell’erogazione del saldo finale; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell’anticipazione erogata. La quota di agevolazione a titolo di anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione.

4.     Oltre alla documentazione prevista dalle Linee guida per i Soggetti attuatori:

a)         nell’ambito della prima richiesta di erogazione, il Soggetto beneficiario/attuatore deve fornire, nei casi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), la documentazione ivi richiamata;

b)         nell’ambito di tutte le richieste di erogazione a stato avanzamento lavori, il Soggetto beneficiario/attuatore deve fornire:

i.       una relazione sullo stato di avanzamento del programma di investimento;

ii.       la dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), nonché di quanto previsto per l’Investimento 5.2 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, relativamente alle condizioni ex ante previste dalle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento, dalle schede n. 1, n. 2 e n. 5;

iii.       la dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

iv.       la dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 in merito alle spese oggetto di rendicontazione;

c)         nell’ambito della richiesta di erogazione del saldo finale, che deve essere richiesto dal Soggetto beneficiario/attuatore entro il 12 maggio 2026, il Soggetto beneficiario/attuatore deve fornire:

i.       la relazione finale di ultimazione del programma di investimento;

ii.       la documentazione tecnica che attesti il rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera d), ossia il completamento degli interventi all’11 maggio 2026;

iii.       la copia conforme delle pagine del libro dei cespiti attestanti l’iscrizione delle immobilizzazioni oggetto di finanziamento;

iv.       la dichiarazione del legale rappresentante di aderenza al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), nonché di quanto previsto per l’Investimento 5.2 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, secondo quanto previsto dalle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n. 25 e, ove inerenti con il programma di investimento, dalle schede n. 1, n. 2 e n. 5. La dichiarazione di cui al primo periodo è accompagnata dal rapporto di verifica di conformità del progetto realizzato, svolta da parte terza indipendente, circa il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), relativamente alle condizioni ex-post previste dalle citate schede;

v.       la dichiarazione del legale rappresentante di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

vi.       la dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6 in merito alle spese oggetto di rendicontazione;

vii.       l’asseverazione tecnica di cui all’Allegato 4, punto 4, lettera a), relativamente al programma di investimento produttivo realizzato.

5.     In ciascuna delle richieste di erogazione il Soggetto beneficiario/attuatore è inoltre tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai Soggetti beneficiari/attuatori relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nell’apposita pagina dedicata all’investimento 5.2 “Idrogeno” nel sito web del Ministero.

6.     Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell’oggetto o nella causale la dicitura: “Spesa di euro

... dichiarata per l’erogazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.M. 27 aprile 2022 – PNRR-M2C2 I5.2 - ID ………….. CUP............................................................................. ”.

7.     Il Ministero, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificate la pertinenza dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all’erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 8. Con riferimento alla richiesta di saldo finale, il Ministero verifica, altresì, la completezza e la pertinenza del programma di investimento agevolato, la documentazione e le dichiarazioni trasmesse al fine di accertare l’effettiva realizzazione dell’investimento ammesso, l’effettiva agevolazione spettante alla luce dell’investimento ammissibile rendicontato, nonché l’assenza di modifiche e variazioni di cui all’articolo 15, comma 3.

8.     Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 7 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 15 (quindici) giorni.

 

Articolo 14

(Modifiche dell’avviso)

1.     Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso, disposte dalla DGIE, sono tempestivamente pubblicate nella pagina dedicata all’Investimento 5.2 “Idrogeno” nel sito web del Ministero. In tali casi è fatto obbligo ai soggetti proponenti, nonché ai Soggetti beneficiari/attuatori, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.

2.     Nel caso in cui le modifiche e/o le integrazioni all’Avviso comportino la necessità di acquisire ulteriori documenti e/o informazioni rispetto a quelli indicati nell’Allegato n. 4 al presente Avviso, con la pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo sono rese note le tempistiche per l’invio degli stessi da parte dei soggetti proponenti ed i tempi del procedimento istruttorio di cui all’articolo 9.

 

Articolo 15

(Modifiche e variazioni)

1.     Le variazioni devono essere preventivamente comunicate dai Soggetti beneficiari/attuatori alla DGIE a mezzo PEC al seguente indirizzo IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: modifiche e variazioni”.

2.     La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa, accompagnata da idonea documentazione a supporto.

3.     Non sono ammesse modifiche e variazioni rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione di cui all’articolo 11, ovvero:

a)         una diminuzione superiore al 30 (trenta) per cento della capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento agevolato, espressa in MW su base annua;

b)         un aumento superiore al 30 (trenta) per cento del rapporto tra l’ammontare complessivo dell’investimento ammesso e la capacità produttiva nominale di elettrolizzatori relativa al programma di investimento agevolato, espressa in MW su base annua;

c)         una modifica che non consenta di rispettare quanto previsto all’articolo 5 del presente Avviso;

d)         la sostituzione dei Soggetti beneficiari/attuatori ammessi alle agevolazioni, fermo restando quanto previsto al successivo comma 4;

e)         un aumento dell’investimento ammesso e dell’agevolazione concessa.

4.     Eventuali variazioni soggettive che comportino la variazione di titolarità dell’agevolazione sono ammissibili in conseguenza di operazioni straordinarie dell’assetto aziendale quali fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d’azienda, con esclusione dell’affitto di ramo d’azienda, purché sia espressamente previsto nell’accordo tra il Soggetto beneficiario/attuatore ed il subentrante, che quest’ultimo assuma tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente Avviso e subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Soggetto beneficiario/attuatore.

5.     La DGIE verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento produttivo e provvede alla comunicazione dell’esito definitivo al Soggetto beneficiario/attuatore. Nei casi di modifiche e variazioni approvate ai sensi del presente articolo, fermo restando quanto previsto al comma 3, lettera e), la DGIE procede alla rideterminazione dell’importo dell’agevolazione spettante applicando l’intensità di aiuto di cui all’articolo 7 all’importo dell’investimento ammesso a seguito della variazione. Nel caso di rigetto della domanda di modifica, la DGIE dispone la revoca delle agevolazioni.

6.     Eventuali variazioni che riguardano esclusivamente l’importo delle singole voci di costo ammissibili rispetto a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto al comma 3, lettera e), non devono essere preventivamente comunicate ai sensi del comma 1 e sono valutate nell’ambito dell’attività istruttoria propedeutica all’erogazione dell’agevolazione.

 

Articolo 16

(Cumulo delle agevolazioni)

1.     Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:

a)         non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

b)         possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Articolo 17

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1.     In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione ed il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

2.     Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal Soggetto beneficiario/attuatore nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il Soggetto beneficiario/attuatore consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

 

 

Articolo 18

(Revoche e rinuncia)

1.     La DGIE dispone la revoca delle agevolazioni concesse, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all’entità dell’inadempimento da parte del Soggetto beneficiario/attuatore, qualora:

a)         sia verificata l’assenza o il venir meno di uno o più requisiti del Soggetto beneficiario/attuatore di cui all’articolo 4, ovvero la documentazione prodotta risulti anche all’esito di una verifica successiva, incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso Soggetto beneficiario/attuatore e non sanabili;

b)        il Soggetto beneficiario/attuatore violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento unionale;

c)         il Soggetto beneficiario/attuatore non porti a conclusione l’iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Avviso;

d)        si verifichi il fallimento del Soggetto beneficiario/attuatore ovvero l’apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto e fatta salva la possibilità per la DGIE di valutare, nel caso di apertura nei confronti del Soggetto beneficiario/attuatore di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto agevolato;

e)         il Soggetto beneficiario/attuatore non consenta i controlli della DGIE di cui all’articolo 17;

f)          si verifichino modifiche e variazioni ai sensi dell’articolo 15, che la DGIE valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

g)        il Soggetto beneficiario/attuatore non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

h)        il Soggetto beneficiario/attuatore non rispetti, con riferimento all’unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;

i)           venga accertato il mancato rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” – DNSH;

j)           sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all’articolo 16, ovvero la violazione del divieto di doppio finanziamento;

k)        il Soggetto beneficiario/attuatore ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;

l)           sia riscontrato il mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera w) e la destinazione ad usi diversi da quelli previsti per le immobilizzazioni oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi 5 (cinque) anni, ovvero 3 (tre) anni per le PMI, dalla data del completamento dell’investimento;

m)     il Soggetto beneficiario/attuatore trasferisca, entro 5 (cinque) anni, ovvero 10 (dieci) anni in caso di impresa di grandi dimensioni, dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato, l’attività economica specificamente incentivata o una sua parte, in violazione delle previsioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca si considera il trasferimento dell’attività economica effettuata da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto ovvero da altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

2.     Ciascun Soggetto beneficiario/attuatore può rinunciare alle agevolazioni assegnate a valere sul presente Avviso dandone comunicazione al seguente indirizzo PEC, IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: rinuncia agevolazione”. La rinuncia determina la decadenza dall’assegnazione dell’agevolazione a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

3.     In caso di revoca delle agevolazioni e rinuncia, il Soggetto beneficiario/attuatore non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4.     In caso di revoca parziale, la DGIE procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il Soggetto beneficiario/attuatore abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.

 

Articolo 19

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali trasmessi dai soggetti proponenti nonché dai Soggetti beneficiari/attuatori nel corso del procedimento sono trattati dal Ministero ai sensi della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. I soggetti proponenti nonché i soggetti terzi i cui dati personali sono trasmessi al Ministero per le finalità del presente Avviso, sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato n. 2.

Articolo 20

(Risoluzione di controversie)

1.     Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

2.     Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

 

Articolo 21

(Disposizioni finali)

1.     Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2.     La concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2025.

3.     Il Ministero garantisce, altresì, l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dal regime di aiuti istituito con il presente Avviso, compresi gli obblighi di informazione di cui al punto 85, lettera o) del Temporary Crisis and Transition Framework.

4.     Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

5.     Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso possono essere richiesti entro la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione stabilita all’articolo 8, comma 2, unicamente al seguente indirizzo PEC, IE@pec.mite.gov.it, indicando nell’oggetto “M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: richiesta di chiarimento”.

6.     Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente della Divisione IV della DGIE del Ministero.

7.     Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’Allegato n. 3, è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente Avviso.

8.     Gli Allegati n. 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente Avviso.

 

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