Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono i temi dell'accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Tra gli altri, definiti:
- l'ambito giuridico dei rapporti convenzionali tra le regioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- la possibilità, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco apposite convenzioni.
La convenzione di ciascuna regione è definita previa ricognizione delle effettive esigenze regionali tenendo conto del dispositivo di concorso posto a disposizione di ciascuna regione sulla base di precedenti convenzioni, accordi di programma o strumenti simili da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Di seguito il testo dell'accordo Stato-regioni sulla lotta agli incendi boschivi, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 4 maggio 2017
Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. (Repertorio
n. 62/CSR). (17A03961)
in Gazzetta ufficiale del 14 giugno 2017, n. 136
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
nell'odierna seduta del 4 maggio 2017,
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il
quale prevede che «il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione
e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed
efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse
comune»;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., recante
«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visti, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 3, lettera h), e
7, comma 3, lettera a), della citata legge n. 353/2000, per cui «le
regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento
delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e
gestendo con una operativita' di tipo continuativo nei periodi a
rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti
(SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri
mezzi aerei di supporto all'attivita' delle squadre a terra, di
risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma»;
Visto, altresi', il comma 5 del richiamato art. 7 della legge n.
353/2000, per cui «le regioni assicurano il coordinamento delle
operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento di
mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini,
le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite
i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 177/2016, il «Corpo forestale dello Stato e' assorbito
nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte
dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ai sensi dell'art. 9»;
Considerata l'attribuzione, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 177/2016, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di
specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di
lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi
aerei degli stessi, ed in particolare: il concorso con le regioni nel
contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e
aerei e il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa
con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di
volontariato antincendi (AIB), nonche' la partecipazione alla
struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile coordina
sul territorio nazionale attraverso il Centro operativo aereo
unificato (COAU), l'impiego della flotta aerea antincendio dello
Stato nel concorso alle attivita' di spegnimento degli incendi
boschivi, favorendone l'efficacia operativa in coordinamento con le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato, altresi', che l'art. 7, comma 1, della gia' richiamata
legge n. 353/2000 prevede nel dettaglio che «gli interventi di lotta
attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attivita' di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con
mezzi da terra e aerei»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, all'art.
24, comma 6, prevede la possibilita' che, sulla base di preventivi
accordi di programma, il Corpo nazionale ponga a «disposizione delle
regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva
contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi
tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e
debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il
personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 439,
prevede che: «per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per
la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua
delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e
gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale
o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le
contribuzioni del presente comma non si applica l'art. 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e il discendente decreto del
Ministro dell'interno 27 ottobre 2015, recante «Condizioni e
modalita' per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di
materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e
soggetti pubblici e privati»;
Rilevata l'opportunita' di addivenire, a seguito dell'avvenuto
trasferimento dei compiti in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi gia'
svolte dal cessato Corpo forestale dello Stato, alla stipula di un
accordo-quadro tra Governo e regioni per individuare i criteri
generali, i principi direttivi e le modalita' della collaborazione
che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco pone in essere con le
regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi;
Visto il testo della bozza di accordo-quadro, trasmesso dal
Ministero dell'interno in data 14 marzo 2017, nota prot. n. 4661,
diramato da questo ufficio con nota prot. n. DAR 0004943 del 20 marzo
2017;
Sentito il Dipartimento della protezione civile;
Considerato che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, e'
stata convocata una riunione, a livello tecnico il 19 aprile 2017,
nell'ambito della quale sono state illustrate le linee generali della
proposta, nonche' valutati i due documenti presentati rispettivamente
dalle Regioni e dal Dipartimento della protezione civile, contenenti
talune osservazioni e proposte integrative e che in ordine ai cui
contenuti si e' registrata una sostanziale condivisione da parte del
Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile;
Considerato che, a seguito dell'esito del suddetto incontro
tecnico, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile ha trasmesso una nuova versione del
provvedimento, diramata da questo ufficio il 20 aprile 2017 con nota
prot. n. DAR 0006703;
Considerato che nell'odierna seduta di questa Conferenza il
Presidente della Conferenza delle regioni ha espresso avviso
favorevole, consegnando un documento contenente talune richieste
emendative;
Considerato che il rappresentante del Ministero dell'interno ha
ritenuto accoglibili le richieste emendative di cui al documento
consegnato, proponendo una parziale riformulazione delle stesse;
Considerato che le riformulazioni proposte dal Ministero
dell'interno sono state condivise dalle Regioni;
Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni;
Sancisce accordo:
Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287
sullo schema di accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, nel testo di cui all'allegato A.
Allegato A
Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il
Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente accordo-quadro nazionale, adottato ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua
i criteri generali, i principi direttivi e le modalita' della
collaborazione tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le
regioni interessate, nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia
di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorso del Corpo
stesso alle attivita' di previsione e prevenzione nella medesima
materia, a seguito del trasferimento a quest'ultimo dei compiti prima
spettanti al Corpo forestale dello Stato per le attivita' di cui
all'art. 9, comma 1, lettera a), b) e c), del citato decreto
legislativo n. 177/2016.
2. Il presente accordo corrisponde, altresi', alla finalita' di
garantire il mantenimento di livelli non inferiori di collaborazione
istituzionale, in tale specifico ambito, in termini di efficienza ed
efficacia del servizio reso, con specifico riguardo alla qualita'
degli standards operativi.
Art. 2.
Attivita' ricognitiva preliminare
1. In relazione alle finalita' suindicate, le convenzioni o gli
strumenti pattizi comunque denominati in materia di lotta attiva
contro gli incendi boschivi tra il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e ciascuna regione, attuativi dell'art. 24 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e degli articoli 9 e 18 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono definiti previa ricognizione
del quadro esigenziale regionale che tiene conto del dispositivo di
concorso posto a disposizione di ciascuna regione sulla base di
precedenti convenzioni, accordi di programma o altri strumenti
pattizi da parte del Corpo forestale dello Stato e dello stesso Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
2. Una commissione paritetica, formata da quattro componenti - di
cui due scelti tra i dirigenti ed i funzionari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco in servizio nella regione interessata e due
scelti tra i dirigenti ed i funzionari della medesima regione -
provvede a definire sulla base del quadro esigenziale e delle risorse
disponibili, le modalita' operative della collaborazione, nonche' i
mezzi e il personale messo a disposizione.
3. Nelle more della stipula delle convenzioni attuative del
presente accordo, continuano ad applicarsi gli accordi e le
convenzioni gia' stipulati tra le Regioni ed il Ministero
dell'interno.
Art. 3.
Ambito giuridico dei rapporti convenzionali
1. I rapporti convenzionali tra le regioni e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono diretti a disciplinare le modalita' di
collaborazione nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 9,
comma 1, lettera a), b) e c), del citato decreto legislativo n.
177/2016. Conseguentemente, gli strumenti pattizi, oltre al concorso
di mezzi di terra e aerei, potranno riguardare il coordinamento delle
attivita' di spegnimento e le modalita' di partecipazione alle SOUP.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 nonche' le
competenze spettanti ai sensi della legislazione vigente al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi, i richiamati strumenti pattizi potranno prevedere
anche forme di collaborazione nella definizione dei piani regionali
di programmazione in materia, nonche' nell'organizzazione di corsi a
carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le
attivita' di prevenzione, previsione, coordinamento e lotta attivita'
AIB, comprese quelle afferenti all'addestramento operativo ed
aggiornamento professionale.
3. Nell'ambito dei rapporti convenzionali potranno, altresi',
essere individuati altri ambiti di collaborazioni tra le regioni e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Con gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro
dovranno, comunque, essere definiti, secondo criteri di uniformita' a
livello nazionale, gli oneri finanziari o qualsiasi altro onere a
carico della regione da corrispondere, ai sensi dell'art. 6 del
presente accordo-quadro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per
l'espletamento dei compiti affidati.
5. La Commissione paritetica istituita ai sensi del precedente
art. avra' anche funzioni di verifica dell'esatto adempimento dei
rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle divergenze
operative ed amministrative eventualmente sorte. La stessa
commissione potra', altresi', valutare, in relazione al sopravvenuto
mutamento delle condizioni originarie, l'opportunita' di proporre,
anche prima della scadenza prefissata, l'adeguamento dei rapporti
convenzionali.
Art. 4.
Rapporti istituzionali
1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a livello
regionale tra il Direttore regionale dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile ed il referente regionale
individuato nell'ambito della convenzione.
Art. 5.
Ambiti temporali dei rapporti convenzionali
1. Gli strumenti pattizi di cui al presente accordo-quadro hanno
durata non superiore a tre anni ed entrano in vigore alla data della
stipula.
Art. 6.
Oneri finanziari
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, le regioni provvedono
alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi
alle attivita' convenzionate, secondo le modalita' di esercizio dei
rispettivi bilanci.
2. La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al
precedente comma e' affidata ai Direttori regionali dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. La Commissione paritetica di cui all'art. 2 puo' concordare,
in tutto o in parte, il riconoscimento non oneroso per l'espletamento
dei servizi di cui al presente accordo-quadro anche attraverso la
messa a disposizione da parte delle Regioni di propri servizi e/o
beni.
Art. 7.
Rapporti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento
e Bolzano possono stipulare con il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco apposite convenzioni finalizzate ad una reciproca
collaborazione in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi.
