Inquinamento da microplastiche: giro di vite sulla dispersione di pellet di plastica con la pubblicazione del regolamento (Ue) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025 sulla G.U.U.E. L del 26 novembre 2025.
I soggetti coinvolti
Le disposizioni valgono per:
a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;
b) operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
c) vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; e
d) speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
Gli obblighi
Tra gli obblighi previsti:
a) elaborare un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto conformemente all’allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impianto nonché della portata delle sue operazioni;
b) installare le attrezzature ed eseguire le procedure descritte nel piano di gestione dei rischi;
c) notificare il piano di gestione dei rischi all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’impianto, trasmettendo altresì un’autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modulo di cui all’allegato II.
Ampio spazio alla certificazione della conformità delle operazioni gestione dei pellet che prevede tempistiche diverse:
- entro il 17 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, per le grandi imprese;
- entro il 17 dicembre 2028, e successivamente ogni quattro anni, per le medie imprese;
- entro il 17 dicembre 2030, per le piccole imprese.
La conformità può essere ottenuta previa:
- autorizzazione dell'impianto o
- adesione a un sistema di gestione ambientale.
Sanzioni
- di base sono amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino coloro che hanno commesso la violazione dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni;
- per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, il livello massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria è pari ad almeno il 3 % del suo fatturato annuo a livello dell’Unione nell’esercizio finanziario precedente quello in cui la sanzione amministrativa di natura pecuniaria è comminata;
- gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, comminare sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria.
Altre disposizioni
Regolamentati anche:
- il trasporto di pellet di plastica via mare mediante container;
- la segnalazione di inconvenienti e incidenti;
- le non conformità;
- la designazione e i poteri delle autorità competenti;
Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2025/2365; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.
Regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche
(G.U.U.E. L del 26 novembre 2025)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
(omissis)
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, nell’intento di azzerare la dispersione dei pellet di plastica.
2. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche seguenti:
a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente;
b) operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica;
c) vettori dell’UE e vettori dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione; e
d) speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «pellet di plastica»: una massa di materiale contenente polimeri, a prescindere dalla forma, dallo stato o dalle dimensioni, prodotta per lo stampaggio nelle operazioni di fabbricazione di prodotti di plastica, indipendentemente dal suo utilizzo effettivo;
2) «fuoriuscita»: una perdita puntuale o prolungata di pellet di plastica dal contenimento primario all’interno del perimetro dell’impianto o all’interno di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano pellet di plastica;
3) «dispersione»: una perdita puntuale o prolungata di pellet di plastica nell’ambiente in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, dal perimetro dell’impianto o da veicoli stradali, vagoni ferroviari, navi della navigazione interna o navi marittime che lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo, che trasportano pellet di plastica;
4) «impianto»: qualsiasi locale, struttura, luogo, sito o posto in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;
5) «operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o controlla, in tutto o in parte, l’impianto oppure, ove il diritto nazionale lo preveda, a cui è stato delegato un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso;
6) «vettore dell’UE»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell’ambito della propria attività economica mediante l’utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;
7) «vettore di un paese terzo»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell’ambito della sua attività economica nell’Unione mediante l’utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;
8) «speditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica dalla quale, ovvero in nome o per conto della quale, è stato concluso un contratto di trasporto di merci con qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell’ambito della sua attività economica utilizzando navi marittime;
9) «operatore»: il proprietario o il gestore di una nave marittima;
10) «agente»: qualsiasi persona incaricata o autorizzata a fornire informazioni per conto dell’operatore;
11) «micro, piccole e medie imprese»: microimprese e piccole e medie imprese quali definite nell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della CommissioneRaccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[1] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).;
12) «grande impresa»: un’impresa che non è una micro, piccola o media impresa;
13) «autorità competente»: un’autorità o un organismo designati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dal presente regolamento;
14) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che è stata designata, mediante incarico scritto da un vettore di un paese terzo a norma dell’articolo 4, ad agire per suo conto in relazione a compiti specifici per quanto riguarda gli obblighi di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, all’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, e all’articolo 15, paragrafo 1;
15) «certificatore»: una delle persone fisiche o giuridiche seguenti:
a) un organismo di valutazione della conformità quale definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).;
b) una persona fisica o giuridica che abbia ottenuto l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1221/2009;
16) valutazione della conformità»: il processo che dimostra se un impianto soddisfa le norme applicabili del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base;
17) «autorizzazione»: un’autorizzazione scritta, rilasciata dalla pertinente autorità competente, a gestire un impianto.
Articolo 3
Obblighi generali
1. Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di dispersioni, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi intervengono immediatamente per contenerle e bonificarle in conformità a pratiche sostenibili da un punto di vista ambientale.
2. Gli operatori economici notificano alle autorità competenti dello Stato membro ogni impianto situato in tale Stato membro che gestiscono o controllano o, se del caso, per il quale è stato loro delegato un potere economico determinante sull’esercizio tecnico. Per ogni impianto notificato, essi specificano se nell’impianto sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori, pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate all’anno. Prima del trasporto di pellet di plastica nell’Unione per la prima volta, i vettori dell’UE o i rappresentanti autorizzati di cui all’articolo 4, se del caso, informano le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti il vettore dell’UE o il rappresentante autorizzato in merito alla loro partecipazione al trasporto di pellet di plastica nell’Unione e ai mezzi di trasporto utilizzati.
3. Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i rappresentanti autorizzati notificano alle autorità competenti di cui al paragrafo 2 qualsiasi modifica significativa rispetto a quanto precedentemente notificato conformemente al paragrafo 2, per quanto riguarda gli impianti e le attività in questione in relazione alla manipolazione e al trasporto di pellet di plastica, compresi la chiusura di un impianto esistente, la cessazione delle attività di trasporto o il fatto che non siano più soggetti al presente regolamento, nonché qualsiasi modifica nelle quantità di pellet di plastica manipolati che sia pertinente per l’applicazione degli obblighi associati alle soglie.
Articolo 4
Rappresentanti autorizzati di vettori dei paesi terzi
1. Un vettore di un paese terzo designa per iscritto un rappresentante autorizzato in almeno uno Stato membro in cui il vettore di un paese terzo è impegnato nel trasporto di pellet di plastica.
2. I vettori dei paesi terzi conferiscono per iscritto al rappresentante autorizzato il mandato di agire per loro conto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, all’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, e all’articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento. Tale rappresentante autorizzato può fungere da interlocutore in aggiunta ai vettori dei paesi terzi o in loro sostituzione. Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso. La designazione di un rappresentante autorizzato fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse nei confronti di vettori dei paesi terzi.
3. Il vettore di un paese terzo informa contemporaneamente le autorità competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 1 e la Commissione in merito alla designazione di un rappresentante autorizzato e al suo mandato prima che avvenga il primo trasporto di pellet di plastica nell’Unione.
Articolo 5
Obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica
1. Gli operatori economici intraprendono le azioni seguenti:
a) elaborano un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto conformemente all’allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impianto nonché della portata delle sue operazioni;
b) installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di gestione dei rischi; e
c) notificano il piano di gestione dei rischi all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova l’impianto, trasmettendo altresì un’autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modulo di cui all’allegato II.
Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di gestione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.
2. Gli operatori economici che sono piccole, medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente, o che sono microimprese, notificano all’autorità competente dello Stato membro in cui l’impianto è situato un aggiornamento del piano di gestione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell’autodichiarazione di conformità ogni cinque anni dall’ultima notifica.
3. Le autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:
a)
modificare i piani di gestione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate e, se del caso, contenute e bonificate e che siano rispettate le prescrizioni di cui all’allegato I; e
b)
attuare tempestivamente un’azione elencata nell’allegato I.
4. I vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi garantiscono l’attuazione delle azioni di cui all’allegato III.
5. Quando gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di gestione dei rischi e i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi attuano le azioni di cui all’allegato III, essi procedono nell’ordine di priorità seguente:
a) azioni di prevenzione delle fuoriuscite;
b) azioni di contenimento delle fuoriuscite per evitare che diventino una dispersione;
c) azioni di bonifica dopo una fuoriuscita o una dispersione.
6. Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi hanno gli obblighi seguenti:
a) garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ognuno e che conosca e sia in grado di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento; e
b) tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e delle quantità totali di pellet di plastica manipolate.
A partire da sei mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o dalla data di applicazione dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi stimano le quantità di dispersioni di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, secondo la metodologia standardizzata di cui all’articolo 18.
I rappresentanti autorizzati forniscono prove della conformità, da parte dei vettori dei paesi terzi, all’obbligo stabilito al primo comma, lettera a). Gli operatori economici, i vettori dell’UE e i rappresentanti autorizzati conservano i registri di cui al primo comma, lettera b), per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso, dei certificatori ai fini dell’articolo 6.
7. Se un’azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici, i vettori dell’UE e dei paesi terzi adottano senza indugio misure correttive.
8. Ogni anno gli operatori economici che sono medie o grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna dello stato di conformità dell’impianto alle prescrizioni del piano di gestione dei rischi di cui all’allegato I o alle condizioni alle quali è stata concessa l’autorizzazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo conservano i registri delle valutazioni interne per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e dei certificatori ai fini dell’articolo 6.
Articolo 6
Certificazione
1. Entro il 17 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
2. Entro il 17 dicembre 2028, e successivamente ogni quattro anni, gli operatori economici che sono medie imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.
3. Entro il 17 dicembre 2030, gli operatori economici che sono piccole imprese dimostrano che il processo di manipolazione presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1 500 tonnellate nell’anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni.
Gli operatori economici di cui al primo comma del presente paragrafo rispettano le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dopo il periodo di scadenza del certificato, a meno che scelgano di rinnovarlo in conformità del primo comma del presente paragrafo.
4. I certificatori effettuano controlli a campione, anche, se accessibili, nelle zone immediatamente circostanti, per garantire che il piano di gestione dei rischi sia atto a prevenire dispersioni di pellet di plastica e che tutte le misure ivi previste siano debitamente attuate.
5. I certificati devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere rilasciati in conformità del modulo di cui all’allegato IV e in formato elettronico;
b) specificare l’operatore economico, l’impianto oggetto del certificato, la data di ciascun controllo a campione effettuato e il periodo di validità;
c) attestare la conformità dell’impianto oggetto del certificato alle prescrizioni di cui all’allegato I.
6. I certificatori devono notificare senza ritardo all’autorità competente quanto segue:
a) i certificati rilasciati;
b) i certificati sospesi o ritirati;
c) le modifiche dei certificati.
Articolo 7
Conformità mediante autorizzazioni
1. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 2, nonché dall’obbligo dell’ottenimento di un certificato a norma dell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, per ciascun impianto, a condizione che:
a) il funzionamento dell’impianto sia soggetto a un’autorizzazione;
b) l’operatore economico abbia notificato all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni il proprio piano di gestione dei rischi e i relativi aggiornamenti, ogni tre anni per le grandi imprese, ogni quattro anni per le medie imprese e ogni cinque anni per le micro e piccole imprese;
c) l’autorizzazione sia stata concessa o riesaminata e, se necessario, aggiornata sulla base della verifica della conformità, da parte degli operatori economici, alle prescrizioni di cui all’allegato I, a seguito della notifica di un piano di gestione dei rischi e dei successivi aggiornamenti di cui alla lettera b); e
d) l’impianto sia sottoposto a ispezioni regolari da parte delle autorità competenti, comprese visite in loco, che prendano in esame l’intera gamma degli effetti ambientali pertinenti, compresi quelli delle fuoriuscite e delle dispersioni, con la periodicità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e la periodicità equivalente a quella derivante dall’applicazione dell’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione l’esenzione degli operatori economici e le norme nazionali in materia di autorizzazioni.
Articolo 8
Conformità mediante sistemi di gestione ambientale
1. Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit (Community eco-management and audit scheme – EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dagli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all’articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all’allegato I siano state inserite nel sistema di gestione ambientale dell’operatore economico e siano state attuate.
2. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dal rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, se hanno preparato e attuato un sistema di gestione ambientale (environmental management system – EMS) per ciascun impianto e a condizione che:
a) un certificatore accreditato abbia effettuato una valutazione della conformità per verificare, anche mediante controlli a campione, che l’EMS e le relative modalità di attuazione siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato I;
b) l’operatore economico notifichi alle autorità competenti la valutazione della conformità dell’EMS di cui alla lettera a), comprese informazioni sull’operatore economico, sull’impianto per il quale è verificata la conformità, sulla data in cui sono effettuati i controlli a campione e sul periodo di validità della valutazione della conformità; e
c) le valutazioni periodiche della conformità dell’EMS comprendano, almeno ogni tre anni, una valutazione della sua attuazione conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I.
Articolo 9
Accreditamento dei certificatori
L’accreditamento dei certificatori di cui all’articolo 2, punto 15), lettera a), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:
a) il certificatore è costituito a norma del diritto di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica;
b) il certificatore è un organismo terzo indipendente dall’operatore economico;
c) il certificatore, la sua alta dirigenza e il personale responsabile della valutazione della conformità non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione;
d) il certificatore e il suo personale operano in modo non discriminatorio e svolgono le loro attività con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, anche di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di certificazione, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. È garantita l’imparzialità dei certificatori, della loro alta dirigenza e del personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di certificazione;
e) il certificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità per le quali è stato accreditato;
f) il certificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità;
g) fatti salvi i poteri delle autorità competenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera b), il personale di un certificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di valutazione della conformità;
h) qualora subappalti compiti specifici connessi alla certificazione o ricorra a un’affiliata, il certificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell’affiliata e il lavoro da essi svolto. Solo le funzioni che rientrano nell’ambito di accreditamento del certificatore possono essere svolte da subappaltatori o affiliate. I certificatori provvedono affinché le attività dei loro subappaltatori o delle loro affiliate non si ripercuotano sulla riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle loro attività di certificazione.
Articolo 10
Obbligo di fornire informazioni
Fatti salvi il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj). e il regolamento (CE) n. 1907/2006, il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il distributore che immette sul mercato pellet di plastica che sono microparticelle di polimeri sintetici ai sensi della voce 78, punto 7, dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 fornisce le informazioni di cui all’allegato V del presente regolamento sull’etichetta, sull’imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di dati di sicurezza. Le informazioni sono chiaramente visibili, leggibili e indelebili. Le informazioni testuali sono redatte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui i pellet di plastica sono immessi sul mercato, fatto salvo il caso in cui gli Stati membri interessati prevedano diversamente. Il fabbricante, l’importatore, l’utilizzatore a valle o il distributore può fornire tali informazioni nell’adempimento degli obblighi di cui alla voce 78, punto 7, dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Articolo 11
Accesso del pubblico alle informazioni
1. Le autorità competenti rendono disponibili al pubblico, anche sistematicamente via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate, le informazioni e i documenti seguenti:
a) le informazioni ricevute a norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 4;
b) i piani di gestione dei rischi ricevuti a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
c) le autodichiarazioni di conformità ricevute a norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2;
d) i certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 e le notifiche ricevute a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo;
e) il contenuto della decisione di rilascio dell’autorizzazione, compresa una copia dell’autorizzazione ed eventuali aggiornamenti successivi o un link ad altri registri o siti web accessibili al pubblico esistenti, istituiti a livello di Stato membro, che danno accesso a tali autorizzazioni e ai loro successivi aggiornamenti; e
f) il contenuto della valutazione della conformità dell’EMS ricevuta in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b).
2. Le autorità competenti, quando mettono a disposizione del pubblico i piani di gestione dei rischi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, non divulgano al pubblico le informazioni di cui all’allegato I, paragrafo 1, lettera b). Le autorità competenti possono omettere parti delle altre informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, se la loro divulgazione avrebbe effetti negativi sulla sicurezza degli impianti interessati o sulla sicurezza della popolazione locale o su uno degli interessi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj).. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori economici di individuare le parti delle informazioni che ritengono non debbano essere divulgate al pubblico.
3. La Commissione pubblica l’elenco dei siti web nazionali di cui al paragrafo 1 sul proprio sito web, a condizione che le informazioni necessarie siano presentate dagli Stati membri.
4. La Commissione redige e mette a disposizione del pubblico un elenco dei rappresentanti autorizzati designati dei vettori dei paesi terzi sulla base delle informazioni che le sono state trasmesse a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, anche sistematicamente via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, garantendo contemporaneamente la sicurezza delle informazioni commerciali riservate.
Articolo 12
Obblighi relativi al trasporto di pellet di plastica via mare mediante container
1. Gli speditori provvedono affinché:
a) i pellet di plastica siano imballati in imballaggi di buona qualità, sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto e costruiti e chiusi in modo tale da prevenire qualsivoglia dispersione del contenuto che potrebbe essere causata da vibrazioni o da forze di accelerazione nelle normali condizioni di trasporto;
b) le informazioni sul trasporto che identificano i container contenenti pellet di plastica siano fornite all’operatore, all’agente e al comandante della nave marittima in aggiunta alle informazioni sul carico richieste dalla regola VI/2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), prima che i pellet di plastica siano portati a bordo; e
c) le informazioni sul carico di cui alla lettera b) del presente paragrafo siano accompagnate da una speciale richiesta di stivaggio che imponga lo stivaggio dei container contenenti pellet di plastica conformemente al paragrafo 3.
2. Gli operatori e i comandanti delle navi marittime e, se del caso, gli agenti assicurano di essere in possesso dell’elenco o del manifesto ovvero del piano di carico opportuno conformemente alle informazioni sul carico ricevute dallo speditore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Gli operatori e i comandanti delle navi marittime assicurano che i container contenenti pellet di plastica siano stivati sottocoperta, ogniqualvolta ragionevolmente praticabile, o a bordo in aree riparate dei ponti esposti. In entrambi i casi, i container sono posizionati in modo sicuro per ridurre al minimo i rischi per l’ambiente marino senza compromettere la sicurezza della nave marittima e delle persone a bordo.
Articolo 13
Verifica della conformità e comunicazione
1. Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici, dei vettori dell’UE, dei vettori dei paesi terzi e dei rappresentanti autorizzati, degli speditori nonché degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, tenendo conto, se del caso, delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e raccolte dai certificatori e dalle autorità competenti a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, e dell’articolo 7, paragrafo 1, e secondo le esenzioni concesse a norma dell’articolo 8. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali, anche senza preavviso, e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.
2. Entro il 1° gennaio 2030, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull’attuazione del presente regolamento nel corso degli ultimi tre anni civili consecutivi. Le informazioni comprendono:
a) il numero di operatori economici per dimensione d’impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica e dei loro impianti nonché il numero di vettori dell’UE e di vettori dei paesi terzi e i mezzi di trasporto utilizzati da tali vettori per il trasporto di pellet di plastica;
b) il numero di piani di gestione dei rischi e di autodichiarazioni notificati a norma, rispettivamente, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, il numero di certificati notificati a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, e il numero di operatori economici che sono registrati nell’EMAS o che hanno attuato un EMS nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2;
c) il numero di autorizzazioni concesse che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 7; e
d) il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di verifica adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce un formato per le relazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.
4. Entro tre mesi dalla data di presentazione della relazione di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione del pubblico un quadro generale a livello dell’Unione dell’applicazione del presente regolamento, sulla base dei dati presentati a norma di tale paragrafo.
Articolo 14
Inconvenienti e incidenti
1. Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di inconveniente o incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull’ambiente, gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi:
a) informano immediatamente i servizi di emergenza, se del caso;
b) adottano immediatamente tutte le misure possibili per ridurre al minimo le conseguenze sulla salute umana o sull’ambiente;
c) senza ritardo ed entro 30 giorni dall’inconveniente o dall’incidente da cui risulti una dispersione che incide sulla salute umana o sull’ambiente, forniscono le seguenti informazioni alle autorità competenti nel cui territorio si è verificato l’inconveniente o l’incidente:
i) le quantità stimate della dispersione;
ii) le cause della dispersione; e
iii) le misure adottate a norma della lettera b); e
d) adottano misure per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.
2. L’autorità competente nel cui territorio si è verificato l’inconveniente o l’incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici, i vettori dell’UE e i vettori dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate per ridurre al minimo le conseguenze per la salute umana o l’ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti, anche attraverso l’organizzazione di formazioni specifiche.
3. In caso di inconveniente o incidente che incide sulla salute umana o sull’ambiente in un altro Stato membro, l’autorità competente nel cui territorio si è verificato l’incidente o l’inconveniente informa immediatamente l’autorità competente di tale altro Stato membro.
Articolo 15
Non conformità
1. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, senza ritardo gli operatori economici, i vettori dell’UE, i vettori dei paesi terzi e i rappresentanti autorizzati, se del caso:
a) informano l’autorità competente;
b) adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; e
c) rispettano qualsiasi misura complementare determinata dall’autorità competente come necessaria per ripristinare la conformità.
2. Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull’ambiente, l’autorità competente sospende o, qualora tale violazione comporti una dispersione significativa, può sospendere il funzionamento dell’impianto o di parte di esso, e fermare o impedire il movimento di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).
Articolo 16
Designazione e poteri delle autorità competenti
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l’applicazione e l’esecuzione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, senza ritardo dopo il 16 dicembre 2025, i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti, nonché ogni successiva modifica di tali informazioni.
2. Gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.
3. I poteri delle autorità competenti di cui al paragrafo 2 comprendono almeno:
a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;
b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;
c) il potere di avviare un’ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento; e
d) il potere di accedere agli impianti.
4. Ai fini delle loro ispezioni ambientali e di altre misure di verifica, le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi dato, documento, risultato, dichiarazione o informazione, a prescindere dal formato e dal supporto di memorizzazione.
5. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.
Articolo 17
Informazioni e assistenza in materia di conformità
1. Entro il 17 dicembre 2026, la Commissione elabora e mette a disposizione del pubblico, anche via internet, su un sito web facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l’accesso agli utenti registrati, materiale di sensibilizzazione e formazione sull’adeguata attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese e delle pertinenti organizzazioni ambientaliste non governative, e in collaborazione con le autorità competenti. Se del caso, la Commissione consulta anche rappresentanti dei rappresentanti autorizzati, degli speditori, degli operatori, degli agenti e dei comandanti di navi marittime.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici, i vettori dell’UE, i vettori dei paesi terzi, i rappresentanti autorizzati, gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime abbiano accesso alle informazioni in materia di conformità al presente regolamento e che, in particolare le micro e piccole imprese, ricevano assistenza a tale riguardo.
Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l’assistenza di cui al primo comma può assumere in particolare la forma di:
a) sostegno finanziario, anche ai fini della certificazione per le piccole imprese;
b) accesso a finanziamenti;
c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale; e
d) assistenza tecnica e organizzativa.
3. Gli Stati membri incoraggiano lo sviluppo di programmi di formazione per la qualificazione del personale dei certificatori.
Articolo 18
Norme
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, lettera b), viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (UE) n. 1025/2012.
2. La Commissione presenta a una o più organizzazioni europee di normazione la richiesta di elaborare norme armonizzate entro il 17 dicembre 2026.
3. Nel caso in cui nessuna organizzazione europea di normazione accetti la richiesta di elaborare una norma armonizzata, o se la Commissione ritiene che la norma proposta non soddisfi i requisiti pertinenti, la Commissione stabilisce la metodologia di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 24, paragrafo 3.
Articolo 19
Gestione dei reclami e accesso alla giustizia
1. Le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico, un vettore dell’UE, un vettore di un paese terzo, o uno speditore, oppure un operatore, un agente o un comandante di una nave marittima non rispetti il presente regolamento.
Ai fini del primo comma, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la protezione della salute umana e la tutela dell’ambiente o coloro che promuovono la tutela dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.
2. Le autorità competenti valutano i reclami motivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, adottano le misure necessarie per verificare detti reclami, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell’organizzazione. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2.
3. Quanto prima, le autorità competenti informano le persone di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della loro decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e motivano la decisione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché la persona di cui al paragrafo 1 abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell’autorità competente ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.
Articolo 20
Sanzioni
1. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva UE/2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj)., gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni amministrative di natura pecuniaria che di fatto privino coloro che hanno commesso la violazione dei benefici economici derivanti dalle loro violazioni.
3. Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, il livello massimo delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al paragrafo 2 è pari ad almeno il 3 % del suo fatturato annuo a livello dell’Unione nell’esercizio finanziario precedente quello in cui la sanzione amministrativa di natura pecuniaria è comminata.
4. Gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, comminare sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di cui al presente articolo.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:
a) la natura, la gravità e l’entità della violazione;
b) la popolazione o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l’impatto della violazione sull’obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente;
c) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o sia reiterata.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indebito ritardo, le norme e le misure di cui al paragrafo 1 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 21
Compensazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili per la violazione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l’indennizzo di cui al paragrafo 1. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che ha il diritto di chiedere l’indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 22
Modifica degli allegati
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 23 per modificare:
a) le prescrizioni tecniche di cui all’allegato I, punti 2, 3, 4 e 5;
b) l’allegato III, punti 1), 2) e 3), per aggiungere o rimuovere prescrizioni relative alle attrezzature o procedure o per specificare le caratteristiche tecniche delle attrezzature e delle procedure esistenti; e
c) i dettagli dei moduli di cui agli allegati II e IV.
2. La Commissione adotta gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base degli elementi seguenti:
a) l’esperienza acquisita nell’attuazione degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 14;
b) le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici sulle quantità di dispersioni di pellet di plastica stimate annualmente, comunicate a norma dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
c) le norme internazionali pertinenti;
d) le specificità dei settori di attività;
e) le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese; oppure
f) il progresso tecnico e gli sviluppi scientifici.
Articolo 23
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 22, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 gennaio 2028. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 22, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 24
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 25
Valutazione e riesame
1. Entro il 17 dicembre 2033, la Commissione effettua una valutazione dell’attuazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. La relazione comprende almeno gli elementi seguenti:
a) l’esperienza acquisita nell’attuazione del presente regolamento;
b) le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;
c) le informazioni messe a disposizione dagli operatori economici sulle quantità di dispersioni di pellet di plastica stimate annualmente, comunicate a norma dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006;
d) il contributo del presente regolamento all’obiettivo generale di ridurre l’inquinamento da microplastiche del 30 % entro il 2030;
e) una valutazione dell’eventuale necessità di intraprendere azioni supplementari per quanto riguarda ulteriori fonti di rilascio non intenzionale di microplastiche al fine di conseguire l’obiettivo dell’Unione di ridurre l’inquinamento da microplastiche;
f) i dati e i risultati scientifici più recenti;
g) una valutazione dei dati e dei risultati scientifici più recenti per quanto riguarda la tracciabilità chimica dei pellet di plastica e la pertinenza di introdurre una firma chimica unica;
h) l’interazione del presente regolamento con le pertinenti iniziative internazionali in materia di dispersione di pellet di plastica, in particolare per quanto riguarda il trasporto marittimo;
i) una valutazione dell’impatto sull’attuazione del presente regolamento generato dall’esclusione da determinati obblighi di cui al presente regolamento degli operatori economici che manipolano pellet di plastica al di sotto di determinate soglie, nonché della pertinenza di stabilire una soglia per i vettori;
j) una valutazione dell’effetto generato dalle esenzioni concesse a norma dell’articolo 7 rispetto al conseguimento dell’obiettivo di prevenire fuoriuscite e dispersioni;
k) una valutazione del rispetto, da parte dei vettori, in particolare i vettori dei paesi terzi, degli obblighi di cui al presente regolamento;
l) una valutazione dell’efficacia relativa dei diversi mezzi di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 10.
2. Se del caso, la relazione è accompagnata dalla presentazione di una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Nel caso in cui l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) adotti misure per la sicurezza del trasporto di pellet di plastica via nave e per la prevenzione dell’inquinamento marino causato da pellet di plastica trasportati via nave, la Commissione valuta tali misure, compresa la necessità di assicurare l’allineamento alle stesse e, se del caso, adotta una proposta legislativa.
Articolo 26
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 2027. Tuttavia l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, l’articolo 16, l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 18, paragrafi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 16 dicembre 2025.
In deroga al secondo comma del presente articolo, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 12, l’articolo 13, paragrafo 1, nonché l’articolo 17, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 19 si applicano, per quanto riguarda gli speditori, gli operatori, gli agenti e i comandanti di navi marittime, a decorrere dal 17 dicembre 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Allegati
Note
| 1. | ↑ | Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj). |
| 2. | ↑ | Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj). |
| 3. | ↑ | Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj). |
| 4. | ↑ | Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj). |
| 5. | ↑ | Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (GU L, 2024/1203, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1203/oj). |



