Idrogeno per i settori hard-to-abate: al via i fondi del Pnrr con la pubblicazione del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022 (nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282).
Le risorse finanziarie attribuite alla missione 2, componente 2, investimento 3.1, pari complessivamente a 500.000.000,00 (cinquecento milioni) di euro, sono ripartite come segue:
- 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse;
- 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il ministro per gli Affari regionali e le autonomie e il ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022.
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Per quanto riguarda, invece, l'investimento 3.2, le risorse sono così suddivise:
- 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno il dieci per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi;
- 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno il 10 per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata.
Definiti anche:
- i criteri di ripartizione tra le Regioni/Province autonome;
- i soggetti beneficiari, i soggetti beneficiari e gli interventi ammissibili.
Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022.
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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022
Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali
dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori
hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR. (22A06807)
(in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282)
Titolo I
Disposizioni comuni
IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
(omissis)
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le modalita' e i criteri generali
per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito della
Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in
aree industriali dismesse (hydrogen valleys)» e 3.2 «Utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate», del PNRR, limitatamente ai
progetti e agli interventi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
a) e 8, comma 1, lettera a). Il presente decreto disciplina altresi'
le modalita' per il riconoscimento dell'idrogeno verde e
dell'idrogeno rinnovabile, nonche' le condizioni di cumulabilita'
delle predette agevolazioni con gli incentivi tariffari di cui
all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.
Art. 2
Riconoscimento per l'idrogeno verde e rinnovabile
1. Agli effetti del presente decreto, per idrogeno verde si intende
l'idrogeno definito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del
Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante
«Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia
rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno
verde».
2. L'idrogeno verde ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del
Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022 prodotto a
partire da fonti di energia rinnovabile e' definito come idrogeno
rinnovabile. Ai fini del presente decreto, gli impianti di produzione
di idrogeno rinnovabile soddisfano i requisiti previsti dall'art. 3,
comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21
settembre 2022.
Art. 3
Cumulabilita'
1. Nel caso di estensione dell'incentivo tariffario di cui al
decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022,
recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano
secondo criteri per la promozione dell'economia circolare -
produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo
2018», anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica, ai sensi dell'art. 11, comma 2,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, il predetto incentivo
tariffario e' cumulabile nella misura del 100 per cento con le
agevolazioni di cui al presente decreto. Resta fermo il rispetto del
divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento
(UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021 per le medesime voci di costi ammissibili, nonche' il
rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli
aiuti di Stato applicabile ai sensi degli articoli 7 e 11.
Titolo II
Disposizioni per la produzione di idrogeno in aree industriali
dismesse
Art. 4
Attuazione dell'Investimento 3.1 e riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.1, del PNRR, pari a 500.000.000,00 (cinquecento
milioni) di euro, sono ripartite come segue:
a) 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) di euro per la
realizzazione di progetti di produzione di idrogeno in aree
industriali dismesse;
b) 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro per la realizzazione
dei «progetti bandiera» oggetto del protocollo di intesa tra il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della
transizione ecologica del 13 aprile 2022.
2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la
concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.1, del PNRR, da destinare ai «progetti bandiera» di
cui al comma 1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da
adottarsi ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo n. 199 del 2021.
3. L'Allegato 1 ripartisce le risorse di cui al comma 1, lettera a)
per regioni e province autonome, tenuto conto di quanto segue:
a) le risorse sono ripartite tra le regioni e le province
autonome che hanno utilmente manifestato il proprio interesse in
riscontro all'avviso del Ministro della transizione ecologica del 15
dicembre 2021;
b) l'ammontare minimo di risorse assegnato a ciascuna regione e
provincia autonoma e' pari a 14.000.000,00 (quattordici milioni) di
euro;
c) l'ammontare massimo di risorse assegnato a ciascuna regione e
provincia autonoma e' pari a 40.000.000,00 (quaranta milioni) di
euro;
d) alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia e' destinata una quota complessivamente
pari al 50 per cento del contingente.
4. La ripartizione di cui all'Allegato 1 e' effettuata, inoltre,
sulla base della media pesata, per ogni regione o provincia autonoma,
dei seguenti parametri:
a) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento
alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto
all'energia elettrica totale consumata;
b) nella misura del 25 per cento delle risorse, con riferimento
al valore aggiunto nella produzione dell'industria manifatturiera;
c) nella misura del 50 per cento delle risorse, con riferimento
alla popolazione residente.
5. Qualora, al 30 giugno 2023, la dotazione finanziaria a
disposizione di una o piu' regioni o province autonome risulti in
tutto o in parte inutilizzata e, al contempo, la dotazione
finanziaria a disposizione di altre regioni o province autonome
risulti insufficiente per finanziare i progetti utilmente collocati
in graduatoria ai sensi dell'art. 7, con decreto del direttore
generale della Direzione incentivi energia del Ministero della
transizione ecologica si provvede alla redistribuzione delle risorse
residue, sulla base delle effettive esigenze derivanti dai progetti
utilmente collocati in graduatoria e non finanziati per mancanza di
risorse.
Art. 5
Soggetti beneficiari delle agevolazioni
per l'Investimento 3.1
1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), le imprese che sostengono le spese di investimento per
la realizzazione degli interventi di cui all'art. 6.
Art. 6
Interventi ammissibili alle agevolazioni
per l'Investimento 3.1
1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), gli impianti di produzione di idrogeno verde e/o di
idrogeno rinnovabile devono:
a) avere una dimensione compresa tra 1 MWe e 10 MWe;
b) essere localizzati in aree industriali dismesse che rispettano
le caratteristiche definite dall'avviso del Ministro della
transizione ecologica del 15 dicembre 2021.
2. I progetti relativi agli impianti di cui al comma 1:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
b) sono completati nel rispetto del target M2C2-49 del PNRR, del
30 giugno 2026;
c) rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».
Art. 7
Modalita' per la concessione delle agevolazioni
per l'Investimento 3.1
1. Le agevolazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sono
concesse sotto forma di sovvenzione diretta, con procedura valutativa
a graduatoria, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2014/651 della
Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero applicando il quadro
temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla comunicazione C(2022)
5342 final della Commissione europea del 20 luglio 2022, secondo
quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera i). Le agevolazioni di
cui al primo periodo sono concesse dalle regioni e dalle province
autonome, in qualita' di soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1,
comma 4, lettera o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del direttore generale della Direzione
incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono
definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province
autonome in qualita' di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo
per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle
province autonome che disciplina le modalita' tecnico-operative
finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente
decreto, nonche':
a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti
ammissibili di cui all'avviso del Ministro della transizione
ecologica del 15 dicembre 2021;
b) i requisiti di ammissibilita' degli interventi;
c) le modalita' di presentazione dei progetti e i criteri di
valutazione dei medesimi;
d) i costi ammissibili;
e) le modalita' di gestione finanziaria dei progetti, nonche' di
monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
f) le modalita' di gestione delle varianti di progetto e di
revoca totale o parziale delle agevolazioni;
g) le modalita' per la disciplina dei rapporti tra il Ministero
della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai
sensi del presente decreto;
h) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero
soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a
finanziamento;
i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo
periodo.
3. I criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 2
tengono conto, tra l'altro, delle modalita' di configurazione
dell'impianto di produzione di idrogeno in relazione al
dimensionamento dei componenti dello stesso, anche in termini di
costi di investimento sostenuti o di costi agevolabili e di capacita'
di produzione dell'impianto medesimo.
4. Resta in capo al Ministero della transizione ecologica, in
qualita' di titolare della Missione 2 Componente 2, Investimento 3.1,
del PNRR, il coordinamento e il controllo sull'attivita' svolta dai
soggetti attuatori, nonche' il monitoraggio periodico e continuo
circa l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6.
Titolo III
Disposizioni per l'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate
Art. 8
Attuazione dell'Investimento 3.2 e riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie attribuite alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.2, del PNRR, pari a 2.000.000.000,00 (due miliardi) di
euro, sono ripartite come segue:
a) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di
progetti e interventi finalizzati alla sostituzione di almeno
il dieci per cento del metano e dei combustibili fossili utilizzati
nei processi produttivi dei settori di cui all'art. 9, comma 2, con
idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, di cui almeno
400.000.000 (quattrocento milioni) di euro sono destinati alla
realizzazione di progetti e interventi finalizzati alla sostituzione
di piu' del novanta per cento del metano e dei combustibili fossili
nei predetti processi produttivi;
b) 1.000.000.000 (un miliardo) di euro per la realizzazione di
progetti finalizzati alla produzione di ferro preridotto mediante
processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o
rinnovabile, anche autoprodotto, per una quota pari ad almeno il 10
per cento in volume della miscela di combustibile utilizzata.
2. La disciplina delle modalita' e dei criteri generali per la
concessione delle agevolazioni di cui alla Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.2, del PNRR, da destinare ai progetti di cui al comma
1, lettera b) e' demandata a un apposito decreto da adottarsi ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n.
199 del 2021.
3. In attuazione di quanto previsto all'art. 2, comma 6-bis, del
decreto-legge n. 77 del 2021, un importo pari ad almeno il quaranta
per cento delle risorse di cui al comma 1 e' destinato al
finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Art. 9
Soggetti beneficiari delle agevolazioni
per l'Investimento 3.2
1. Possono beneficare delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma
1, lettera a) le imprese, anche sotto forma di raggruppamenti
temporanei, comprese le associazioni temporanee, che sostengono le
spese di investimento per i progetti e gli interventi di cui all'art.
10.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 operano nei settori
hard to abate, ossia nei settori nei quali e' piu' difficile
abbattere le emissioni di carbonio, quali quello della siderurgia,
della raffinazione del petrolio, della chimica, del cemento, della
ceramica, della carta, del vetro, della produzione alimentare.
Art. 10
Proposte progettuali ammissibili
alle agevolazioni per l'Investimento 3.2
1. Le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) sono
concesse per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per
l'uso di idrogeno verde e/o rinnovabile in processi industriali,
comunque funzionali alla realizzazione di interventi che prevedono
l'uso dell'idrogeno verde e/o rinnovabile, ovvero per la
realizzazione di interventi che prevedono l'uso di idrogeno verde e/o
rinnovabile in processi industriali, anche in sostituzione di
idrogeno prodotto da fonti fossili. I progetti e gli interventi di
cui al primo periodo possono ricomprendere anche interventi per la
produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile.
2. I progetti e gli interventi connessi all'uso di idrogeno verde
e/o rinnovabile di cui al comma 1 garantiscono la sostituzione del
metano e dei combustibili fossili con idrogeno verde e/o rinnovabile,
secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera a), nella misura
minima del dieci per cento ovvero nella misura minima del novanta per
cento del fabbisogno termico del macchinario o dell'intera linea
produttiva oggetto di investimento.
3. I costi connessi agli interventi per la produzione di idrogeno
verde e/o rinnovabile di cui al comma 1, secondo periodo sono
ammissibili limitatamente al quantitativo di idrogeno verde e/o
rinnovabile utilizzato a copertura del fabbisogno previsto al comma
2.
4. I progetti di cui al presente articolo:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
b) sono completati nel rispetto del target M2C2-51, del 30 giugno
2026;
c) rispettano il principio «non arrecare danno significativo».
Art. 11
Modalita' per la concessione delle agevolazioni
e l'attuazione dell'Investimento 3.2
1. Le agevolazioni per i progetti e gli interventi di cui all'art.
10 sono concesse, sotto forma di sovvenzione diretta e/o
finanziamento agevolato, mediante procedura negoziale di cui all'art.
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, tenendo conto di
quanto previsto all'art. 8, comma 3, nel rispetto del regolamento
(UE) n. 2014/651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 ovvero
applicando il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla
comunicazione C(2022) 5342 final della Commissione europea del 20
luglio 2022, fermo restando l'obbligo di notifica ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del TFUE, in caso di superamento delle soglie di
esenzione previste dai predetti atti.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del direttore generale della Direzione incentivi
energia del Ministero della transizione ecologica sono definite le
modalita' tecnico-operative per l'attuazione del presente titolo,
nonche' individuati:
a) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1;
b) le modalita' di presentazione delle proposte progettuali;
c) i criteri di selezione dei soggetti beneficiari e dei progetti
o interventi ammissibili;
d) gli adempimenti in capo ai soggetti beneficiari ovvero
soggetti attuatori esterni delle progettualita' ammesse a
finanziamento;
e) la durata e le modalita' di svolgimento del procedimento di
selezione delle proposte progettuali;
f) i costi ammissibili, compresi quelli connessi agli interventi
per la produzione di idrogeno verde e/o rinnovabile di cui all'art.
10, comma 3;
g) le modalita' per il monitoraggio, il controllo, la
rendicontazione e la gestione finanziaria dell'Investimento 3.2,
tenuto conto di quanto previsto al comma 3.
3. Ferma restando la titolarita' della Missione 2, Componente 2,
Investimento 3.2 in capo al Ministero della transizione ecologica, il
Ministero medesimo, ai fini dell'attuazione della linea di
investimento di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), puo' avvalersi
del supporto di societa' pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche per le attivita' di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123 del 1998. Le
attivita' delegate ai sensi del presente comma sono disciplinate
mediante apposita convenzione sottoscritta dal Ministero della
transizione ecologica e dalla societa' pubblica di cui al primo
periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attivita' svolte
ai sensi del presente comma si provvede, sulla base delle spese
effettivamente sostenute e/o, nel caso di utilizzo delle opzioni di
costo semplificate, sulla base dei costi esposti, e comunque nei
limiti della coerenza e della conformita' normativa alle regole PNRR,
a valere sulle risorse di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), entro
lo 0,5 per cento del totale delle risorse medesime.
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 12
Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. All'art. 3, comma 2, alinea, del decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 settembre 2022, le parole «di cui al comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora prodotto da fonti di
energia rinnovabile,».
2. Il presente decreto, di cui l'Allegato 1 costituisce parte
integrante, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
Allegato 1
Le risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) sono ripartite
come segue:
===================================================================== | |IMPORTO | | REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA | € | +==========================================================+========+ |Abruzzo | 25,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Molise | 16,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Campania | 40,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Puglia | 40,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Basilicata | 18,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Calabria | 24,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Sicilia | 40,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Sardegna | 21,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ | Sub totale regioni del mezzogiorno | 225,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Piemonte | 19,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Valle d'Aosta | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Lombardia | 33,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Trento | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Bolzano | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Veneto | 20,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Friuli-Venezia Giulia | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Liguria | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Emilia Romagna | 19,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Toscana | 17,5 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Umbria | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Marche | 14,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ |Lazio | 17,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ | Sub totale altre regioni e province autonome | 225,0 | +----------------------------------------------------------+--------+ | TOTALE | 450,0 | +----------------------------------------------------------+--------+