Il D.L. “milleproroghe” è legge: quali misure per ambiente e sicurezza ed energia?

Milleproroghe
Le disposizioni riguardano, tra i tanti, antincendio, amianto, emissioni in atmosfera, fonti rinnovabili e consumi energetici

Con la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto "Milleproroghe") nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51), diventano definitive alcune misure in materia di ambiente, sicurezza ed energia. In particolare si tratta di:

  • art. 3  - «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno». Al comma 5 sono dettate disposizioni in merito all'adeguamento alla normativa antincendio per le strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;
  • art. 11-quinquies - «Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma»;
  • art. 19-ter - «Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  • art. 24 - «Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare». Sono comprese misure per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico;
  • art. 25-ter - «Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari»;
  • art. 27 - «Sicurezza nazionale cibernetica»;
  • art. 33-bis - «Monopattini elettrici», che detta regole in merito alla micromobilità elettrica»;
  • art. 34-bis - «Cold ironing», contenente misure sulla fornitura di energia elettrica, nell'ottica di diminuire l'inquinamento ambientale;
  • art. 36 - «Informatizzazione INAIL»;
  • art. 39-bis - «Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», che possono essere destinate anche alla rimozione dei rifiuti abbandonati;
  • art. 42-bis - «Autoconsumo da fonti rinnovabili».

Di seguito il testo degli articoli sopra citati.

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Testo coordinato del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 

Testo del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo  stesso
Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi,  di  organizzazione  delle
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione  tecnologica.».
(20A01353) 

in S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51

 Vigente al: 29-2-2020

 

Capo I
Proroghe

Avvertenza:

 

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte

nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti

legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

(omissis)

                                Art. 3 

 Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero

                            dell'interno 

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:

«31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n.  145

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la  parola  «penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di

deformazione dell'aspetto della persona mediante  lesioni  permanenti

al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;

b) le parole «fino al 30  settembre  2019»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite  dalle  seguenti  «31

ottobre 2020».

3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155, le parole «Fino  al  31  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12

luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2

agosto 2011, n. 130, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2020».

((5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre  2017,  n.

205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

«i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25

posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del

Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei  requisiti  per

l'ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento  antincendio,

approvato con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30  marzo  2012,

completano  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  degli

incendi entro il 31 dicembre 2021, previa  presentazione  al  Comando

provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA

parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti

prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:

resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;

compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;

impianti idrici antincendio;  vie  d'uscita  ad  uso  esclusivo,  con

esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei

materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti

ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a

deposito.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere

localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi

meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,

come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza

adottata dal Consiglio dei ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche'  nei

territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel  2016  e

2017, individuati dagli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15

dicembre 2016, n. 229, e nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,  Lacco

Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici

verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento

dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di

cui al primo periodo della  presente  lettera,  e'  prorogato  al  30

giugno 2022, previa presentazione  della  SCIA  parziale  al  Comando

provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il  31  dicembre   2020.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo  38,

comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato  al  31

dicembre 2020».))

(omissis)

            ((Art. 11-quinquies 

           Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma 

1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro

gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di  mesotelioma  che

abbiano  contratto  la  patologia  o  per  esposizione  familiare   a

lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto  ovvero   per

comprovata esposizione ambientale, la  prestazione  assistenziale  di

cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,

e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,

per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica

soluzione, su istanza dell'interessato, per gli  eventi  accertati  a

decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e'  riconosciuta,

in caso di decesso, in favore  degli  eredi  dei  malati  di  cui  al

medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su  domanda  da  produrre

all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.

Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto,  la  domanda  deve  essere

presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi  giorni

dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno  beneficiato  per  il

periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum  di  cui

ai decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  4

settembre 2015  e  24  aprile  2018,  pubblicati  nel  sito  internet

istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,

possono chiedere, su domanda  da  presentare  all'INAIL,  a  pena  di

decadenza, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della

prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1.  In

caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge  di

conversione  del  presente  decreto,  gli  eredi   possono   chiedere

l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui

al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e  2

e le integrazioni  di  cui  al  comma  3  nel  limite  delle  risorse

disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo

1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  individuate  dal

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre

2015, pubblicato nel sito internet istituzionale  del  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali.

5.  Alla  compensazione  dei  maggiori   oneri,   in   termini   di

indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da

1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione

degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente

conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui

all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))

(omissis)

              ((Art. 19-ter 

 Pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario

  effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei  vigili

  del fuoco 

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente:

«Per  l'anno  2019  e'  autorizzato  il  pagamento  di  compensi  per

prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti

al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo  di  spesa  di

180   milioni   di   euro,   al   lordo   degli   oneri   a    carico

dell'amministrazione e in deroga al limite di  cui  all'articolo  23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al  personale

interessato    secondo    criteri    individuati    dalle     singole

amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al

medesimo comma 1».))

(omissis)

                                Art. 24 

 Disposizioni in materia di competenza del Ministero  dell'ambiente  e

  della tutela del territorio e del mare 

1. Il termine per l'assunzione di 50 unita'  appartenenti  all'area

II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre  2018,

n. 145, relativo al triennio  2019-2021,  e'  differito  al  triennio

2020-2022.

2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Area II,  posizione  economica  F1»

sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;

((a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per

cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50

per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023  e  del

100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «nella

misura fino al 10 per cento nell'anno 2021,  fino  al  20  per  cento

nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al  70  per

cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;

a-ter) al quinto periodo, la parola:  «2024»  e'  sostituita  dalla

seguente: «2025»;

a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» e'  sostituita  dalla

seguente: «2026»;))

b) all'ottavo periodo, le parole «ad  euro  14.914.650  per  l'anno

2020 e ad euro 19.138.450 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020  e  ad

euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  quantificati

in euro 41.750 per l'anno 2020 ((e in euro 83.500 annui)) a decorrere

dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del

programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle  aree

marine protette gia' istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'

incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6  milioni  di

euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2021. Al fine  di  garantire  la

piu'  rapida  istituzione  delle  aree   marine   protette   di   cui

all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o)  e  cc)  della  legge  6

dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo

32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni

di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4,  quantificati

in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020  e  in  0,6  milioni  di  euro

((annui))  a  decorrere  dall'anno   2021,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

((5-bis. Al fine di  adottare  interventi  volti  al  miglioramento

della qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei  trasporti,

della mobilita', delle  sorgenti  stazionarie  e  dell'uso  razionale

dell'energia nonche' interventi  per  la  riduzione  delle  emissioni

nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei

valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla

procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al

biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.

2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli

obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui

all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.

88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una

particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste

dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo,  del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui  per

gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di  euro  annui  dall'anno

2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano  e'  definito  il  riparto  delle  risorse  tra  le   regioni

interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  5-bis  e  tenuto  conto

dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri  sottili

(PM10) nel territorio di Roma Capitale sono  assegnate  alla  regione

Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per  gli  anni

2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno

2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  5-bis  e

5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e

a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si  provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.))

(omissis)

((Art. 25-ter 

Valutazione   scientifica   dell'impatto   ambientale   dei   farmaci

                             veterinari 

1. Al fine di procedere alla valutazione  scientifica  dell'impatto

ambientale dei  farmaci  veterinari  e  di  produrre  i  rapporti  di

valutazione relativi all'immissione in commercio dei  farmaci  stessi

nonche' al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per  la

completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera

distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e'

istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un

importo pari a 3 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1,  pari  a  3  milioni  di  euro  per

ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante

corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5

dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto

nello stato di previsione del Ministero della salute.))

(omissis)

            Art. 27 

                   Sicurezza nazionale cibernetica 

1. Al decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a)  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  le   parole:   «sono

individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti  e  gli  operatori

pubblici e privati» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  definiti

modalita' e criteri procedurali di individuazione di  amministrazioni

pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e  le  parole:  «alla

predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i  soggetti  di

cui alla precedente lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i

soggetti di cui al comma 2-bis»;

c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla  data  di

entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno

dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;

d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati  ai

sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  al

comma 2-bis»;

e) all'articolo 1, dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:

«2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma  2,

lettera a), e' contenuta in  un  atto  amministrativo,  adottato  dal

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  CISR,  entro

trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il  predetto

atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto  di  accesso,

non e'  soggetto  a  pubblicazione,  fermo  restando  che  a  ciascun

soggetto  e'  data,  separatamente,   comunicazione   senza   ritardo

dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.  L'aggiornamento  del  predetto

atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al

presente comma.»;

f) all'articolo 1, comma 3, lettera  a),  le  parole:  «i  soggetti

individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite  dalle

seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;

((f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «I  medesimi  schemi  sono  altresi'  trasmessi  al

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;

f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:

«4-ter. L'atto amministrativo di  cui  al  comma  2-bis  e  i  suoi

aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci  giorni  dall'adozione,  al

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;))

g) all'articolo 1, comma 6, lettera  a),  al  primo  e  al  secondo

periodo, le parole: «soggetti di cui al comma  2,  lettera  a)»  sono

sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;

((h)  all'articolo  1,  comma  6,  lettera  c),   le   parole   da:

«individuati ai sensi del comma 2,  lettera  a)»  fino  a:  «e  dalla

lettera a) del presente comma e senza che  cio'  comporti  accesso  a

dati o metadati personali e  amministrativi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di cui al comma  2-bis,  e  il  Ministero  dello  sviluppo

economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,  svolgono

attivita' di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto  dal

comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal  comma  7,

lettera b) »  e  dopo  le  parole:  «specifiche  prescrizioni;»  sono

inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attivita'  di

ispezione e verifica l'accesso, se  necessario,  a  dati  o  metadati

personali e amministrativi e'  effettuato  in  conformita'  a  quanto

previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di  protezione

dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.

196;»;))

i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati  ai

sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le  parole:  «di  cui  alla

medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo

comma»;

((i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera  a),  le  parole:  «e  di

aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento  e

di trasmissione»;))

l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai  sensi  del

comma 2, lettera a), del presente  articolo»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla  medesima

lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

m)  all'articolo  1,  comma  14,  le  parole:  «soggetti   pubblici

individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle

seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;

n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera

a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

((n-bis) all'articolo 1,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il

seguente:

«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente  del  Consiglio

dei ministri previsti dal presente articolo  e'  acquisito,  ai  fini

della loro adozione, il parere del  Consiglio  di  Stato,  i  termini

ordinatori stabiliti  dal  presente  articolo  sono  sospesi  per  un

periodo di quarantacinque giorni»;))

o) all'articolo 3, comma  1,  le  parole:  «ai  soggetti  di  cui

all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:

«ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

(omissis)

((Art. 33-bis 

                        Monopattini elettrici 

  1.  Il  termine  di  conclusione  della  sperimentazione   di   cui

all'articolo 1, comma 102, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,

indicato   dall'articolo   7   del   decreto   del   Ministro   delle

infrastrutture e  dei  trasporti  4  giugno  2019,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di  dodici

mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero

analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita,  solo  se

sono  a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  nell'ambito  della

sperimentazione disciplinata dal citato decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019  e  nel  rispetto  delle

caratteristiche  tecniche  e  costruttive  e  delle   condizioni   di

circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.

160, e' sostituito dai seguenti:

«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1,  comma

102, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  fino  alla  data  di

entrata  in  vigore  delle   nuove   norme   relative   alla   stessa

sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi  dell'articolo

50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile

1992, n. 285, anche al  di  fuori  degli  ambiti  territoriali  della

sperimentazione,  i   monopattini   a   propulsione   prevalentemente

elettrica non dotati di posti a sedere, aventi  motore  elettrico  di

potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,  rispondenti  agli

altri requisiti  tecnici  e  costruttivi  indicati  nel  decreto  del

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4  giugno   2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  12  luglio  2019,  e

caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato  1  al  medesimo

decreto.

75-bis.  Chiunque  circola  con  un  monopattino  a  motore  avente

caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma  75  e'

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da

euro  100  a  euro  400.  Alla  violazione   consegue   la   sanzione

amministrativa accessoria della confisca del  monopattino,  ai  sensi

delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del  codice  di

cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  quando  il

monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza

nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione  prevalentemente  elettrica  di

cui al comma 75 possono essere  condotti  solo  da  utilizzatori  che

abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono  circolare

esclusivamente sulle strade urbane con  limite  di  velocita'  di  50

km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle

strade   extraurbane,   se   e'   presente   una   pista   ciclabile,

esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non  possono

superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e

di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora  dopo  il

tramonto, durante  tutto  il  periodo  dell'oscurita'  e  di  giorno,

qualora le  condizioni  atmosferiche  richiedano  l'illuminazione,  i

monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica  sprovvisti  o

mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente  di

catadiottri rossi e di luce  rossa  fissa,  utili  alla  segnalazione

visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo  condotti

o  trasportati  a  mano.  Chiunque  circola  con  un  monopattino   a

propulsione   prevalentemente   elettrica   in    violazione    delle

disposizioni  del  presente   comma   e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater.   I   conducenti   dei   monopattini    a    propulsione

prevalentemente elettrica di cui al  comma  75  devono  procedere  su

un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione

lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a  due,

devono avere libero l'uso delle braccia e delle  mani  e  reggere  il

manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che  non  sia  necessario

segnalare la manovra di svolta. I  conducenti  di  eta'  inferiore  a

diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco

protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti  o

animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare

da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante  tutto  il

periodo  dell'oscurita'  e   di   giorno,   qualora   le   condizioni

atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini

a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di  indossare

il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta  visibilita',  di

cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice  di  cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque  viola  le  disposizioni

del presente comma  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola  con  un  dispositivo  di  mobilita'

personale avente caratteristiche tecniche e  costruttive  diverse  da

quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162

del 12 luglio  2019,  ovvero  fuori  dell'ambito  territoriale  della

sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla  sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  400.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della

confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,

capo I, sezione II, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o  un

motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi

da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo  VI

del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Si

considerano in circolazione i veicoli o i  dispositivi  di  mobilita'

personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati  dal

medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio  dei  monopattini  a  propulsione

prevalentemente elettrica di cui al  comma  75,  anche  in  modalita'

free-floating, possono essere attivati  solo  con  apposita  delibera

della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti,  oltre  al

numero delle licenze attivabili e al numero massimo  dei  dispositivi

messi in circolazione:

a) l'obbligo di  copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  del

servizio stesso;

b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;

c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate  aree

della citta'».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di  cui  al  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per  il  quale  non

sono state ancora definite le caratteristiche tecniche  e  funzionali

indicate dal comma 2 e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del

pagamento di una somma da  euro  200  a  euro  800.  Alla  violazione

consegue la sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del

veicolo, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,  sezione  II.  Si

procede in ogni caso alla sua distruzione».))

(omissis)

                  ((Art. 34-bis 

                            Cold ironing 

1. Al fine di favorire la  riduzione  dell'inquinamento  ambientale

nelle  aree  portuali  mediante  la   diffusione   delle   tecnologie

elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore

della legge di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  di

regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  adotta  uno   o   piu'

provvedimenti  volti  a  introdurre  una  specifica  tariffa  per  la

fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi

ormeggiate  in  porto  dotate  di  impianti  elettrici  con   potenza

installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al  testo

unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e'  aggiunta,

in fine, la seguente sottovoce:

«per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra

alle navi ormeggiate  in  porto  dotate  di  impianti  elettrici  con

potenza installata nominale superiore a 35 kW: si  applica  l'imposta

di euro 0,0005 per ogni kWh».

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia  subordinatamente

all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione  europea  che

autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva  2003/96/CE  del

Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota  di

accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui  al

medesimo comma 2, richiesta a  cura  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al  comma  2  e'  altresi'

subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione  europea,  richiesta   a   cura   del   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni

competenti.))

(omissis)

                               Art. 36 

                       Informatizzazione INAIL 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre  2001,  n.

462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione  all'INAIL  e

tariffe). - 1. Per  digitalizzare  la  trasmissione  dei  dati  delle

verifiche, l'INAIL predispone  la  banca  dati  informatizzata  delle

verifiche ((in base alle indicazioni tecniche  fornite,  con  decreto

direttoriale, dagli uffici competenti del  Ministero  dello  sviluppo

economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i

profili di rispettiva competenza.))

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per  via

informatica,  il  nominativo  dell'organismo  che  ha  incaricato  di

effettuare  le  verifiche  di  cui  all'articolo  4,   comma   1,   e

all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e  all'articolo

6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato  della  verifica  dal

datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento

della tariffa definita dal decreto di cui al  comma  4,  destinata  a

coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento  della  banca

dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4,  comma  4,  e

all'articolo 6,  comma  4,  applicate  dall'organismo  che  e'  stato

incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate  dal

decreto del presidente dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e

la sicurezza del  lavoro  (ISPESL)  7  luglio  2005,  pubblicato  sul

supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n.  165  del  18

luglio 2005, e successive modificazioni.».

(omissis)

                            ((Art. 39-bis 

Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni  previste  dal  codice

  della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile  2017,

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.

96, le parole: «Per gli anni  2017  e  2018»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Per  gli  anni  dal  2017  al  2022»  e  dopo  le  parole:

«sicurezza stradale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  per

interventi per il ricovero degli animali randagi,  per  la  rimozione

dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano  delle  aree  e  delle

sedi stradali».))

(omissis)

                           ((Art. 42-bis 

                  Autoconsumo da fonti rinnovabili 

1.  Nelle  more  del  completo  recepimento  della  direttiva  (UE)

2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre

2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in

attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22  della  medesima

direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo  da  fonti

rinnovabili  ovvero  realizzare  comunita'  energetiche   rinnovabili

secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni  stabilite  dal  presente

articolo.  Il  monitoraggio  di  tali  realizzazioni  e'   funzionale

all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle  disposizioni

in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001

e  alla  direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato

interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva

2012/27/UE.

2. Per le finalita' di cui al comma 1,  i  consumatori  di  energia

elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di  energia

rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi  dell'articolo  21,

paragrafo  4,  della  direttiva  (UE)   2018/2001,   ovvero   possono

realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai  sensi  dell'articolo

22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4  e

nei limiti temporali di cui al comma  4,  lettera  a),  del  presente

articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel  rispetto

delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che  agiscono

collettivamente,  i  soggetti  diversi  dai  nuclei  familiari   sono

associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a)  e

b)  del  comma  4  non  costituiscono   l'attivita'   commerciale   o

professionale principale;

b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o  membri  sono

persone  fisiche,  piccole  e  medie  imprese,  enti  territoriali  o

autorita'  locali,  comprese  le  amministrazioni  comunali,   e   la

partecipazione  alla  comunita'  di  energia  rinnovabile  non   puo'

costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale  dell'associazione  e'  fornire  benefici

ambientali, economici o  sociali  a  livello  di  comunita'  ai  suoi

azionisti o membri o alle aree locali  in  cui  opera  la  comunita',

piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione  alle  comunita'  energetiche  rinnovabili  e'

aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,

lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o

vulnerabili.

4.  Le  entita'  giuridiche  costituite  per  la  realizzazione  di

comunita'  energetiche  ed  eventualmente  di   autoconsumatori   che

agiscono  collettivamente  operano  nel   rispetto   delle   seguenti

condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata  al  proprio

consumo con impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza

complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto

ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in  vigore

del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b)  i  soggetti   partecipanti   condividono   l'energia   prodotta

utilizzando la rete di distribuzione esistente.  L'energia  condivisa

e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica

prodotta e immessa in rete  dagli  impianti  a  fonti  rinnovabili  e

l'energia  elettrica  prelevata  dall'insieme  dei   clienti   finali

associati;

c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo  istantaneo,  che  puo'

avvenire  anche  attraverso  sistemi  di  accumulo   realizzati   nel

perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini  di

cui alla lettera e);

d) nel caso  di  comunita'  energetiche  rinnovabili,  i  punti  di

prelievo dei consumatori e i punti di immissione  degli  impianti  di

cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione

sottese, alla data  di  creazione  dell'associazione,  alla  medesima

cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che  agiscono

collettivamente, gli  stessi  si  trovano  nello  stesso  edificio  o

condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al

comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello  di

scegliere il proprio venditore;

b)  possono  recedere  in  ogni  momento  dalla  configurazione  di

autoconsumo, fermi restando  eventuali  corrispettivi  concordati  in

caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti

sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  che

tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e  che  individua

univocamente  un  soggetto   delegato,   responsabile   del   riparto

dell'energia  condivisa.  I  clienti  finali  partecipanti   possono,

inoltre, demandare a tale  soggetto  la  gestione  delle  partite  di

pagamento e di incasso verso i venditori e  il  Gestore  dei  servizi

energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai  clienti  finali,

compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente

articolo, si  applicano  gli  oneri  generali  di  sistema  ai  sensi

dell'articolo 6, comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30

dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di  autoconsumo

di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in  tali

configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di

cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui  al

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne'  al

meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma  la  fruizione  delle

detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis,  comma  1,  lettera

h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, l'Autorita' di  regolazione  per

energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti  necessari  a

garantire l'immediata  attuazione  delle  disposizioni  del  presente

articolo. La medesima Autorita', inoltre:

a) adotta  i  provvedimenti  necessari  affinche'  il  gestore  del

sistema di distribuzione  e  la  societa'  Terna  Spa  cooperino  per

consentire,  con  modalita'  quanto  piu'   possibile   semplificate,

l'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   articolo,   con

particolare  riguardo  alle  modalita'  con  le   quali   sono   rese

disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche  in

via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in

via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima

energia,  che  non  risultano  tecnicamente  applicabili  all'energia

condivisa, in  quanto  energia  istantaneamente  autoconsumata  sulla

stessa porzione di rete  di  bassa  tensione  e,  per  tale  ragione,

equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;

c) provvede affinche',  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalla

lettera b) del comma 9, sia  istituito  un  sistema  di  monitoraggio

continuo delle configurazioni realizzate in attuazione  del  presente

articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia  soggetta

al pagamento di tali oneri  e  delle  diverse  componenti  tariffarie

tenendo  conto  delle  possibili  traiettorie   di   crescita   delle

configurazioni   di   autoconsumo,   rilevabili   dall'attivita'   di

monitoraggio, e  dell'evoluzione  del  fabbisogno  complessivo  delle

diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo'  avvalersi  delle

societa' del gruppo GSE Spa;

d) individua modalita' per favorire la partecipazione  diretta  dei

comuni e delle pubbliche amministrazioni alle  comunita'  energetiche

rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro

dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante  per

la remunerazione degli impianti a fonti  rinnovabili  inseriti  nelle

configurazioni sperimentali  di  cui  al  comma  2,  sulla  base  dei

seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa  ed  e'  volta  a

premiare  l'autoconsumo  istantaneo  e  l'utilizzo  di   sistemi   di

accumulo;

b) il meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dei  principi  di

semplificazione e di facilita' di accesso e  prevede  un  sistema  di

reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed  energetici  a

cura del GSE Spa, allo scopo  di  acquisire  elementi  utili  per  la

riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto,  da  operare

nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante e' erogata per  un  periodo  massimo  di

fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni  incentivabili

per garantire la redditivita' degli  investimenti,  tenuto  conto  di

quanto disposto dal comma 6;

d)  il  meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dell'equilibrio

complessivo degli  oneri  in  bolletta  e  della  necessita'  di  non

incrementare i costi tendenziali rispetto  a  quelli  dei  meccanismi

vigenti;

e) e' previsto un unico  conguaglio,  composto  dalla  restituzione

delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota  di

energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di  cui  al  presente

comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.))

(omissis)

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