Idrogeno per i settori hard-to-abate: al via i fondi del Pnrr

hard-to-abate Pnrr
Pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022 nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282. 500 milioni per l'investimento 3.1 e due miliardi per l'investimento 3.2

Idrogeno per i settori hard-to-abate: al via i fondi del Pnrr con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022 (nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282).

Le risorse finanziarie attribuite alla missione 2, componente 2, investimento 3.1, pari complessivamente a 500.000.000,00 (cinquecento milioni) di euro, sono ripartite come segue:

  • 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per  la realizzazione  di  progetti  di  produzione di idrogeno in aree industriali dismesse;
  • 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il ministro per gli Affari regionali e le autonomie e il ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022.

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Per quanto riguarda, invece, l'investimento 3.2, le risorse sono così suddivise:

  • 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per  la  realizzazione di progetti  e  interventi  finalizzati  alla  sostituzione  di almeno il dieci per cento del metano e dei combustibili  fossili utilizzati nei processi produttivi;
  • 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per  la  realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno  il 10 per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata.

Definiti anche:

  • i criteri di ripartizione tra le Regioni/Province autonome;
  • i soggetti beneficiari, i soggetti beneficiari e gli interventi ammissibili.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022

 

Attuazione dell'Investimento  3.1  «Produzione  in  aree  industriali
dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in  settori
hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR. (22A06807) 

 

(in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282)

Titolo I

Disposizioni comuni

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

(omissis)

Decreta:

 

                               Art. 1 

                              Finalita' 

1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i criteri generali

per la concessione  delle  agevolazioni  previste  nell'ambito  della

Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in

aree  industriali  dismesse  (hydrogen  valleys)»  e  3.2   «Utilizzo

dell'idrogeno in settori hard-to-abate», del PNRR,  limitatamente  ai

progetti e agli interventi di cui agli articoli 4, comma  1,  lettera

a) e 8, comma 1, lettera a). Il presente decreto disciplina  altresi'

le  modalita'   per   il   riconoscimento   dell'idrogeno   verde   e

dell'idrogeno rinnovabile, nonche'  le  condizioni  di  cumulabilita'

delle predette  agevolazioni  con  gli  incentivi  tariffari  di  cui

all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.

199.

 

                               Art. 2 

          Riconoscimento per l'idrogeno verde e rinnovabile 

1. Agli effetti del presente decreto, per idrogeno verde si intende

l'idrogeno definito ai sensi dell'art. 3, comma 1,  del  decreto  del

Ministro della  transizione  ecologica  21  settembre  2022,  recante

«Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul  consumo  di  energia

rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di  idrogeno

verde».

2. L'idrogeno verde ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto  del

Ministro della transizione ecologica 21  settembre  2022  prodotto  a

partire da fonti di energia rinnovabile  e'  definito  come  idrogeno

rinnovabile. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione

di idrogeno rinnovabile soddisfano i requisiti previsti dall'art.  3,

comma 2, del decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  21

settembre 2022.

 

                               Art. 3 

                            Cumulabilita' 

1. Nel caso di  estensione  dell'incentivo  tariffario  di  cui  al

decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  5  agosto  2022,

recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4  -  Sviluppo  del  biometano

secondo  criteri  per  la  promozione   dell'economia   circolare   -

produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto  2  marzo

2018»,  anche  alla  produzione  di  combustibili  gassosi  da  fonti

rinnovabili di origine non biologica, ai sensi dell'art. 11, comma 2,

del decreto legislativo  n.  199  del  2021,  il  predetto  incentivo

tariffario e' cumulabile nella  misura  del  100  per  cento  con  le

agevolazioni di cui al presente decreto. Resta fermo il rispetto  del

divieto di doppio finanziamento di cui  all'art.  9  del  regolamento

(UE) n. 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  12

febbraio 2021 per le medesime voci di costi ammissibili,  nonche'  il

rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli

aiuti di Stato applicabile ai sensi degli articoli 7 e 11.

 

Titolo II

Disposizioni per la produzione di idrogeno in aree industriali

dismesse

                               Art. 4 

      Attuazione dell'Investimento 3.1 e riparto delle risorse 

 

1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,

Investimento  3.1,  del  PNRR,  pari  a  500.000.000,00  (cinquecento

milioni) di euro, sono ripartite come segue:

a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per  la

realizzazione  di  progetti  di  produzione  di  idrogeno   in   aree

industriali dismesse;

b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione

dei «progetti bandiera» oggetto  del  protocollo  di  intesa  tra  il

Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro  della

transizione ecologica del 13 aprile 2022.

2. La disciplina delle modalita' e  dei  criteri  generali  per  la

concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente  2,

Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai  «progetti  bandiera»  di

cui al comma 1, lettera b) e' demandata  a  un  apposito  decreto  da

adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1,  lettera  h),  del  decreto

legislativo n. 199 del 2021.

3. L'Allegato 1 ripartisce le risorse di cui al comma 1, lettera a)

per regioni e province autonome, tenuto conto di quanto segue:

a) le risorse  sono  ripartite  tra  le  regioni  e  le  province

autonome che hanno utilmente  manifestato  il  proprio  interesse  in

riscontro all'avviso del Ministro della transizione ecologica del  15

dicembre 2021;

b) l'ammontare minimo di risorse assegnato a ciascuna  regione  e

provincia autonoma e' pari a 14.000.000,00 (quattordici  milioni)  di

euro;

c) l'ammontare massimo di risorse assegnato a ciascuna regione  e

provincia autonoma e' pari  a  40.000.000,00  (quaranta  milioni)  di

euro;

d) alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,  Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia e' destinata  una  quota  complessivamente

pari al 50 per cento del contingente.

4. La ripartizione di cui all'Allegato 1  e'  effettuata,  inoltre,

sulla base della media pesata, per ogni regione o provincia autonoma,

dei seguenti parametri:

a) nella misura del 25 per cento delle risorse,  con  riferimento

alla produzione di energia elettrica da  fonti  rinnovabili  rispetto

all'energia elettrica totale consumata;

b) nella misura del 25 per cento delle risorse,  con  riferimento

al valore aggiunto nella produzione dell'industria manifatturiera;

c) nella misura del 50 per cento delle risorse,  con  riferimento

alla popolazione residente.

5.  Qualora,  al  30  giugno  2023,  la  dotazione  finanziaria   a

disposizione di una o piu' regioni o  province  autonome  risulti  in

tutto  o  in  parte  inutilizzata  e,  al  contempo,   la   dotazione

finanziaria a disposizione  di  altre  regioni  o  province  autonome

risulti insufficiente per finanziare i progetti  utilmente  collocati

in graduatoria ai  sensi  dell'art.  7,  con  decreto  del  direttore

generale  della  Direzione  incentivi  energia  del  Ministero  della

transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle  risorse

residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti  dai  progetti

utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per  mancanza  di

risorse.

 

                               Art. 5 

               Soggetti beneficiari delle agevolazioni 

                       per l'Investimento 3.1 

1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art.  4,  comma

1, lettera a), le imprese che sostengono le spese di investimento per

la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6.

 

                               Art. 6 

              Interventi ammissibili alle agevolazioni 

                       per l'Investimento 3.1 

1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4,  comma  1,

lettera a), gli impianti di  produzione  di  idrogeno  verde  e/o  di

idrogeno rinnovabile devono:

a) avere una dimensione compresa tra 1 MWe e 10 MWe;

b) essere localizzati in aree industriali dismesse che rispettano

le  caratteristiche   definite   dall'avviso   del   Ministro   della

transizione ecologica del 15 dicembre 2021.

2. I progetti relativi agli impianti di cui al comma 1:

a) sono avviati successivamente alla data di presentazione  della

domanda di agevolazione;

b) sono completati nel rispetto del target M2C2-49 del PNRR,  del

30 giugno 2026;

c) rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

 

                               Art. 7 

           Modalita' per la concessione delle agevolazioni 

                       per l'Investimento 3.1

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera  a)  sono

concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa

a graduatoria, nel rispetto del regolamento (UE)  n.  2014/651  della

Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero  applicando  il  quadro

temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla  comunicazione  C(2022)

5342 final della Commissione europea  del  20  luglio  2022,  secondo

quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera i). Le agevolazioni  di

cui al primo periodo sono concesse dalle  regioni  e  dalle  province

autonome, in qualita' di soggetti attuatori  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 4, lettera  o),  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, con decreto del direttore generale della  Direzione

incentivi energia del  Ministero  della  transizione  ecologica  sono

definiti gli  adempimenti  in  capo  alle  regioni  e  alle  province

autonome in qualita' di soggetti attuatori, lo schema di  bando  tipo

per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e  delle

province  autonome  che  disciplina  le  modalita'  tecnico-operative

finalizzate alla concessione delle agevolazioni di  cui  al  presente

decreto, nonche':

a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei  siti

ammissibili  di  cui  all'avviso  del  Ministro   della   transizione

ecologica del 15 dicembre 2021;

b) i requisiti di ammissibilita' degli interventi;

c) le modalita' di presentazione dei  progetti  e  i  criteri  di

valutazione dei medesimi;

d) i costi ammissibili;

e) le modalita' di gestione finanziaria dei progetti, nonche'  di

monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;

f) le modalita' di gestione  delle  varianti  di  progetto  e  di

revoca totale o parziale delle agevolazioni;

g) le modalita' per la disciplina dei rapporti tra  il  Ministero

della transizione ecologica e le regioni e le  province  autonome  ai

sensi del presente decreto;

h)  gli  adempimenti  in  capo  ai  soggetti  beneficiari  ovvero

soggetti   attuatori   esterni   delle   progettualita'   ammesse   a

finanziamento;

i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del  comma  1,  primo

periodo.

3. I criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 2

tengono  conto,  tra  l'altro,  delle  modalita'  di   configurazione

dell'impianto   di   produzione   di   idrogeno   in   relazione   al

dimensionamento dei componenti dello  stesso,  anche  in  termini  di

costi di investimento sostenuti o di costi agevolabili e di capacita'

di produzione dell'impianto medesimo.

4. Resta in capo  al  Ministero  della  transizione  ecologica,  in

qualita' di titolare della Missione 2 Componente 2, Investimento 3.1,

del PNRR, il coordinamento e il controllo sull'attivita'  svolta  dai

soggetti attuatori, nonche'  il  monitoraggio  periodico  e  continuo

circa l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6.

 

Titolo III

Disposizioni per l'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate

                               Art. 8 

      Attuazione dell'Investimento 3.2 e riparto delle risorse 

1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,

Investimento 3.2, del PNRR, pari a 2.000.000.000,00 (due miliardi) di

euro, sono ripartite come segue:

a) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per  la  realizzazione  di

progetti  e  interventi  finalizzati  alla  sostituzione  di   almeno

il dieci per cento del metano e dei combustibili  fossili  utilizzati

nei processi produttivi dei settori di cui all'art. 9, comma  2,  con

idrogeno verde e/o rinnovabile, anche  autoprodotto,  di  cui  almeno

400.000.000  (quattrocento  milioni)  di  euro  sono  destinati  alla

realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla  sostituzione

di piu' del novanta per cento del metano e dei  combustibili  fossili

nei predetti processi produttivi;

b) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per  la  realizzazione  di

progetti finalizzati alla produzione  di  ferro  preridotto  mediante

processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno  verde  e/o

rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno  il  10

per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata.

2. La disciplina delle modalita' e  dei  criteri  generali  per  la

concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente  2,

Investimento 3.2, del PNRR, da destinare ai progetti di cui al  comma

1, lettera b) e' demandata a un  apposito  decreto  da  adottarsi  ai

sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  n.

199 del 2021.

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 2,  comma  6-bis,  del

decreto-legge n. 77 del 2021, un importo pari ad  almeno  il quaranta

per  cento  delle  risorse  di  cui  al  comma  1  e'  destinato   al

finanziamento  di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

                               Art. 9 

               Soggetti beneficiari delle agevolazioni 

                       per l'Investimento 3.2 

1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art.  8,  comma

1, lettera  a)  le  imprese,  anche  sotto  forma  di  raggruppamenti

temporanei, comprese le associazioni temporanee,  che  sostengono  le

spese di investimento per i progetti e gli interventi di cui all'art.

10.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma  1  operano  nei  settori

hard to  abate,  ossia  nei  settori  nei  quali  e'  piu'  difficile

abbattere le emissioni di carbonio, quali  quello  della  siderurgia,

della raffinazione del petrolio, della chimica,  del  cemento,  della

ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare.

 

                               Art. 10 

                  Proposte progettuali ammissibili 

              alle agevolazioni per l'Investimento 3.2

1. Le agevolazioni di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera  a)  sono

concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e  sviluppo  per

l'uso di idrogeno verde  e/o  rinnovabile  in  processi  industriali,

comunque funzionali alla realizzazione di  interventi  che  prevedono

l'uso  dell'idrogeno   verde   e/o   rinnovabile,   ovvero   per   la

realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o

rinnovabile  in  processi  industriali,  anche  in  sostituzione   di

idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e  gli  interventi  di

cui al primo periodo possono ricomprendere anche  interventi  per  la

produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile.

2. I progetti e gli interventi connessi all'uso di  idrogeno  verde

e/o rinnovabile di cui al comma 1 garantiscono  la  sostituzione  del

metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile,

secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a), nella misura

minima del dieci per cento ovvero nella misura minima del novanta per

cento del fabbisogno termico  del  macchinario  o  dell'intera  linea

produttiva oggetto di investimento.

3. I costi connessi agli interventi per la produzione  di  idrogeno

verde e/o rinnovabile  di  cui  al  comma  1,  secondo  periodo  sono

ammissibili limitatamente  al  quantitativo  di  idrogeno  verde  e/o

rinnovabile utilizzato a copertura del fabbisogno previsto  al  comma

2.

4. I progetti di cui al presente articolo:

a) sono avviati successivamente alla data di presentazione  della

domanda di agevolazione;

b) sono completati nel rispetto del target M2C2-51, del 30 giugno

2026;

c) rispettano il principio «non arrecare danno significativo».

 

                               Art. 11 

           Modalita' per la concessione delle agevolazioni 

                e l'attuazione dell'Investimento 3.2 

1. Le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui  all'art.

10  sono  concesse,  sotto   forma   di   sovvenzione   diretta   e/o

finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'art.

6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  tenendo  conto  di

quanto previsto all'art. 8, comma 3,  nel  rispetto  del  regolamento

(UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014  ovvero

applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato  di  cui  alla

comunicazione C(2022) 5342 final della  Commissione  europea  del  20

luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi  dell'art.

108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento  delle  soglie  di

esenzione previste dai predetti atti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi

energia del Ministero della transizione ecologica  sono  definite  le

modalita' tecnico-operative per  l'attuazione  del  presente  titolo,

nonche' individuati:

a) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1;

b) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali;

c) i criteri di selezione dei soggetti beneficiari e dei progetti

o interventi ammissibili;

d)  gli  adempimenti  in  capo  ai  soggetti  beneficiari  ovvero

soggetti   attuatori   esterni   delle   progettualita'   ammesse   a

finanziamento;

e) la durata e le modalita' di svolgimento  del  procedimento  di

selezione delle proposte progettuali;

f) i costi ammissibili, compresi quelli connessi agli  interventi

per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di  cui  all'art.

10, comma 3;

g)  le  modalita'  per  il   monitoraggio,   il   controllo,   la

rendicontazione e  la  gestione  finanziaria  dell'Investimento  3.2,

tenuto conto di quanto previsto al comma 3.

3. Ferma restando la titolarita' della Missione  2,  Componente  2,

Investimento 3.2 in capo al Ministero della transizione ecologica, il

Ministero  medesimo,  ai  fini   dell'attuazione   della   linea   di

investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a),  puo'  avvalersi

del supporto di societa' pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del

decreto-legge  n.  77  del  2021  e  dell'art.  19,  comma   5,   del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche  per  le  attivita'  di  cui

all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo  n.  123  del  1998.  Le

attivita' delegate ai sensi  del  presente  comma  sono  disciplinate

mediante  apposita  convenzione  sottoscritta  dal  Ministero   della

transizione ecologica e dalla  societa'  pubblica  di  cui  al  primo

periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita'  svolte

ai sensi del presente comma  si  provvede,  sulla  base  delle  spese

effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle  opzioni  di

costo semplificate, sulla base dei  costi  esposti,  e  comunque  nei

limiti della coerenza e della conformita' normativa alle regole PNRR,

a valere sulle risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettere a),  entro

lo 0,5 per cento del totale delle risorse medesime.

Titolo IV

Disposizioni finali

                               Art. 12 

              Disposizioni finali ed entrata in vigore 

1. All'art. 3, comma 2, alinea,  del  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica 21 settembre 2022, le parole «di cui  al  comma

1» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora prodotto  da  fonti  di

energia rinnovabile,».

2. Il presente decreto,  di  cui  l'Allegato  1  costituisce  parte

integrante, entra in vigore il giorno successivo a quello  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la

registrazione.

                                                           Allegato 1 

Le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sono  ripartite

come segue:

 

=====================================================================

|                                                          |IMPORTO |

|                REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA                |   €    |

+==========================================================+========+

|Abruzzo                                                   |  25,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Molise                                                    |  16,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Campania                                                  |  40,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Puglia                                                    |  40,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Basilicata                                                |  18,5  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Calabria                                                  |  24,5  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Sicilia                                                   |  40,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Sardegna                                                  |  21,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|             Sub totale regioni del mezzogiorno           | 225,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Piemonte                                                  |  19,5  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Valle d'Aosta                                             |  14,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Lombardia                                                 |  33,5  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Trento                                                    |  14,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Bolzano                                                   |  14,0  |

+----------------------------------------------------------+--------+

|Veneto                                                    |  20,0  |

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|Friuli-Venezia Giulia                                     |  14,0  |

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|Liguria                                                   |  14,0  |

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|Emilia Romagna                                            |  19,5  |

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|Toscana                                                   |  17,5  |

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|Umbria                                                    |  14,0  |

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|Marche                                                    |  14,0  |

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|Lazio                                                     |  17,0  |

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|   Sub totale altre regioni e province autonome           | 225,0  |

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|                                         TOTALE           | 450,0  |

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