Investimenti in fognatura e depurazione: i progetti ammessi ai finanziamenti del Pnrr

Decreto del ministro dell'Ambiente n. 262 del 9 agosto 2023

Investimenti in fognatura e depurazione: con il decreto del ministro dell'Ambiente n. 262 del 9 agosto 2023 è  stato pubblicato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento del Pnrr in merito alla misura M2C4 (Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del ministro della Transizione ecologica n. 191 del 17 maggio 2022).

Ambiente&Sicurezza è il tuo strumento di lavoro, abbonati

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento, pubblicato sul sito del ministero dell'Ambiente e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il decreto è riportato anche qui sotto, in allegato, con l'elenco completo dei progetti.

Decreto del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane; VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il contenzioso comunitario in materia di acque reflue urbane e, in particolare, la Causa C 251/17, la Causa C 85/13, la Causa C 668/19 e il Parere motivato 2017/2181;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19; VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021, relativa alla valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l’allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344 del 22 giugno 2021;

VISTO l’accordo, denominato Operational Arrangements (Ref.Ares (2021) 7947180- 22/12/2021) siglato dalla Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II;

VISTA, in particolare, la Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito PNRR), investimento 4.4. “Investimenti fognatura e depurazione” che ha l'obiettivo di 2 intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali;

VISTI, in particolare, le milestone ed i target della misura M2C4 Investimento 4.4 che prevedono rispettivamente: Target M2C4-36 - entro il 31 dicembre 2023, l’Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione per un totale di 600 milioni di euro per interventi nel settore delle reti fognarie e della depurazione, assicurando: o che gli interventi siano conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241; o si renda più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; o sia prevista, ove possibile, la trasformazione di alcuni impianti di depurazione in "fabbriche verdi" che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali. Target M2C4-37 - entro il 30 giugno 2024, la riduzione di almeno 570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane; Target M2C4-38 – entro il 31 marzo 2026, la riduzione di almeno 2.570.000 il numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA altresì la milestone M2C4-00-ITA-39, da raggiungere entro il 30 giugno 2026, la quale prevede che il 100% degli interventi finanziati siano dotati di certificati di collaudo e monitoraggio da parte degli organismi di esecuzione;

CONSIDERATO che l’allegato 1 all’accordo denominato Operational Arrangements (Ref.Ares(2021)7947180- 22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, associa ai suddetti target i seguenti meccanismi di verifica: - target M2C4-36: “Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target”; - target M2C4-37: “Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target”; - target M2C4-38: “Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target”;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevede l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa; 4

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate”;

VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, nello specifico, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi 5 dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN 4 recante “Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all’articolo 4-quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 279, del 23 novembre 2021, con il quale sono state definite le procedure finanziarie per la gestione delle misure del PNRR, in conformità a quanto stabilito dalla citata legge n. 178/2020;

VISTO l’articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che “laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell’attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”; VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”; VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari – Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”; VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2022 n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”; VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 luglio 2022 n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa 7 e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 luglio 2022, n. 29, recante “Modalità di erogazione delle risorse PNRR”; VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli 8 adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure”; VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; CONSIDERATO che, a seguito della valutazione positiva del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell’economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. ha assegnato alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

VISTI gli esiti di una prima ricognizione condotta dalla DG SUA del MITE (note del 12 maggio 2021 prot.n. 50587, 50594, 50595, 50599, 50600, 50602) presso le Amministrazioni interessate dall’Investimento 4.4;

CONSIDERATO che gli interventi finanziati dall’investimento 4.4 dovranno, tra l’altro: rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali; contribuire a ridurre il numero di agglomerati con reti fognarie e sistemi di depurazione inadeguati; essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del sopra citato Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante, tra l’altro, le disposizioni comunitarie applicabili al Fondo di Coesione. Tra queste si richiama, in particolare, quanto stabilito all’articolo 15 e all’allegato IV per le condizioni abilitanti 9 definite come “una condizione preliminare per l’attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici”;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal citato allegato IV al Regolamento (UE) 2021/1060, per le acque reflue urbane la condizione abilitante 2.5 “Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue” e, nello specifico, il criterio n. 3, di adempimento della condizione medesima, individua gli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che all’articolo 4 ha ridenominato il Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e, in particolare, la parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare l’articolo 32, comma l, che ha disposto che gli “obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;

VISTO decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente alle disposizioni non abrogate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e transitoriamente vigenti sino al 31.12.23;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO in particolare l’art 19, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina il principio di unicità dell’invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO il decreto del Ministro per la disabilità 9 febbraio 2022, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni;

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014; VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

CONSIDERATO che il punto 7 del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, 11 delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;

CONSIDERATO che il suddetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro nell’ambito della misura M2C4 - Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione - del PNRR e individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;

VISTA la nota prot. 127027/MATTM del 17 novembre 2021 con la quale il Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi ha fornito indicazioni sulla natura delle risorse finanziarie della misura M2C4 del PNRR precisando che “il sostegno finanziario al PNRR sotto forma di “prestiti” o “sovvenzioni” è il meccanismo di finanziamento del Recovery and Resilience Facility (RRF) previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 ed è disciplinato da specifici accordi stipulati tra Commissione europea e Stato membro. Tale meccanismo non coinvolge le Amministrazioni centrali titolari di intervento né i soggetti beneficiari/attuatori della misura in oggetto”; VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191, recante “Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall’Investimento 4.4 – Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2022 e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome trasmettono al Ministero della transizione ecologica le proposte progettuali da ammettere a finanziamento entro e non oltre sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

VISTO l’allegato 1 del sopra citato Decreto ministeriale che definisce, tra l’altro, il riparto delle risorse, i criteri di ammissibilità delle proposte e la scheda progettuale;

CONSIDERATA l’avvenuta pubblicazione del suddetto decreto sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica in data 24 giugno 2022;

VISTA la nota prot.79782/MiTE del 24.04.2022, con la quale la competente Direzione generale del Ministero della transizione ecologica, comunicava alle Regioni e alle Province Autonome ai sensi degli articoli 4 (comma 4) e 5 (comma 1) del decreto ministeriale n. 191 del 2022, rispettivamente la data del 23 agosto 2022 quale termine per l’invio delle proposte progettuali, tramite apposita piattaforma dedicata, da ammettere a finanziamento e dalle stesse valutate sulla base dei criteri di ammissibilità e nei limiti delle risorse a ciascuna assegnate e l’accertamento istruttorio, svolto dal MiTE e dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), relativamente alla presenza degli elementi richiesti dal decreto in argomento;

CONSIDERATA la nota prot.n. 82491 del 01.07.2022, con la quale la Direzione generale dell’uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (DG USSRI) del MiTE, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (INVITALIA), quale Responsabile trattamento dei dati della Misura in questione; 12 VISTI i Decreti ministeriali MiTE n. 295 del 25.07.2022 e n. 351 del 26.09.2022, con i quali il termine temporale per il caricamento delle proposte progettuali, inizialmente fissato al 23 agosto u.s., è stato prorogato, su motivate richieste avanzate dalla regione Sardegna (note prot.n.7216 del 19.07.2022 e prot.n. 93000 del 21.09.2022), in qualità di regione coordinatrice della Commissione ambiente e dalla regione Calabria (nota prot. n. 416219 del 21.09.2022), al 30 settembre u.s. e, successivamente, al 30 ottobre u.s., con apertura della piattaforma dedicata fino alle ore 12.00 del 31 ottobre u.s.;

CONSIDERATA la nota prot.n. 0319856 del 03.11.2022, acquisita dal MITE con nota prot.n. 0136992 del 03.11.2022, con la quale INVITALIA comunicava che “alla chiusura dello Sportello Depurazione_4.4, avvenuta in data 31 ottobre ore 12:00, sono state registrate 328 candidature”;

CONSIDERATO altresì che nell’allegato 1 alla predetta nota è riportato l’elenco delle 328 candidature summenzionate, di cui 125 relative alle regioni del Mezzogiorno e 203 alle regioni del Centro Nord; 190 in Lista prioritaria e 138 in Lista di riserva; CONSIDERATO il ruolo che il comma 1, dell’articolo 5, del richiamato Decreto ministeriale n. 191 del 2022 ha assegnato ad ARERA, ovvero parte attiva, unitamente al MASE, negli accertamenti istruttori delle proposte progettuali per la misura M2C4 Investimento 4.4;

CONSIDERATO che occorreva costituire un Gruppo istruttorio e definire una check list di controllo per la verifica dei requisiti richiesti dalla misura M2C4 Investimento 4.4 relativamente alle 328 proposte progettuali registrate sulla piattaforma;

VISTA la nota prot.n.144518 del 18/11/2022 della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con la quale si chiedeva alla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica una valutazione in merito allo schema di Decreto Direttoriale sulla costituzione del Gruppo istruttorio e adozione della Check list di verifica delle proposte progettuali presentate;

VISTA la nota prot. n. 152103 del 02/12/2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR;

VISTA la nota prot.n.154414 del 07/12/2022 della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, con la quale sono comunicate alla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo le modifiche preventivamente concordate alla check list di verifica;

VISTO il D.D. n. 398 del 13.12.2022 con il quale veniva effettuata la costituzione del Gruppo istruttorio per verificare la corretta compilazione delle proposte progettuali, caricate dalle Regioni e dalle Province autonome sulla piattaforma dedicata, e congruità delle stesse con i criteri di ammissibilità di cui al richiamato decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 maggio 2022, nonché veniva adottata la check-list di cui all’allegato A per la verifica dell’ammissibilità delle proposte progettuali oggetto di finanziamento nell’ambito della misura M2C4, investimento 4.4, del PNRR, in merito a completezza e correttezza dell’istanza e congruità dell’istanza con i criteri di ammissibilità;

VISTA la nota prot. Dip. PNRR- Direzione Generale Gestione Finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo n. 55010 del 06.04.2023 con la quale venivano trasmesse istruzioni e format per i Soggetti attuatori e i Soggetti realizzatori dell’Investimento 4.4 e i relativi allegati; VISTA la nota prot. 62370 del 19.04.23 con la quale si trasmettevano istruzioni e format per i Soggetti attuatori e i Soggetti realizzatori, secondo quanto previsto dall’allegato al decreto ministeriale 17 maggio 2022, n. 191;

CONSIDERATA la nota prot. MASE n. 99636 del 19.06.23 con la quale il Gruppo istruttorio, ai sensi dell’articolo 5, del Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 191 del 17 maggio 2022, e dall’articolo 1, del decreto direttoriale (ex MITE) n. 398 del 13 dicembre 2022 ha comunicato alla Direzione Generale USSRI gli esiti della verifica condotta sulle proposte progettuali presentate dalle Regioni e Province autonome per la Misura M2 C4, Investimento 4.4, Investimenti in fognatura e depurazione, unitamente alle Check-list relative a ogni proposta progettuale istruita, raggruppate per regione/provincia autonoma; ATTESO che ad esito dell’ammissione a finanziamento e preliminarmente alla stipula degli Accordi di programma per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 4 del presente Decreto saranno finalizzati, in linea con quanto previsto con la circolare DiPNRR 62711 del 19 maggio 2022, i controlli preliminari sul conflitto di interesse e doppio finanziamento di competenza della Direzione Generale GEFIM i cui esiti positivi, anche eventualmente eseguiti su un campione di interventi, sono prodromici alla stipula dei relativi Accordi.

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Con il presente decreto è individuato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191, l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento nell’ambito delle risorse relative all’Investimento 4.4 “Investimenti in fognatura e depurazione”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” del PNRR.

2. Il medesimo decreto individua altresì le proposte progettuali non ammesse a finanziamento nell’ambito delle risorse relative all’Investimento 4.4. 3. Le risorse sono assegnate a seguito di sottoscrizione degli Accordi di programma previsti dall’articolo 4, fra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le definizioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, nonché le seguenti:

a) CUP: Codice Unico di Progetto, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e del sistema informativo di cui all’art.1 comma 1043 della L. 30.12.2020 n. 178; 14

b) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale;

c) Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, il cui raggiungimento è verificato attraverso specifici indicatori;

d) Soggetto attuatore: soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità di un progetto ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR. Nei confronti dei Soggetti attuatori esterni, qualora individuati, il Soggetto attuatore svolge le azioni di presidio, indirizzo, coordinamento e supporto alla realizzazione operativa dei progetti. Nei rapporti con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, titolare dell’Investimento, il Soggetto attuatore, in qualità di punto unico di contatto per l’attuazione delle progettualità ammesse a finanziamento, assicura il presidio e la validazione delle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi ai progetti di cui è titolare. Ai fini delle procedure di assegnazione delle risorse relative all’Investimento 4.4, i Soggetti attuatori sono gli EGATO titolari dei progetti ammessi a finanziamento ad esito della procedura concertativo-negoziale formalizzata con la sottoscrizione degli Accordi di programma previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica 17 maggio 2022;

e) Soggetto attuatore esterno: soggetto responsabile della realizzazione operativa delle progettualità ammesse a finanziamento ricadenti nella titolarità del Soggetto attuatore. Con riferimento alle procedure di assegnazione delle risorse relative all’Investimento 4.4, i Soggetti attuatori esterni corrispondono ai soggetti elencati dall’articolo 6 del decreto del Ministero della transizione ecologica 17 maggio 2022.

Articolo 3

(Proposte progettuali ammissibili e non ammissibili)

1. Nel rispetto del riparto delle risorse previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191, e in attuazione dei criteri di ammissibilità delle proposte previste all’allegato 1 al predetto decreto, nonché sulla base degli esiti delle istruttorie risultanti dalle check-list allegate alla relazione inviata dal Gruppo istruttorio con la nota prot. MASE n. 99636 del 19.06.23, le proposte progettuali ammissibili sono individuate nell’allegato 1.

2. Nel rispetto del riparto delle risorse previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191, e in attuazione dei criteri di ammissibilità delle proposte previste all’allegato 1 al predetto decreto, nonché sulla base degli esiti delle istruttorie risultanti dalle check-list allegate alla relazione inviata dal Gruppo istruttorio con la nota prot. MASE n. 99636 del 19.06.23, le proposte progettuali non ammissibili sono individuate nell’allegato 2.

Articolo 4

(Accordi di programma per l’attuazione degli interventi)

1. Con uno o più Accordi di programma sottoscritti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191, sono disciplinate le modalità di attuazione degli interventi elencati nell’allegato 1.

2. Gli Accordi di programma contengono almeno i seguenti elementi: 15

a) i dati anagrafici e identificativi dei Soggetti attuatori e degli eventuali Soggetti attuatori esterni, i relativi obblighi, nonché l’indicazione del referente di intervento e dei dati anagrafici e identificativi dello stesso;

b) le responsabilità condivise in merito agli adempimenti previsti per la corretta alimentazione dei sistemi informativi di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati, nonché al fine di garantire il principio di sana gestione finanziaria per come richiamato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 e dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

c) il CUP degli interventi;

d) le modalità di erogazione delle risorse e della documentazione a supporto;

e) le spese ammissibili tenendo conto delle finalità previste dagli interventi, della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;

f) le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti per l’attuazione del PNRR;

g) gli impegni delle Parti;

h) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni, nonché la durata e i termini di realizzazione dei progetti;

l) gli obiettivi intermedi di ciascun intervento per il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’esecuzione degli interventi e più in generale della misura M2C4 I 4.4 del PNRR;

m) le azioni correttive necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo della misura M2C4 I 4.4 del PNRR, fermo restando il totale delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 3;

n) la previsione di dichiarazione di aderenza al principio DNSH negli atti di rendicontazione;

o) ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l’attuazione del PNRR.

3. Nel caso in cui il Soggetto attuatore preveda il coinvolgimento di Soggetti attuatori esterni per la realizzazione operativa degli interventi, gli accordi contengono altresì la puntuale descrizione delle attività assegnate, delle tempistiche, dei reciproci obblighi in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e delle spese, conseguimento di target e/o milestone associate alla misura, modalità di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute. Il Soggetto attuatore svolge, nei confronti dei Soggetti attuatori esterni, le attività di indirizzo, coordinamento e supporto, nonché quelle di validazione delle attività svolte e di verifica dei giustificativi di spesa prodotti.

Articolo 5

(Poteri sostitutivi)

1. Fatto salvo l’esercizio del potere di revoca ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022, n. 191, in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti, è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 16 Articolo 6 (Privacy e norme di rinvio) 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni contenute nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, i Soggetti attuatori, anche esterni, sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e sulla Piattaforma di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 maggio 2022, n. 191.

Articolo 6

(Privacy e norme di rinvio)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni contenute nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, i Soggetti attuatori, anche esterni, sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e sulla Piattaforma di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro della transizione ecologica del 17 maggio 2022, n. 191.

Allegati

ELENCO E DECRETO LI TROVI QUI

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome