Il metanolo come combustibile in impianti termici industriali

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Il tema al centro dell'interpello che la Provincia di Vercelli ha posto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Il metanolo come combustibile in impianti termici industriali. Questo l'oggetto dell'interpello che la Provincia di Vercelli ha posto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, il dubbio riguarda il fatto che un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 potesse essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I della stessa parte quinta.

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Di seguito la risposta del dicastero. Il testo dell'interpello è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Nota del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 31 ottobre 2022, n. 135189

Oggetto: Risposta ad Interpello ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006. Utilizzo di metanolo come combustibile in impianti termici industriali. Riscontro. Rif. nota prot. n. 21195 del 31/08/2022, acquisita con prot. MITE n. 105037 del 31/08/2022.

Con l’interpello in oggetto la Provincia di Vercelli pone un quesito in merito alla possibilità di utilizzare il metanolo come combustibile in impianti termici industriali, richiedendo, in punto di diritto, se un materiale non formalmente previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 possa essere utilizzato come combustibile in impianti soggetti al titolo I di tale parte quinta.

Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’articolo 293 del Dlgs 152/2006, in impianti soggetti al titolo I alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (titolo nel quale sono compresi gli impianti termici ad uso industriale) “possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste”.

Per effetto del preciso tenore di tale norma, all’elenco dei combustibili previsto nell’allegato X alla parte quinta del Dlgs 152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa, potendosi pertanto utilizzare, negli impianti in esame, soltanto i materiali previsti nell’allegato.

In questo quadro, un materiale che ha una serie di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X ma che se ne differenzia per altri aspetti (provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti, ecc.) e che pertanto non può considerarsi incluso nell’allegato X non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in esame.

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