Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica: il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha fornito chiarimenti in merito a un interpello ambientale del Comune di Jesi.
In particolare, l'amministrazione comunale rende noto che non sia si propria competenza dover svolgere la valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242-ter, in considerazione del fatto che:
- nel comma in questione viene richiamata l'autorità competente ai sensi del titolo V, parte quarta, del D. Lgs. 152/2006 e quindi la Regione stessa;
- la legge delega regionale con cui la Regione Marche ha delegato ai Comuni le funzioni relative ai procedimenti di cui all'art. 242 è del 2006 mentre l'art. 242-ter è stato introdotto nel 2021 da una legge nazionale.
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Sul punto si è espresso il Mase nel parere, il cui testo, unitamente all'interpello del Comune di Jesi, è riportato a seguire.
Interpello ambientale del Comune di Jesi 2 novembre 2023, n. 176222
Oggetto: Interpello ex art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Richiesta parere in merito all'Autorità competente per la Valutazione ex art. 242 ter D. Lgs. n. 152/2006.
In riferimento a quanto in oggetto vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione una questione che è emersa nel corso di un procedimento unico ex art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001, durante il quale il nostro Comune è stato convocato in Conferenza dei Servizi per l'espressione del relativo contributo istruttorio, essendo in questo caso la Regione Marche autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera in questione.
In tale ambito, l'Amministrazione scrivente ha fatto presente che l'opera lineare in questione interessa due siti interessati da una procedura di bonifica, ravvisando quindi la necessità che la Ditta approfondisse gli aspetti legati alla valutazione dell'interferenza di tale opera in tali siti ai sensi dell'art. 242 ter del D. Lgs. n. 152/2006.
Alla luce di alcuni approfondimenti effettuati, l'Ufficio scrivente ritiene necessario che codesto Spett.le Ministero chiarisca le competenze circa la valutazione dell'interferenza di cui all'art. 242 ter del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, in considerazione di quanto di seguito riportato.
Il suddetto art. 242 ter "Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica" recita:
"1. Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
... OMISSIS...
2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.
... OMISSIS...".
Considerato che:
- l'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce alla Regioni l'espletamento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica;
- il comma 1 dell'Art.14 "Bonifica di siti contaminati." della L.R. Marche n. 13 del 02/08/2006 "Assestamento del bilancio 2006." recita "1. Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti.";
- il comma 2 dell'art. 4 "Funzioni dei Comuni" della L.R. n. 24 del 12/10/2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" conferma di fatto il suddetto art. 14 in quanto afferma: "Restano di competenza le funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale di cui all'articolo 14 della L.R. n. 2 agosto 2006, n. 13 ...;
- Il comma 1 dell'Art. 22. "Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti" del D.L. n. 104 del 10/08/2023 "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.", come modificato dalla Legge di conversione n. 136 del 09/10/2023, recita "Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.".
Visto quanto sopra, allo stato attuale, avendo la Regione Marche delegato ai Comuni le funzioni relative ai procedimenti di cui all'art. 242 si ritiene che non sia il Comune a dover svolgere la valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242 ter, in considerazione del fatto che:
- nel comma in questione viene richiamata l'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D. Lgs. 152/2006 e quindi la Regione stessa;
- la legge delega regionale marchigiana è del 2006 mentre l'art. 242 ter è stato introdotto nel 2021 da una legge nazionale.
A tal proposito si evidenzia che la Regione Toscana nell'Allegato A Paragrafo II “Competenze” della Delibera n. 157 del 21/02/2022 “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242-ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. n. 152/2006” individua proprio la Regione come autorità competente ad effettuare la valutazione in questione.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2025, n. 243935
Oggetto: interpello ex art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - richiesta parere in merito all'autorità competente per la valutazione ex art. 242 ter d. lgs. n. 152/2006.
Il quesito
Con nota acquisita al prot. 176222 del 2 novembre 2023 il Comune di Iesi ha formulato interpello sulla seguente questione:
“Visto quanto sopra, allo stato attuale, avendo la Regione Marche delegato ai Comuni le funzioni relative ai procedimenti di cui all'art. 242 si ritiene che non sia il Comune a dover svolgere la valutazione di cui al comma 2 dell'art. 242 ter, in considerazione del fatto che:
- nel comma in questione viene richiamata l'autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del D. Lgs. 152/2006 e quindi la Regione stessa;
- la legge delega regionale marchigiana è del 2006 mentre l'art. 242 ter è stato introdotto nel 2021 da una legge nazionale”.
Il Comune evidenzia, altresì, che “la Regione Toscana nell'Allegato A Paragrafo II “Competenze” della Delibera n. 157 del 21/02/2022 “Linee guida di prima applicazione per l’attuazione dell’art. 242-ter “Interventi ed opere in siti oggetto di bonifica” del D.Lgs. n. 152/2006” individua proprio la Regione come autorità competente ad effettuare la valutazione in questione”.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica);
- decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, art. 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti).
Riscontro al quesito
Ai sensi dell’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006, “La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto”.
La ratio della norma è chiaramente volta ad attribuire la competenza della “valutazione” prevista dall’art. 242-ter (c.d. valutazione delle interferenze) alla medesima autorità competente per le procedure operative e amministrative di cui all’art. 242 del D.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, posto che l’autorità competente ex art. 242-ter è chiamata, per espressa previsione normativa, a valutare che gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica “siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica”, lo stesso Legislatore ha ritenuto ragionevole attribuire siffatta funzione alla medesima autorità cui compete l’approvazione del progetto di bonifica. In altri termini, a contrario, sarebbe sfornita di una giustificazione razionale e in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attribuire la valutazione ex art. 242-ter ad una Amministrazione diversa da quella titolare del procedimento di bonifica, la quale dovrebbe acquisire le informazioni sullo stato della procedura di bonifica da altra Amministrazione.
Stante quanto sopra, si ritiene, in punto di diritto, che l’autorità competente ex art. 242-ter sia stata individuata dal Legislatore attraverso un rinvio “dinamico”, in modo tale da dare rilevanza a tutte le vicende concernenti la disposizione rinviata. Quanto sopra trova conforto nell’espressione “aperta” utilizzata dal legislatore, il quale individua l’autorità competente per la funzione amministrativa prevista dall’art. 242-ter attraverso il rinvio alla fonte normativa, costituita dalla Parte IV, Titolo V. Infatti, come insegnato dalla Corte costituzionale, il rinvio meramente formale “concerne cioè la fonte e non la norma”, mentre, per aversi un rinvio recettizio (o materiale) occorre che il richiamo “sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua” (sentenza n. 311 del 1993; id. n. 232/2006).
Siffatto percorso argomentativo sulla medesimezza dell’autorità competente per le due procedure (art. 242-ter e art.242) trova conforto nelle statuizioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 151/2024, resa sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di contestare la legittimità dell’art. 75 della L.R. Sardegna n. 9/2023, relativo alla delega agli enti territoriali delle funzioni amministrative di cui agli artt. 249 (Aree contaminate di ridotte dimensioni) e 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione) del D.Lgs. n. 152 del 2006.
In riferimento alla procedura semplificata disciplinata dall’art. 249, la Corte ha ritenuto che “La mancanza, nella citata disciplina d’urgenza, di un riferimento esplicito al procedimento di cui all’art. 249 cod. ambiente non è sufficiente ad escludere le correlate funzioni amministrative dal novero di quelle che possono essere oggetto di riallocazione presso ambiti territoriali infraregionali.
Se, infatti, il legislatore statale ha ritenuto conforme al principio di adeguatezza riconoscere alle regioni la facoltà di conferire agli enti locali le funzioni relative al più complesso e articolato procedimento di bonifica ordinario, non si ravvisano ragioni per non includere tra le attribuzioni delegabili le più ridotte competenze spettanti alle stesse regioni nell’ambito della procedura semplificata per i siti di ridotte dimensioni”.
Diversamente, la Corte costituzionale ha escluso che possa essere oggetto di delega, ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 104/2023, il potere ex art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale - come statuito dalla medesima Corte - “ha un contenuto sui generis, in quanto non concerne funzioni e compiti di amministrazione attiva, ma l’esecuzione d’ufficio degli interventi che l’art. 242 cod. ambiente impone al responsabile della contaminazione e, dunque, in definitiva, delle stesse operazioni di messa in sicurezza, di indagine conoscitiva e di ripristino ambientale alle quali questi si è sottratto”.
Tale potere, ritenuto dalla Corte “in alcun modo assimilabile alle funzioni amministrative nominativamente indicate dall’art. 22”, avrebbe infatti richiesto una previsione esplicita.
Con riferimento all’interpello formulato dal Comune di Jesi relativo all’art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come già evidenziato, il comma 2 della disposizione attribuisce le funzioni all’“autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta” dello stesso decreto, vale a dire all’autorità di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (o 252, in caso di aree ricadenti in SIN).
Pertanto, in linea con le coordinate ermeneutiche espresse nella citata sentenza della Corte costituzionale, le funzioni di cui all’art 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per le ragioni sopra evidenziate in ordine all’individuazione dell’autorità competente cui attribuire la valutazione delle interferenze, sembrano riconducibili a quelle dell’art. 242, pertanto delegabili ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 104/2023.
Per completezza, si segnala che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che rientrano nel novero delle funzioni delegabili ai sensi del citato art. 22 anche quelle cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 52/2006 e del Regolamento attuativo adottato con il D.M. 46/2019, in materia di bonifica delle aree agricole (TAR Lombardia, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 909).
Si pone a questo punto la quaestio iuris se il conferimento, con legge regionale, delle funzioni amministrative in materia di bonifica contemplate dall’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, agli enti locali (conferimento disciplinato dall’art. 22 del DL n. 104/2023, che dà copertura normativa anche alle leggi regionali previgenti) possa estendersi automaticamente anche alle funzioni di cui all’art. 242- ter.
La risposta è negativa.
L’art. 22 del citato DL n. 104/2023 prevede che il conferimento delle funzioni agli enti locali avvenga con legge regionale; sicché, si rende necessaria una espressa legge regionale che trasferisca agli enti locali le funzioni ex art. 242-ter. Trattandosi di una funzione introdotta nell’ordinamento per effetto dell’art. 52, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, la legge regionale previgente non può interpretarsi estensivamente in modo tale da ricomprendere una funzione a quella data inesistente.
A tale nuovo conferimento non è di ostacolo il fatto che l’art. 22 non contempli espressamente anche l’art. 242-ter. Come già detto, la natura dinamica del rinvio previsto dall’art. 242-ter (che attribuisce rilevanza a tutte le vicende concernenti la disposizione rinviata, inclusa, pertanto, anche la possibilità di delega agli entri locali) e la ratio della norma primaria (identità soggettiva dell’autorità competente per i due procedimenti) rendono le funzioni ex art. 242-ter connaturate a quelle previste dall’art. 242.
Conclusivamente, le Regioni possono, con legge regionale, conferire agli enti locali le funzioni previste dall’art. 242-ter, non potendosi interpretare estensivamente le leggi regionali antecedenti all’introduzione del medesimo art. 242-ter (2020).
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.





