Installazione di impianti Fv e recupero ambientale delle cave i temi al centro dell'interpello ambientale che il Comune di Alatri (Fr) ha rivolto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
Il quesito nasce dal fatto che «soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività estrattiva o soggetti che abbiano esercitato attività estrattiva abusiva non pongano in essere i dovuti obblighi di ripristino/recupero ambientale della cava ritenendo detto obbligo superato in ragione dell’idoneità, stabilita ex lege, di detta area ad ospitare impianti fotovoltaici». L'amministrazione comunale ha quindi chiesto di sapere se «la possibile installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava non recuperate non faccia venir meno detto obbligo di recupero ambientale nel caso in cui l’istante sia a ciò tenuto in ragione di provvedimento amministrativo o comunque di un obbligo discendente dalla Legge Regionale».
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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.
Interpello ambientale del Comune di Alatri 23 settembre 2025, n. 174310
Oggetto: Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 – costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici in aree di cava non recuperate in violazione dell’obbligo di recupero ambientale.
Come noto, l’art. 20 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, contenente la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili è, oggi, al centro di un forte interesse anche in ragione dei recenti interventi nomativi e per le importanti ripercussioni anche sulle attività estrattive.
Accade peraltro, sempre più frequentemente, che soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività estrattiva o soggetti che abbiano esercitato attività estrattiva abusiva non pongano in essere i dovuti obblighi di ripristino/recupero ambientale della cava ritenendo detto obbligo superato, oggi, in ragione dell’idoneità, stabilita ex lege, di detta area ad ospitare impianti fotovoltaici.
Se da un lato l'art. 20 comma 1-bis del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, lascia presupporre che l’obbligo di ripristino ambientale dell’area di cava sia comunque dovuto, dato il richiamo a “ancora non ripristinate”, nel caso però in cui si tratti di interventi che abbiano ad oggetto impianti fotovoltaici già installati, dall’altro, diverso sembra essere il caso in cui, invece, si tratti di istallare, ex novo, un impianto fotovoltaico e l’area in questione sia appunto un’area di cava non recuperata.
A tale ipotesi sembra essere dedicata la previsione contenuta all’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021, la quale statuisce, infatti, che “nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:.... c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.”
Si ritiene pertanto necessario chiarire se, in tale richiamata ipotesi prevista dall’art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021, la possibile installazione, ex novo, di un impianto fotovoltaico in area di cava non recuperata, faccia venir meno l’obbligo di recupero ambientale, ove questo venga appuntato in capo al soggetto al soggetto istante da un’autorizzazione/concessione o da un obbligo di legge regionale.
Nella Regione Lazio, ad esempio, la normativa in subiecta materia è contenuta nella L.R. 17/2004, la quale prevede che l’autorizzazione concerna sia la fase di coltivazione che quella del recupero ambientale (art. 12 della L.R 17/2004) e stabilisce, finanche, l’obbligatorietà del recupero e della sistemazione dell’area anche in caso di attività estrattiva abusiva (art. 25 della L.R. 17/2004).
Ciò detto, una lettura coordinata della Legge con le diverse disposizioni regionali e, ad esempio con quella della L.R. 17/2004, sembra far propendere per l’interpretazione secondo cui la possibile installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava non recuperate non faccia venir meno detto obbligo di recupero ambientale nel caso in cui l’istante sia a ciò tenuto in ragione di provvedimento amministrativo o comunque di un obbligo discendente dalla Legge Regionale. In tali casi, evidentemente, la possibile installazione di un impianto fotovoltaico in area di cava non recuperata potrà essere assentita solo ove compatibile con il dovuto adempimento dell’obbligo di recupero ambientale cui è eventualmente è tenuto il soggetto istante.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 febbraio 2026, n. 26015
Oggetto: Istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies D. Lgs. n. 152/2006 Costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici in aree di cava non recuperate in violazione dell’obbligo di recupero ambientale
Con istanza prot. MASE Registro Ufficiale E_0174310 del 23 settembre 2025, codesto Comune ha chiesto chiarimenti circa la permanenza dell’obbligo di recupero/ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato, nel caso di installazione “ex novo” di impianto fotovoltaico su cava cessata/non recuperata qualificata come “area idonea”.
Con riferimento al quesito formulato si rappresenta quanto segue per gli aspetti di competenza della scrivente Direzione.
L'istanza del Comune richiama infatti l'articolo 20 del D.lgs. 199/2021 per definire l'idoneità delle aree di cava.
In via preliminare si evidenzia il superamento del quadro normativo richiamato di talché l’interpello non può trovare riscontro nei termini formulati poiché con l'entrata in vigore del Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, i riferimenti all'art. 20 del D.lgs. 199/2021 sono stati espressamente sostituiti dalle disposizioni del nuovo Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190.
Nello specifico, la disciplina delle "aree idonee" è ora contenuta nell'articolo 11-bis del citato D.lgs. 190/2024, come inserito dal D.L. 175/2025.
Ne discende che ogni valutazione giuridica deve essere trasposta sul nuovo impianto normativo che ha assorbito e riformulato le precedenti previsioni.
Tuttavia, sebbene la normativa di riferimento sia mutata, il legislatore ha mantenuto e precisato il regime applicabile alle cave, introducendo però nuovi obblighi e garanzie.
L'attuale articolo 11-bis conferma che sono considerate aree idonee ex lege per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
• Le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.
• Le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
• I laghi di cave e le miniere dismesse.
In queste aree, l'installazione di moduli fotovoltaici a terra è espressamente consentita, anche in zone classificate come agricole dai piani urbanistici, le nuove disposizioni integrative (D.lgs.178/2025) chiariscono che l'idoneità dell'area non cancella la responsabilità del soggetto esercente, ma la formalizza all'interno del titolo autorizzativo energetico.
In proposito si ritiene che la possibile installazione di un impianto fotovoltaico in area di cava non recuperata, ancorché qualificata “idonea”, non faccia venir meno l’obbligo di recupero/ripristino ambientale ove esso gravi sul soggetto in forza di autorizzazione/concessione estrattiva o di norma regionale (come esemplificato da codesto Comune) salva diversa disposizione emanata dall’autorità competente.
Quanto al rapporto tra normativa statale e regionale la giurisprudenza costituzionale ha da tempo stabilizzato l’impostazione per cui la tutela dell’ambiente (competenza statale) fissa livelli “adeguati e non riducibili” di tutela, mentre le Regioni possono intervenire nelle proprie competenze, rispettando tali livelli e potendo anche innalzarli.
In questa cornice, la disciplina regionale sulle cave (recupero ambientale come componente necessaria del titolo estrattivo e obbligo di ripristino) opera come regolazione di settore e non risulta “in conflitto” con la disciplina statale FER sulle aree idonee, perché quest’ultima non introduce una deroga espressa agli obblighi di recupero delle cave.
In conclusione la qualificazione di un'area come "idonea" all'installazione di impianti FER non determina l'estinzione o la sospensione dell'obbligo di recupero e ripristino ambientale gravante sul soggetto obbligato (titolare di autorizzazione estrattiva, soggetto responsabile di abusivismo, ovvero altro soggetto cui la normativa regionale o statale gravi del dovere).





